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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/09/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 15.9.2025, alle ore 11:45 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. BRIGNOLE Lorenzo Giovanni per la parte ricorrente e l'Avv. TURITTO Francesca per la parte resistente. È altresì presente il funzionario UPP Dr.ssa che assiste il Testimone_1 magistrato e provvede alla verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il funzionario UPP termina la propria attività alle ore 12.12.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di OPPOSIZIONE ordinanza ingiunzione proc. n. 471/2023 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. BRIGNOLE Lorenzo Giovanni Parte_1
C o n t r o
, con il patrocinio dei Dott.ri Domenico Controparte_1
TA, Mauro GRAMMAUTA, Patrizia MOLINO e Paolo BIANCHINOTTI
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 13.7.2023 , in proprio e nella sua qualità di Parte_1 legale rappresentante della proponeva Controparte_2 opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 119 notificatagli il 16.6.2023 chiedendone la revoca e l'annullamento.
Il ricorrente narrava essergli stata contestato l'impiego “in nero” di un lavoratore per la mattinata del 2.7.2019.
Lamentava la nullità dell'O.I. per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 14 comma 2 legge 689/1981 evidenziando che l'accesso in azienda da parte dell'organo ispettivo era avvenuto il 4.7.2019 e che il verbale unico di accertamento e notificazione era stato notificato al medesimo solo il 5.12.2019 e all' obbligata in Controparte_2 solido il 22.11.2019 e dunque ben 141 giorni dopo l'accesso ispettivo.
Contestava la fondatezza della violazione imputata sostenendo la assoluta carenza probatoria e infine si duoleva della quantificazione della sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione emessa in quanto irragionevole e comunque sproporzionata rispetto alla gravità, ritenuta minima, del fatto contestato.
Così concludeva: affinchè l'Ill.mo Tribunale adìto, in accoglimento del presente ricorso in opposizione, previa fissazione di udienza ed instaurazione del contraddittorio, voglia annullare l'Ordinanza
Ingiunzione N°119/2023 qui impugnata emessa dall' Controparte_3
- Sede di . In subordine, voglia l'Ill.mo Tribunale adìto rideterminare la
[...] CP_3 sanzione comminata nel minimo importo in concreto irrogabile. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del Giudizio.
Con Si costituiva, in data 20.9.2023, parte resistente la quale evidenziava con ampia memoria che richiamava le dichiarazioni testimoniali assunte, la ricorrenza di tutti i presupposti in fatto e in diritto, per la emissione dell' ordinanza ingiunzione impugnata.
Così concludeva:
Per quanto sopra, si chiede in via preliminare all'Ill.mo Sig. Giudice di voler respingere il ricorso promosso dalla controparte per inammissibilità dello stesso. Nel merito, si chiede che Voglia confermare il provvedimento adottato.
2 In entrambi i casi, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Con OR di spese, diritti e onorari di lite.
In via istruttoria chiedeva prova per testi e produceva documentazione a supporto della richiesta di rigetto del ricorso.
La causa veniva fissata in discussione al 26.10.2023 ove veniva autorizzata l'escussione dei testi indicati da parte resistente. All'udienza del 16.1.2024 venivano sentiti i testimoni e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Da ultimo la causa veniva fissata in decisione all'udienza del 15.9.2025, con termine per note fino a dieci giorni prima.
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1) Circa l'eccezione di decadenza
Parte ricorrente ha lamentato l'intervenuta decadenza ex art. 14 legge 689/1981 per inosservanza del termine massimo di 90 giorni, previsto dalla norma che così dispone:
“la violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Con Ciò posto nel caso di specie risulta che in data 23.9.2019 redigeva verbale interlocutorio (cfr. doc. 11 all. da parte resistente) con cui dava atto che “per la definizione degli accertamenti intrapresi con il verbale di primo accesso ispettivo sopra indicato, si richiede di esibire la documentazione richiesta il giorno 2.9.2019 dalle 09:30 alle 12:00”.
A ciò seguiva un secondo verbale interlocutorio (cfr. doc. 12 all. da parte resistente), redatto in data 9.9.2019 con il quale da un lato si dava atto che gli accertamenti non erano
3 ancora conclusi, dall'altro si dava atto che, in quella data, si prendeva visione della documentazione richiesta con il verbale di primo accesso. Con Nel corso dell'udienza del 26.10.2023 il Funzionario di presente dr.ssa Molino, richiesto di precisare così dichiarava: “nel verbale di primo accesso si richiede di depositare la documentazione il 15-07-2019: la documentazione, evidentemente non è stata depositata e il 23 agosto
2019 il brigadiere si reca presso lo studio consulente del lavoro dell' Tes_5 Pt_2 Controparte_2
per chiedere l'esibizione della documentazione dando nuovo termine al giorno 02 settembre
[...]
2019.
Segue il verbale del 09 settembre 2019, in cui la documentazione viene effettivamente visionata, acquisita Con in parte in copia e successivamente restituita il 09 ottobre 2019 e dunque, per , gli accertamenti sono conclusi in data 09-09-2019”.
Così ricostruito in fatto, deve evidenziarsi che la giurisprudenza ha statuito che "tale disposizione [art. 14, co. 2, della L. n. 689/1981, n.d.r.], nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione.
L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n.
26734/2011 e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonchè della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per
4 l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonchè gli atti preliminari che non hanno sortito effetto " (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2014, n. 7681): pertanto "in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione,
l'"accertamento" al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l. 24 novembre 1981 n.
689, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15/07/1996, n. 6408).
Trattandosi di accertamento in fatto quello volto alla verifica del rispetto del termine spetta al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione.
Tale accertamento nel caso che ci riguarda (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 02/02/1999, n.
865) “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della amministrazione stessa", consente di concludere nel senso del non accoglimento della eccezione proposta da parte ricorrente.
2) Circa la fondatezza della contestazione
Secondo parte ricorrente non vi è prova dell'aver ammesso al lavoro Per_1
dal giorno 2.7.2019 e comunque le dichiarazioni rese dal medesimo risultano
[...] del tutto incongruenti sia riguardo al fatto che ammesso al lavoro dal 2 luglio avrebbe fatto riposo già il giorno successivo 3: sia per il fatto che il 2,3,4 luglio 2019 erano giornate cadenti nel martedì, mercoledì e giovedì di talchè risultava del tutto inverosimile un inizio dell'attività lavorativa nella giornata di martedì.
Ora, deve anzitutto tenersi in considerazione la circostanza che, nel caso di specie, trattasi di un'azienda agricola, ove la prestazione lavorativa deve essere resa in tutte le giornate
5 della settimana, sì che i riposi vengono attribuiti a rotazione: sì che il rilievo svolto non appare condivisibile.
Ma, ciò che più conta, lo svolgimento di una prestazione lavorativa c.d. in nero, è confermata dal complesso degli elementi acquisiti con l'istruttoria. E ciò ove si tenga conto non solo delle dichiarazioni di medesimo (cfr. all. 8 di Persona_1 parte resistente), sentito il 4.7.2019 all'atto dell'accesso ispettivo: “sono alle dipendenze Cont della ditta dal 2.7.2019 in qualità di macellaio. Non ho ancora Controparte_2 firmato il contratto di assunzione.………..Da quando ho iniziato a lavorare ho sempre svolto l'orario dalle 08:00 alle 14:00. Anche oggi ho iniziato alle 08:00, ho dato i documenti per l'assunzione”; ma Con anche delle dichiarazioni rese dai testimoni all' .
Così (cfr. all. 7 di parte resistente): “…….. Testimone_6 Persona_1 lavora dal 2/7/2019 e ha lavorato al mio stesso turno 8/14……..Oggi con me lavora oltre a
: così D' Per_1 Parte_3 Persona_2 Testimone_3 [...]
(cfr. all. 5 di parte resistente): “…….. Con me lavorano i titolari, fratelli il Tes_3 Pt_1 signor e , l'ultima entrato al lavoro che ha iniziato a Parte_4 Tes_2 Per_1 lavorare dal 1/7/2019”.
E (cfr. all. 4 di parte resistente): “……..sia che Parte_3 Persona_1 lavorano a tempo pieno dal 2/7/2019”. Testimone_6
Ora, circa il valore probatorio degli accertamenti ispettivi, sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che il funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito all'ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori”
(cfr. Sentenza Cass. n. 10427 del 14.05.2014; Cass. S.U. n. 5715 del 10.03.2011; Cass. S.U.
n. 17720 del 29.07.2010; Cass.S.U. n. 8335 del 08.04.2010; Cass.S.U. n. 15703 del
06.06.2008; Civ. Sez. Lavoro 1.04.1995 n. 3853).
Essi, “hanno un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria” (Cass.
Civ. sez. lav. 23.01.1999 n. 655; Cass. Civ. S.U. 03.02.1996 n. 916; Cass. Civ. 25.11.1992 n.
6 12545), circostanza davvero non soddisfatta nel caso di specie ove, viceversa, i testimoni sentiti dal Giudice hanno riconosciuto la firma e confermato le dichiarazioni rese.
Si aggiunga infine che, comunque, quanto accertato è provato dalle stesse dichiarazioni rese all'organo ispettivo dal ricorrente (cfr. all. 3 di parte resistente): Parte_1
“…….. la settimana scorsa ha finito l'esame di Stato e ha iniziato a lavorare Persona_3 martedì 2 luglio 2019 con turno 8/14 e ieri ha riposato” le cui dichiarazioni sono certamente valutabili congiuntamente al complesso degli altri elementi acquisiti cfr., sul punto, Cassazione, sentenza n. 6825/2022 secondo cui “la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pure agendo quale organo dell'amministrazione, non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus confitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta”.
3) Circa la quantificazione della sanzione
Parte ricorrente lamenta infine l'erroneità della quantificazione della sanzione inflitta con l'O.I. impugnata e comunque la sua sproporzione in relazione alla contestazione di minima gravità essendo in contestazione la norma di cui all'art. 22 d.lvo 151/2015 relativamente ad un unico lavoratore e per un'unica giornata.
La norma richiamata prevede che “ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.”
A partire dal 1.1.2019, per effetto della c.d. legge finanziaria e precisamente dell'art. 1 comma 445 legge 145/2018, dette sanzioni sono aumentate del 20%.
7 Dunque la sanzione minima risulta essere quella di €. 1.800. Con E infatti essa è stata oggetto della diffida a sanare -regolarizzando il lavoratore- che ha emesso e notificato al contravventore unitamente alla determinazione della sanzione ex art. 16 della legge 689/1981 secondo cui “è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
Ora, è evidente che la parte può legittimamente scegliere di far valere le proprie ragioni nel merito e non provvedere al pagamento della sanzione nel termine di 60 giorni: ma è altrettanto evidente che poi non possa, utilmente, dolersene in presenza di una norma che prevede un pagamento in misura ridotta solo ove siano rispettati modi e termini della regolarizzazione (peraltro con l'ordinanza ingiunzione impugnata qui l'Ente ha ingiunto comunque il pagamento della medesima somma di €. 3.600).
Dunque anche da questo punto di vista, l'ordinanza ingiunzione non presenta profili di illegittimità.
Così ricostruita la vicenda che ha dato origine alla presente controversia e ritenuto provato, alla luce delle complessive risultanze probatorie, quanto sostenuto dall' , ne discende che l' ordinanza ingiunzione impugnata merita Controparte_1 piena conferma.
Quanto infine alle spese del giudizio le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nei valori minimi e secondo il disposto di cui all'art. 9, comma 2 d.ls.
n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna parte opponente a rifondere all' di Controparte_1 Controparte_3 le spese di lite che liquida in €. 1.022,40 oltre rimborso delle spese forfettarie.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 15 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
8
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il funzionario UPP termina la propria attività alle ore 12.12.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di OPPOSIZIONE ordinanza ingiunzione proc. n. 471/2023 promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. BRIGNOLE Lorenzo Giovanni Parte_1
C o n t r o
, con il patrocinio dei Dott.ri Domenico Controparte_1
TA, Mauro GRAMMAUTA, Patrizia MOLINO e Paolo BIANCHINOTTI
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 13.7.2023 , in proprio e nella sua qualità di Parte_1 legale rappresentante della proponeva Controparte_2 opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 119 notificatagli il 16.6.2023 chiedendone la revoca e l'annullamento.
Il ricorrente narrava essergli stata contestato l'impiego “in nero” di un lavoratore per la mattinata del 2.7.2019.
Lamentava la nullità dell'O.I. per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 14 comma 2 legge 689/1981 evidenziando che l'accesso in azienda da parte dell'organo ispettivo era avvenuto il 4.7.2019 e che il verbale unico di accertamento e notificazione era stato notificato al medesimo solo il 5.12.2019 e all' obbligata in Controparte_2 solido il 22.11.2019 e dunque ben 141 giorni dopo l'accesso ispettivo.
Contestava la fondatezza della violazione imputata sostenendo la assoluta carenza probatoria e infine si duoleva della quantificazione della sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione emessa in quanto irragionevole e comunque sproporzionata rispetto alla gravità, ritenuta minima, del fatto contestato.
Così concludeva: affinchè l'Ill.mo Tribunale adìto, in accoglimento del presente ricorso in opposizione, previa fissazione di udienza ed instaurazione del contraddittorio, voglia annullare l'Ordinanza
Ingiunzione N°119/2023 qui impugnata emessa dall' Controparte_3
- Sede di . In subordine, voglia l'Ill.mo Tribunale adìto rideterminare la
[...] CP_3 sanzione comminata nel minimo importo in concreto irrogabile. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del Giudizio.
Con Si costituiva, in data 20.9.2023, parte resistente la quale evidenziava con ampia memoria che richiamava le dichiarazioni testimoniali assunte, la ricorrenza di tutti i presupposti in fatto e in diritto, per la emissione dell' ordinanza ingiunzione impugnata.
Così concludeva:
Per quanto sopra, si chiede in via preliminare all'Ill.mo Sig. Giudice di voler respingere il ricorso promosso dalla controparte per inammissibilità dello stesso. Nel merito, si chiede che Voglia confermare il provvedimento adottato.
2 In entrambi i casi, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Con OR di spese, diritti e onorari di lite.
In via istruttoria chiedeva prova per testi e produceva documentazione a supporto della richiesta di rigetto del ricorso.
La causa veniva fissata in discussione al 26.10.2023 ove veniva autorizzata l'escussione dei testi indicati da parte resistente. All'udienza del 16.1.2024 venivano sentiti i testimoni e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Da ultimo la causa veniva fissata in decisione all'udienza del 15.9.2025, con termine per note fino a dieci giorni prima.
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1) Circa l'eccezione di decadenza
Parte ricorrente ha lamentato l'intervenuta decadenza ex art. 14 legge 689/1981 per inosservanza del termine massimo di 90 giorni, previsto dalla norma che così dispone:
“la violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Con Ciò posto nel caso di specie risulta che in data 23.9.2019 redigeva verbale interlocutorio (cfr. doc. 11 all. da parte resistente) con cui dava atto che “per la definizione degli accertamenti intrapresi con il verbale di primo accesso ispettivo sopra indicato, si richiede di esibire la documentazione richiesta il giorno 2.9.2019 dalle 09:30 alle 12:00”.
A ciò seguiva un secondo verbale interlocutorio (cfr. doc. 12 all. da parte resistente), redatto in data 9.9.2019 con il quale da un lato si dava atto che gli accertamenti non erano
3 ancora conclusi, dall'altro si dava atto che, in quella data, si prendeva visione della documentazione richiesta con il verbale di primo accesso. Con Nel corso dell'udienza del 26.10.2023 il Funzionario di presente dr.ssa Molino, richiesto di precisare così dichiarava: “nel verbale di primo accesso si richiede di depositare la documentazione il 15-07-2019: la documentazione, evidentemente non è stata depositata e il 23 agosto
2019 il brigadiere si reca presso lo studio consulente del lavoro dell' Tes_5 Pt_2 Controparte_2
per chiedere l'esibizione della documentazione dando nuovo termine al giorno 02 settembre
[...]
2019.
Segue il verbale del 09 settembre 2019, in cui la documentazione viene effettivamente visionata, acquisita Con in parte in copia e successivamente restituita il 09 ottobre 2019 e dunque, per , gli accertamenti sono conclusi in data 09-09-2019”.
Così ricostruito in fatto, deve evidenziarsi che la giurisprudenza ha statuito che "tale disposizione [art. 14, co. 2, della L. n. 689/1981, n.d.r.], nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione.
L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n.
26734/2011 e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonchè della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per
4 l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonchè gli atti preliminari che non hanno sortito effetto " (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2014, n. 7681): pertanto "in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione,
l'"accertamento" al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l. 24 novembre 1981 n.
689, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15/07/1996, n. 6408).
Trattandosi di accertamento in fatto quello volto alla verifica del rispetto del termine spetta al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione.
Tale accertamento nel caso che ci riguarda (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 02/02/1999, n.
865) “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della amministrazione stessa", consente di concludere nel senso del non accoglimento della eccezione proposta da parte ricorrente.
2) Circa la fondatezza della contestazione
Secondo parte ricorrente non vi è prova dell'aver ammesso al lavoro Per_1
dal giorno 2.7.2019 e comunque le dichiarazioni rese dal medesimo risultano
[...] del tutto incongruenti sia riguardo al fatto che ammesso al lavoro dal 2 luglio avrebbe fatto riposo già il giorno successivo 3: sia per il fatto che il 2,3,4 luglio 2019 erano giornate cadenti nel martedì, mercoledì e giovedì di talchè risultava del tutto inverosimile un inizio dell'attività lavorativa nella giornata di martedì.
Ora, deve anzitutto tenersi in considerazione la circostanza che, nel caso di specie, trattasi di un'azienda agricola, ove la prestazione lavorativa deve essere resa in tutte le giornate
5 della settimana, sì che i riposi vengono attribuiti a rotazione: sì che il rilievo svolto non appare condivisibile.
Ma, ciò che più conta, lo svolgimento di una prestazione lavorativa c.d. in nero, è confermata dal complesso degli elementi acquisiti con l'istruttoria. E ciò ove si tenga conto non solo delle dichiarazioni di medesimo (cfr. all. 8 di Persona_1 parte resistente), sentito il 4.7.2019 all'atto dell'accesso ispettivo: “sono alle dipendenze Cont della ditta dal 2.7.2019 in qualità di macellaio. Non ho ancora Controparte_2 firmato il contratto di assunzione.………..Da quando ho iniziato a lavorare ho sempre svolto l'orario dalle 08:00 alle 14:00. Anche oggi ho iniziato alle 08:00, ho dato i documenti per l'assunzione”; ma Con anche delle dichiarazioni rese dai testimoni all' .
Così (cfr. all. 7 di parte resistente): “…….. Testimone_6 Persona_1 lavora dal 2/7/2019 e ha lavorato al mio stesso turno 8/14……..Oggi con me lavora oltre a
: così D' Per_1 Parte_3 Persona_2 Testimone_3 [...]
(cfr. all. 5 di parte resistente): “…….. Con me lavorano i titolari, fratelli il Tes_3 Pt_1 signor e , l'ultima entrato al lavoro che ha iniziato a Parte_4 Tes_2 Per_1 lavorare dal 1/7/2019”.
E (cfr. all. 4 di parte resistente): “……..sia che Parte_3 Persona_1 lavorano a tempo pieno dal 2/7/2019”. Testimone_6
Ora, circa il valore probatorio degli accertamenti ispettivi, sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che il funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito all'ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori”
(cfr. Sentenza Cass. n. 10427 del 14.05.2014; Cass. S.U. n. 5715 del 10.03.2011; Cass. S.U.
n. 17720 del 29.07.2010; Cass.S.U. n. 8335 del 08.04.2010; Cass.S.U. n. 15703 del
06.06.2008; Civ. Sez. Lavoro 1.04.1995 n. 3853).
Essi, “hanno un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria” (Cass.
Civ. sez. lav. 23.01.1999 n. 655; Cass. Civ. S.U. 03.02.1996 n. 916; Cass. Civ. 25.11.1992 n.
6 12545), circostanza davvero non soddisfatta nel caso di specie ove, viceversa, i testimoni sentiti dal Giudice hanno riconosciuto la firma e confermato le dichiarazioni rese.
Si aggiunga infine che, comunque, quanto accertato è provato dalle stesse dichiarazioni rese all'organo ispettivo dal ricorrente (cfr. all. 3 di parte resistente): Parte_1
“…….. la settimana scorsa ha finito l'esame di Stato e ha iniziato a lavorare Persona_3 martedì 2 luglio 2019 con turno 8/14 e ieri ha riposato” le cui dichiarazioni sono certamente valutabili congiuntamente al complesso degli altri elementi acquisiti cfr., sul punto, Cassazione, sentenza n. 6825/2022 secondo cui “la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pure agendo quale organo dell'amministrazione, non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'animus confitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta”.
3) Circa la quantificazione della sanzione
Parte ricorrente lamenta infine l'erroneità della quantificazione della sanzione inflitta con l'O.I. impugnata e comunque la sua sproporzione in relazione alla contestazione di minima gravità essendo in contestazione la norma di cui all'art. 22 d.lvo 151/2015 relativamente ad un unico lavoratore e per un'unica giornata.
La norma richiamata prevede che “ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.”
A partire dal 1.1.2019, per effetto della c.d. legge finanziaria e precisamente dell'art. 1 comma 445 legge 145/2018, dette sanzioni sono aumentate del 20%.
7 Dunque la sanzione minima risulta essere quella di €. 1.800. Con E infatti essa è stata oggetto della diffida a sanare -regolarizzando il lavoratore- che ha emesso e notificato al contravventore unitamente alla determinazione della sanzione ex art. 16 della legge 689/1981 secondo cui “è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
Ora, è evidente che la parte può legittimamente scegliere di far valere le proprie ragioni nel merito e non provvedere al pagamento della sanzione nel termine di 60 giorni: ma è altrettanto evidente che poi non possa, utilmente, dolersene in presenza di una norma che prevede un pagamento in misura ridotta solo ove siano rispettati modi e termini della regolarizzazione (peraltro con l'ordinanza ingiunzione impugnata qui l'Ente ha ingiunto comunque il pagamento della medesima somma di €. 3.600).
Dunque anche da questo punto di vista, l'ordinanza ingiunzione non presenta profili di illegittimità.
Così ricostruita la vicenda che ha dato origine alla presente controversia e ritenuto provato, alla luce delle complessive risultanze probatorie, quanto sostenuto dall' , ne discende che l' ordinanza ingiunzione impugnata merita Controparte_1 piena conferma.
Quanto infine alle spese del giudizio le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nei valori minimi e secondo il disposto di cui all'art. 9, comma 2 d.ls.
n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna parte opponente a rifondere all' di Controparte_1 Controparte_3 le spese di lite che liquida in €. 1.022,40 oltre rimborso delle spese forfettarie.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 15 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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