Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Sentenza breve 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 30/06/2025, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 04821/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05208/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5208 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Istruzione Superiore "-OMISSIS-", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dall’ Istituto Istruzione Superiore “-OMISSIS-”, con sede in Napoli, -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Istruzione Superiore "-OMISSIS-";
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la ricorrente impugnava con il ricorso in trattazione i provvedimenti meglio specificati in epigrafe, tra cui il decreto prot. n. -OMISSIS- emesso dall’ Istituto Istruzione Superiore “-OMISSIS-”, con sede in Napoli, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data, che ha assegnato solo 18 ore settimanali di sostegno didattico fronte di un orario di frequenza pari a 31 ore settimanali, alla figlia minore -OMISSIS-, frequentante nell’a.s. 2024/2025 la classe prima, Sez. OSS. della Scuola secondaria di secondo grado presso il predetto Istituto, affetta da “-OMISSIS-” e per tale patologia riconosciuta come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L.104/92 con connotazione di gravità;
la ricorrente agiva altresì per l’accertamento per l’anno scolastico 2024/2025, nonché per gli anni successivi, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche, previa valutazione delle concrete esigenze formative anno per anno;
la deducente agiva inoltre per la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale, per l’illegittima riduzione delle ore di sostegno all’alunna portatrice di handicap, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o nella misura che il Tribunale vorrà valutare equitativamente e nell’ambito della propria competenza, nonché per la condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed al rimborso delle spese generali;
Rammentato che la Sezione con Ordinanza 2445 del 25 novembre 2023 resa alla Camera di consiglio del 20 novembre 2024, accoglieva la domanda cautelare motivando nei seguenti termini la delibata sussistenza del fumus boni iuris nel gravame e, versandosi in materia di giurisdizione esclusiva, impartendo il conseguente dettame di adozione degli atti più idonei a tutelare interinalmente il diritto della minore per cui è causa:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris:
la ricorrente è il genitore della minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, affetta da “-OMISSIS-”, e per tale patologia riconosciuta come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L.104/92 con connotazione di gravità;
la minore frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe prima, sez. A OSS della Scuola secondaria di secondo grado presso l’Istituto Istruzione Superiore “-OMISSIS-”, con sede in Napoli;
senonché l’istituzione scolastica, con l’impugnato provvedimento prto.5225 del 23 settembre 2024 del Dirigente (all. 5 del ric.), ha assegnato alla minore 18 ore di sostegno a fronte di un orario di frequenza scolastica di 31 ore, nonostante nel Pei 2023/2024 in atti, sia stato indicato nel quadro relativo alla previsione per l’anno scolastico successivo, che per l’anno scolastico successivo vi è la necessità di supportare l’alunna per tutto l’orario scolastico;
Riscontrato, infatti, al riguardo, che:
la diagnosi funzionale del 17 maggio 2024 (all.7 del ricorso), redatta dalla Commissione Medica dell’Asl NA 1 Centro – distretto 25 - a mezzo del neuropsichiatra infantile, ha richiesto per la minore il rapporto in deroga per gravità
il PEI redatto per il 2023/2024, nella verifica finale richiede per l’a.s. successivo, 32 ore (PEI 2023/2024, verifica finale (All. 8 del ricorso);
del pari, il GLOH del 18 giugno 2024 (all. 9 del ric.) “concorda sull’opportunità che gli siano assegnate 32 ore di sostegno e 15 ore di assistenza alla comunicazione (educatrice) per l’anno successivo)
Ritenuto, pertanto che alla luce degli atti versati in giudizio e in mancanza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di sostegno scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), appare sussistere il fumus boni iuris nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla quantificazione di 18 ore, a fronte di un orario di frequentazione di 30 ore, della grave situazione di disabilità del minore, nonché della chiara richiesta contenuta nel PEI 2023/204 nel passo sopra riportato, di 32 ore di sostegno scolastico settimanale per l’anno scolastico successivo, ossia il 2024/2025;
Ritenuto che sussista altresì il periculum in mora, in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunna, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, - Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”;
Considerato che non risulta ancora scaduto il termine per l’adozione del PEI (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188) nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta comunque a conformarsi ai principi sopra richiamati, onde è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 9 aprile 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio”;
Rammentato che per la verifica dell’ottemperanza al decisum cautelare la causa veniva rinviata all’odierna camera di consiglio del 9 aprile 2025, anche ai fini del regolamento delle spese della relativa fase;
Atteso che il procuratore costituito di parte ricorrente ha prodotto in data 7 aprile 2025, memoria con cui ha rappresentato al Collegio che l’Istituto comprensivo resistente, solo dopo la notifica dell’ordinanza cautelare n. 2445/2024 ha provveduto all’integrazione delle ore così come disposto con la stessa (in proposito rinviando alla attestazione del Dirigente scolastico del 7 aprile 2025, prot. 2515 allegata alla predetta memoria), dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse all’azione di annullamento ma “la prosecuzione del giudizio” ai fini del risarcimento del danno patito dalla ricorrente per la privazione dell’integrale sostegno scolastico alla minore;
conseguentemente, nel corso della Camera di consiglio del 9 aprile 2025, dedicata alla verifica dell’ottemperanza alla riportata Ordinanza cautelare, presenti le parti menzionate in verbale, il Presidente assegnava la causa in decisione con avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a.;
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da parte ricorrente con la citata memoria e opina di dover dichiarare il proposto ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a.;
Rammentato, quanto alla domanda di condanna alle spese di lite, che il provvedimento impugnato del dirigente (all. 5 del ricorso) recante assegnazione alla minore -OMISSIS-, di un numero inadeguato di ore di sostegno e pari a sole 18 ore, in luogo delle 31 ore di frequenza scolastica, risulta carente di motivazione rapportata alla gravità della patologia sofferta dalla medesima e alla necessità del correlato numero di ore di sostegno, essendo ancorato alla sola considerazione dei vincoli imposti all’organico di diritto e dell’eventuale assegnazione di posti in deroga;
Considerato conseguentemente che la proposizione del ricorso – notificato il 24.10.2024 e depositato in pari data - ha all’evidenza avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà provvedimentale dell’Amministrazione, attuata mediante l’assegnazione alla minore per cui è causa, delle ore di sostegno nel numero richiesto dalla ricorrente mediante il gravame in trattazione e disposto con la riportata ordinanza cautelare n. 2445/2024;
Ritenuto, pertanto, che possa essere dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con la conseguente condanna al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, nella misura di cui al dispositivo;
Ritenuto che debba essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno patito dalla ricorrente per l’illegittima privazione dell’integralità del sostegno scolastico, al riguardo evidenziandosi che la colpa dell’Amministrazione discende dal patente contrasto della determinazione dirigenziale impugnata, attributiva di sole 18 ore, con le chiare indicazioni degli atti collegiali emessi dall’Istituto resistente oltre che dalla competente ASL, come già sancito con l’ordinanza cautelare, ove si è evidenziato che:
“la diagnosi funzionale del 17 maggio 2024 (all.7 del ricorso), redatta dalla Commissione Medica dell’Asl NA 1 Centro – distretto 25 - a mezzo del neuropsichiatra infantile, ha richiesto per la minore il rapporto in deroga per gravità
il PEI redatto per il 2023/2024, nella verifica finale richiede per l’a.s. successivo, 32 ore (PEI 2023/2024, verifica finale (All. 8 del ricorso);
del pari, il GLOH del 18 giugno 2024 (all. 9 del ric.) “concorda sull’opportunità che gli siano assegnate 32 ore di sostegno e 15 ore di assistenza alla comunicazione (educatrice) per l’anno successivo);”
Rammentato che in punto di responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo nell’azione ex art. 30, c.p.a., “Il privato, che assume di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'amministrazione pubblica, non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendosi limitarsi ad allegare l'errore compiuto e la illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza di diligenza” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 17/04/2023, n.2339);
Ritenuto, per converso, che, nella fattispecie al vaglio del Collegio, non può l’Amministrazione invocare a discolpa, nel paradigma della responsabilità ex lege aquilia de damno, che l’illegittimità provvedimentale si sia prodotta “non iure” per effetto di incertezza normativa, difficoltà e dubbi interpretativi, oscillazioni giurisprudenziali ovvero oscurità della fattispecie in punto di fatto e documentale, conformemente a nota giurisprudenza, stante il patente contrasto del provvedimento impugnato con gli atti collegiali richiamati nei passi sopra riportati dell’ordinanza cautelare n. 2445/2024;
Rilevato, quanto al nesso causale, che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Sezione (ex plurimis, cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024), la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente certificata, provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del minore stesso nonché alla famiglia;
Segnalato che in via equitativa, quanto alla quantificazione, la Sezione è orientata a riconoscere forfettariamente l’importo di € 1000,00 per ogni mese di privazione dell’integrale monte ore di sostegno necessarie al minore, a far tempo dalla data di adozione del provvedimento del dirigente scolastico che ha assegnato il sostegno in misura inferiore, e fino alla data di integrazione del monte ore;
Evidenziato che nel caso di specie, in relazione alla quantificazione dell’importo complessivo, è certo il dies a quo della delineata decorrenza, che deve individuarsi nel 23 settembre 2024, data di adozione del decreto dirigenziale prot. n.5225, di assegnazione alla minore delle contestate 18 ore di sostegno in luogo delle 31 ore costituenti il tempo scuola;
E’ certo anche il dies ad quem, considerato che con la richiamata nota della Dirigente scolastica del 7 aprile 2025, prot. 2515, allegata alla memoria della ricorrente di pari data “Si certifica che l’alunna -OMISSIS-, frequentante la classe 1 A Oss di codesto Istituto, a seguito dell'ORDINANZA del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), N. 05208/2024 REG.RIC., a partire dal 4 dicembre 2025, usufruisce di 31 ore di sostegno didattico, in relazione alla gravità della patologia”;
Ritenuto quindi che l’Amministrazione, debba essere condannata a pagare alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla minore -OMISSIS-, la somma di € 2.400,00 (duemilaquattrocento), così quantificate: dal 23 settembre al 23 novembre 2024, € 2.000,00; € 400 dal 24 novembre 2024 al 4 dicembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito e l’’USR di Napoli, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti quantificato in € 2.400,00 (duemilaquattrocento), maggiorati di interessi legali e rivalutazione come per legge dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1000,00 (mille) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.