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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/11/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 475 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 17/09/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto nella CodiceFiscale_1
Via J.F. Kennedy n. 358, presso lo Studio dell'Avv. Amelia N. Mannino che lo rappresenta e difende, per procura in atti, provvisoriamente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato
APPELLANTE
E
con sede in Milano, Corso Como 17, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (cod. fisc. ) elettivamente domiciliata in Messina, Via P.IVA_1
OV GR Is.214/B n.61, presso lo studio dell'Avv. Antonino Rizzo che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. (cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Messina, Via La Farina 171 (Studio Avv. Maria Pagano) recapito professionale dell'Avv. Antonella Fugazzotto con studio in Barcellona Pozzo di Gotto nella Via
G. NO n. 58 che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO
(cod. fisc. ), con sede in Milano, in via M.U. Controparte_3 P.IVA_3
Traiano n.18, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio
Spanò per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Messina, in via Dogali n. 50, presso lo studio dell'Avv. Carmen Trimarchi
APPELLATA
(già , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 CP_5
(cod. fisc. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Troja in virtù di mandato in P.IVA_4
atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Via G. Natoli n. 61
APPELLATA
(cod. fisc. ) nato a [...] il Controparte_6 C.F._2
27/03/1976, (cod. fisc. ) nato Controparte_7 C.F._3
a Milano il 31/03/1978, (cod. fisc. Controparte_8
) nato a [...] il [...], , C.F._4 Parte_2
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...], C.F._5 [...]
, (cod. fisc. ) nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._6
(cod. fisc. ) in persona Parte_4 P.IVA_5 del legale rappresentante p.t., , in persona del Sindaco p.t. Parte_5 con sede presso il Palazzo Municipale (cod. fisc. ) e P.IVA_6 [...]
in persona del curatore fallimentare Controparte_9
APPELLATI - CONTUMACI
Avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 467/2023 del
16/05/2023, resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 165/2006.
OGGETTO: condannatorio
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa pag. 2/15 Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23/01/2006 Controparte_6 [...]
, , , e Controparte_7 Controparte_8 Parte_3 Parte_2 [...]
dopo aver premesso che a seguito della realizzazione nell'anno 2000 in c/da Pt_1
Formaggiara del di due discariche comprensoriali per lo smaltimento Controparte_2 dei R.S.U. gli stessi subivano danno ambientale dovuto allo stato di insalubrità delle discariche, danno esistenziale e danno da mancato guadagno per effetto dell'esecuzione dell'opera, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il e la società (società di gestione della Controparte_2 Parte_4 discarica) per: “1) Dire e dichiarare che le discariche in contrada Formaggiara del sono state dallo stesso Ente realizzate senza tener conto della natura Controparte_2 del terreno, della sua posizione della esistenza di falde acquifere, di impianti di beveratoi per animali da pascolo e di case di abitazione. 2) Dire e dichiarare che il non ha usato la normale diligenza nella collocazione e costruzione Controparte_2
C delle due discariche. 3) Dire e dichiarare la responsabilità solidale della società quale società che ha gestito le due discariche senza usare la Parte_4 normale diligenza. 4) Dire e dichiarare che gli attori e Controparte_6 [...]
quali proprietari di mq 17.500 di terreno meglio indicati nella Controparte_7 allegata perizia di parte, sito nei pressi delle due discariche per danno da svalutazione del fondo hanno diritto al risarcimento del danno per deprezzamento dello stesso, condannando solidalmente il in persona del Sindaco pro tempore e la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore Controparte_11 degli stessi della somma di euro 121.174,65 oltre interessi legali su detta somma per i successivi quarant'anni. 5) Dire e dichiarare che l'attore quale Controparte_8 affittuario dei fondi di proprietà dei sig.ri ha subito Parte_6 CP_7 danni per il mancato utilizzo dei fondi affittati per dieci anni condannando solidalmente il in persona del Sindaco pro tempore ed , in Controparte_2 Controparte_11 persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 121.174,65. 6) Dire e dichiarare che gli attori e Parte_3 [...] quali proprietari dei terreni specificati nella allegata perizia di parte per Ha Pt_1
pag. 3/15 49.27.99 compresi i fabbricati siti nei pressi delle due discariche hanno subito danni da svalutazione condannando solidalmente il in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore e la in persona del legale rappresentante, al Controparte_11 pagamento a favore degli stessi della somma di euro 230.431,00 oltre gli interessi legali per i prossimi quarant'anni su detta somma. 7) Dire e dichiarare che i sig.ri
e titolari della snc Agridestro, affittuaria dei terreni Parte_1 Parte_2 di proprietà del sig. hanno subito danni per mancata attività nel Parte_3 periodo 2001/2003 pari ad euro 64.000,00 condannando solidalmente il CP_2
in persona del Sindaco pro tempore, e la , in persona del
[...] Controparte_11 suo legale rappresentante, al pagamento a loro favore della somma di euro 64.000,00 oltre interessi di legge. 8) Condannare il in persona del Sindaco .y. e Controparte_2 la , in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento a Parte_4 favore dei signori e Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...] al danno esistenziale ed ambientale nella misura che l'On. Le Tribunale CP_8 adito vorrà quantificare in via equitativa. 9) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 165/2006 si costituiva il che, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva “dichiarare inammissibili, improcedibili ed improponibili le avverse domande attoree con cui è stato richiesto il ristoro del predetto paventato danno e cosi disattenderle con qualsivoglia provvedimento di legge idoneo nonché ancora cosi ritenere e dichiarare quelle altre poste in violazione dei canoni che presidiano la legittimazione ad agire”, nel merito contestava le domande attoree tutte perché infondate in fatto e in diritto e, chiedeva autorizzazione a chiamare in causa il
“perché esso, anche in solido con la convenuta Parte_5 Parte_4
, potesse garantirlo e manlevare per eventuali danni subiti dagli attori a causa della
[...] discarica di C.da Piani e di C.da Formaggiara oggetto del presente giudizio, il tutto per la conseguenziale estromissione dal giudizio del convenuto e per Controparte_2 contestuale declaratoria di condanna del terzo chiamato in causa e della convenuta
, anche in solido fra loro, al pagamento di quanto eventualmente Parte_4 sarà accertato come dovuto a titolo di risarcimento dei danni sopportati dagli attori nel limite delle domande svolte”. pag. 4/15 Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa del detto Ente si Parte_5 costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare di: “dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al con conseguente estromissione” Parte_5 stante che la gestione della discarica fosse stata svolta per un breve lasso di tempo e tramite la società in subordine chiedeva, la chiamata in causa Controparte_9 della al fine di essere garantito e mallevato da ogni possibile Controparte_9 forma di responsabilità e tenutezza per eventuali danni subiti dagli attori a causa delle discariche site nel Comune di ed oggetto del presente giudizio;
nel merito CP_2 chiedeva di “ritenere e dichiarare l'inesistenza di qualunque responsabilità in capo al quale gestore pro tempore, della discarica di Tripi Loc. Parte_5
Formaggiara in quanto, nella denegata ipotesi in cui dovessero ritenere esistenti i danni in capo agli attori, in relazione alle specifiche domande da questi esperite, essi si sono verificati per la realizzazione e l'esistenza della discarica e non per la sua gestione”.
Disposta la chiamata in causa di detta società si costituiva in Controparte_9 giudizio chiedendo preliminarmente la chiamata in causa dell' Controparte_1 per essere tenuta indenne, ai sensi del contratto assicurativo, da eventuali danni ad essa imputabili oltre il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attrici.
Si costituiva la che eccepiva l'inefficacia ed inoperatività Controparte_1 delle polizze n. 80093 e n. 80094 stipulate con la “essendo Controparte_9 pervenuta la prima richiesta di risarcimento inerente al sinistro per cui è causa solo dopo la cessazione delle stesse”, quindi chiedeva il rigetto della domanda di manleva e la propria estromissione dal giudizio.
Si costituiva la eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_4 passiva stante la gestione del solo modulo principale della discarica sita in Località
Formaggiara del Comune di e non anche il secondo modulo, sito sempre nella CP_2 medesima località, né quella sita in località Piani, ed eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attrici perché infondate, inammissibili o improcedibili.
pag. 5/15 All'udienza del 21/03/2007 la rilevava la pendenza di altra causa Controparte_9 connessa (R.G. 1522/05) avente ad oggetto pretesi danni derivanti dalla medesima discarica di e chiedeva la riunione dei procedimenti, oltre alla chiamata in causa CP_2 della a seguito delle difese della Parte_7 Controparte_12 convenuta il Giudice rinviava all'udienza del 19/06/2007, ove Controparte_1 autorizzava la chiamata in causa delle suddette compagnie assicuratrici.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente “ … in Controparte_3 accoglimento della domanda riconvenzionale, spiegata con il presente atto, nullo e/o invalido e annullabile il contratto di assicurazione stipulato dalla con CP_9
l' , per le ragioni in narrativa esposte;
dichiarare l'inoperatività della CP_3 garanzia, ritenuto che la richiesta di risarcimento è pervenuta all'assicurata in data anteriore al periodo di decorrenza della polizza;
dichiarare la inoperatività della garanzia, prestata solo per la gestione di una discarica esaurita e per danni da inquinamento accidentali, verificatisi secondo le modalità descritte in polizza;
con conseguente estromissione dal giudizio” e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attrici e l'accertamento del difetto di legittimazione attiva degli attori con riferimento al danno ambientale.
Si costituiva la la quale contestava la fondatezza delle domande Parte_7 attoree e chiedeva il rigetto delle stesse oltre che della domanda di garanzia formulata da Controparte_9
All'udienza del 27.05.2008 era disposta la trasmissione degli atti al Presidente del
Tribunale perché valutasse “… l'opportunità di riunire il presente fascicolo a quello recante il n. R.G. 1522/05 pendente innanzi alla dott.ssa Grimaldi”.
Previo rigetto della domanda di riunione dei procedimenti, all'udienza del 19/10/2010 era dichiarata l'interruzione del giudizio, che veniva riassunto dagli attori con ricorso in riassunzione del 16/11/2010.
All'udienza del 24/10/2011 il procuratore degli attori chiedeva: “la rimessione in termini per rinotificare l'atto di riassunzione alla sede legale di Torino della Parte_7
[...
notificare ai domicili eletti dei procuratori della e del
[...] Parte_4 CP_2
avendo notificato l'atto di riassunzione allo studio dei procuratori e non ai Pt_5
pag. 6/15 domicili eletti” e il giudice concedeva termine per notificare ricorso in riassunzione nei confronti di Parte_7
Costituitesi le parti, all'udienza del 12/03/2012 il Giudice concedeva: “termine per la produzione di nuovi documenti e nuova prova … e termine per la prova contraria…” e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 27/11/2012.
Veniva assunta prova testimoniale ed interrogatorio formale delle parti.
Il giudizio veniva dichiarato interrotto per la morte di un procuratore e poi riassunto con ricorso degli attori, ma nuovamente interrotto all'udienza del 25/02/2019 per il fallimento della Controparte_9
Gli attori , Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 [...]
e riassumevano il giudizio con ricorso del 20/05/2019 e nel Pt_1 Parte_3 giudizio riassunto si costituivano il (già Parte_5 CP_13 Parte_7
,
[...] Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 [...]
e . Controparte_3 Controparte_8
Non si costituiva la Curatela di sebbene regolarmente citata. CP_9
All'udienza del 11/09/2020 le parti comparse si riportavano in atti e verbali di causa ed in particolare, la eccepiva preliminarmente la estinzione del Controparte_1
“simultaneus processus “di garanzia non essendosi costituita la Curatela del fallimento di per reiterare la domanda di manleva formulata dalla società in Controparte_9 bonis;
il procuratore della si associava a tale eccezione ed Controparte_3 eccepiva anch'egli l'incompetenza funzionale del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto a favore del Tribunale fallimentare di Messina relativamente alla domanda di risarcimento svolta dal nei confronti di Parte_5 Controparte_9
Veniva reiterata dagli attori la richiesta di CTU e il procuratore di Controparte_3 si opponeva a detta istanza dovendosi ancora espletare l'ammesso interrogatorio
[...] formale del legale rappresentante di e quindi il Giudice Parte_4 disponeva rinvio al 25/01/2021 per decidere sulla sollevata eccezione e riservava all'esito della decisione su detta eccezione la decisione sulle altre richieste.
Dopo alcuni rinvii per il carico di ruolo, precisate le conclusioni, all'udienza del
10/10/2022 la causa era trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica. pag. 7/15 Con sentenza del 16/05/2023 il Giudice ha così deciso: “1) Dichiara la contumacia della . 2) Rigetta le domande attoree per le ragioni di Controparte_14 cui in parte motiva;
3) Rigetta ogni ulteriore domanda svolta dalle parti. 4) Compensa, per le ragioni di cui in parte motiva, interamente le spese di giudizio tra le parti”,
Avverso la suddetta sentenza con atto di appello del 16/06/2023 ha Parte_1 proposto impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti il la e la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_15 chiedendo il rigetto dell'appello, come pure la che ha anche Controparte_1 proposto appello incidentale;
gli altri appellati Controparte_6 CP_7
, , la
[...] Controparte_8 Parte_2 Parte_3 [...]
il e la Parte_4 Parte_5 Controparte_9
non si sono costituiti.
[...]
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 17/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e che, benché Parte_5 Controparte_9
regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
2) Sempre in via preliminare vengono all'esame della Corte il terzo motivo di impugnazione dell'appellante e la domanda incidentale di secondo le quali l'appellata Controparte_1
sentenza è errata nella parte in cui non ha dichiarato l'improcedibilità della domanda svolta dal nei confronti della fallita e il conseguente Parte_5 Controparte_9 assorbimento della domanda di manleva svolta da essa società nei confronti dell' CP_16 secondo le proposte domande, il Tribunale, violando l'ordine logico-giuridico della decisione e facendo malgoverno della regola della “ragione più liquida”, pronunciando sul merito, ha ritenuto superata l'eccezione di improcedibilità della domanda ex artt. 24, 52 e 93 L. Fall. nascente dalla dichiarazione di fallimento della Secondo le domande in Controparte_9
gravame vi sarebbe devoluzione ex lege al foro fallimentare, e ciò in quanto si controverte su domanda di accertamento di debito e di condanna al pagamento di somma di denaro a carico di soggetto fallito. pag. 8/15 Il motivo di gravame e la superiore eccezione meritano accoglimento.
Infatti, nel caso in esame, non viene tanto in considerazione la c.d. vis attractiva di cui all'art. 24 della Legge fallimentare, che prevede l'attribuzione al tribunale che ha dichiarato il fallimento di una competenza funzionale e inderogabile a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, se subiscono, per effetto del fallimento stesso, una deviazione dal loro schema legale tipico. Quel che qui conta è che in tema di procedure concorsuali (e di fallimento in particolare, come nel caso in esame) vige il principio della esclusività dell'accertamento del passivo per le pretese creditorie vantate nei confronti di soggetto dichiarato insolvente ai sensi dell'art. 52, co. 2, legge fall. (giurisprudenza pacifica: cfr. Cass. 22 dicembre 2005, n. 28481: nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato "in bonis"”; Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156). Deve, comunque, trattarsi di credito c.d. concorsuale, tenendo conto dell'elemento genetico dell'obbligazione sul piano sostanziale alla stregua dell'art. 1173 cod. civ., di tal che deve considerarsi sorto prima della dichiarazione di fallimento, e quindi soggetto all'accerrtamento endoconcorsuale, il credito derivante da contratto, fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre obbligazione, verificatosi anteriormente alla dichiarazione stessa (ex multis, Cass. 29 settembre 2004, n. 19533). Ed è quello che sussiste nella fattispecie oggetto di causa, essendo il fatto che, secondo la prospettazione attorea, ha generato il danno verificatosi ben prima che venisse dichiarato il fallimento della
Controparte_9
Da quanto detto consegue che deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda di manleva proposta dal nei confronti della società dichiarata fallita (cfr., in senso Parte_5
conforme sulla manleva, Trib. Verona, 8 aprile 2021, n. 775), trattandosi comunque della richiesta di accertare una pretesa creditoria di garanzia contro un fallito. E, ulteriormente,
pag. 9/15 deve dichiararsi assorbita la domanda di garanzia svolta dalla contro la Controparte_9
Controparte_1
3) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante principale contesta “Error in iudicando et procedendo. Carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza” sostenendo che il
Giudice di prime cure ha errato nel ritenere non provata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 cod.civ.; in particolare l'appellante ribadisce che, unitamente agli altri attori, lamentava nel giudizio di primo grado, che le discariche in contrada Formaggiara del Comune erano state realizzate senza tenere conto della natura del terreno, della sua posizione, CP_2 dell'esistenza di falde acquifere e di case di abitazione e che le dette discariche avevano causato danni da svalutazione dei fondi, oltre che danni esistenziali, determinati dalla insalubrità dell'ambiente per come si evinceva dalla perizia di parte redatta dal Dott.
, dallo stesso confermata quale teste. L'appellante si duole del fatto Persona_1
che il Tribunale non ha disposto alcuna CTU per come invece richiesto nel giudizio di primo grado, senza fornire alcuna valida motivazione, e sul punto si sofferma sul contenuto e sulla valenza dell'istituto processuale della consulenza tecnica d'ufficio, affermando che il Giudice non può, da un lato, negare ingresso all'istanza di consulenza tecnica e, dall'altro, ritenere indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti, invece, provare;
aggiunge l'appellante che la consulenza tecnica d'ufficio, anche se non costituisce un mezzo di prova, rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Osserva la Corte che come principio generale, la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio, e per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa dell'appellante, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, derivando da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di pag. 10/15 prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in tal senso Cass. Civ, Sez. III, 7/09/2023, n. 26048).
Il superiore principio aveva peraltro trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n. 3086/22) per la quale vi è il “divieto della cd. consulenza meramente esplorativa, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati. Già in questo si scorge un'ulteriore implicazione che prende forma nella considerazione che il divieto della consulenza “esplorativa” è diretta emanazione del principio dispositivo e del principio della domanda, da cui il primo insieme al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato promana, di guisa che, gettando lo sguardo oltre lo steccato istruttorio, è proprio nel rapporto con questi principi che il tema dei poteri esercitabili dal CTU si schiarisce e si rivela in tutta la sua oggettiva consistenza.
Bene ha fatto, pertanto, il Tribunale a non accogliere la domanda di CTU e ciò a fronte, in maniera particolare, dell'esito della fase istruttoria e segnatamente della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale di parte attrice, dalla quale è invero emersa l'infondatezza della domanda attorea, alla quale non era lecito supplire con l'ausilio di una CTU che, stante quanto sopra, sarebbe stata perlappunto meramente esplorativa.
4) Con il secondo motivo di impugnazione, strettamente collegato al primo, l'appellante contesta la sentenza di prime cure che ritiene errata per “violazione e falsa applicazione dei principi in materia di prova” affermando in proposito che il Tribunale non ha correttamente valutato i documenti depositati dagli attori (nello specifico la perizia di parte), né le risultanze della espletata prova testimoniale e dell'interrogatorio formale.
Le doglianze non sono fondate.
Come evidenziato dal Tribunale, la prova per testi e l'interrogatorio formale di parte attrice hanno evidenziato l'infondatezza della domanda attorea.
All'udienza del 12/05/2014 si è proceduto con l'interrogatorio degli attori.
pag. 11/15 ha affermato che il fondo e la discarica distano circa 800 metri e che il monte Parte_1
AN d'ER si frappone fra essi.
ha dichiarato: “… con riferimento alle circostanze sub A/4, posso dire di non Parte_2
aver visto liquami provenienti dalla discarica ma arrivavano i rifiuti trasportati dal vento e che la distanza dalla discarica è di circa un chilometro”
conferma una distanza di circa 800 metri e dichiara: “Con riferimento alle Parte_3
domande A/4 posso dire che carte e buste di plastica arrivavano nel noccioleto portati dal vento”.
Alla medesima udienza è stato ascoltato quale teste il OM. , a conoscenza Testimone_1
CP_ dei fatti in quanto tecnico del Comune di il quale ha descritto morfologia e ubicazione dei terreni, affermando che: “Confermo che la distanza tra la discarica e i terreni di proprietà degli attori è superiore ad 1 km. Vera è la circostanza della lettera B delle superiori memorie. Posso dire che i terreni dei signori e si trovano sul versante opposto della montagna CP_8 Pt_3
rispetto alla discarica. Vera la circostanza della lettera C delle superiori memorie del comune di
Messina (16.04.2010) Il monte AN d'ER separa la proprietà degli attori dalla discarica.
CP_ Vera la circostanza della lettera A/1 delle memorie del comune di del 24.05.2012 e posso dire che misurando dal punto della discarica al centro dei fondi – ci sono CP_8 Pt_3
circa 2 km. Preciso che i fondi del sig. sono oltre un ulteriore versante della Controparte_8
discarica e quindi la distanza e di altri 2 km. Sul capo A/2 ho già risposto e confermo che la discarica ed i terreni degli attori si trovano su due versanti opposti dello stesso monte denominato AN d'ER. E' vera la circostanza di cui al punto A/4 delle memorie del CP_ perché i terreni confinanti alla discarica sono di proprietà del comune di Controparte_2
CP_ Anche il monte AN d'ER appartiene al Comune di . Il teste ha altresì aggiunto che
“Non mi risulta che i terreni siano stati invasi da liquami e rifiuti pervenuti dalla discarica e devo dire che le morfologie del terreno stesso non lo consente in quanto la discarica risulta essere posizionata sulla parte opposta del terreno. Preciso che nell'unica occasione in cui si è verificata una fuoriuscita del percolato circa 10 anni fa, questo fluiva lungo il versante opposto ai fondi. Preciso che si trattava di una esigua quantità. Mi sono recato sui luoghi con i tecnici dell'ARPA ed abbiamo prelevato dei campioni di acqua del torrente sottostante alla discarica al
pag. 12/15 fine di verificare eventuali contaminazioni dei terreni limitrofi. In quella circostanza gli esami hanno dato risultati negativi, nel senso che le acque non erano contaminate...”
Il teste , Sindaco del dal 2003 al 2009, ascoltato Testimone_2 Controparte_2
all'udienza del 12/10/2015 ha dichiarato: “…non mi risulta che i suddetti fondi sono stati interessati da scolo di liquami provenienti dalla discarica né da rifiuti. Ciò posso dire perché in qualità di Sindaco non mi è mai pervenuto alcuna segnalazione. I luoghi a cui mi riferisco sono sempre i fabbricati non i terreni perché non conosco gli esatti confini delle proprietà degli attori…”.
In ragione di quanto sopra il Tribunale ha correttamente ritenuto che non sia stata dimostrata l'esistenza di alcuno specifico danno da porsi in collegamento causale con l'opera pubblica;
è infatti emerso che fra la discarica ed i fondi vi sia una distanza notevole di almeno 800 metri o addirittura di un chilometro, circostanza questa che fa ritenere come sia alquanto improbabile che vi possano essere riversamenti di liquami o percolato addirittura per un percorso così lungo, senza tenere conto che la presenza del monte AN d'ER tra fondo e discarica costituisce un evidente ostacolo di separazione naturale utile ad impedire l'effettivo collegamento. A parte tali circostanze, i testi e nemmeno gli stessi attori, hanno potuto affermare l'esistenza di travasamento dalla discarica, se non al massimo pochi rifiuti portati dal vento.
Gli appellanti si dolgono altresì del fatto che il Giudice del Tribunale ha errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio a seguito della conferma della relazione tecnica di parte ad opera dell'ing. , il quale escusso come teste ha dichiarato: “….confermo che in occasione della Per_1
relazione della consulenza di parte mi sono recato sui luoghi per cui è causa ed ho accertato quanto descritto nella relazione depositata col fascicolo di parte che mi viene mostrata. La relazione di parte in questione disegna una condizione dei luoghi differente, peraltro poi smentita dalle dichiarazioni dei testi e in parte anche da quelle degli stessi attori, e comunque non può ritenersi assolto l'onore probatorio da parte degli attori solo a seguito della conferma della suddetta relazione da parte dello stesso soggetto che l'ha redatta.
Con l'ordinanza n. 5667/2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul valore probatorio della perizia giurata, strumento molto utilizzato dalle parti nei giudizi aventi ad oggetto le richieste di risarcimento danni e nel decidere, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale pag. 13/15 di legittimità secondo il quale non è dotata di efficacia probatoria la perizia giurata depositata da una parte, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova. Pertanto ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Il principio di cui sopra è già consolidato nella giurisprudenza di legittimità che riconosce che la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Cass. ord. 2524/2023) perché questi ultimi non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice.
Anche Cass. 01/02/2023, n. 2980 ha affermato che “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito”.
Ritiene questa Corte che alla perizia di parte prodotta dagli attori in primo grado possa perlappunto essere conferita valenza di mero indizio, tuttavia non sufficiente a superare, per come sopra evidenziato, il contenuto delle prove testimoniali e degli interrogatori formali degli attori che si pongono in netto contrasto con le conclusioni della stessa relazione.
I superiori motivi di appello sono, quindi, infondati.
5) La dichiarata improcedibilità della domanda di garanzia contro la Controparte_9
assorbe, come detto prima, ogni ulteriore questione inerente il rapporto di manleva che quella società, poi fallita, aveva fatto valere contro la compreso l'appello Controparte_1
incidentale di quest'ultima per asserita violazione dell'art 303 c.p.c. e conseguente estinzione del giudizio di garanzia.
In conclusione, accogliendo il terzo motivo di appello principale e l'impugnata sentenza va parzialmente riformata con la dichiarazione di improcedibilità ex artt. 52 e 93 ss. legge fall., pag. 14/15 l'assorbimento delle questioni inerenti la posizione di garanzia dell' Controparte_1 mentre va confermata nel resto.
In ordine alle spese, l'appellante è complessivamente soccombente sulla sua domanda Pt_3
risarcitoria e, pertanto, in virtù del principio di soccombenza, va condannato a pagare quelle di questo grado agli appellati costituiti, ad esclusione della nella misura Controparte_1
liquidata come da dispositivo, in base ai parametri ministeriali.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché sull'appello incidentale della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 467/2023 del 16/05/2023, resa nel giudizio iscritto al n. 165/2006 R.G, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_17
; Controparte_9
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara improcedibile la domanda di garanzia proposta contro dichiarata fallita, con Controparte_9
conseguente assorbimento delle questioni inerenti la domanda di manleva da quest'ultima proposta contro la Controparte_1
2) compensa le spese in relazione alla posizione della Controparte_1
3) Condanna al rimborso in favore di ciascuna delle altre parti appellate Parte_1
costituite di spese e compensi del giudizio che liquida, in favore di ciascuno, in complessivi
Euro 3.500,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
Messina, camera di consiglio del 13/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 475 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 17/09/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto nella CodiceFiscale_1
Via J.F. Kennedy n. 358, presso lo Studio dell'Avv. Amelia N. Mannino che lo rappresenta e difende, per procura in atti, provvisoriamente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato
APPELLANTE
E
con sede in Milano, Corso Como 17, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (cod. fisc. ) elettivamente domiciliata in Messina, Via P.IVA_1
OV GR Is.214/B n.61, presso lo studio dell'Avv. Antonino Rizzo che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. (cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Messina, Via La Farina 171 (Studio Avv. Maria Pagano) recapito professionale dell'Avv. Antonella Fugazzotto con studio in Barcellona Pozzo di Gotto nella Via
G. NO n. 58 che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO
(cod. fisc. ), con sede in Milano, in via M.U. Controparte_3 P.IVA_3
Traiano n.18, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio
Spanò per procura in atti ed elettivamente domiciliata in Messina, in via Dogali n. 50, presso lo studio dell'Avv. Carmen Trimarchi
APPELLATA
(già , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 CP_5
(cod. fisc. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Troja in virtù di mandato in P.IVA_4
atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina Via G. Natoli n. 61
APPELLATA
(cod. fisc. ) nato a [...] il Controparte_6 C.F._2
27/03/1976, (cod. fisc. ) nato Controparte_7 C.F._3
a Milano il 31/03/1978, (cod. fisc. Controparte_8
) nato a [...] il [...], , C.F._4 Parte_2
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...], C.F._5 [...]
, (cod. fisc. ) nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._6
(cod. fisc. ) in persona Parte_4 P.IVA_5 del legale rappresentante p.t., , in persona del Sindaco p.t. Parte_5 con sede presso il Palazzo Municipale (cod. fisc. ) e P.IVA_6 [...]
in persona del curatore fallimentare Controparte_9
APPELLATI - CONTUMACI
Avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 467/2023 del
16/05/2023, resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 165/2006.
OGGETTO: condannatorio
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa pag. 2/15 Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23/01/2006 Controparte_6 [...]
, , , e Controparte_7 Controparte_8 Parte_3 Parte_2 [...]
dopo aver premesso che a seguito della realizzazione nell'anno 2000 in c/da Pt_1
Formaggiara del di due discariche comprensoriali per lo smaltimento Controparte_2 dei R.S.U. gli stessi subivano danno ambientale dovuto allo stato di insalubrità delle discariche, danno esistenziale e danno da mancato guadagno per effetto dell'esecuzione dell'opera, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il e la società (società di gestione della Controparte_2 Parte_4 discarica) per: “1) Dire e dichiarare che le discariche in contrada Formaggiara del sono state dallo stesso Ente realizzate senza tener conto della natura Controparte_2 del terreno, della sua posizione della esistenza di falde acquifere, di impianti di beveratoi per animali da pascolo e di case di abitazione. 2) Dire e dichiarare che il non ha usato la normale diligenza nella collocazione e costruzione Controparte_2
C delle due discariche. 3) Dire e dichiarare la responsabilità solidale della società quale società che ha gestito le due discariche senza usare la Parte_4 normale diligenza. 4) Dire e dichiarare che gli attori e Controparte_6 [...]
quali proprietari di mq 17.500 di terreno meglio indicati nella Controparte_7 allegata perizia di parte, sito nei pressi delle due discariche per danno da svalutazione del fondo hanno diritto al risarcimento del danno per deprezzamento dello stesso, condannando solidalmente il in persona del Sindaco pro tempore e la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore Controparte_11 degli stessi della somma di euro 121.174,65 oltre interessi legali su detta somma per i successivi quarant'anni. 5) Dire e dichiarare che l'attore quale Controparte_8 affittuario dei fondi di proprietà dei sig.ri ha subito Parte_6 CP_7 danni per il mancato utilizzo dei fondi affittati per dieci anni condannando solidalmente il in persona del Sindaco pro tempore ed , in Controparte_2 Controparte_11 persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 121.174,65. 6) Dire e dichiarare che gli attori e Parte_3 [...] quali proprietari dei terreni specificati nella allegata perizia di parte per Ha Pt_1
pag. 3/15 49.27.99 compresi i fabbricati siti nei pressi delle due discariche hanno subito danni da svalutazione condannando solidalmente il in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore e la in persona del legale rappresentante, al Controparte_11 pagamento a favore degli stessi della somma di euro 230.431,00 oltre gli interessi legali per i prossimi quarant'anni su detta somma. 7) Dire e dichiarare che i sig.ri
e titolari della snc Agridestro, affittuaria dei terreni Parte_1 Parte_2 di proprietà del sig. hanno subito danni per mancata attività nel Parte_3 periodo 2001/2003 pari ad euro 64.000,00 condannando solidalmente il CP_2
in persona del Sindaco pro tempore, e la , in persona del
[...] Controparte_11 suo legale rappresentante, al pagamento a loro favore della somma di euro 64.000,00 oltre interessi di legge. 8) Condannare il in persona del Sindaco .y. e Controparte_2 la , in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento a Parte_4 favore dei signori e Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...] al danno esistenziale ed ambientale nella misura che l'On. Le Tribunale CP_8 adito vorrà quantificare in via equitativa. 9) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 165/2006 si costituiva il che, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva “dichiarare inammissibili, improcedibili ed improponibili le avverse domande attoree con cui è stato richiesto il ristoro del predetto paventato danno e cosi disattenderle con qualsivoglia provvedimento di legge idoneo nonché ancora cosi ritenere e dichiarare quelle altre poste in violazione dei canoni che presidiano la legittimazione ad agire”, nel merito contestava le domande attoree tutte perché infondate in fatto e in diritto e, chiedeva autorizzazione a chiamare in causa il
“perché esso, anche in solido con la convenuta Parte_5 Parte_4
, potesse garantirlo e manlevare per eventuali danni subiti dagli attori a causa della
[...] discarica di C.da Piani e di C.da Formaggiara oggetto del presente giudizio, il tutto per la conseguenziale estromissione dal giudizio del convenuto e per Controparte_2 contestuale declaratoria di condanna del terzo chiamato in causa e della convenuta
, anche in solido fra loro, al pagamento di quanto eventualmente Parte_4 sarà accertato come dovuto a titolo di risarcimento dei danni sopportati dagli attori nel limite delle domande svolte”. pag. 4/15 Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa del detto Ente si Parte_5 costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare di: “dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al con conseguente estromissione” Parte_5 stante che la gestione della discarica fosse stata svolta per un breve lasso di tempo e tramite la società in subordine chiedeva, la chiamata in causa Controparte_9 della al fine di essere garantito e mallevato da ogni possibile Controparte_9 forma di responsabilità e tenutezza per eventuali danni subiti dagli attori a causa delle discariche site nel Comune di ed oggetto del presente giudizio;
nel merito CP_2 chiedeva di “ritenere e dichiarare l'inesistenza di qualunque responsabilità in capo al quale gestore pro tempore, della discarica di Tripi Loc. Parte_5
Formaggiara in quanto, nella denegata ipotesi in cui dovessero ritenere esistenti i danni in capo agli attori, in relazione alle specifiche domande da questi esperite, essi si sono verificati per la realizzazione e l'esistenza della discarica e non per la sua gestione”.
Disposta la chiamata in causa di detta società si costituiva in Controparte_9 giudizio chiedendo preliminarmente la chiamata in causa dell' Controparte_1 per essere tenuta indenne, ai sensi del contratto assicurativo, da eventuali danni ad essa imputabili oltre il difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attrici.
Si costituiva la che eccepiva l'inefficacia ed inoperatività Controparte_1 delle polizze n. 80093 e n. 80094 stipulate con la “essendo Controparte_9 pervenuta la prima richiesta di risarcimento inerente al sinistro per cui è causa solo dopo la cessazione delle stesse”, quindi chiedeva il rigetto della domanda di manleva e la propria estromissione dal giudizio.
Si costituiva la eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_4 passiva stante la gestione del solo modulo principale della discarica sita in Località
Formaggiara del Comune di e non anche il secondo modulo, sito sempre nella CP_2 medesima località, né quella sita in località Piani, ed eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attrici perché infondate, inammissibili o improcedibili.
pag. 5/15 All'udienza del 21/03/2007 la rilevava la pendenza di altra causa Controparte_9 connessa (R.G. 1522/05) avente ad oggetto pretesi danni derivanti dalla medesima discarica di e chiedeva la riunione dei procedimenti, oltre alla chiamata in causa CP_2 della a seguito delle difese della Parte_7 Controparte_12 convenuta il Giudice rinviava all'udienza del 19/06/2007, ove Controparte_1 autorizzava la chiamata in causa delle suddette compagnie assicuratrici.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente “ … in Controparte_3 accoglimento della domanda riconvenzionale, spiegata con il presente atto, nullo e/o invalido e annullabile il contratto di assicurazione stipulato dalla con CP_9
l' , per le ragioni in narrativa esposte;
dichiarare l'inoperatività della CP_3 garanzia, ritenuto che la richiesta di risarcimento è pervenuta all'assicurata in data anteriore al periodo di decorrenza della polizza;
dichiarare la inoperatività della garanzia, prestata solo per la gestione di una discarica esaurita e per danni da inquinamento accidentali, verificatisi secondo le modalità descritte in polizza;
con conseguente estromissione dal giudizio” e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attrici e l'accertamento del difetto di legittimazione attiva degli attori con riferimento al danno ambientale.
Si costituiva la la quale contestava la fondatezza delle domande Parte_7 attoree e chiedeva il rigetto delle stesse oltre che della domanda di garanzia formulata da Controparte_9
All'udienza del 27.05.2008 era disposta la trasmissione degli atti al Presidente del
Tribunale perché valutasse “… l'opportunità di riunire il presente fascicolo a quello recante il n. R.G. 1522/05 pendente innanzi alla dott.ssa Grimaldi”.
Previo rigetto della domanda di riunione dei procedimenti, all'udienza del 19/10/2010 era dichiarata l'interruzione del giudizio, che veniva riassunto dagli attori con ricorso in riassunzione del 16/11/2010.
All'udienza del 24/10/2011 il procuratore degli attori chiedeva: “la rimessione in termini per rinotificare l'atto di riassunzione alla sede legale di Torino della Parte_7
[...
notificare ai domicili eletti dei procuratori della e del
[...] Parte_4 CP_2
avendo notificato l'atto di riassunzione allo studio dei procuratori e non ai Pt_5
pag. 6/15 domicili eletti” e il giudice concedeva termine per notificare ricorso in riassunzione nei confronti di Parte_7
Costituitesi le parti, all'udienza del 12/03/2012 il Giudice concedeva: “termine per la produzione di nuovi documenti e nuova prova … e termine per la prova contraria…” e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 27/11/2012.
Veniva assunta prova testimoniale ed interrogatorio formale delle parti.
Il giudizio veniva dichiarato interrotto per la morte di un procuratore e poi riassunto con ricorso degli attori, ma nuovamente interrotto all'udienza del 25/02/2019 per il fallimento della Controparte_9
Gli attori , Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 [...]
e riassumevano il giudizio con ricorso del 20/05/2019 e nel Pt_1 Parte_3 giudizio riassunto si costituivano il (già Parte_5 CP_13 Parte_7
,
[...] Parte_4 Controparte_2 Controparte_1 [...]
e . Controparte_3 Controparte_8
Non si costituiva la Curatela di sebbene regolarmente citata. CP_9
All'udienza del 11/09/2020 le parti comparse si riportavano in atti e verbali di causa ed in particolare, la eccepiva preliminarmente la estinzione del Controparte_1
“simultaneus processus “di garanzia non essendosi costituita la Curatela del fallimento di per reiterare la domanda di manleva formulata dalla società in Controparte_9 bonis;
il procuratore della si associava a tale eccezione ed Controparte_3 eccepiva anch'egli l'incompetenza funzionale del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto a favore del Tribunale fallimentare di Messina relativamente alla domanda di risarcimento svolta dal nei confronti di Parte_5 Controparte_9
Veniva reiterata dagli attori la richiesta di CTU e il procuratore di Controparte_3 si opponeva a detta istanza dovendosi ancora espletare l'ammesso interrogatorio
[...] formale del legale rappresentante di e quindi il Giudice Parte_4 disponeva rinvio al 25/01/2021 per decidere sulla sollevata eccezione e riservava all'esito della decisione su detta eccezione la decisione sulle altre richieste.
Dopo alcuni rinvii per il carico di ruolo, precisate le conclusioni, all'udienza del
10/10/2022 la causa era trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica. pag. 7/15 Con sentenza del 16/05/2023 il Giudice ha così deciso: “1) Dichiara la contumacia della . 2) Rigetta le domande attoree per le ragioni di Controparte_14 cui in parte motiva;
3) Rigetta ogni ulteriore domanda svolta dalle parti. 4) Compensa, per le ragioni di cui in parte motiva, interamente le spese di giudizio tra le parti”,
Avverso la suddetta sentenza con atto di appello del 16/06/2023 ha Parte_1 proposto impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti il la e la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_15 chiedendo il rigetto dell'appello, come pure la che ha anche Controparte_1 proposto appello incidentale;
gli altri appellati Controparte_6 CP_7
, , la
[...] Controparte_8 Parte_2 Parte_3 [...]
il e la Parte_4 Parte_5 Controparte_9
non si sono costituiti.
[...]
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 17/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e che, benché Parte_5 Controparte_9
regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
2) Sempre in via preliminare vengono all'esame della Corte il terzo motivo di impugnazione dell'appellante e la domanda incidentale di secondo le quali l'appellata Controparte_1
sentenza è errata nella parte in cui non ha dichiarato l'improcedibilità della domanda svolta dal nei confronti della fallita e il conseguente Parte_5 Controparte_9 assorbimento della domanda di manleva svolta da essa società nei confronti dell' CP_16 secondo le proposte domande, il Tribunale, violando l'ordine logico-giuridico della decisione e facendo malgoverno della regola della “ragione più liquida”, pronunciando sul merito, ha ritenuto superata l'eccezione di improcedibilità della domanda ex artt. 24, 52 e 93 L. Fall. nascente dalla dichiarazione di fallimento della Secondo le domande in Controparte_9
gravame vi sarebbe devoluzione ex lege al foro fallimentare, e ciò in quanto si controverte su domanda di accertamento di debito e di condanna al pagamento di somma di denaro a carico di soggetto fallito. pag. 8/15 Il motivo di gravame e la superiore eccezione meritano accoglimento.
Infatti, nel caso in esame, non viene tanto in considerazione la c.d. vis attractiva di cui all'art. 24 della Legge fallimentare, che prevede l'attribuzione al tribunale che ha dichiarato il fallimento di una competenza funzionale e inderogabile a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, se subiscono, per effetto del fallimento stesso, una deviazione dal loro schema legale tipico. Quel che qui conta è che in tema di procedure concorsuali (e di fallimento in particolare, come nel caso in esame) vige il principio della esclusività dell'accertamento del passivo per le pretese creditorie vantate nei confronti di soggetto dichiarato insolvente ai sensi dell'art. 52, co. 2, legge fall. (giurisprudenza pacifica: cfr. Cass. 22 dicembre 2005, n. 28481: nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato "in bonis"”; Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156). Deve, comunque, trattarsi di credito c.d. concorsuale, tenendo conto dell'elemento genetico dell'obbligazione sul piano sostanziale alla stregua dell'art. 1173 cod. civ., di tal che deve considerarsi sorto prima della dichiarazione di fallimento, e quindi soggetto all'accerrtamento endoconcorsuale, il credito derivante da contratto, fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre obbligazione, verificatosi anteriormente alla dichiarazione stessa (ex multis, Cass. 29 settembre 2004, n. 19533). Ed è quello che sussiste nella fattispecie oggetto di causa, essendo il fatto che, secondo la prospettazione attorea, ha generato il danno verificatosi ben prima che venisse dichiarato il fallimento della
Controparte_9
Da quanto detto consegue che deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda di manleva proposta dal nei confronti della società dichiarata fallita (cfr., in senso Parte_5
conforme sulla manleva, Trib. Verona, 8 aprile 2021, n. 775), trattandosi comunque della richiesta di accertare una pretesa creditoria di garanzia contro un fallito. E, ulteriormente,
pag. 9/15 deve dichiararsi assorbita la domanda di garanzia svolta dalla contro la Controparte_9
Controparte_1
3) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante principale contesta “Error in iudicando et procedendo. Carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza” sostenendo che il
Giudice di prime cure ha errato nel ritenere non provata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 cod.civ.; in particolare l'appellante ribadisce che, unitamente agli altri attori, lamentava nel giudizio di primo grado, che le discariche in contrada Formaggiara del Comune erano state realizzate senza tenere conto della natura del terreno, della sua posizione, CP_2 dell'esistenza di falde acquifere e di case di abitazione e che le dette discariche avevano causato danni da svalutazione dei fondi, oltre che danni esistenziali, determinati dalla insalubrità dell'ambiente per come si evinceva dalla perizia di parte redatta dal Dott.
, dallo stesso confermata quale teste. L'appellante si duole del fatto Persona_1
che il Tribunale non ha disposto alcuna CTU per come invece richiesto nel giudizio di primo grado, senza fornire alcuna valida motivazione, e sul punto si sofferma sul contenuto e sulla valenza dell'istituto processuale della consulenza tecnica d'ufficio, affermando che il Giudice non può, da un lato, negare ingresso all'istanza di consulenza tecnica e, dall'altro, ritenere indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti, invece, provare;
aggiunge l'appellante che la consulenza tecnica d'ufficio, anche se non costituisce un mezzo di prova, rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Osserva la Corte che come principio generale, la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio, e per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa dell'appellante, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, derivando da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di pag. 10/15 prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in tal senso Cass. Civ, Sez. III, 7/09/2023, n. 26048).
Il superiore principio aveva peraltro trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n. 3086/22) per la quale vi è il “divieto della cd. consulenza meramente esplorativa, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati. Già in questo si scorge un'ulteriore implicazione che prende forma nella considerazione che il divieto della consulenza “esplorativa” è diretta emanazione del principio dispositivo e del principio della domanda, da cui il primo insieme al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato promana, di guisa che, gettando lo sguardo oltre lo steccato istruttorio, è proprio nel rapporto con questi principi che il tema dei poteri esercitabili dal CTU si schiarisce e si rivela in tutta la sua oggettiva consistenza.
Bene ha fatto, pertanto, il Tribunale a non accogliere la domanda di CTU e ciò a fronte, in maniera particolare, dell'esito della fase istruttoria e segnatamente della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale di parte attrice, dalla quale è invero emersa l'infondatezza della domanda attorea, alla quale non era lecito supplire con l'ausilio di una CTU che, stante quanto sopra, sarebbe stata perlappunto meramente esplorativa.
4) Con il secondo motivo di impugnazione, strettamente collegato al primo, l'appellante contesta la sentenza di prime cure che ritiene errata per “violazione e falsa applicazione dei principi in materia di prova” affermando in proposito che il Tribunale non ha correttamente valutato i documenti depositati dagli attori (nello specifico la perizia di parte), né le risultanze della espletata prova testimoniale e dell'interrogatorio formale.
Le doglianze non sono fondate.
Come evidenziato dal Tribunale, la prova per testi e l'interrogatorio formale di parte attrice hanno evidenziato l'infondatezza della domanda attorea.
All'udienza del 12/05/2014 si è proceduto con l'interrogatorio degli attori.
pag. 11/15 ha affermato che il fondo e la discarica distano circa 800 metri e che il monte Parte_1
AN d'ER si frappone fra essi.
ha dichiarato: “… con riferimento alle circostanze sub A/4, posso dire di non Parte_2
aver visto liquami provenienti dalla discarica ma arrivavano i rifiuti trasportati dal vento e che la distanza dalla discarica è di circa un chilometro”
conferma una distanza di circa 800 metri e dichiara: “Con riferimento alle Parte_3
domande A/4 posso dire che carte e buste di plastica arrivavano nel noccioleto portati dal vento”.
Alla medesima udienza è stato ascoltato quale teste il OM. , a conoscenza Testimone_1
CP_ dei fatti in quanto tecnico del Comune di il quale ha descritto morfologia e ubicazione dei terreni, affermando che: “Confermo che la distanza tra la discarica e i terreni di proprietà degli attori è superiore ad 1 km. Vera è la circostanza della lettera B delle superiori memorie. Posso dire che i terreni dei signori e si trovano sul versante opposto della montagna CP_8 Pt_3
rispetto alla discarica. Vera la circostanza della lettera C delle superiori memorie del comune di
Messina (16.04.2010) Il monte AN d'ER separa la proprietà degli attori dalla discarica.
CP_ Vera la circostanza della lettera A/1 delle memorie del comune di del 24.05.2012 e posso dire che misurando dal punto della discarica al centro dei fondi – ci sono CP_8 Pt_3
circa 2 km. Preciso che i fondi del sig. sono oltre un ulteriore versante della Controparte_8
discarica e quindi la distanza e di altri 2 km. Sul capo A/2 ho già risposto e confermo che la discarica ed i terreni degli attori si trovano su due versanti opposti dello stesso monte denominato AN d'ER. E' vera la circostanza di cui al punto A/4 delle memorie del CP_ perché i terreni confinanti alla discarica sono di proprietà del comune di Controparte_2
CP_ Anche il monte AN d'ER appartiene al Comune di . Il teste ha altresì aggiunto che
“Non mi risulta che i terreni siano stati invasi da liquami e rifiuti pervenuti dalla discarica e devo dire che le morfologie del terreno stesso non lo consente in quanto la discarica risulta essere posizionata sulla parte opposta del terreno. Preciso che nell'unica occasione in cui si è verificata una fuoriuscita del percolato circa 10 anni fa, questo fluiva lungo il versante opposto ai fondi. Preciso che si trattava di una esigua quantità. Mi sono recato sui luoghi con i tecnici dell'ARPA ed abbiamo prelevato dei campioni di acqua del torrente sottostante alla discarica al
pag. 12/15 fine di verificare eventuali contaminazioni dei terreni limitrofi. In quella circostanza gli esami hanno dato risultati negativi, nel senso che le acque non erano contaminate...”
Il teste , Sindaco del dal 2003 al 2009, ascoltato Testimone_2 Controparte_2
all'udienza del 12/10/2015 ha dichiarato: “…non mi risulta che i suddetti fondi sono stati interessati da scolo di liquami provenienti dalla discarica né da rifiuti. Ciò posso dire perché in qualità di Sindaco non mi è mai pervenuto alcuna segnalazione. I luoghi a cui mi riferisco sono sempre i fabbricati non i terreni perché non conosco gli esatti confini delle proprietà degli attori…”.
In ragione di quanto sopra il Tribunale ha correttamente ritenuto che non sia stata dimostrata l'esistenza di alcuno specifico danno da porsi in collegamento causale con l'opera pubblica;
è infatti emerso che fra la discarica ed i fondi vi sia una distanza notevole di almeno 800 metri o addirittura di un chilometro, circostanza questa che fa ritenere come sia alquanto improbabile che vi possano essere riversamenti di liquami o percolato addirittura per un percorso così lungo, senza tenere conto che la presenza del monte AN d'ER tra fondo e discarica costituisce un evidente ostacolo di separazione naturale utile ad impedire l'effettivo collegamento. A parte tali circostanze, i testi e nemmeno gli stessi attori, hanno potuto affermare l'esistenza di travasamento dalla discarica, se non al massimo pochi rifiuti portati dal vento.
Gli appellanti si dolgono altresì del fatto che il Giudice del Tribunale ha errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio a seguito della conferma della relazione tecnica di parte ad opera dell'ing. , il quale escusso come teste ha dichiarato: “….confermo che in occasione della Per_1
relazione della consulenza di parte mi sono recato sui luoghi per cui è causa ed ho accertato quanto descritto nella relazione depositata col fascicolo di parte che mi viene mostrata. La relazione di parte in questione disegna una condizione dei luoghi differente, peraltro poi smentita dalle dichiarazioni dei testi e in parte anche da quelle degli stessi attori, e comunque non può ritenersi assolto l'onore probatorio da parte degli attori solo a seguito della conferma della suddetta relazione da parte dello stesso soggetto che l'ha redatta.
Con l'ordinanza n. 5667/2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul valore probatorio della perizia giurata, strumento molto utilizzato dalle parti nei giudizi aventi ad oggetto le richieste di risarcimento danni e nel decidere, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale pag. 13/15 di legittimità secondo il quale non è dotata di efficacia probatoria la perizia giurata depositata da una parte, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova. Pertanto ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Il principio di cui sopra è già consolidato nella giurisprudenza di legittimità che riconosce che la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Cass. ord. 2524/2023) perché questi ultimi non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice.
Anche Cass. 01/02/2023, n. 2980 ha affermato che “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito”.
Ritiene questa Corte che alla perizia di parte prodotta dagli attori in primo grado possa perlappunto essere conferita valenza di mero indizio, tuttavia non sufficiente a superare, per come sopra evidenziato, il contenuto delle prove testimoniali e degli interrogatori formali degli attori che si pongono in netto contrasto con le conclusioni della stessa relazione.
I superiori motivi di appello sono, quindi, infondati.
5) La dichiarata improcedibilità della domanda di garanzia contro la Controparte_9
assorbe, come detto prima, ogni ulteriore questione inerente il rapporto di manleva che quella società, poi fallita, aveva fatto valere contro la compreso l'appello Controparte_1
incidentale di quest'ultima per asserita violazione dell'art 303 c.p.c. e conseguente estinzione del giudizio di garanzia.
In conclusione, accogliendo il terzo motivo di appello principale e l'impugnata sentenza va parzialmente riformata con la dichiarazione di improcedibilità ex artt. 52 e 93 ss. legge fall., pag. 14/15 l'assorbimento delle questioni inerenti la posizione di garanzia dell' Controparte_1 mentre va confermata nel resto.
In ordine alle spese, l'appellante è complessivamente soccombente sulla sua domanda Pt_3
risarcitoria e, pertanto, in virtù del principio di soccombenza, va condannato a pagare quelle di questo grado agli appellati costituiti, ad esclusione della nella misura Controparte_1
liquidata come da dispositivo, in base ai parametri ministeriali.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nonché sull'appello incidentale della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 467/2023 del 16/05/2023, resa nel giudizio iscritto al n. 165/2006 R.G, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_17
; Controparte_9
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara improcedibile la domanda di garanzia proposta contro dichiarata fallita, con Controparte_9
conseguente assorbimento delle questioni inerenti la domanda di manleva da quest'ultima proposta contro la Controparte_1
2) compensa le spese in relazione alla posizione della Controparte_1
3) Condanna al rimborso in favore di ciascuna delle altre parti appellate Parte_1
costituite di spese e compensi del giudizio che liquida, in favore di ciascuno, in complessivi
Euro 3.500,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
Messina, camera di consiglio del 13/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
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