Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1968, n. 2628
CASS
Sentenza 22 luglio 1968

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'art.5 del d. l. l. 8 novembre 1946, n. 85, non consente di attribuire alla ratifica del ricovero da parte dell' i n a i l anche un riconoscimento dello stato di bisogno con la conseguente assunzione del carico delle spese di spedalita.*

L'art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, prevede la decisione, in via amministrativa, del prefetto, su parere di apposita commissione, delle sole controversie tra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalita, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da legge o da statuti.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1968, n. 2628
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2628
    Data del deposito : 22 luglio 1968

    Testo completo