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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22512/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22512/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Bellora Laura, in forza di procura Pt_1 Controparte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Spagnol Alessandra, in forza di CP_2 Controparte_3 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da verbale di udienza del 16.4.2025): come da conclusioni congiunte depositate in data 8.4.2025
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con sentenza non definitiva n. 909/2025 del 18.2.2025 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra le parti e, con separata ordinanza, rimetteva la causa avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Nel corso del giudizio le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza.
All'udienza del 16.04.2025, così fissata con decreto 11.4.2025, le parti comparivano personalmente e confermavano l'accordo di divorzio fra loro già raggiunto.
Il Giudice Relatore, dato atto di quanto sopra, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Si premette che, per quanto concerne la questione relativa alla competenza giurisdizionale con riguardo alle domande afferenti alla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore nonché alle obbligazioni alimentari fra i coniugi e nei confronti della prole minore, tale questione è già stata definita, nel senso della sussistenza della giurisdizione italiana, con la sentenza parziale di separazione n. 4534/2023 del 10.11.2023, passata in giudicato, e alla cui motivazione si fa integrale rinvio.
Per il resto, il Tribunale ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo rispondente all'interesse della prole minore e nulla ostandovi in fatto e in diritto. La previsione dell'assegno divorzile una tantum concordato fra le parti appare equa, tenuto conto dei redditi delle parti (oggetto di accertamento peritale in sede di separazione) e della durata del matrimonio.
L'audizione della prole minorenne è ritenuta manifestamente superflua, non essendovi disaccordo tra le parti in merito alle questioni che direttamente la riguardano.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate in conformità all'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, dato atto della già intervenuta sentenza non definitiva n. 909/2025 del 18.2.2025 con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti, preso atto ed in conformità al successivo accordo raggiunto dalle stesse, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 con residenza e collocazione prevalente presso il padre, DANDO ATTO che le parti concordano che qualora il cambio di residenza di uno dei genitori dovesse modificare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dell'altro e l'organizzazione della vita dei figli, tale modifica dovrà essere comunicata previamente e in tempo utile all'altro genitore e che, in caso di disaccordo sul trasferimento, il genitore più diligente dovrà rivolgersi al Giudice competente per assumere una decisione. Le parti concordano altresì che non è necessario l'accordo dell'altro genitore per il cambio di residenza in OR. L'impegno reciproco in commento terminerà per i due genitori al compimento del 18° anno di età di Persona_3
DÀ ATTO che i genitori concordano di incontrarsi una volta ogni sei mesi in un luogo pubblico per confrontarsi sulle scelte importanti di vita relative ai figli, come ad esempio la decisione sugli studi superiori;
pagina 2 di 7 DÀ ATTO che i sigg.ri e si impegnano a mandare a scuola entrambi i figli fino CP_3 CP_1 al conseguimento del diploma di maturità (Baccalauréat) presso il Lycée International français Jean IO di OR (Italia);
DISPONE che la IG tenga con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, con le CP_3 seguenti modalità: durante l'anno scolastico ogni due settimane, dal mercoledì all'uscita scuola (o ad orario corrispondente qualora non vi siano lezioni scolastiche) al lunedì mattina con la ripresa della scuola (o ad orario corrispondente qualora non vi siano lezioni scolastiche) – comprensivo di 5 pernottamenti consecutivi
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Settimana 1
Settimana 2
Settimana 3
Settimana 4
Pernottamento dal signor CP_1 Pernottamento dalla sign CP_3
- Le parti concordano che l'esercizio del diritto di visita dei figli presso l'altro genitore sarà organizzato in funzione delle vacanze: se i figli si troveranno con il Sig. durante l'ultima settimana di CP_1 vacanza, il diritto di visita della IG verrà esercitato la settimana del loro rientro a CP_3 scuola. Al contrario, se i figli si troveranno con la IG durante l'ultima settimana di CP_3 vacanza, questi resteranno con il padre per l'intera settimana successiva e il diritto di visita con la
IG scalerebbe di una settimana. CP_3
Quando un giorno festivo precede o segue un fine settimana, ciò va a vantaggio del genitore che avrà i figli nel fine settimana in oggetto. durante le vacanze
Vacanze scolastiche di Ognissanti e Pasqua: tutte le vacanze con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
Vacanze scolastiche di Natale: la prima metà con il padre e la seconda con la madre negli anni pari e viceversa negli anni dispari;
Vacanze scolastiche invernali/febbraio: la prima metà con la madre e la seconda metà con il padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari;
Vacanze scolastiche estive: negli anni dispari i figli staranno con la madre per la prima settimana di vacanza, poi con il padre per le tre settimane successive, poi con la madre per le tre settimane successive e con il padre per la settimana successiva, e viceversa negli anni pari.
pagina 3 di 7 Anno dispari
Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana Settimana
7
8
Anno pari
Settimana 1 Settimana 2 Settimana Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana Settimana 3
7
8
Settimana con la madre
Settimana con il padre
DÀ ATTO che le parti precisano che per vacanze scolastiche si intende dalla sera dell'ultimo giorno di scuola alla mattina dell'inizio dell'anno scolastico successivo, secondo il calendario della scuola a cui i figli sono iscritti. I trasferimenti tra i genitori, relativi ai periodi di vacanza (vacanze estive, vacanze di
Ognissanti e Pasqua, vacanze invernali/febbraio o vacanze di Natale) avverranno sempre al mattino, intorno alle ore 10.00.
DÀ ATTO che le parti concordano, in merito alla custodia dei documenti d'identità dei figli, quanto segue:
▪ I passaporti francesi dei figli saranno custoditi dalla madre,
▪ Le carte d'identità francesi dei figli saranno custodite dal padre,
▪ I passaporti e le carte d'identità islandesi dei figli saranno custoditi dal padre
▪ La carta d'identità italiana di sarà custodita dallo stesso Per_1 Per_1
▪ La carta d'identità italiana di sarà custodita dalla madre fino all'età di 14 anni. Dall'età di 14 Per_2 anni, conserverà la propria carta d'identità italiana. Per_2
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano ad assistersi reciprocamente per il rinnovo dei documenti d'identità dei figli (passaporto islandese e francese, carta d'identità francese, islandese e italiana); questo potrà prevedere la partecipazione agli appuntamenti necessari per il rinnovo o la richiesta dei documenti d'identità o, se necessario, la firma di un'autorizzazione per conto dell'altro genitore che esegue la procedura amministrativa;
pagina 4 di 7 DÀ ATTO che le parti concordano che saranno liberi di portare i figli in vacanza all'interno dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (comprese Svizzera e Islanda) così come nel Regno Unito, informando l'altro genitore del viaggio almeno una settimana prima della partenza.
Al di fuori delle aree sopra citate, per qualsiasi altra destinazione (Marocco, Asia, ecc.), i genitori si impegnano a informare l'altro genitore del viaggio e dell'itinerario con un anticipo minimo di un mese prima del viaggio previsto.
DÀ ATTO che le parti concordano il versamento da parte del Sig. alla IG CP_1 CP_3 del contributo al suo mantenimento mensile pari ad Euro 1.000,00 fino alla definizione dello scioglimento del matrimonio e al contestuale pagamento della somma forfettaria una tantum dalle parti prevista nell'accordo francese e recepita nelle presenti condizioni congiunte;
DÀ ATTO che le parti concordano il versamento da parte del Sig. alla IG CP_1 CP_3 del contributo al mantenimento per i figli di Euro 4.000,00 mensili (Euro 2.000,00 a figlio) da versarsi tramite bonifico entro e non oltre il 5 di ogni mese;
DÀ ATTO che le parti concordano altresì che al compimento del diciottesimo anno di ognuno dei due figli, il contributo al mantenimento a carico del Sig. in favore della IG verrà CP_1 CP_3 ridotto per il figlio divenuto maggiorenne ad Euro 900,00 mensili per la durata di un anno (rimanendo invariato l'importo di Euro 2.000,00 mensili per il figlio ancora minorenne);
DÀ ATTO che il Sig. si farà direttamente ed interamente carico dei seguenti ulteriori CP_1 pagamenti in favore dei figli: la scuola (Lycée international français Jean IO con sede a OR -
Italia), le lezioni private di italiano, le attività sportive ed extrascolastiche (ad oggi, padel, arrampicata, equitazione, danza), le spese mediche non rimborsabili, le spese eccezionali a condizione che i genitori abbiano dato il loro consenso preventivo sulla voce di spese e sul suo importo;
DÀ ATTO che il Sig. si farà direttamente ed interamente carico con la maggiore età dei CP_1 figli di tutte le spese per l'istruzione superiore, intendendo per tali le tasse scolastiche, l'alloggio e le spese di soggiorno (nel caso in cui il figlio in questione non vivesse più con i genitori), nonché delle spese mediche non rimborsabili e per la patente di guida (l'elenco non è esaustivo), previo consenso dei genitori sulla voce di spese e sul suo importo;
DÀ ATTO che le parti concordano che, in caso di futura revisione dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli, l'impegno del Sig. di provvedere direttamente ed interamente a CP_1 tutte le spese per i ragazzi verrà meno e che la percentuale di concorso a tali spese verrà rideterminata tra i genitori, come indicato nell'accordo francese;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, a regolamentazione definitiva dei loro rapporti economico – patrimoniali, con l'esecuzione delle pattuizioni assunte con il presente accordo risultano economicamente indipendenti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver convenuto nell'accordo francese la corresponsione, ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge n. 898/1970, di una somma una tantum da parte del Sig. a favore CP_1 della IG pari ad Euro 445.000,00 (Euro quattrocentoquarantacinquemila) che verrà CP_3 corrisposta in adempimento di quanto pattuito tra le parti all'ultimo capoverso del punto D dell'accordo francese 21.3.2025, come segue: per l'ammontare di € 364.000,00 (trecentosessantaquattromila) entro e non oltre il 19.5.2025 per consentire alla sig.ra di addivenire al rogito di acquisto CP_3 dell'immobile di OR, via Rossini n. 3 e per l'ammontare residuo di e 91.000,00 (novantunmila) al momento del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio da parte del Tribunale di OR, con dichiarazione delle parti di rinuncia fin d'ora a proporre appello avverso tale provvedimento;
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti: pagina 5 di 7 ▪ La IG mantiene la proprietà della fotografia "Femmes insectescocon" di CP_3 [...]
, acquistata per Euro 46.000,00. Si è impegnata a finanziare il trasporto e la conservazione di Per_4 quest'opera, che è in suo possesso dal 20 febbraio 2025;
▪ La IG percepirà dal Sig. per la vendita dell'anello di fidanzamento CP_3 CP_1 "Honey" di Boucheron, numero di registrazione P52986, l'importo di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila) mediante bonifico bancario che sarà effettuato in data 9.4.2025.
Tale compravendita è stata realizzata in adempimento dell'accordo di divorzio assunto tra le parti a mezzo dei loro avvocati francesi in data 21 marzo 2025 per la definizione delle condizioni di scioglimento del matrimonio.
▪ La IG conferma di aver già riconosciuto la proprietà esclusiva in capo ai Sigg.ri CP_3
e (madre del ricorrente) dei seguenti gioielli e di rinunciare pertanto CP_1 Controparte_4 espressamente a qualsiasi rivendicazione in merito ad essi:
- Parure » con zaffiro giallo Boucheron, con i rispettivi numeri di registrazione E87135 per CP_5
l'anello e E87134 per gli orecchini a clip;
- Parure di smeraldi, diamanti e platino di Boucheron, con numeri di registrazione N62037 per l'anello con smeraldo taglio cabochon e diamanti e CS7300 per gli orecchini con smeraldo e diamanti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non possedere congiuntamente alcun bene mobile o immobile, di non avere un conto corrente in comune e di non aver alcun debito in essere che possa comportare la solidarietà passiva dell'altra parte. Nel caso in cui tale debito dovesse emergere dopo la separazione (o il divorzio), la parte che l'ha omesso o occultato sarà personalmente responsabile dell'estinzione di tale debito, senza alcuna rivalsa nei confronti dell'altra parte, in modo che quest'ultima non possa mai essere ritenuta responsabile o interpellata al riguardo. Il Sig. e la IG concordano sui CP_1 CP_3 punti suindicati e sul fatto che non vi sia pertanto alcuna necessità di un'ulteriore liquidazione del loro regime matrimoniale. Di conseguenza, le parti rinunciano al diritto di sollevare qualsiasi reclamo o controversia in futuro in relazione alla liquidazione e alla divisione tra di loro, e a far valere qualsiasi pretesa, indennizzo o risarcimento nell'ambito diritti che avevano o che avrebbero potuto avere in base al loro regime matrimoniale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che in relazione al procedimento penale riunito n. 8707/2022 + 7114/2023 R.G.n.r a tutt'oggi pendente avanti la Procura della Repubblica di OR, il Sig. CP_1 si impegna a rimettere tutte le denunce querele presentate nei confronti della signora e CP_3 comunque a non costituirsi parte civile in relazione al reato di cui all'art. 368 c.p. (calunnia), successivamente al deposito delle condizioni congiunte nel procedimento civile relativo allo scioglimento del matrimonio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano altresì di non aver più nulla a che pretendere in relazione ai fatti di cui sopra oggetto del procedimento penale e precisano, a tutti gli effetti, che la IG è CP_3 perfettamente consapevole che ad oggi le sono stati contestati dei reati procedibili d'ufficio (art. 368 c.p. - calunnia) che non diventeranno improcedibili con la remissione di querela da parte del Sig.
CP_1
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di OR il 30.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22512/2023 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Bellora Laura, in forza di procura Pt_1 Controparte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Spagnol Alessandra, in forza di CP_2 Controparte_3 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da verbale di udienza del 16.4.2025): come da conclusioni congiunte depositate in data 8.4.2025
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con sentenza non definitiva n. 909/2025 del 18.2.2025 il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra le parti e, con separata ordinanza, rimetteva la causa avanti al G.I. per la prosecuzione dell'istruttoria sulle altre questioni ancora da dirimere.
Nel corso del giudizio le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza.
All'udienza del 16.04.2025, così fissata con decreto 11.4.2025, le parti comparivano personalmente e confermavano l'accordo di divorzio fra loro già raggiunto.
Il Giudice Relatore, dato atto di quanto sopra, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Si premette che, per quanto concerne la questione relativa alla competenza giurisdizionale con riguardo alle domande afferenti alla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore nonché alle obbligazioni alimentari fra i coniugi e nei confronti della prole minore, tale questione è già stata definita, nel senso della sussistenza della giurisdizione italiana, con la sentenza parziale di separazione n. 4534/2023 del 10.11.2023, passata in giudicato, e alla cui motivazione si fa integrale rinvio.
Per il resto, il Tribunale ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo rispondente all'interesse della prole minore e nulla ostandovi in fatto e in diritto. La previsione dell'assegno divorzile una tantum concordato fra le parti appare equa, tenuto conto dei redditi delle parti (oggetto di accertamento peritale in sede di separazione) e della durata del matrimonio.
L'audizione della prole minorenne è ritenuta manifestamente superflua, non essendovi disaccordo tra le parti in merito alle questioni che direttamente la riguardano.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate in conformità all'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, dato atto della già intervenuta sentenza non definitiva n. 909/2025 del 18.2.2025 con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti, preso atto ed in conformità al successivo accordo raggiunto dalle stesse, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 con residenza e collocazione prevalente presso il padre, DANDO ATTO che le parti concordano che qualora il cambio di residenza di uno dei genitori dovesse modificare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dell'altro e l'organizzazione della vita dei figli, tale modifica dovrà essere comunicata previamente e in tempo utile all'altro genitore e che, in caso di disaccordo sul trasferimento, il genitore più diligente dovrà rivolgersi al Giudice competente per assumere una decisione. Le parti concordano altresì che non è necessario l'accordo dell'altro genitore per il cambio di residenza in OR. L'impegno reciproco in commento terminerà per i due genitori al compimento del 18° anno di età di Persona_3
DÀ ATTO che i genitori concordano di incontrarsi una volta ogni sei mesi in un luogo pubblico per confrontarsi sulle scelte importanti di vita relative ai figli, come ad esempio la decisione sugli studi superiori;
pagina 2 di 7 DÀ ATTO che i sigg.ri e si impegnano a mandare a scuola entrambi i figli fino CP_3 CP_1 al conseguimento del diploma di maturità (Baccalauréat) presso il Lycée International français Jean IO di OR (Italia);
DISPONE che la IG tenga con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, con le CP_3 seguenti modalità: durante l'anno scolastico ogni due settimane, dal mercoledì all'uscita scuola (o ad orario corrispondente qualora non vi siano lezioni scolastiche) al lunedì mattina con la ripresa della scuola (o ad orario corrispondente qualora non vi siano lezioni scolastiche) – comprensivo di 5 pernottamenti consecutivi
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Settimana 1
Settimana 2
Settimana 3
Settimana 4
Pernottamento dal signor CP_1 Pernottamento dalla sign CP_3
- Le parti concordano che l'esercizio del diritto di visita dei figli presso l'altro genitore sarà organizzato in funzione delle vacanze: se i figli si troveranno con il Sig. durante l'ultima settimana di CP_1 vacanza, il diritto di visita della IG verrà esercitato la settimana del loro rientro a CP_3 scuola. Al contrario, se i figli si troveranno con la IG durante l'ultima settimana di CP_3 vacanza, questi resteranno con il padre per l'intera settimana successiva e il diritto di visita con la
IG scalerebbe di una settimana. CP_3
Quando un giorno festivo precede o segue un fine settimana, ciò va a vantaggio del genitore che avrà i figli nel fine settimana in oggetto. durante le vacanze
Vacanze scolastiche di Ognissanti e Pasqua: tutte le vacanze con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
Vacanze scolastiche di Natale: la prima metà con il padre e la seconda con la madre negli anni pari e viceversa negli anni dispari;
Vacanze scolastiche invernali/febbraio: la prima metà con la madre e la seconda metà con il padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari;
Vacanze scolastiche estive: negli anni dispari i figli staranno con la madre per la prima settimana di vacanza, poi con il padre per le tre settimane successive, poi con la madre per le tre settimane successive e con il padre per la settimana successiva, e viceversa negli anni pari.
pagina 3 di 7 Anno dispari
Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana Settimana
7
8
Anno pari
Settimana 1 Settimana 2 Settimana Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana Settimana 3
7
8
Settimana con la madre
Settimana con il padre
DÀ ATTO che le parti precisano che per vacanze scolastiche si intende dalla sera dell'ultimo giorno di scuola alla mattina dell'inizio dell'anno scolastico successivo, secondo il calendario della scuola a cui i figli sono iscritti. I trasferimenti tra i genitori, relativi ai periodi di vacanza (vacanze estive, vacanze di
Ognissanti e Pasqua, vacanze invernali/febbraio o vacanze di Natale) avverranno sempre al mattino, intorno alle ore 10.00.
DÀ ATTO che le parti concordano, in merito alla custodia dei documenti d'identità dei figli, quanto segue:
▪ I passaporti francesi dei figli saranno custoditi dalla madre,
▪ Le carte d'identità francesi dei figli saranno custodite dal padre,
▪ I passaporti e le carte d'identità islandesi dei figli saranno custoditi dal padre
▪ La carta d'identità italiana di sarà custodita dallo stesso Per_1 Per_1
▪ La carta d'identità italiana di sarà custodita dalla madre fino all'età di 14 anni. Dall'età di 14 Per_2 anni, conserverà la propria carta d'identità italiana. Per_2
DÀ ATTO che entrambi i genitori si impegnano ad assistersi reciprocamente per il rinnovo dei documenti d'identità dei figli (passaporto islandese e francese, carta d'identità francese, islandese e italiana); questo potrà prevedere la partecipazione agli appuntamenti necessari per il rinnovo o la richiesta dei documenti d'identità o, se necessario, la firma di un'autorizzazione per conto dell'altro genitore che esegue la procedura amministrativa;
pagina 4 di 7 DÀ ATTO che le parti concordano che saranno liberi di portare i figli in vacanza all'interno dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (comprese Svizzera e Islanda) così come nel Regno Unito, informando l'altro genitore del viaggio almeno una settimana prima della partenza.
Al di fuori delle aree sopra citate, per qualsiasi altra destinazione (Marocco, Asia, ecc.), i genitori si impegnano a informare l'altro genitore del viaggio e dell'itinerario con un anticipo minimo di un mese prima del viaggio previsto.
DÀ ATTO che le parti concordano il versamento da parte del Sig. alla IG CP_1 CP_3 del contributo al suo mantenimento mensile pari ad Euro 1.000,00 fino alla definizione dello scioglimento del matrimonio e al contestuale pagamento della somma forfettaria una tantum dalle parti prevista nell'accordo francese e recepita nelle presenti condizioni congiunte;
DÀ ATTO che le parti concordano il versamento da parte del Sig. alla IG CP_1 CP_3 del contributo al mantenimento per i figli di Euro 4.000,00 mensili (Euro 2.000,00 a figlio) da versarsi tramite bonifico entro e non oltre il 5 di ogni mese;
DÀ ATTO che le parti concordano altresì che al compimento del diciottesimo anno di ognuno dei due figli, il contributo al mantenimento a carico del Sig. in favore della IG verrà CP_1 CP_3 ridotto per il figlio divenuto maggiorenne ad Euro 900,00 mensili per la durata di un anno (rimanendo invariato l'importo di Euro 2.000,00 mensili per il figlio ancora minorenne);
DÀ ATTO che il Sig. si farà direttamente ed interamente carico dei seguenti ulteriori CP_1 pagamenti in favore dei figli: la scuola (Lycée international français Jean IO con sede a OR -
Italia), le lezioni private di italiano, le attività sportive ed extrascolastiche (ad oggi, padel, arrampicata, equitazione, danza), le spese mediche non rimborsabili, le spese eccezionali a condizione che i genitori abbiano dato il loro consenso preventivo sulla voce di spese e sul suo importo;
DÀ ATTO che il Sig. si farà direttamente ed interamente carico con la maggiore età dei CP_1 figli di tutte le spese per l'istruzione superiore, intendendo per tali le tasse scolastiche, l'alloggio e le spese di soggiorno (nel caso in cui il figlio in questione non vivesse più con i genitori), nonché delle spese mediche non rimborsabili e per la patente di guida (l'elenco non è esaustivo), previo consenso dei genitori sulla voce di spese e sul suo importo;
DÀ ATTO che le parti concordano che, in caso di futura revisione dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli, l'impegno del Sig. di provvedere direttamente ed interamente a CP_1 tutte le spese per i ragazzi verrà meno e che la percentuale di concorso a tali spese verrà rideterminata tra i genitori, come indicato nell'accordo francese;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, a regolamentazione definitiva dei loro rapporti economico – patrimoniali, con l'esecuzione delle pattuizioni assunte con il presente accordo risultano economicamente indipendenti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver convenuto nell'accordo francese la corresponsione, ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge n. 898/1970, di una somma una tantum da parte del Sig. a favore CP_1 della IG pari ad Euro 445.000,00 (Euro quattrocentoquarantacinquemila) che verrà CP_3 corrisposta in adempimento di quanto pattuito tra le parti all'ultimo capoverso del punto D dell'accordo francese 21.3.2025, come segue: per l'ammontare di € 364.000,00 (trecentosessantaquattromila) entro e non oltre il 19.5.2025 per consentire alla sig.ra di addivenire al rogito di acquisto CP_3 dell'immobile di OR, via Rossini n. 3 e per l'ammontare residuo di e 91.000,00 (novantunmila) al momento del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio da parte del Tribunale di OR, con dichiarazione delle parti di rinuncia fin d'ora a proporre appello avverso tale provvedimento;
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti: pagina 5 di 7 ▪ La IG mantiene la proprietà della fotografia "Femmes insectescocon" di CP_3 [...]
, acquistata per Euro 46.000,00. Si è impegnata a finanziare il trasporto e la conservazione di Per_4 quest'opera, che è in suo possesso dal 20 febbraio 2025;
▪ La IG percepirà dal Sig. per la vendita dell'anello di fidanzamento CP_3 CP_1 "Honey" di Boucheron, numero di registrazione P52986, l'importo di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila) mediante bonifico bancario che sarà effettuato in data 9.4.2025.
Tale compravendita è stata realizzata in adempimento dell'accordo di divorzio assunto tra le parti a mezzo dei loro avvocati francesi in data 21 marzo 2025 per la definizione delle condizioni di scioglimento del matrimonio.
▪ La IG conferma di aver già riconosciuto la proprietà esclusiva in capo ai Sigg.ri CP_3
e (madre del ricorrente) dei seguenti gioielli e di rinunciare pertanto CP_1 Controparte_4 espressamente a qualsiasi rivendicazione in merito ad essi:
- Parure » con zaffiro giallo Boucheron, con i rispettivi numeri di registrazione E87135 per CP_5
l'anello e E87134 per gli orecchini a clip;
- Parure di smeraldi, diamanti e platino di Boucheron, con numeri di registrazione N62037 per l'anello con smeraldo taglio cabochon e diamanti e CS7300 per gli orecchini con smeraldo e diamanti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non possedere congiuntamente alcun bene mobile o immobile, di non avere un conto corrente in comune e di non aver alcun debito in essere che possa comportare la solidarietà passiva dell'altra parte. Nel caso in cui tale debito dovesse emergere dopo la separazione (o il divorzio), la parte che l'ha omesso o occultato sarà personalmente responsabile dell'estinzione di tale debito, senza alcuna rivalsa nei confronti dell'altra parte, in modo che quest'ultima non possa mai essere ritenuta responsabile o interpellata al riguardo. Il Sig. e la IG concordano sui CP_1 CP_3 punti suindicati e sul fatto che non vi sia pertanto alcuna necessità di un'ulteriore liquidazione del loro regime matrimoniale. Di conseguenza, le parti rinunciano al diritto di sollevare qualsiasi reclamo o controversia in futuro in relazione alla liquidazione e alla divisione tra di loro, e a far valere qualsiasi pretesa, indennizzo o risarcimento nell'ambito diritti che avevano o che avrebbero potuto avere in base al loro regime matrimoniale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che in relazione al procedimento penale riunito n. 8707/2022 + 7114/2023 R.G.n.r a tutt'oggi pendente avanti la Procura della Repubblica di OR, il Sig. CP_1 si impegna a rimettere tutte le denunce querele presentate nei confronti della signora e CP_3 comunque a non costituirsi parte civile in relazione al reato di cui all'art. 368 c.p. (calunnia), successivamente al deposito delle condizioni congiunte nel procedimento civile relativo allo scioglimento del matrimonio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano altresì di non aver più nulla a che pretendere in relazione ai fatti di cui sopra oggetto del procedimento penale e precisano, a tutti gli effetti, che la IG è CP_3 perfettamente consapevole che ad oggi le sono stati contestati dei reati procedibili d'ufficio (art. 368 c.p. - calunnia) che non diventeranno improcedibili con la remissione di querela da parte del Sig.
CP_1
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di OR il 30.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 6 di 7 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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