Articolo 3 della Legge 15 febbraio 1989, n. 55
Articolo 2
Versione
24 febbraio 1989
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1989