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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4765 /2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/04/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MIZZAU ELISABETTA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 06/09/2013
in NOCI (BA) con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 69, Parte 2, Serie A, anno 2013;
- preso atto che dall'unione sono nate le figlie Per_1
(28/10/2014) e (11/03/2017), entrambe minorenni;
Per_2
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi delle figlie minori;
Oggetto:
separazione
consensuale - in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei SI.ri e Parte_1
, il cui matrimonio è stato celebrato in data Parte_2
06/09/2013 in NOCI (BA), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di NOCI (BA), al N. 69, Parte 2, Serie A, anno
2013, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati e a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno. Dà atto che gli stessi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per le figlie minorenni.
2. Dà atto che il SI. si è già allontanato con il consenso della Pt_2
moglie dalla casa familiare sita in Colloredo di Monte Albano, Via
Aveacco 2.
3. Dispone che le figlie minori e siano affidate ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica delle stesse presso la residenza materna, oggi sita in Colloredo di Mone Albano, Via
Aveacco 2, casa su cui già, comunque, grava un vincolo di destinazione a favore delle figlie minorenni.
4. Dispone l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla SI.ra
, quale genitore collocatario delle figlie minori. Parte_1
5. I coniugi continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale di e , occupandosi della loro cura, Per_1 Per_2
educazione e istruzione e assumendo, di comune accordo in loro favore, le decisioni di maggiore interesse ed effettuando, di contro, anche disgiuntamente le scelte relative all'ordinaria amministrazione.
6. Dispone che il padre abbia il diritto di frequentare e vedere le proprie figlie quando lo vorrà, senza limitazione alcuna, assecondando i desideri e gli interessi delle figlie e rispettando i loro doveri scolastici e sportivi.
In ogni caso, dispone che il padre tenga con sé le minori:
- durante il periodo scolastico, a fine settimana alternati, tre pernotti: dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, con ritiro ed accompagno dalla/alla casa materna e/o alla scuola a cura del SI. , oltre a una Pt_2
sera (possibilmente il martedì) indicativamente dall'uscita da scuola sino al mattino seguente. Nella settimana di competenza materna (ovvero quando le figlie passano il fine settimana dalla madre), dispone che il padre tenga con sé le figlie 2 giornate infrasettimanali (indicativamente il martedì e il venerdì) sempre dall'uscita da scuola sino al mattino seguente;
nel periodo non scolastico (da giugno a settembre), dispone che i giorni infrasettimanali di competenza paterna sopra indicati possano essere implementati previo congruo accordo tra genitori e, ad esempio, il fine settimana di competenza paterna potrà comprendere anche il pernotto della domenica (e così da venerdì pomeriggio/sera sino a lunedì mattina o nel pomeriggio per un totale di 3 notti).
7. Prende atto che il genitore che avrà la cura delle figlie nelle singole giornate come individuate, si occuperà anche delle attività relative alla scuola, agli impegni sportivi e ludici.
8. Prende atto che i genitori concordano circa la possibilità di variare il calendario delle visite in ragione di eventuali eSIenze sopraggiunte ed eventualmente dettate anche dalle turnazioni lavorative. Dà atto che entrambi i genitori autorizzano i rispettivi ascendenti e/o parenti terzi a prelevare le bimbe da un'abitazione all'altra e /o a prelevarle da scuola ed a tenerle con sé per il tempo necessario al rientro del padre e/o della madre.
9. Dispone che le figlie possano trascorrere con il padre un periodo di due/tre settimane - anche non consecutive - di vacanza durante i mesi estivi, ed i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente (entro il
15 maggio di ogni anno) i relativi periodi di spettanza;
per sette giorni durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante le vacanze pasquali;
nei giorni di Natale, Pasqua, Capodanno, Lunedì di Pasqua, nei compleanni della minore ed in ogni altra festività, ad anni alterni ed in alternanza con la madre.
10. Prende atto che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a non coinvolgere le minori nelle rispettive eventuali relazioni sentimentali, sino a quando le stesse non manifestino carattere di stabilità. Dà atto che le parti si impegnano a comunicare alle minori la presenza del nuovo partner solo dopo aver preliminarmente informato l'altro genitore, ed aver condiviso le modalità e le tempistiche della comunicazione;
in presenza di eventuali nascituri, dà atto che le parti si impegnano ed obbligano a comunicare l'evento sempre nella modalità condivisa come sopra, ed il neo genitore si impegna anche a garantire alle figlie del tempo esclusivo, rispettando le eSIenze di e . Per_1 Per_2
11. Dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di Pt_2 Pt_1 mantenimento delle figlie e la somma di € 900,00= Per_1 Per_2 mensili (€ 450,00= cadauna), importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a far data dal gennaio 2026 e da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese in via anticipata, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , le cui coordinate sono già Pt_1
note. Dà atto che i genitori si impegnano a rivedere i presenti accordi quando le figlie minori si troveranno a frequentare le scuole superiori, ed avranno diverse eSIenze.
12. Le spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative per le figlie e Per_1
sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Per_2 ciascuno, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla
Famiglia (prot. n. 3477/15 Tribunale di Udine), copia del quale è già stata consegnata a mani dei coniugi.
13. Dà atto che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da , assegno unico al 100% alla madre. Parte_2
14. Dà atto che il SI. si obbliga a cedere a Parte_2
, che si obbliga ad acquistare, la piena proprietà Parte_1 dell'immobile sito in Colloredo di M.A. in Via Aveacco 2, così censito:
Comune e mappa di Colloredo di Monte Albano – Catasto fabbricati F. 5
N.61-Via Aveacco 2, P.T-1, CAT.A/2, CL.1, VANI 6. Dà atto che al momento del trasferimento si obbliga a versare a Parte_1
€ 70.000,00= oltre ad accollarsi il mutuo ipotecario Parte_2
fondiario residuo nr. 990031135 contratto c/o Primacassa- Credito
Cooperativo Friuli-Venezia Giulia, mutuo che ad oggi ammonta ad €
69.065,60. 15. Dà atto che il rogito notarile dovrà avvenire entro 4 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
dà atto che tutte le spese e gli oneri di ogni tipo (notarili, tecnici e quant'altro) relativi alla cessione immobiliare di cui sopra, compreso di trascrizione, saranno a carico di entrambi per il 50 %.
16. Dà atto che i coniugi dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui all'accordo trasfuso nel ricorso si intendono essenziali e funzionali ai fini della separazione, talché dà atto che gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 legge n. 74 del 1987 (come interpretato con circolare 29.05.2013 n. 18).
17. Nulla a titolo di reciproco assegno di mantenimento tra i coniugi essendo gli stessi autonomi ed autosufficienti.
19. Le parti dichiarano di aver già provveduto a definire tutte le questioni economiche e di non aver pertanto più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
20. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOCI (BA), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 69, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 03/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4765 /2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/04/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MIZZAU ELISABETTA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 06/09/2013
in NOCI (BA) con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 69, Parte 2, Serie A, anno 2013;
- preso atto che dall'unione sono nate le figlie Per_1
(28/10/2014) e (11/03/2017), entrambe minorenni;
Per_2
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi delle figlie minori;
Oggetto:
separazione
consensuale - in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei SI.ri e Parte_1
, il cui matrimonio è stato celebrato in data Parte_2
06/09/2013 in NOCI (BA), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di NOCI (BA), al N. 69, Parte 2, Serie A, anno
2013, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati e a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno. Dà atto che gli stessi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per le figlie minorenni.
2. Dà atto che il SI. si è già allontanato con il consenso della Pt_2
moglie dalla casa familiare sita in Colloredo di Monte Albano, Via
Aveacco 2.
3. Dispone che le figlie minori e siano affidate ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica delle stesse presso la residenza materna, oggi sita in Colloredo di Mone Albano, Via
Aveacco 2, casa su cui già, comunque, grava un vincolo di destinazione a favore delle figlie minorenni.
4. Dispone l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla SI.ra
, quale genitore collocatario delle figlie minori. Parte_1
5. I coniugi continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale di e , occupandosi della loro cura, Per_1 Per_2
educazione e istruzione e assumendo, di comune accordo in loro favore, le decisioni di maggiore interesse ed effettuando, di contro, anche disgiuntamente le scelte relative all'ordinaria amministrazione.
6. Dispone che il padre abbia il diritto di frequentare e vedere le proprie figlie quando lo vorrà, senza limitazione alcuna, assecondando i desideri e gli interessi delle figlie e rispettando i loro doveri scolastici e sportivi.
In ogni caso, dispone che il padre tenga con sé le minori:
- durante il periodo scolastico, a fine settimana alternati, tre pernotti: dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, con ritiro ed accompagno dalla/alla casa materna e/o alla scuola a cura del SI. , oltre a una Pt_2
sera (possibilmente il martedì) indicativamente dall'uscita da scuola sino al mattino seguente. Nella settimana di competenza materna (ovvero quando le figlie passano il fine settimana dalla madre), dispone che il padre tenga con sé le figlie 2 giornate infrasettimanali (indicativamente il martedì e il venerdì) sempre dall'uscita da scuola sino al mattino seguente;
nel periodo non scolastico (da giugno a settembre), dispone che i giorni infrasettimanali di competenza paterna sopra indicati possano essere implementati previo congruo accordo tra genitori e, ad esempio, il fine settimana di competenza paterna potrà comprendere anche il pernotto della domenica (e così da venerdì pomeriggio/sera sino a lunedì mattina o nel pomeriggio per un totale di 3 notti).
7. Prende atto che il genitore che avrà la cura delle figlie nelle singole giornate come individuate, si occuperà anche delle attività relative alla scuola, agli impegni sportivi e ludici.
8. Prende atto che i genitori concordano circa la possibilità di variare il calendario delle visite in ragione di eventuali eSIenze sopraggiunte ed eventualmente dettate anche dalle turnazioni lavorative. Dà atto che entrambi i genitori autorizzano i rispettivi ascendenti e/o parenti terzi a prelevare le bimbe da un'abitazione all'altra e /o a prelevarle da scuola ed a tenerle con sé per il tempo necessario al rientro del padre e/o della madre.
9. Dispone che le figlie possano trascorrere con il padre un periodo di due/tre settimane - anche non consecutive - di vacanza durante i mesi estivi, ed i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente (entro il
15 maggio di ogni anno) i relativi periodi di spettanza;
per sette giorni durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante le vacanze pasquali;
nei giorni di Natale, Pasqua, Capodanno, Lunedì di Pasqua, nei compleanni della minore ed in ogni altra festività, ad anni alterni ed in alternanza con la madre.
10. Prende atto che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a non coinvolgere le minori nelle rispettive eventuali relazioni sentimentali, sino a quando le stesse non manifestino carattere di stabilità. Dà atto che le parti si impegnano a comunicare alle minori la presenza del nuovo partner solo dopo aver preliminarmente informato l'altro genitore, ed aver condiviso le modalità e le tempistiche della comunicazione;
in presenza di eventuali nascituri, dà atto che le parti si impegnano ed obbligano a comunicare l'evento sempre nella modalità condivisa come sopra, ed il neo genitore si impegna anche a garantire alle figlie del tempo esclusivo, rispettando le eSIenze di e . Per_1 Per_2
11. Dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di Pt_2 Pt_1 mantenimento delle figlie e la somma di € 900,00= Per_1 Per_2 mensili (€ 450,00= cadauna), importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a far data dal gennaio 2026 e da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese in via anticipata, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , le cui coordinate sono già Pt_1
note. Dà atto che i genitori si impegnano a rivedere i presenti accordi quando le figlie minori si troveranno a frequentare le scuole superiori, ed avranno diverse eSIenze.
12. Le spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative per le figlie e Per_1
sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% Per_2 ciascuno, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla
Famiglia (prot. n. 3477/15 Tribunale di Udine), copia del quale è già stata consegnata a mani dei coniugi.
13. Dà atto che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da , assegno unico al 100% alla madre. Parte_2
14. Dà atto che il SI. si obbliga a cedere a Parte_2
, che si obbliga ad acquistare, la piena proprietà Parte_1 dell'immobile sito in Colloredo di M.A. in Via Aveacco 2, così censito:
Comune e mappa di Colloredo di Monte Albano – Catasto fabbricati F. 5
N.61-Via Aveacco 2, P.T-1, CAT.A/2, CL.1, VANI 6. Dà atto che al momento del trasferimento si obbliga a versare a Parte_1
€ 70.000,00= oltre ad accollarsi il mutuo ipotecario Parte_2
fondiario residuo nr. 990031135 contratto c/o Primacassa- Credito
Cooperativo Friuli-Venezia Giulia, mutuo che ad oggi ammonta ad €
69.065,60. 15. Dà atto che il rogito notarile dovrà avvenire entro 4 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
dà atto che tutte le spese e gli oneri di ogni tipo (notarili, tecnici e quant'altro) relativi alla cessione immobiliare di cui sopra, compreso di trascrizione, saranno a carico di entrambi per il 50 %.
16. Dà atto che i coniugi dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui all'accordo trasfuso nel ricorso si intendono essenziali e funzionali ai fini della separazione, talché dà atto che gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 legge n. 74 del 1987 (come interpretato con circolare 29.05.2013 n. 18).
17. Nulla a titolo di reciproco assegno di mantenimento tra i coniugi essendo gli stessi autonomi ed autosufficienti.
19. Le parti dichiarano di aver già provveduto a definire tutte le questioni economiche e di non aver pertanto più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
20. Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOCI (BA), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 69, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 03/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini