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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 227/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. COLUCCI FRANCESCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione di inabilità civile
***
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%). Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, lo rende attualmente invalido civile in misura pari al 100% con decorrenza da GIUGNO
2024. In particolare, il ctu ha così concluso: “Conclusioni diagnostiche: SCLEROSI MULTIPLA RR
IN TERAPIA CON TECFIDERA;
SPONDILODISCOARTROSI CON DISCOPATIA;
IPERTENSIONE
ARTERIOSA; DISTURBO ANSIOSO-DEPRESSIVO REATTIVO. Passando ora a valutare l'incidenza del complesso patologico obiettivato sulla capacità di lavoro generica si può affermare che per poter svolgere correttamente tale attività lavorativa occorre essenzialmente possedere una sufficiente funzionalità dei principali organi e apparati. Nel caso in esame il complesso patologico riscontrato compromette in misura significativa la funzione di vari apparati. Tali apparati organo funzionali patologicamente interessati sono coinvolti direttamente dall'espletamento lavorativo generico mostrando scarsa riserva funzionale. Riteniamo quindi di poter concludere che il complesso patologico riscontrato riduce permanentemente la capacità di lavoro del Sig. in Parte_1 misura pari al 100% . Tale percentuale invalidante si può far risalire al giugno del 2024 per
l'aggravamento delle patologie riscontrate durante la visita peritale.”
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche l'assenza di contestazioni delle parti.
Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto per la pensione di inabilità civile con decorrenza dal GIUGNO 2024. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il
Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne
l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della CP_1 prestazione è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa che al ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito), le spese di lite vanno compensate.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 05.01.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la pensione di inabilità civile con decorrenza da GIUGNO 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi o CP_1 rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti diversi da quello sanitario.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 05.06.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo