CA
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.180/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “ripetizione di indebito”
tra
, rappr. e dif. da avv. Ketty Perrone Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Giuseppe Controparte_1
Misserini Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 18 maggio 2020 Parte_1
impugnava la sentenza resa in data 9 gennaio 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con
[...] cui, in procedimenti riuniti veniva accolto per quanto di ragione il ricorso promosso dal Comune di
Torricella vòlto ad ottenere la declaratoria che il dipendente aveva indebitamente Parte_1 richiesto e fruito di permessi orari giornalieri retribuiti ex art. 33 comma 6° legge 104/92 per mancanza della certificazione di particolare gravità dell'handicap di cui all'art. 3 comma 3 legge citata;
ls condanna del SC alla restituzione di quanto indebitamente percepito ammontante ad
€ 6.082,20, o maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il Giudice condannava il SC al pagamento in favore del la somma di € 2.154,47 oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda giudiziale;
Si costituiva in questa sede di gravame il . Controparte_1 La causa, all'udienza del 28 maggio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- La ricostruzione del fatto, quanto alla richiesta da parte del al ed Controparte_1 Parte_1 in perfetta aderenza alla documentazione prodotta, è con assoluta chiarezza enunciata nella memoria difensiva del che per brevità si riporta: CP_1 L'appellante è dipendente del a tempo pieno ed indeterminato quale Controparte_1
“applicato” ed è affetto da patologie che, nel 1985, ne avevano comportato il riconoscimento della invalidità civile e, nel 1998, il riconoscimento di persona con handicap di cui all'art. 3, comma 1, L. n. 104/92, come da verbale della Commissione medica del 16.07.98 (Doc. 1 nel fascicolo di primo grado). Tuttavia, già nel 1994 il sig. richiedeva, “in virtù della legge 5.2.92 n. 104 art. 33 comma Parte_1 6”, 14 giorni e 7 ore di permessi retribuiti orari e giornalieri, ottenendone la concessione da parte dell'Ente (Doc. 2 nel fascicolo di primo grado). Tanto ha fatto sino al 2011, continuando a richiedere, ed ottenere, permessi retribuiti giornalieri ed orari adducendo espressamente la ricorrenza della agevolazione prevista dall'art. 33, 6° comma, della L. n. 104/92. In data 19.09.2016 il dipendente formulava nuova istanza all'Ente di ottenimento dei benefici della L. n. 104/92, istanza motivata sulla circostanza del riconoscimento dell'aggravamento della percentuale di invalidità civile di cui al verbale di accertamento del 04.03.16 (Doc. 4 nel fascicolo di primo grado). Sennonché, all'esito della istruttoria relativa all'istanza appena citata, emergeva come all'odierno appellante non fosse mai stata riconosciuta la “connotazione di gravità” di cui all'art. 3, 3 comma, L. n. 104/92, bensì unicamente il riconoscimento di “persona con handicap” cui al primo comma del medesimo articolo. In conseguenza di tanto, l'Ente Civico, con nota prot. n. 9330 del 12.10.16 (Doc. 5 del fascicolo di primo grado), comunicava al dipendente “la sospensione del beneficio in godimento con contestuale recupero di n. 90 giorni goduti a titolo di permesso ex legge 104/92” rinvenienti da permessi indebitamente fruiti di: 5 giorni e 12 ore per l'anno 2001; 2 ore per l'anno 2003; 1 giorno e 55 ore per l'anno 2004; 5 giorni e 60 ore per l'anno 2004; 5 giorni e 60 ore per l'anno 2005; 56 ore per l'anno 2006; 1 giorno e 21 ore per l'anno 2007; 9 giorni e 72 ore per l'anno 2008; 75 ore per l'anno 2009; 3 giorni e 32 ore per l'anno 2010; 1 giorno e 53 ore per l'anno 2011 (cfr permessi in Doc. 3); con la medesima nota, il Comune faceva salva la possibilità, per il dipendente, di produrre “diversa documentazione” che comprovasse il riconoscimento della patologia, in termini di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/92. In riscontro alla citata comunicazione, con propria nota del 24.10.2016, il SC riconosceva la non spettanza dei benefici concessi e formulava richiesta all'Ente di “procedere al recupero di 90 giorni, goduti a titolo di permesso ex legge n. 104/90, con n. 13 giorni di ferie anno 2015, n. 20 giorni di ferie anno 2016 e le restanti 440 con recupero ore di lavoro straordinario già effettuato” (Doc. 6). Con successiva nota prot. n. 11423 del 09.12.16, l'Ente comunicava al dipendente l'impossibilità dell'accoglimento della “richiesta di recupero dei giorni di permesso indebitamente goduti … così come ..proposta” e lo invitava “alla restituzione, entro 30 giorni … della complessiva somma di € 6.082,20 (S.E. & O) rinveniente dalla trasformazione monetaria di n. 90 giorni di permesso ex lege
104/92 indebitamente goduti come da prospetto che si allega” (Doc. 7 nel fascicolo di primo grado
). A seguito di tale invito il dipendente, a mezzo di proprio legale, rifiutava il pagamento e
“diffidava l'Ente” a reiterare la richiesta. L'ente, tuttavia, reiterava le proprie richieste ma, nonostante seguisse ulteriore corrispondenza con il dipendente, il non procedeva alla Parte_1 restituzione di quanto indebitamente percepito.
Questo il fatto che impegna in sede di appello il presente processo.
E può già affermarsi che il SC ebbe ad usufruire di permessi ex art. 33 comma 6° legge 104/92 in assenza della certificazione di grave handicap di cui all'art. 3 comma 3°, essendogli stato riconosciuto soltanto lo status di gravità di cui al comma 1°.
---§§ooo§§---
Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello eccepita dall'appellato che rileva come il nuovo art. 434 c.p.c. dispone: “….La motivazione Controparte_1 dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. A differenza della previgente disciplina, dunque, era ed è onere della parte appellante articolare l'impugnazione dinanzi al Giudice di seconde cure attraverso un prospetto ragionato di critica in cui: - individuare i capi della sentenza impugnata;
- indicare la corretta impostazione, sostanziale e giuridica, attraverso la quale far emergere l'erroneità della decisione;
. Non ritiene questa Corte fondata detta eccezione. Nel ricorso in appello, cui integralmente si rimanda, sono indicate, con indicazione numerica dei motivi, e testualmente, le parti della sentenza che si intende impugnare e le circostanze da cui deriva la violazione della legge nonché la loro rilevanza ai fini della decisione appellata. L'eccezione va pertanto respinta.
---§§ooo§§---
Il merito 1.Lamenta parte appellante con primo motivo di appello, il difetto di Controparte_1 legittimazione del ridetto in relazione quanto alla domanda d restituzione dell'indebito, CP_1 impugnando la parte di sentenza in cui il Giudice di prime cure afferma: ”Trattandosi di pubblico dipendente, è a carico dell'Ente datore di lavoro il pagamento della retribuzione per tali permessi..”. Sostiene invero che intanto non è provato che il Comune abbia materialmente anticipato il pagamento della retribuzione dei permessi, e comunque le indennità di cui si chiede la restituzione attengono a situazioni gestibili esclusivamente dall' Controparte_2
Inoltre, ove provato il pagamento delle indennità, questo si sarebbe potuto compensare con crediti per contributi previdenziali.
Tale motivo è infondato.
In Giudice del primo grado ha correttamente statuito, per quanto attiene alla materia del pubblico impiego, che i permessi per cui è causa sono pienamente “retribuiti” dal datore di lavoro medesimo ed equiparati ai trattamenti economici di maternità. La differenza emerge dall'espresso rinvio operato dall'art. 33 della l n. 104/92 all'art. 7 della legge n. 1204 del 1971. Già l'art. 13 della L. n. 1204/1971, stabiliva che “alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge”. Successivamente, l'art. 4,comma 4 bis, l. 53/00, stabiliva che “l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità” (laddove “i datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi). Correttamente ancora il Giudice di primo grado ha fatto specifico riferimento all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 a tenor del quale "le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità". In relazione tali fattispecie la contrattazione collettiva ha espressamente disciplinato e previsto la retribuzione “ordinaria” per i permessi in oggetto con l'art. 19, CCNL EE.LL del 06.07.95, poi integrato dall'art. 17, CCNL, 14.09.2000, statuendo che “spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti”. Inoltre la contrattazione collettiva ha espressamente disciplinato e previsto la retribuzione
“ordinaria” per i permessi in oggetto con l'art. 19, CCNL EE.LL del 06.07.95, poi integrato dall'art. 17, CCNL, 14.09.2000, statuendo che “spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti”. Il era quindi legittimato a richiedere in restituzione le somme indebitamente Controparte_1 corrisposte, ed il motivo di appello va rigettato.
Ai fini della quantificazione delle somme indebitamente percepite, correttamente il Giudice di prime cure, tenuto conto sia della prescrizione estintiva ordinaria ex art. 2945 c.c. e sia della richiesta avanzata dal il 9.12.2016, idnea quest'ultima, quale atto interruttivo Controparte_1 della prescrizione, che quindi ha determinato l'estinzione delle somme percepite prima del 9.12.2006, ha disposto CTU da cui è risultata che, tenuto conto del periodo di prescrizione decennale eccepita dal dipendente, le somme nette percepite dal 2007 al 2011 sono pari € 2.154,47 (v. relazione integrale al fascicolo di primo grado).
La consulenza tecnica disposta in giudizio di primo grado (agli atti, cui integralmente si rimanda)
---§§ooo§§--- 2.Con secondo motivo di appello il lamenta “errore del Giudicante in riferimento alla Parte_1 mancata incidenza della buona fede del lavoratore, l'affidamento ed il lungo tempo trascorso”, richiamando l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui in materia di recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ai propri dipendenti il principio secondo cui il recupero avrebbe carattere di doverosità ex art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), “ma occorre avere riguardo alle connotazioni giuridiche e fattuali delle fattispecie dedotte, alla natura ed alla entità degli importi, alle cause dell'errore che aveva portato all'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra l'erogazione ed il recupero”: esso , sempre secondo la propria prospettazione nell'atto di CP_3 appello, si determinava alla richiesta dei permessi di cui si tratta sulla base di una consolidata prassi esistente presso l'Ente civico in quanto molti lavoratori fruivano da anni di tali permessi, trovandosi nella situazione di assistenza a persone invalide ai sensi dell'art. 3 comma 1° legge 104/92; semmai l'Ente pubblico avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti, e comunque l'appellante fruiva dei permessi da circa trent'anni, così in lui ingenerandosi incolpevole affidamento. Il motivo è infondato, essendo giurisprudenza consolidata quella (citata pure dal Civico Ente resistente) secondo cui “in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione
è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi” (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2017, n. 4323; e ivi richiamate Cass.n. 8338 del 2010;n. 24835 del 2015 n. 4230 del 2016 e n. 4086 del 2016).
CP_4 3.Con terzo motivo di gravame il impugna la sentenza per “Errore del giudicante nella CP_3 natura delle somme poste in compensazione, che non è retributoria ma risarcitoria, e conseguentemente inadempimento contrattuale sotto il profilo della mancata esecuzione dell'accordo compensativo”. Eccepisce l'odierno appellante di aver proposto al accordo di cui alla Controparte_1 missiva 24.10.2016 presente agli atti, “sottoscritta per adesione dal ” (così Controparte_1 nell'atto di appello), con (“Si autorizza”), la compensazione dell'importo dovuto per i motivi sopraesposti con l'indennità di ferie non godute e straordinari non pagati;
e purtuttavia il Civico Ente decideva di non rispettare l'accordo; “ le somme poste in compensazione – scrive l'appellante - altro non erano che il risarcimento del danno biologico ed esistenziale derivato dalla perdita del riposo con il necessario recupero delle energie psicofisiche”: e tale accordo sarebbe valido in quanto esso SC non ha attivato né una rinuncia a ferie da godere né richiesta di monetizzazione di ferie non godute, ma ha attuato un legittimo diritto di compensazione con crediti di natura risarcitoria per quel monte di ferie non godute”; e, osserva ancora l'appellante, si evidenzierebbero nel caso di specie i presupposti su cui si basa la “compensazione atecnica”, che prevede la possibilità di ricorre ad essa ogniqualvolta si verta in uno stesso rapporto rapporto giuridico, cioè quando si è i fronte a crediti nascenti da un unico rapporto il cui accertamento ha per oggetto il dare e l'avere fra le Parti, ed è configurabile anche quando ricorra la natura retributiva o risarcitoria del credito del lavoratore. D'altro canto, a ben esaminare la documentazione in atti, si nota che la proposta di
“compensazione” dell'odierno appellante con propria nota del 24.10.2016 (in cui il predetto si dichiarava disponibile a procedere al recupero di 90 giorni di permessi goduti ex lege 104/90 con 13 giorni di ferie anno 2015, 20 giorni di ferie anno 2016 e le restanti 440 ore per lavoro straordinario già effettuato. Ma il (“Si autorizza”) di cui alla missiva del 24.10.2016 (vedila in produzione documentale del Comune di , parte seconda allegati) in primo luogo è priva di firma, non appare costituire CP_1 in alcun modo una “accettazione”, che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con la norma imperativa, richiamata correttamente dal Giudice di prime cure, che impedisce qualsivoglia monetizzazione delle ferie non godute. Di poi, la missiva del 24.10.2016 veniva riscontrata dall'Ente con successiva nota prot. n. 11423 del 09.12.16, con la quale veniva comunicata l'impossibilità dell'accoglimento della “richiesta di recupero dei giorni di permesso indebitamente goduti … così come ..proposta” (doc. 7 nel fascicolo di primo grado), le richiesta di restituzione della somma di € 6.092,20 derivante dalla trasformazione monetaria di n. 90 giorni di permesso ex lege 104/92 indebitamente goduti.
Questa Corte condivide appieno quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, laddove (con ampia citazione di giurisprudenza alla quale integralmente ci si riporta) rileva che “la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro: poiché nella specie nulla impediva il godimento del periodo di riposo annuale, la richiesta va respinta. A tal proposito va chiarito che è legittimo, secondo il giudizio espresso dalla Corte cost. cit., il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento…..nella specie nulla impediva il godimento del periodo di riposo annuale” A giudizio di questa Corte, pertanto, il motivo di appello è infondato e va accolta la richiesta del
. Controparte_1
CP_4
4.Con quarto motivo di appello il impugna la sentenza con riferimento alla condanna Parte_1 al pagamento delle spese legali, “nonostante non vi sia stata una soccombenza totale e nonostante l'incolpevole comportamento del lavoratore….inoltre la condanna al pagamento della metà delle spese di CTU appare ingiusta attesochè la stessa si è resa necessaria proprio a causa degli erronei conteggi” Non vi è stata alcuna soccombenza parziale, in quanto il è risultato Controparte_1 integralmente vittorioso, e la compensazione delle spese di lite (evidentemente auspicata dall'appellante) è consentita in specifiche e tassative ipotesi: soccombenza parziale, novità della questione giuridica, ragioni eccezionali: tutti requisiti che nel caso in esame non ricorrono.
Anche tale motivo di appello va dunque rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., degli onorari del presente grado di giudizio, CP_1 che liquida in € 2.700,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 28 maggio 2025 Il Presidente relatore- Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “ripetizione di indebito”
tra
, rappr. e dif. da avv. Ketty Perrone Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Giuseppe Controparte_1
Misserini Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 18 maggio 2020 Parte_1
impugnava la sentenza resa in data 9 gennaio 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con
[...] cui, in procedimenti riuniti veniva accolto per quanto di ragione il ricorso promosso dal Comune di
Torricella vòlto ad ottenere la declaratoria che il dipendente aveva indebitamente Parte_1 richiesto e fruito di permessi orari giornalieri retribuiti ex art. 33 comma 6° legge 104/92 per mancanza della certificazione di particolare gravità dell'handicap di cui all'art. 3 comma 3 legge citata;
ls condanna del SC alla restituzione di quanto indebitamente percepito ammontante ad
€ 6.082,20, o maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il Giudice condannava il SC al pagamento in favore del la somma di € 2.154,47 oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda giudiziale;
Si costituiva in questa sede di gravame il . Controparte_1 La causa, all'udienza del 28 maggio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- La ricostruzione del fatto, quanto alla richiesta da parte del al ed Controparte_1 Parte_1 in perfetta aderenza alla documentazione prodotta, è con assoluta chiarezza enunciata nella memoria difensiva del che per brevità si riporta: CP_1 L'appellante è dipendente del a tempo pieno ed indeterminato quale Controparte_1
“applicato” ed è affetto da patologie che, nel 1985, ne avevano comportato il riconoscimento della invalidità civile e, nel 1998, il riconoscimento di persona con handicap di cui all'art. 3, comma 1, L. n. 104/92, come da verbale della Commissione medica del 16.07.98 (Doc. 1 nel fascicolo di primo grado). Tuttavia, già nel 1994 il sig. richiedeva, “in virtù della legge 5.2.92 n. 104 art. 33 comma Parte_1 6”, 14 giorni e 7 ore di permessi retribuiti orari e giornalieri, ottenendone la concessione da parte dell'Ente (Doc. 2 nel fascicolo di primo grado). Tanto ha fatto sino al 2011, continuando a richiedere, ed ottenere, permessi retribuiti giornalieri ed orari adducendo espressamente la ricorrenza della agevolazione prevista dall'art. 33, 6° comma, della L. n. 104/92. In data 19.09.2016 il dipendente formulava nuova istanza all'Ente di ottenimento dei benefici della L. n. 104/92, istanza motivata sulla circostanza del riconoscimento dell'aggravamento della percentuale di invalidità civile di cui al verbale di accertamento del 04.03.16 (Doc. 4 nel fascicolo di primo grado). Sennonché, all'esito della istruttoria relativa all'istanza appena citata, emergeva come all'odierno appellante non fosse mai stata riconosciuta la “connotazione di gravità” di cui all'art. 3, 3 comma, L. n. 104/92, bensì unicamente il riconoscimento di “persona con handicap” cui al primo comma del medesimo articolo. In conseguenza di tanto, l'Ente Civico, con nota prot. n. 9330 del 12.10.16 (Doc. 5 del fascicolo di primo grado), comunicava al dipendente “la sospensione del beneficio in godimento con contestuale recupero di n. 90 giorni goduti a titolo di permesso ex legge 104/92” rinvenienti da permessi indebitamente fruiti di: 5 giorni e 12 ore per l'anno 2001; 2 ore per l'anno 2003; 1 giorno e 55 ore per l'anno 2004; 5 giorni e 60 ore per l'anno 2004; 5 giorni e 60 ore per l'anno 2005; 56 ore per l'anno 2006; 1 giorno e 21 ore per l'anno 2007; 9 giorni e 72 ore per l'anno 2008; 75 ore per l'anno 2009; 3 giorni e 32 ore per l'anno 2010; 1 giorno e 53 ore per l'anno 2011 (cfr permessi in Doc. 3); con la medesima nota, il Comune faceva salva la possibilità, per il dipendente, di produrre “diversa documentazione” che comprovasse il riconoscimento della patologia, in termini di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/92. In riscontro alla citata comunicazione, con propria nota del 24.10.2016, il SC riconosceva la non spettanza dei benefici concessi e formulava richiesta all'Ente di “procedere al recupero di 90 giorni, goduti a titolo di permesso ex legge n. 104/90, con n. 13 giorni di ferie anno 2015, n. 20 giorni di ferie anno 2016 e le restanti 440 con recupero ore di lavoro straordinario già effettuato” (Doc. 6). Con successiva nota prot. n. 11423 del 09.12.16, l'Ente comunicava al dipendente l'impossibilità dell'accoglimento della “richiesta di recupero dei giorni di permesso indebitamente goduti … così come ..proposta” e lo invitava “alla restituzione, entro 30 giorni … della complessiva somma di € 6.082,20 (S.E. & O) rinveniente dalla trasformazione monetaria di n. 90 giorni di permesso ex lege
104/92 indebitamente goduti come da prospetto che si allega” (Doc. 7 nel fascicolo di primo grado
). A seguito di tale invito il dipendente, a mezzo di proprio legale, rifiutava il pagamento e
“diffidava l'Ente” a reiterare la richiesta. L'ente, tuttavia, reiterava le proprie richieste ma, nonostante seguisse ulteriore corrispondenza con il dipendente, il non procedeva alla Parte_1 restituzione di quanto indebitamente percepito.
Questo il fatto che impegna in sede di appello il presente processo.
E può già affermarsi che il SC ebbe ad usufruire di permessi ex art. 33 comma 6° legge 104/92 in assenza della certificazione di grave handicap di cui all'art. 3 comma 3°, essendogli stato riconosciuto soltanto lo status di gravità di cui al comma 1°.
---§§ooo§§---
Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello eccepita dall'appellato che rileva come il nuovo art. 434 c.p.c. dispone: “….La motivazione Controparte_1 dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. A differenza della previgente disciplina, dunque, era ed è onere della parte appellante articolare l'impugnazione dinanzi al Giudice di seconde cure attraverso un prospetto ragionato di critica in cui: - individuare i capi della sentenza impugnata;
- indicare la corretta impostazione, sostanziale e giuridica, attraverso la quale far emergere l'erroneità della decisione;
. Non ritiene questa Corte fondata detta eccezione. Nel ricorso in appello, cui integralmente si rimanda, sono indicate, con indicazione numerica dei motivi, e testualmente, le parti della sentenza che si intende impugnare e le circostanze da cui deriva la violazione della legge nonché la loro rilevanza ai fini della decisione appellata. L'eccezione va pertanto respinta.
---§§ooo§§---
Il merito 1.Lamenta parte appellante con primo motivo di appello, il difetto di Controparte_1 legittimazione del ridetto in relazione quanto alla domanda d restituzione dell'indebito, CP_1 impugnando la parte di sentenza in cui il Giudice di prime cure afferma: ”Trattandosi di pubblico dipendente, è a carico dell'Ente datore di lavoro il pagamento della retribuzione per tali permessi..”. Sostiene invero che intanto non è provato che il Comune abbia materialmente anticipato il pagamento della retribuzione dei permessi, e comunque le indennità di cui si chiede la restituzione attengono a situazioni gestibili esclusivamente dall' Controparte_2
Inoltre, ove provato il pagamento delle indennità, questo si sarebbe potuto compensare con crediti per contributi previdenziali.
Tale motivo è infondato.
In Giudice del primo grado ha correttamente statuito, per quanto attiene alla materia del pubblico impiego, che i permessi per cui è causa sono pienamente “retribuiti” dal datore di lavoro medesimo ed equiparati ai trattamenti economici di maternità. La differenza emerge dall'espresso rinvio operato dall'art. 33 della l n. 104/92 all'art. 7 della legge n. 1204 del 1971. Già l'art. 13 della L. n. 1204/1971, stabiliva che “alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge”. Successivamente, l'art. 4,comma 4 bis, l. 53/00, stabiliva che “l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità” (laddove “i datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi). Correttamente ancora il Giudice di primo grado ha fatto specifico riferimento all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 a tenor del quale "le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità". In relazione tali fattispecie la contrattazione collettiva ha espressamente disciplinato e previsto la retribuzione “ordinaria” per i permessi in oggetto con l'art. 19, CCNL EE.LL del 06.07.95, poi integrato dall'art. 17, CCNL, 14.09.2000, statuendo che “spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti”. Inoltre la contrattazione collettiva ha espressamente disciplinato e previsto la retribuzione
“ordinaria” per i permessi in oggetto con l'art. 19, CCNL EE.LL del 06.07.95, poi integrato dall'art. 17, CCNL, 14.09.2000, statuendo che “spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti”. Il era quindi legittimato a richiedere in restituzione le somme indebitamente Controparte_1 corrisposte, ed il motivo di appello va rigettato.
Ai fini della quantificazione delle somme indebitamente percepite, correttamente il Giudice di prime cure, tenuto conto sia della prescrizione estintiva ordinaria ex art. 2945 c.c. e sia della richiesta avanzata dal il 9.12.2016, idnea quest'ultima, quale atto interruttivo Controparte_1 della prescrizione, che quindi ha determinato l'estinzione delle somme percepite prima del 9.12.2006, ha disposto CTU da cui è risultata che, tenuto conto del periodo di prescrizione decennale eccepita dal dipendente, le somme nette percepite dal 2007 al 2011 sono pari € 2.154,47 (v. relazione integrale al fascicolo di primo grado).
La consulenza tecnica disposta in giudizio di primo grado (agli atti, cui integralmente si rimanda)
---§§ooo§§--- 2.Con secondo motivo di appello il lamenta “errore del Giudicante in riferimento alla Parte_1 mancata incidenza della buona fede del lavoratore, l'affidamento ed il lungo tempo trascorso”, richiamando l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui in materia di recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ai propri dipendenti il principio secondo cui il recupero avrebbe carattere di doverosità ex art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), “ma occorre avere riguardo alle connotazioni giuridiche e fattuali delle fattispecie dedotte, alla natura ed alla entità degli importi, alle cause dell'errore che aveva portato all'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra l'erogazione ed il recupero”: esso , sempre secondo la propria prospettazione nell'atto di CP_3 appello, si determinava alla richiesta dei permessi di cui si tratta sulla base di una consolidata prassi esistente presso l'Ente civico in quanto molti lavoratori fruivano da anni di tali permessi, trovandosi nella situazione di assistenza a persone invalide ai sensi dell'art. 3 comma 1° legge 104/92; semmai l'Ente pubblico avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti, e comunque l'appellante fruiva dei permessi da circa trent'anni, così in lui ingenerandosi incolpevole affidamento. Il motivo è infondato, essendo giurisprudenza consolidata quella (citata pure dal Civico Ente resistente) secondo cui “in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione
è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi” (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2017, n. 4323; e ivi richiamate Cass.n. 8338 del 2010;n. 24835 del 2015 n. 4230 del 2016 e n. 4086 del 2016).
CP_4 3.Con terzo motivo di gravame il impugna la sentenza per “Errore del giudicante nella CP_3 natura delle somme poste in compensazione, che non è retributoria ma risarcitoria, e conseguentemente inadempimento contrattuale sotto il profilo della mancata esecuzione dell'accordo compensativo”. Eccepisce l'odierno appellante di aver proposto al accordo di cui alla Controparte_1 missiva 24.10.2016 presente agli atti, “sottoscritta per adesione dal ” (così Controparte_1 nell'atto di appello), con (“Si autorizza”), la compensazione dell'importo dovuto per i motivi sopraesposti con l'indennità di ferie non godute e straordinari non pagati;
e purtuttavia il Civico Ente decideva di non rispettare l'accordo; “ le somme poste in compensazione – scrive l'appellante - altro non erano che il risarcimento del danno biologico ed esistenziale derivato dalla perdita del riposo con il necessario recupero delle energie psicofisiche”: e tale accordo sarebbe valido in quanto esso SC non ha attivato né una rinuncia a ferie da godere né richiesta di monetizzazione di ferie non godute, ma ha attuato un legittimo diritto di compensazione con crediti di natura risarcitoria per quel monte di ferie non godute”; e, osserva ancora l'appellante, si evidenzierebbero nel caso di specie i presupposti su cui si basa la “compensazione atecnica”, che prevede la possibilità di ricorre ad essa ogniqualvolta si verta in uno stesso rapporto rapporto giuridico, cioè quando si è i fronte a crediti nascenti da un unico rapporto il cui accertamento ha per oggetto il dare e l'avere fra le Parti, ed è configurabile anche quando ricorra la natura retributiva o risarcitoria del credito del lavoratore. D'altro canto, a ben esaminare la documentazione in atti, si nota che la proposta di
“compensazione” dell'odierno appellante con propria nota del 24.10.2016 (in cui il predetto si dichiarava disponibile a procedere al recupero di 90 giorni di permessi goduti ex lege 104/90 con 13 giorni di ferie anno 2015, 20 giorni di ferie anno 2016 e le restanti 440 ore per lavoro straordinario già effettuato. Ma il (“Si autorizza”) di cui alla missiva del 24.10.2016 (vedila in produzione documentale del Comune di , parte seconda allegati) in primo luogo è priva di firma, non appare costituire CP_1 in alcun modo una “accettazione”, che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con la norma imperativa, richiamata correttamente dal Giudice di prime cure, che impedisce qualsivoglia monetizzazione delle ferie non godute. Di poi, la missiva del 24.10.2016 veniva riscontrata dall'Ente con successiva nota prot. n. 11423 del 09.12.16, con la quale veniva comunicata l'impossibilità dell'accoglimento della “richiesta di recupero dei giorni di permesso indebitamente goduti … così come ..proposta” (doc. 7 nel fascicolo di primo grado), le richiesta di restituzione della somma di € 6.092,20 derivante dalla trasformazione monetaria di n. 90 giorni di permesso ex lege 104/92 indebitamente goduti.
Questa Corte condivide appieno quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, laddove (con ampia citazione di giurisprudenza alla quale integralmente ci si riporta) rileva che “la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro: poiché nella specie nulla impediva il godimento del periodo di riposo annuale, la richiesta va respinta. A tal proposito va chiarito che è legittimo, secondo il giudizio espresso dalla Corte cost. cit., il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento…..nella specie nulla impediva il godimento del periodo di riposo annuale” A giudizio di questa Corte, pertanto, il motivo di appello è infondato e va accolta la richiesta del
. Controparte_1
CP_4
4.Con quarto motivo di appello il impugna la sentenza con riferimento alla condanna Parte_1 al pagamento delle spese legali, “nonostante non vi sia stata una soccombenza totale e nonostante l'incolpevole comportamento del lavoratore….inoltre la condanna al pagamento della metà delle spese di CTU appare ingiusta attesochè la stessa si è resa necessaria proprio a causa degli erronei conteggi” Non vi è stata alcuna soccombenza parziale, in quanto il è risultato Controparte_1 integralmente vittorioso, e la compensazione delle spese di lite (evidentemente auspicata dall'appellante) è consentita in specifiche e tassative ipotesi: soccombenza parziale, novità della questione giuridica, ragioni eccezionali: tutti requisiti che nel caso in esame non ricorrono.
Anche tale motivo di appello va dunque rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., degli onorari del presente grado di giudizio, CP_1 che liquida in € 2.700,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 28 maggio 2025 Il Presidente relatore- Dr. Annamaria Lastella