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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 1457/2021
TRA
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mario Iacone (C.F. n. ) e C.F._1
Caterina Gatta, (C.F. n. , presso lo studio dei quali, in Caserta, al C.F._2
Passaggio Pio IX n. 17, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(P. IVA n. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel subprocedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, dall'avv. Massimo Guida (C.F. n. , presso il cui studio in Napoli, alla C.F._3
via Serafino Biscardi, n. 31, elettivamente domicilia;
APPELLATA
pagina 1 di 16 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, n. 1736/2021,, depositata in data 23.2.2021, notificata in data 3.3.2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 2769/2018, emesso dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in data
22.3.2018 e notificato in data 26.3.2018, era ingiunto alla (d'ora Parte_1
innanzi, per brevità, anche solo , in persona del legale rappresentante p.t., di pagare in Pt_1 favore della (d'ora innanzi, per brevità, anche solo la somma di Controparte_1 CP_1
€. 19.622,78, a titolo di corrispettivo a fronte dell'esecuzione di lavori in acciaio da parte dalla in favore della di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, oltre interessi ai tassi CP_1 Pt_1
e con le decorrenze di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/20021, nonchè spese di procedura.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 7.5.2018, la la quale, premesso di svolgere attività consistente nella Pt_1
realizzazione di grandi linee di produzione industriale, deduceva:
- di aver ricevuto dalla Renault l'incarico di realizzare la linea di montaggio di un nuovo impianto di produzione di veicoli, sito in Brasile;
- che, a fronte della predetta richiesta, essa opponente aveva commissionato all'opposta la fornitura delle cd. platine, ossia prodotti in acciaio che di fatto costituiscono la base per la realizzazione delle linee di montaggio;
- che tutte le forniture eseguite dalla in favore della nell'ambito dell'ampio rapporto CP_1 Pt_1 tra esse intercorso e proseguito anche dopo l'emanazione del decreto ingiuntivo opposto, erano state sempre regolarmente pagate da essa opponente secondo quanto pattuito, ad eccezione delle forniture oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- che, invero, le platine di cui alle fatture azionate, all'esito del controllo qualità effettuato presso il sito brasiliano, presentavano “disallineamenti dei fori d'ingresso sulle barre di acciaio, nonché diversità di diametri degli stessi fori, nonché ancora rilevanti differenze di misure circa
l'ampiezza di prodotti forniti”, ossia difformità tali da renderne impossibile l'utilizzo, per cui la
Renault ne chiedeva l'immediata sostituzione;
- preso atto dell'inidoneità della merce consegnata dall'opposta, onde evitare ritardi nella pagina 2 di 16 realizzazione della linea di montaggio commissionata dalla Renault, il rappresentante legale della recatosi in Brasile, conferiva l'incarico di provvedere alla sostituzione o al Pt_1
ricondizionamento delle platine oggetto di causa all'impresa locale Skyline Servicio de
Manutencao Industrial LTDA-ME (d'ora innanzi, per brevità, anche solo Skyline), la quale, avuto esito positivo l'operazione, chiedeva e riceveva dalla il pagamento della somma di € Pt_1
24.984,00, come da fatture in atti;
-dunque, la a fronte dell'inadempimento della che, aveva consegnato merce avente Pt_1 CP_1
caratteristiche non conformi a quelle richieste, legittimamente aveva negato il pagamento del corrispettivo richiesto dalla provvedendo, altresì, a sostenere i costi di adeguamento della CP_1
merce, pari a € 24.984,00, in conformità ai propri doveri di buona fede e correttezza ed onde evitare di subire i danni conseguenti alla ritardata consegna della linea di montaggio – danni che poi avrebbe, a sua volta, riversato sulla quale unica responsabile degli stessi;
CP_1
-pertanto, in via riconvenzionale, l'opponente chiedeva condannare l'opposta al pagamento della somma di € 5.361,22, pari alla differenza tra la somma corrisposta alla Skyline a causa dell'inadempimento della (€. 24.984,00) e la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto (€. CP_1
19.622,78), oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, nonché dell'ulteriore somma di euro
1.542,69, a titolo di corrispettivo delle forniture effettuate da essa in favore della Pt_1 CP_1
mai contestate, né saldate.
Tanto dedotto, l'opponente chiedeva:
“1) In via preliminare, respingere la richiesta ex adverso formulata di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'inesistenza del credito azionato nonché per tutte le considerazioni formulate nel presente atto di opposizione;
2) Nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo di pagamento n. 2769/2018, reso nel processo n. RG 8089/2018 depositato in data 22.03.2018 dal Giudice Dott. Alberto Canale del
Tribunale di Napoli, per la somma di € 19.622,78 oltre interessi ed oltre spese che per la presente procedura venivano liquidate in € 549,00, per compensi e in 145,00, per esborsi, notificato a mezzo pec in data 26.03.2018, per tutti i motivi meglio precisati in fatto e in diritto nella presente opposizione;
3) Sempre ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa della CP_1
pagina 3 di 16 Srl per le motivazioni di cui in atto;
4) Inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare la al pagamento della somma di € 5.361,22 oltre Controparte_1
interessi come richiesti in atto per le ragioni di cui in atto;
5) Ancora in via riconvenzionale, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente per le fatture non pagate, e conseguentemente condannare la al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.542,69 oltre interessi come richiesti in atto per le ragioni di cui in atto;
6) Condannare parte opposta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto anticipatario, oltre Iva, Cpa e spese generali.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 4.10.2018 (a fronte della prima udienza fissata in citazione per il 2.10.2018), si costituiva in giudizio la che ribadiva CP_1
fondatezza della propria pretesa creditoria, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, considerando, da un lato, l'assenza di contestazioni in relazione sia all'avvenuta consegna della merce ordinata che al quantum ingiunto, dall'altro,
l'intervenuto riconoscimento del debito effettuato dell'opponente, che espressamente aveva dichiarato di non aver pagato quanto dovuto;
eccepiva, poi, l'intervenuta decadenza dalla garanzia per vizi, essendosi l'opponente doluto delle difformità rilevate soltanto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, dunque, ben oltre il termine di otto giorni dalla scoperta degli stessi, di cui all'art. 1495 c.c. Infine, con riferimento alla somma di € 1.542,69, richiesta in via riconvenzionale dall'opponente, a titolo di corrispettivo delle forniture effettuate dalla medesima opponente in favore di essa opposta, contestava esclusivamente il quantum, deducendo che il corrispettivo da essa dovuto era pari alla minor somma di € 1.176,69, di cui, pertanto, chiedeva disporsi compensazione con il credito ingiunto pari ad € 19.622,78, con conseguente condanna della al pagamento della minor somma pari ad € 18.446,09. Pt_1
Tanto dedotto, l'opposta concludeva chiedendo:
“1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c;
2) in via subordinata, pronunciare ordinanza di ingiunzione ex art. 186 quater c.p.c., ordinando alla di pagare alla la complessiva somma di euro 18.080,09, Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 16 per i motivi indicati in premessa;
3) nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla avente ad oggetto Parte_1
richiesta risarcitoria per vizi della fornitura, in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova, per i motivi dedotti in premessa;
4) rigettare la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, perché infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova, per tutti i motivi dedotti in premessa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
5) Accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dalla nei confronti Controparte_1
della pari a 18.446,09, previa compensazione del credito vantato dalla Parte_1 Parte_1
pati ad euro 1.176,69;
6) Condannare la al pagamento dei compensi e delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il Tribunale, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'escussione dei testi), decideva la causa con sentenza n. 1736/2021, depositata in data 22 febbraio 2021, con la quale così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2769/2018, emesso dal presente tribunale nell'ambito del procedimento monitorio portante r.g. n.8089/2018, che, pertanto, acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c.;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1
in favore della , nella persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, dell'importo di 1.542,69 euro, oltre al pagamento agli interessi legali al tasso legale dalla messa in mora fino all'effettiva soddisfazione;
3) compensa per 1\3 le spese di lite tra le parti e condanna la , nella Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., dei restanti 2\3 che si liquidano in 3.223,33 euro per compensi, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA secondo le aliquote vigenti per legge, da attribuirsi al procuratore ”. CP_2
Il giudice di primo grado, in via preliminare, provvedeva a chiarire la natura del rapporto negoziale intercorso tra le parti, e da cui originava il credito ingiunto, e qualificava il contratto concluso dalle parti come appalto, perché aveva ad oggetto l'obbligo di compiere, dietro pagina 5 di 16 corrispettivo, un'opera (e tale prestazione – esecuzione di un'opera - escludeva che si trattasse di contratto di compravendita), e perché la natura di imprenditore collettivo dell'opposta, espressa dalla forma societaria, evidenziava la sussistenza di un'organizzazione a carattere d'impresa, con gestione a proprio rischio della realizzazione delle opere pattuite (tanto escludeva che si trattasse di contratto d'opera).
Il giudice di primo grado riteneva fondato il diritto di credito dell'opposta sulla base dei CP_1
seguenti passaggi argomentativi:
- era incontestato dall'opponente l'avvenuta conclusione del contratto di appalto, l'avvenuta consegna della merce ordinata ed il mancato pagamento della stessa, tanto che l'opponente si era limitata a chiedere che l'appaltatrice opposta fosse condannata al pagamento dell'importo di €
5.361,22, a titolo di risarcimento danni per equivalente, pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'eliminazione delle asserite difformità sui prodotti ricevuti (€ 24.984,00) ed il corrispettivo ingiunto (€ 19.622,78);
- era richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza dei vizi dell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione (Cass. 6009/2012);
- la fondatezza del diritto al corrispettivo dell'appaltatrice opposta era da ritenersi accertato anche in considerazione del fatto che le asserite difformità erano eliminabili e che l'opponente, quindi, si era servita dei prodotti consegnati.
Il primo giudice rigettava la domanda riconvenzionale dell'opponente, avente ad oggetto la condanna dell'opposta al risarcimento del danno per equivalente per le spese sostenute al fine di eliminare le difformità sui prodotti ricevuti da detrarre dal corrispettivo ingiunto, sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
- poteva ritenersi dimostrata l'esistenza delle dedotte difformità atteso che esse non erano state specificamente contestate dall'opposta, che si era limitata ad eccepire la decadenza del committente opponente dall'esercizio della predetta azione per omessa denuncia delle dedotte difformità, eccezione inammissibile, in quanto proposta in comparsa di risposta depositata tardivamente;
pagina 6 di 16 - tuttavia, pur ritenendo provato il danno evento (ossia l'esistenza delle difformità dedotte dall'opponente), non era stato dimostrato il danno conseguenza, asseritamente subito nella misura di € 24.984,00, in quanto dalla documentazione depositata dalla non si evinceva in Pt_1
maniera inequivoca la riconducibilità delle lavorazioni, effettuate dalla Skyline e pagate dalla all'eliminazione proprio delle difformità delle platine oggetto di causa, in quanto le Pt_1
immagini fotografiche prodotte avrebbero potuto essere afferenti a qualsiasi altra lavorazioni e le fatture emesse dall'azienda brasiliana avevano quale unico riferimento, nella causale, le ore di lavorazione effettuate.
Il primo giudice riteneva, invece, fondata l'ulteriore domanda riconvenzionale dell'opponente di condanna dell'opposta al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di € 1.542,69, a titolo di corrispettivo per la fornitura di beni e servizi di cui alle fatture in atti, atteso che l'opposta aveva confermato di essere inadempiente seppure del minor importo di € 1.176,69, in luogo di €
1.542,69, ma la contestazione, sul solo quantum debeatur, era non specificamente motivata, nè provata.
Sulla base di tali argomentazioni, il primo giudice riteneva accertato il credito della nei CP_1
confronti della nella misura di 19.622,78 euro ed il credito della nei confronti della Pt_1 Pt_1
nella misura di 1.542,69 euro, precisando che non sussistevano i presupposti per la CP_1
compensazione legale, perché non richiesta nelle forme della tempestiva eccezione riconvenzionale.
B) Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza N. 1736/2021, pubblicata in data 21.2.2021 e notificata in data 3.3.2021, ha proposto tempestivo appello la , con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
pec in data 31.3.2021 alla con cui ha chiesto: Controparte_1
“1. Preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le gravi e fondate motivazioni esposte in atto;
2. Nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza per le ragioni esposte in atto;
-sempre e comunque accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto laddove necessario, riformare la sentenza impugnata e accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa della per le Controparte_1
pagina 7 di 16 motivazioni di cui in atto;
-accogliere l'originaria domanda riconvenzionale qui riproposta dall'odierno appellante e per
l'effetto condannare la al pagamento della somma di € 5.361,22, oltre interessi, Controparte_1
come richiesti in atto di citazione per le ragioni ivi esposte;
- revocare la condanna alla refusione delle spese legali di cui al primo grado.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado con refusione di quanto eventualmente già versato da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in data 15.9.2021 la (costituitasi anche nel CP_1
subprocedimento incidentale, ex art. 351, comma 2, c.p.c., chiedendo, tra l'altro, la correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado, ove, nel
PQM
, al capo n. 3, per mero errore materiale il nome del suo procuratore, dichiaratosi antistatario, era indicato in in CP_2 luogo di “Massimo Guida”), che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante per lite temeraria, ex art. 96. c.p.c., e vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione, ex artt. 283 e 351 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 2.10.2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello
In via preliminare, deve essere accolta l'istanza dell'appellata di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, nella parte in cui, nel dispositivo, al capo n. 3), riporta il nome dell'avv. , in luogo di Massimo “Guida”, trattandosi evidentemente di un mero CP_2
errore materiale.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei dettami di cui all'art. 342 c.p.c. è infondata, in quanto l'atto di appello consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure sollevate e le ragioni di mutuo dissenso ad esse sottese.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è superata dalla prosecuzione del giudizio di appello.
C.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per vizio di ultra petizione, per aver il primo giudice, in violazione dell'art. 112 c.p.c., qualificato pagina 8 di 16 come appalto il rapporto contrattuale oggetto di causa, pur in assenza di una specifica domanda o eccezione formulata dalle parti in relazione alla qualificazione giuridica del rapporto tra loro intercorso.
Il primo motivo di appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., implica il divieto per il giudice di attribuire un bene non richiesto o comunque di emettere una pronuncia che non trovi corrispondenza nella domanda. Il predetto divieto, dunque, è da ritenersi violato ogni qual volta lo stesso giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti ed alterando uno degli elementi identificativi dell'azione, cioè il petitum e la causa petendi, riconosca un bene della vita diverso da quello richiesto, ovvero ponga a fondamento della propria decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere. Viceversa, non può dirsi integrata alcuna violazione del predetto divieto nell'ipotesi in cui il giudice proceda, anche in via autonoma ma senza integrare il quadro delle questioni poste e dei fatti allegati, alla loro corretta qualificazione giuridica, essendo questa un'attività che rientra nelle sue prerogative, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale “è sempre consentito al giudice attribuire una qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, anche diversa da quella prospettata dalle parti, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti” (in tal senso, Cass., Sez. II, n. 10271, del 18.4.2023; Cass., Sez. III, n. 11289 del 10.5.2018; Cass.,
Sez. III, n. 10009, del 24.6.2003).
Nel caso di specie, dunque, non risulta viziata da ultra petizione la sentenza di primo grado, in quanto il Tribunale legittimamente operava la qualificazione giuridica del rapporto azionato e, basandosi esclusivamente sui fatti allegati dall'opponente (che aveva dedotto di aver commissionato all'opposta una serie di prodotti in acciaio, da realizzare in conformità ai disegni forniti) e non contestati dall'opposta, qualificava il contratto concluso tra le parti come appalto, perché avente ad oggetto l'obbligo della società opposta di compiere, dietro corrispettivo, un'opera, con rischio della realizzazione della stessa gravante su quest'ultima.
Del tutto irrilevante risulta il richiamo operato dall'appellante alle molteplici pronunce della giurisprudenza di legittimità citate nell'atto di appello che, lungi dal dimostrare l'erroneità della pagina 9 di 16 sentenza di primo grado, ne confermano la correttezza, statuendo – come sottolineato dallo stesso appellante – il divieto di attribuire o negare un bene diverso da quello richiesto;
di introdurre un titolo nuovo e diverso da quello enunciato;
di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta, non anche di attribuire una qualificazione giuridica al rapporto intercorsa tra le parti.
C.2 Con il secondo motivo di appello – proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo – la ha impugnato la sentenza di primo grado, per aver il Tribunale, sulla Pt_1
base di un mero automatismo, tratto dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti come appalto la prova dell'esistenza del credito vantato dall'odierna appellata, opposta in primo grado.
Il secondo motivo di appello è inammissibile, in quanto non si confronta e, dunque, non confuta in alcun modo il passaggio motivazionale della sentenza impugnata con cui il primo giudice, dopo aver rilevato che l'opponente, committente, aveva chiesto che l'appaltatrice, opposta, fosse condannata al pagamento dell'importo di € 5.361,22, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'eliminazione delle dedotte difformità sui prodotti commissionati (€ 24.984,00) ed il corrispettivo ingiunto (€ 19.622,78), riteneva provato il diritto al corrispettivo vantato dall'opposta, appaltatrice, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi dell'opera, non chieda l'eliminazione diretta degli stessi da parte dell'appaltatore, ma chiede il risarcimento del danno per inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione (cass. civ., 17.4.2012, n. 6009, che richiama cass. civ., 14.7.1981, n. 4606 e cass. civ., 5.3.1079, n. 1386).
D'altro canto, non può non rilevarsi come l'odierna appellante, committente ed opponente in primo grado, nel chiedere la condanna dell'odierna appellata, appaltatrice ed opposta in primo grado, al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 5.361,22, pari alla differenza tra l'importo di € 24.984,00, che assumeva di aver pagato all'impresa brasiliana per la eliminazione delle difformità rilevate, e la somma di € 19.622,72, di cui al decreto ingiuntivo opposto, richiesta dall'appaltatrice a titolo di corrispettivo, operava una compensazione tra i due crediti, così riconoscendo la fondatezza del credito di € 19.622,72, vantato dalla società appaltatrice a CP_1
titolo di corrispettivo per le opere eseguite in favore dell'odierna appellante.
pagina 10 di 16 C.3 Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva ritenuto fondata la pretesa creditoria vantata dall'opposta, odierna appellata, anche in considerazione del fatto che i vizi rilevati, pur esistenti, erano eliminabili, tant'è che l'opponente aveva poi utilizzato le platine, e ha dedotto che la presunta eliminabilità delle difformità evidenziate, così come l'utilizzo della fornitura fatta, erano questioni non affrontate da nessuna delle parti e non erano state oggetto di esame o valutazione.
Il terzo motivo di appello è inammissibile, in quanto il primo giudice ha ritenuto la fondatezza della pretesa creditoria dell'appaltatrice, opposta in primo grado ed odierna appellata, sulla base di due rationes decidendi, una delle quali è la circostanza che le asserite difformità erano eliminabili, tanto che l'opponente si era servita dei prodotti consegnati, sicchè, anche se fosse travolta tale ratio decidendi, resterebbe in piedi l'altra, secondo cui, in tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi dell'opera, non chieda l'eliminazione diretta degli stessi da parte dell'appaltatore, ma chiede il risarcimento del danno per inesatto adempimento – come accaduto nel caso di specie - il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione.
In ogni caso, il terzo motivo di appello è anche infondato, in quanto la stessa appellante, opponente in primo grado, a pag. 6 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, deduceva di aver provveduto al ricondizionamento e all'adeguamento dei materiali erroneamente fornitele dall'opposta, avvalendosi di una ditta brasiliana, tale Skyline Servicio, alla quale aveva versato, a titolo di corrispettivo delle lavorazioni effettuate sulle merci consegnate dalla al Controparte_1
fine di renderle compatibili agli ordini originariamente effettuati, la somma di € 24.984,00, precisando altresì a pagina 7 della comparsa conclusionale – da essa trascritta anche nell'atto di appello – “si rileva che la relazione tecnica effettuata in loco (Brasile) ha dichiarato non utilizzabili i prodotti forniti da ma, ciò nonostante, il rappresentante legale Controparte_1
della opponente ha tentato, riuscendoci, di reperire un ottimo operatore di mercato che potesse correggere gli errori commessi dalla società opposta mantenendo gli standard richiesti dalla committente per la realizzazione delle linee di produzione”.
Per stessa ammissione dell'appellante, risulta, dunque, risulta che i vizi rilevati erano stati eliminati, che erano stati raggiunti gli standard richiesti dalla committente e che, dunque, era stata possibile l'utilizzazione delle platine consegnate dalla CP_1
pagina 11 di 16 C.4 Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha rimproverato al primo giudice di aver omesso di considerare che, mentre l'appellata, opposta in primo grado, si era limitata ad allegare,
a sostegno del credito vantato, esclusivamente fatture, pacificamente ritenute inidonee a provare la pretesa creditoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essa appellante, opponente in primo grado, aveva puntualmente contestato le prestazioni di cui alle predette fatture;
pertanto,
a fronte delle puntuali contestazioni sollevate da essa appellante, il primo giudice, pur qualificando come appalto il rapporto intercorso tra le parti, avrebbe dovuto dichiarare l'inadempimento della appellata per aver essa fornito materiale difforme da quello richiesto.
Il quarto motivo di appello è inammissibile, in quanto, analogamente al secondo motivo di appello, non si confronta con il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, con cui il primo giudice riteneva fondato il diritto della al pagamento del corrispettivo in forza del CP_1
principio secondo il quale “in materia di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi dell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo pattuito non viene messo in discussione”, evidenziando che l'opponente, odierna appellata, non aveva contestato l'avvenuta conclusione del contratto di appalto, l'avvenuta consegna della merce ordinata ed il mancato pagamento della stessa, ma si era limitata a chiedere che la fosse condannata al pagamento dell'importo di € 5.361,22, a titolo CP_1 di risarcimento danni per equivalente, pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'eliminazione delle asserite difformità sui prodotti ricevuti (€ 24.984,00) ed il corrispettivo ingiunto (€
19.622,78).
C.5 Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale da essa proposta, avente ad oggetto il pagamento in suo favore dell'importo di euro 5.361,22, pari alla differenza tra i costi da essa sostenuti per l'eliminazione, ad opera dell'impresa brasiliana Skyline, dei vizi delle platine fornitele dalla ( euro 24.984,00) e la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto (euro 19. CP_1
622,78), ritenendo che la documentazione prodotta da essa appellante non fosse idonea a dimostrare che le lavorazioni effettuate dall'impresa brasiliana Skyline, al prezzo di euro
24.984,00, fossero riconducibili all'eliminazione proprio dei vizi della merce di cui alle fatture azionate dalla odierna appellata. CP_1
pagina 12 di 16 L'appellante, sul punto, si è doluta dell'omessa valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione prodotta a sostegno della propria pretesa, ossia, in particolare: - dei disegni progettuali inviati da essa appellante all'impresa brasiliana Skyline, che riproponevano esattamente quelli inviati da essa appellante in un primo momento alla odierna appellata. CP_1 con l'indicazione delle relative necessità di rifacimento;
- delle fatturazioni emesse dalla Skyline in favore di essa appellante per i lavori di adeguamento eseguiti, tra l'altro immediatamente successivi (luglio - settembre 2016) agli ordini relativi per i medesimi progetti effettuati e ricevuti dalla - del documento di ordine a Skyline, diverso dalle fatture, denominato “oda Sky”, che CP_1
rappresenta il primo tentativo, da parte di Skyline, di ripristino di materiali non riuscito, con conseguente necessità di riprodurre l'intero materiale. Infine, l'appellante si è doluta dell'omessa valutazione, da parte del primo giudice, delle dichiarazioni rese dalla teste che Tes_1
aveva confermato tutte le circostanze di fatto relative al processo, rispondendo, con riferimento al capo D), di essere a conoscenza dello scambio di informazioni relative alla difformità dei prodotti forniti dalla e del ritiro degli stessi, pur non avendovi materialmente assistito. CP_1
Il quinto motivo di appello è, in parte inammissibile, in parte, infondato.
Ed invero, con riferimento ai disegni progettuali richiamati dall'appellante, depositati dall'appellante in primo grado in data 13.6.2018 a mezzo di files denominati “apresentacao”, essi non sono idonei a dimostrare che l'impresa brasiliana Skyline abbia eseguito lavori in favore dell'odierna appellante e che detti lavori avessero ad oggetto proprio l'eliminazione delle difformità che l'odierna appellante riscontrava nei prodotti in acciaio fabbricati e ad essa consegnati dalla odierna appellata.
Le medesime considerazioni valgono per l'ulteriore documento richiamato dall'appellante, denominato “oda Sky”.
L'appellante, nella trattazione del quinto motivo di appello, ha evidenziato che i disegni progettuali in esame non erano stati contestati nel giudizio di primo grado dall'opposta, odierna appellata, ma sul punto occorre rilevare il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., riguarda solo le allegazioni delle parti e non anche i documenti prodotti (cass. civ., 22.9.2017, n.
22055; cass. civ., 18.7.2016, n. 14652).
Quanto alle fatture di pagamento emesse dall'impresa brasiliana, il primo giudice affermava che da esse non si poteva trarre nessun elemento conoscitivo utile in quanto la causale in esse indicate pagina 13 di 16 faceva riferimento solo alle ore occorse per lavorazioni non meglio identificate e tale passaggio argomentativo non è stato confutato dall'appellante.
A tanto si aggiunge che la fattura è un mero documento contabile che può, giusta disposto dell'art. 2710 c.c., dare prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori (e, nel caso in esame, la fattura non è emessa nell'ambito di un rapporto tra imprenditori), ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, con conseguente assoluta inidoneità a fornire la prova dell'esistenza del credito (cfr., cass. civ., 29.11.2004, n. 22401; cass. civ., 14.10.2022, n.
30309).
In più, le fatture in esame provengono da un terzo estraneo alla lite (l'impresa brasiliana Skyline) ed è insegnamento costante della Corte di Cassazione che le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essi attestati, ma possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (cfr., in termini, cass. civ., 7.11.2014, n. 23788), che, nel caso di specie, non sussistono.
E', poi, infondata è la censura relativa all'omessa valutazione, da parte del primo giudice, delle dichiarazioni rese dalla teste escussa, atteso che la predetta teste si limitava a Tes_1
confermare le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati dalla odierna appellante nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ma nessuno di tali capitoli aveva ad oggetto la riconducibilità delle lavorazioni effettuate dall'impresa brasiliana Skyline proprio all'eliminazione delle difformità delle platine consegnate dalla alla ed oggetto del CP_1 Pt_1
presente giudizio, per cui in alcun modo la valutazione delle dichiarazioni della teste Tes_1
potrebbe portare a sovvertire la decisione impugnata.
C.6. Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha contestato la regolamentazione delle spese di lite disposta dal primo giudice, perché le stesse erano esorbitanti e non giustificate, alla luce del comportamento processuale assunto dall'opposta, odierna appellata, per essersi costituita tardivamente, per aver depositato istanze, ex art. 186 ter e quater c.p.c., tutte dichiarate infondate,
e per aver depositato tardivamente le comparse conclusionali.
Va precisato che il primo giudice liquidava le spese di lite sulla base dei valori medi, applicando il DM 55/2014, nella misura aggiornata dal d.m. 137/2018, utilizzando lo scaglione da € 5.200,01
a 26.000,00, e compensava le predette spese per un terzo, ponendo i residui due terzi in capo pagina 14 di 16 all'odierna appellante, in base al principio della soccombenza.
Il sesto motivo di appello, prima ancora che infondato, è inammissibile, non avendo la Pt_1
indicato i parametri che sarebbero stati violati dal primo giudice, né quale sarebbe l'ammontare delle spese processuali di primo grado da ritenere congruo.
D. Infine, deve essere rigettata la domanda formulata dall'appellata di condanna dell'appellante per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., in quanto l'appellata non ha dedotto e provato, pur gravando su di essa il relativo onere, la concreta ed effettiva esistenza di un danno determinato dal comportamento processuale della controparte (cass. civ., 15.4.2013, n. 9080).
Né ricorrono nei confronti dell'odierna appellante soccombente i presupposti della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
cfr., cass. civ., sez. un., 20.4.2018, n. 9912) per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., non configurando la proposizione dell'appello un abuso dello strumento processuale.
E.Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della causa quello di € 19.622,78
(pari all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, del quale l'appellante chiede la revoca, in riforma della sentenza appellata, rimanendo soccombente), applicando i valori minimi per la fase di “trattazione-istruttoria”, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per pagina 15 di 16 l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Undicesima Sezione Civile, n. 1736/2021, depositata in data 23.2.2021, notificata in data 1.12.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado, nel senso che nel
PQM
, al capo n. 3), ultimo rigo, laddove è scritto “da attribuirsi all'avv. CP_2
deve leggersi “da attribuirsi all'avv. Massimo Guida”;
[...]
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 4.888,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 19.2.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa.Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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