CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4658 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2768 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola numero 2165 pubblicata il 3 dicembre 2018 e non notificata, avente a oggetto azione ex art. 2041 cc, vertente tra
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (cf ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Perillo (cf Parte_4
), elettivamente domiciliati in Somma Vesuviana, Via Roma, 92, C.F._4 nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione del 26 aprile 2023;
appellanti
e
1 (p. iva , in persona del Sindaco, Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Franca Ascione (cf ),
[...] C.F._5 elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Pompei (NA), Via Nolana, 216, giusta Determina n. 155 del 18 ottobre 2019 e mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Ing. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Nola, il Parte_4
al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni professionali rese Controparte_1 in favore dell'ente, formulando, in via subordinata, domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cc.
Il rimaneva contumace. CP_1
Il Tribunale, all'esito del giudizio, rigettata la domanda principale per assenza di contratto scritto tra le parti, riteneva ammissibile e fondata la subordinata richiesta di liquidazione di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cc, non essendo applicabile al rapporto intercorso tra le parti, svoltosi tra il 1978 e il 1984, la più restrittiva disciplina di cui al Dlgs 267/2000.
Il primo giudizio, nel liquidare la misura dell'indennizzo così motivava: “…
l'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non può di certo essere determinato in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore d'un privato, né in base all'onorario che la p.a. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 06/10/2015, n. 19886).
2 Pertanto, nel caso dell'elaborazione, a favore di un ente pubblico, che poi ne abbia riconosciuto l'utilità, di un progetto di opera pubblica non preceduta da un valido incarico professionale conferito contrattualmente, l'indennizzo dovuto ex art. 2041 cod. civ. al professionista va liquidato, nei limiti dell'arricchimento dell'ente, con riguardo alla entità dell'effettiva perdita patrimoniale subita dal professionista, da accertarsi tenendo conto delle spese anticipate per l'esecuzione dell'opera e del mancato guadagno, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 cod. civ., che lo stesso avrebbe ricavato dal normale svolgimento della sua attività professionale nel periodo di tempo dedicato invece all'esecuzione dell'opera utilizzata dall'ente pubblico, senza la possibilità di far ricorso a parametri contrattuali, non utilizzabili stante la carenza di un valido vincolo contrattuale, o di equiparare, sic et simpliciter, la perdita in argomento alla utilitas derivatane all'ente sotto il profilo della spesa risparmiata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/03/2005, n. 6570; Cass. 05/08/1996,
n.7136; Cass. n.4192 del 1995).
In particolare, ai fini della liquidazione dell'indennizzo dovuto, ex art. 2041 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità ha sancito che il giudice di merito può tener conto
- non in via diretta, ma quale parametro di liquidazione - delle tariffe professionali, in quanto l'arricchimento dell'accipiens deve essere commisurato al (e non può superare il) valore della prestazione, determinabile in base a quanto egli avrebbe dovuto spendere per procurarsela a mezzo di un valido contratto e anche della riduzione degli onorari da un terzo alla metà prevista dall'art. 62 r.d. n. 2537 del
1925, con riguardo alle prestazioni rese da professionisti impiegati di una amministrazione dello Stato e degli altri enti territoriali in favore di enti pubblici, che si applica in tutti i casi in cui il diritto all'esercizio della libera professione è condizionato alla concessione di un'autorizzazione gerarchica in favore del dipendente pubblico, non rilevando se tale autorizzazione venga concessa in via generale o per lo specifico incarico.
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi, sulla base del tipo e della quantità di lavoro normalmente svolta dal professionista, quali si evincono dalla copiosa documentazione versata in atti, si ritiene che l'impoverimento subito dal professionista, tenuto conto del mancato guadagno, per non aver potuto nello stesso tempo provvedere ad altro lavoro, può essere stimato equo liquidarlo in un terzo
3 dell'importo delle competenze che gli sarebbero spettate secondo le Tariffe professionali.
Si deve, quindi, tener conto della quantificazione delle stesse così come è stata effettuata dal c.t.u., ing. , le cui conclusioni, analitiche e puntuali, Persona_1 risultano frutto di un accurato esame della copiosa documentazione e, pertanto, condivisibili in toto.
Tale liquidazione ammonta alla somma complessiva di £ 168.167.092 (£
78.709.028 per la prima fase progettuale nella quale il professionista ha espletato anche le funzioni di Direttore dei Lavori + £ 89.458.64 per la seconda fase progettuale per la quale non ha effettuato la direzione dei lavori), pari ad € 86.851,00 che ridotti di due terzi risulta pari ad € 28.950,33 calcolato all'attualità”.
Il Tribunale, riconosciuta la rivalutazione monetaria sulla somma devalutata e via via rivalutata nonché gli interessi legali, liquidava in favore del professionista la complessiva somma di € 58.547,56, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo nonché refusione delle spese di lite.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_4 notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario il 29 maggio 2019, invocandone la riforma nel quantum, rassegnando le seguenti conclusioni: “- previa parziale riforma dell'impugnata sentenza, alla stregua dei sopra rassegnati motivi di gravame, nel merito accogliere la domanda formulata, accertando il diritto dell'istante a percepire, a titolo di indebito arricchimento, il pagamento dell'indennizzo dovuto, nella misura accertata a seguito delle esperita consulenza tecnica di ufficio, assumendo quale mero parametro la tariffa professionale e decurtando la somma così ottenuta in misura non maggiore del 15%, senza operare alcuna ulteriore decurtazione non sussistendone i presupposti di legge risultando la somma già riferibile ai valori relativi all'anno 1981, nonché condannando il medesimo ente al pagamento della somma che si accerterà dovuta al sopra specificato titolo, in ogni caso oltre rivalutazione dalla data 18 settembre 1978 di approvazione del progetto generale redatto dall'Ing. , nonché interessi legali dalla maturazione;
Parte_2
- condannare, in ogni caso, il convenuto ente comunale al pagamento delle spese e competenze processuali del presente grado del giudizio, con attribuzione,
4 confermando le statuizioni del primo grado e non oggetto di contestazione e/o gravame”.
Alla prima udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 24 settembre 2021. Nelle more, con comparsa di costituzione depositata il 27 febbraio 2021, si costituiva in giudizio il invocando il rigetto Controparte_1 del gravame.
L'udienza subiva rinvii d'ufficio per il carico dei ruoli e, con comparsa depositata il
26 aprile 2023, si costituivano in giudizio gli , nel frattempo Pt_4 Parte_4 deceduto.
Con decreto del Presidente del 17 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata a questa
Sezione e, all'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti depositavano comparsa e memoria di replica conclusionale,
l'appellato la sola comparsa conclusionale. CP_1
La difesa appellante formula un unico motivo di gravame rubricato “Sulla illegittima applicazione dell'art. 62 del R.D. n. 2537 del 1925. Inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto”, col quale lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato alla liquidazione dell'indennizzo in favore del professionista la norma di cui all'art. 62, RD 2537/1925, pur in assenza dei presupposti di operatività della disposizione, applicando in aggiunta alla fisiologica decurtazione da porsi in atto, poiché si verteva in tema di indebito arricchimento, un'ulteriore decurtazione, riconoscendo al professionista solo un terzo dell'importo delle competenze che gli sarebbero spettate secondo le tariffe.
La norma richiamata dal Tribunale non sarebbe applicabile al caso di specie, non rivestendo l'Ing. la qualifica di pubblico dipendente. Parte_2
Argomenta la difesa appellante, inoltre, che tra le parti sarebbe stata resa sentenza
4069/2016 della Corte di Appello di Napoli, a oggetto una diversa prestazione, con la quale la Corte avrebbe applicato alla parcella una sola riduzione del 15%, escludendo l'applicabilità, invocata dal del menzionato art. 62. CP_1
5 La doglianza non può trovare accoglimento.
Va, in primis, osservato che la sentenza della Corte di Appello 4069/2019, alla quale ha operato riferimento la difesa appellante, non è stata prodotta né nel fascicolo cartaceo né in quello telematico, non potendo, quindi, trarsi alcun utile argomento dalla richiamata decisione.
Con il gravato provvedimento, peraltro, il Tribunale non ha dichiarato applicabile al rapporto intercorso tra le parti il RD 2537/1925 bensì statuito che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, da determinarsi anche ex art. 1226 cc, “ … il giudice di merito può tener conto … delle tariffe professionali, in quanto l'arricchimento dell'accipiens deve essere commisurato al (e non può superare il) valore della prestazione, determinabile in base a quanto egli avrebbe dovuto spendere per procurarsela a mezzo di un valido contratto e anche della riduzione degli onorari da un terzo alla metà prevista dall'art. 62 r.d. n. 2537 del 1925…”. Trattasi, dunque, di un mero parametro al quale il primo giudice ha ancorato la valutazione equitativa;
parametro rimasto privo di contestazione giacché nel gravame nulla è stato argomentato in ordine all'erroneità della somma liquidata in termini di rispetto del canone del limite della diminuzione patrimoniale, che non può superare l'entità dell'arricchimento, a ciò non sufficiente, con evidenza, il solo riferimento alla liquidazione nella misura di un terzo delle competenze che sarebbero spettate al professionista secondo le tariffe né la richiesta, non supportata da alcuna argomentazione, di decurtare l'importo liquidabile del 15%.
In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, indicato in € 73.823,35, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da 52.001,00 a € 260.000,00, determinandole in €
6.204,00, con esclusione della fase introduttiva essendosi l'ente locale costituito dopo che il processo era già stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Franca Ascione, dichiaratasi antistataria.
6 Alla declaratoria di rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola numero 2156 pubblicata il 3 dicembre 2018, proposto da , Parte_1 [...]
e , nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4
, così dispone: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna , e , Parte_1 Parte_2 Pt_2 Parte_3 Parte_4
, in solido, alla refusione in favore di , in persona del
[...] Controparte_1
Sindaco pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate, , in €
6.204,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dell'Avv. Franca Ascione, dichiaratasi antistataria;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2768 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola numero 2165 pubblicata il 3 dicembre 2018 e non notificata, avente a oggetto azione ex art. 2041 cc, vertente tra
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (cf ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Perillo (cf Parte_4
), elettivamente domiciliati in Somma Vesuviana, Via Roma, 92, C.F._4 nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione del 26 aprile 2023;
appellanti
e
1 (p. iva , in persona del Sindaco, Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Franca Ascione (cf ),
[...] C.F._5 elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Pompei (NA), Via Nolana, 216, giusta Determina n. 155 del 18 ottobre 2019 e mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Ing. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Nola, il Parte_4
al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni professionali rese Controparte_1 in favore dell'ente, formulando, in via subordinata, domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cc.
Il rimaneva contumace. CP_1
Il Tribunale, all'esito del giudizio, rigettata la domanda principale per assenza di contratto scritto tra le parti, riteneva ammissibile e fondata la subordinata richiesta di liquidazione di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cc, non essendo applicabile al rapporto intercorso tra le parti, svoltosi tra il 1978 e il 1984, la più restrittiva disciplina di cui al Dlgs 267/2000.
Il primo giudizio, nel liquidare la misura dell'indennizzo così motivava: “…
l'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non può di certo essere determinato in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore d'un privato, né in base all'onorario che la p.a. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 06/10/2015, n. 19886).
2 Pertanto, nel caso dell'elaborazione, a favore di un ente pubblico, che poi ne abbia riconosciuto l'utilità, di un progetto di opera pubblica non preceduta da un valido incarico professionale conferito contrattualmente, l'indennizzo dovuto ex art. 2041 cod. civ. al professionista va liquidato, nei limiti dell'arricchimento dell'ente, con riguardo alla entità dell'effettiva perdita patrimoniale subita dal professionista, da accertarsi tenendo conto delle spese anticipate per l'esecuzione dell'opera e del mancato guadagno, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 cod. civ., che lo stesso avrebbe ricavato dal normale svolgimento della sua attività professionale nel periodo di tempo dedicato invece all'esecuzione dell'opera utilizzata dall'ente pubblico, senza la possibilità di far ricorso a parametri contrattuali, non utilizzabili stante la carenza di un valido vincolo contrattuale, o di equiparare, sic et simpliciter, la perdita in argomento alla utilitas derivatane all'ente sotto il profilo della spesa risparmiata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/03/2005, n. 6570; Cass. 05/08/1996,
n.7136; Cass. n.4192 del 1995).
In particolare, ai fini della liquidazione dell'indennizzo dovuto, ex art. 2041 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità ha sancito che il giudice di merito può tener conto
- non in via diretta, ma quale parametro di liquidazione - delle tariffe professionali, in quanto l'arricchimento dell'accipiens deve essere commisurato al (e non può superare il) valore della prestazione, determinabile in base a quanto egli avrebbe dovuto spendere per procurarsela a mezzo di un valido contratto e anche della riduzione degli onorari da un terzo alla metà prevista dall'art. 62 r.d. n. 2537 del
1925, con riguardo alle prestazioni rese da professionisti impiegati di una amministrazione dello Stato e degli altri enti territoriali in favore di enti pubblici, che si applica in tutti i casi in cui il diritto all'esercizio della libera professione è condizionato alla concessione di un'autorizzazione gerarchica in favore del dipendente pubblico, non rilevando se tale autorizzazione venga concessa in via generale o per lo specifico incarico.
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi, sulla base del tipo e della quantità di lavoro normalmente svolta dal professionista, quali si evincono dalla copiosa documentazione versata in atti, si ritiene che l'impoverimento subito dal professionista, tenuto conto del mancato guadagno, per non aver potuto nello stesso tempo provvedere ad altro lavoro, può essere stimato equo liquidarlo in un terzo
3 dell'importo delle competenze che gli sarebbero spettate secondo le Tariffe professionali.
Si deve, quindi, tener conto della quantificazione delle stesse così come è stata effettuata dal c.t.u., ing. , le cui conclusioni, analitiche e puntuali, Persona_1 risultano frutto di un accurato esame della copiosa documentazione e, pertanto, condivisibili in toto.
Tale liquidazione ammonta alla somma complessiva di £ 168.167.092 (£
78.709.028 per la prima fase progettuale nella quale il professionista ha espletato anche le funzioni di Direttore dei Lavori + £ 89.458.64 per la seconda fase progettuale per la quale non ha effettuato la direzione dei lavori), pari ad € 86.851,00 che ridotti di due terzi risulta pari ad € 28.950,33 calcolato all'attualità”.
Il Tribunale, riconosciuta la rivalutazione monetaria sulla somma devalutata e via via rivalutata nonché gli interessi legali, liquidava in favore del professionista la complessiva somma di € 58.547,56, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo nonché refusione delle spese di lite.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_4 notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario il 29 maggio 2019, invocandone la riforma nel quantum, rassegnando le seguenti conclusioni: “- previa parziale riforma dell'impugnata sentenza, alla stregua dei sopra rassegnati motivi di gravame, nel merito accogliere la domanda formulata, accertando il diritto dell'istante a percepire, a titolo di indebito arricchimento, il pagamento dell'indennizzo dovuto, nella misura accertata a seguito delle esperita consulenza tecnica di ufficio, assumendo quale mero parametro la tariffa professionale e decurtando la somma così ottenuta in misura non maggiore del 15%, senza operare alcuna ulteriore decurtazione non sussistendone i presupposti di legge risultando la somma già riferibile ai valori relativi all'anno 1981, nonché condannando il medesimo ente al pagamento della somma che si accerterà dovuta al sopra specificato titolo, in ogni caso oltre rivalutazione dalla data 18 settembre 1978 di approvazione del progetto generale redatto dall'Ing. , nonché interessi legali dalla maturazione;
Parte_2
- condannare, in ogni caso, il convenuto ente comunale al pagamento delle spese e competenze processuali del presente grado del giudizio, con attribuzione,
4 confermando le statuizioni del primo grado e non oggetto di contestazione e/o gravame”.
Alla prima udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 24 settembre 2021. Nelle more, con comparsa di costituzione depositata il 27 febbraio 2021, si costituiva in giudizio il invocando il rigetto Controparte_1 del gravame.
L'udienza subiva rinvii d'ufficio per il carico dei ruoli e, con comparsa depositata il
26 aprile 2023, si costituivano in giudizio gli , nel frattempo Pt_4 Parte_4 deceduto.
Con decreto del Presidente del 17 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata a questa
Sezione e, all'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti depositavano comparsa e memoria di replica conclusionale,
l'appellato la sola comparsa conclusionale. CP_1
La difesa appellante formula un unico motivo di gravame rubricato “Sulla illegittima applicazione dell'art. 62 del R.D. n. 2537 del 1925. Inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto”, col quale lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato alla liquidazione dell'indennizzo in favore del professionista la norma di cui all'art. 62, RD 2537/1925, pur in assenza dei presupposti di operatività della disposizione, applicando in aggiunta alla fisiologica decurtazione da porsi in atto, poiché si verteva in tema di indebito arricchimento, un'ulteriore decurtazione, riconoscendo al professionista solo un terzo dell'importo delle competenze che gli sarebbero spettate secondo le tariffe.
La norma richiamata dal Tribunale non sarebbe applicabile al caso di specie, non rivestendo l'Ing. la qualifica di pubblico dipendente. Parte_2
Argomenta la difesa appellante, inoltre, che tra le parti sarebbe stata resa sentenza
4069/2016 della Corte di Appello di Napoli, a oggetto una diversa prestazione, con la quale la Corte avrebbe applicato alla parcella una sola riduzione del 15%, escludendo l'applicabilità, invocata dal del menzionato art. 62. CP_1
5 La doglianza non può trovare accoglimento.
Va, in primis, osservato che la sentenza della Corte di Appello 4069/2019, alla quale ha operato riferimento la difesa appellante, non è stata prodotta né nel fascicolo cartaceo né in quello telematico, non potendo, quindi, trarsi alcun utile argomento dalla richiamata decisione.
Con il gravato provvedimento, peraltro, il Tribunale non ha dichiarato applicabile al rapporto intercorso tra le parti il RD 2537/1925 bensì statuito che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, da determinarsi anche ex art. 1226 cc, “ … il giudice di merito può tener conto … delle tariffe professionali, in quanto l'arricchimento dell'accipiens deve essere commisurato al (e non può superare il) valore della prestazione, determinabile in base a quanto egli avrebbe dovuto spendere per procurarsela a mezzo di un valido contratto e anche della riduzione degli onorari da un terzo alla metà prevista dall'art. 62 r.d. n. 2537 del 1925…”. Trattasi, dunque, di un mero parametro al quale il primo giudice ha ancorato la valutazione equitativa;
parametro rimasto privo di contestazione giacché nel gravame nulla è stato argomentato in ordine all'erroneità della somma liquidata in termini di rispetto del canone del limite della diminuzione patrimoniale, che non può superare l'entità dell'arricchimento, a ciò non sufficiente, con evidenza, il solo riferimento alla liquidazione nella misura di un terzo delle competenze che sarebbero spettate al professionista secondo le tariffe né la richiesta, non supportata da alcuna argomentazione, di decurtare l'importo liquidabile del 15%.
In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, indicato in € 73.823,35, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da 52.001,00 a € 260.000,00, determinandole in €
6.204,00, con esclusione della fase introduttiva essendosi l'ente locale costituito dopo che il processo era già stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Franca Ascione, dichiaratasi antistataria.
6 Alla declaratoria di rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola numero 2156 pubblicata il 3 dicembre 2018, proposto da , Parte_1 [...]
e , nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4
, così dispone: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna , e , Parte_1 Parte_2 Pt_2 Parte_3 Parte_4
, in solido, alla refusione in favore di , in persona del
[...] Controparte_1
Sindaco pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate, , in €
6.204,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dell'Avv. Franca Ascione, dichiaratasi antistataria;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
7