Sentenza 19 dicembre 2024
Massime • 2
In tema di protezione internazionale, l'inserimento di un Paese nella lista di quelli sicuri non è un atto politico, fuori dal diritto e dalla giurisdizione, perché deriva dall'applicazione dei criteri individuati dagli artt. 36 e 37 e dall'allegato I della direttiva 2023/32/UE e dall'art. 2-bis del d.lgs. n. 25 del 2008; pertanto, l'esistenza di una dettagliata disciplina (procedurale e sostanziale) applicabile al relativo potere amministrativo implica che il rispetto di tali requisiti e criteri è suscettibile di verifica in sede giurisdizionale.
Nell'ambiente normativo anteriore al d.l. n. 158 del 2024 e alla l. n. 187 del 2024, se è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale di richiedente proveniente da paese designato come sicuro, il giudice ordinario, nell'ambito dell'esame completo ed ex nunc, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all'art. 37 della direttiva 2013/32/UE, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), allorché la designazione operata dall'autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale; inoltre, a garanzia dell'effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l'istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l'insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova e, pertanto, in quest'ultimo caso la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale.
Commentari • 18
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2024, n. 33398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33398 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |