Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3381 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA in persona del suo legale rappresentante Parte_1 Parte_1
, elettivamente domiciliata in via GIUSEPPE GIUSTI, N. 21 PALERMO
[...] presso lo studio dell'avv. DIPIETRO TIZIANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: Contratti bancari.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11.3.2025 tenutasi in modalità cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di Parte_1
essere stato titolare del conto corrente ordinario n. 37823.83, presso l'agenzia di
Casteldaccia della MONTE DEI PASCHI DI SIENA – agiva nei confronti di quest'ultima chiedendo, previa rettifica del saldo contabile, la restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, quantificate , in via prudenziale , in € 32.366,07, oltre spese di c.t.p., o nella
Pagina 1 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
Parte attrice assumeva nei fatti di aver rilevato una serie di addebiti contabili illegittimi effettuati dall'istituto di credito in relazione al predetto rapporto e di aver, pertanto,
affidato a un consulente tecnico il compito di analizzare contabilmente la relazione bancaria pur in assenza idonea documentazione contrattuale e di parte degli estratti conto;
che all'esito di detta perizia erano emerse una serie di irregolarità nella condotta della banca convenuta, essendo stati, nello specifico, rilevati l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, della c.m.s., di interessi in misura superiore al tasso soglia rilevante in materia di usura, nonché l'illegittima applicazione di interessi passivi nei trimestri in cui si sono verificati sconfinamenti.
Su queste premesse, l'attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare le illegittimità sopra menzionate e di procedere, per l'effetto, al ricalcolo delle poste dare avere relative al rapporto di c/c; di condannare la convenuta alla restituzione degli indebiti, oltre alla condanna della banca ai sensi dell'art. 96 cpc (“ i)di determinare il
Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario intrattenuto dall'attore con l'istituto di credito convenuto;
ii) di accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso
Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge
108 del 1996, perché eccedente il c.d. “tasso-soglia ” nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi dell'art. 1339 e 1419 comma 2 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
iii) di accertare e dichiarare che CP_2
convenuto nel periodo di riferimento aveva applicato illegittimamente, al conto corrente ordinario n. 37823.83, dal 07.03.2002 ( data di apertura del conto corrente ) sino al
30.06.2016( saldo a debito del correntista pari ad € 24.988,36 ), tassi di interesse superiori al c.d. “tasso -soglia ” in violazione alle disposizioni di cui alla Legge 108/96 ed art. 644 comma 4 c.p.p.; iv) di accertare e dichiarare che nel periodo in considerazione
Pagina 2 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile l'istituto citato aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze,
spese ed oneri vari al suddetto rapporto in maniera illegittima e per l'effetto, dunque,
dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi;
v) di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per non convenute commissioni di massimo scoperto trimestrale e per commissioni per il servizio di disponibilità fondi o per qualsivoglia altra voce no n espressamente pattuita ed illegittimamente applicata;
vi)
per l'effetto delle suddette violazioni, di condannare la banca convenuta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse,
oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell'attore quantificate , in via prudenziale, in € 32.366,07, oltre spese di C.t.p., o nella somma maggiore o minore accertata nel corso del giudizio oltre interessi legali a far data dalla messa in mora;
vii) di condannare la banca convenuta ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”).
La convenuta, pur regolarmente citata, non si è costituita e se ne deve, pertanto,
dichiarare la contumacia.
Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.., all'udienza del 22.01.2024
parte attrice chiedeva l'ammissione dei mezzi di prova articolati;
a scioglimento della riserva assunta lo scrivente ritenendo la causa, di natura documentale, matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 marzo 2025.
2. Questioni preliminari e pregiudiziali.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Controparte_1
non costituitasi in giudizio seppur ritualmente evocata.
3. Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio va, a questo punto,
rammentato che secondo granitico orientamento della Suprema Corte “l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art.
Pagina 3 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente” (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso infatti l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n.
10376/2006). Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass.
civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova in materia bancaria, il
Tribunale osserva in diritto che chi esperisce un'azione di accertamento deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda;
ciò, in applicazione della regola generale desumibile dall'art. 2697 c.c., ai sensi del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
La ripartizione degli oneri di allegazione e di prova incide in modo significativo sull'esito della controversia, a seconda della posizione processuale delle parti.
Nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità
di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti fatti in applicazione delle clausole nulle o di prassi illegittime, grava senz'altro sull'attore, innanzitutto, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Pagina 4 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive
- assumendo, come nel caso di specie, che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi anatocistici, usurari, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci”
non dovute - ha lo specifico onere di allegare con precisione la ragione dell'invalidità
invocata e di produrre la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della sua pretesa, ossia il contratto, titolo del rapporto dedotto in lite, nonché tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Peraltro, la Suprema Corte ha anche avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo. E così, di recente,
la Corte di Cassazione ha argomentato come segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […]
Tale principio è stato affermato nella diversa fattispecie in cui la banca convenuta non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, mentre nel caso di specie a fronte dell'azione di accertamento negativo proposto dal correntista, la banca convenuta è rimasta contumace.
Infatti, recentemente la Suprema Corte ha precisato “In tema di contratto di conto corrente bancario è il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle a essere onerato di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della
Pagina 5 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/05/2024, n.18227).
Inoltre, con particolare riferimento alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, va segnalato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (cfr.
Cass. Sez. U - , sent. n. 19597 del 18/09/2020).
Dunque, nel caso di specie spetta all'attore che agisce per l'accertamento negativo l'onere di fornire la prova della fondatezza della propria domanda.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, l'attrice nel richiedere un accertamento d'ufficio di nullità afferenti alle clausole contrattuali di un contratto non presente in atti e mediante apposita ctu, confonde il potere istruttorio con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti.
Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte (vds. Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n.
9201).
Neppure potrebbe invocarsi un qualche impedimento del correntista di procurarsi la documentazione relativa ai contratti sottoscritti e alle movimentazioni ed annotazioni
Pagina 6 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
Inoltre, proprio con riferimento ai rapporti bancari, l'art. 119, ultimo comma, del
D.Lgs. 385/1993, prevede a tutela del contraente “debole” che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
In ambito bancario, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con l'istituto di credito in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210
cpc, in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro dall'istituto bancario, la domanda di accertamento svolta in giudizio doveva necessariamente essere caratterizzata da una specifica indicazione delle singole partite (addebiti, rimesse, etc.) in contestazione.
L'attore era, quindi, gravato dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle" e produrre tutta la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della domanda: per la ricostruzione del rapporto era, quindi,
essenziale l'acquisizione sia del contratto -soprattutto nella contumacia dell'istituto di credito- che degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione dell'intera sequenza avrebbe consentito di ricostruire in maniera puntuale
Pagina 7 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile il dare-avere tra le parti e, quindi, verificare la pattuizione e la concreta applicazione delle poste indebite lamentate.
Tuttavia, l'attrice, nel proprio atto introduttivo e nelle memorie istruttorie: - ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici,
richiamando diffusamente i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale
genericità finisce con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa all'adesione del Giudice ad orientamenti giurisprudenziali, che, tuttavia, non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa;
-
ha trascurato di produrre la documentazione probatoria essenziale a provare la domanda spiegata, nello specifico il contratto di conto corrente e la serie completa degli estratti conto relativi al periodo del rapporto oggetto del presente giudizio, avendo prodotto una parziale sequenza continua di estratti conti per l'arco temporale dal 07.03.2002 al
30.06.2016, mentre non ha prodotto gli estratti conto ( liste movimenti e riassunti scalari)
del 2004 ed dei primi tre trimestri del 2005 -di cui ha richiesto che il Tribunale
disponesse l'acquisizione (vd. doc. estratti conto corrente all. all'atto di citazione); - ha prodotto una perizia econometrica di parte che, peraltro, dà atto dell'incompletezza della documentazione utilizzata per la sua stesura, facendo particolare riferimento all'assenza del contratto di conto corrente e di parte degli estratti conto (cfr. perizia di parte prodotta da parte attrice), con la conseguenza che non può ritenersi attendibile la ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente, che per di più assume la nullità di alcune clausole contrattuali nonostante il difetto del titolo contrattuale su cui il rapporto si fonda e la conseguente impossibilità di esaminare le relative pattuizioni negoziali.
Ciò posto, si ritiene che neppure possa legittimamente supplirsi all'inerzia probatoria della parte mediante l'uso dei poteri autoritativi del Giudice (vds, sul punto, la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, Cass. n. 20693/16; Cass. n.21597/13; Cass. n.
21466/13).
Pagina 8 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Alle considerazioni che precedono segue il rigetto delle domande dell'attrice.
4. Spese di lite.
In considerazione della contumacia della convenuta e la soccombenza dell'attrice,
nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la contumacia di Controparte_1
-rigetta le domande di parte attrice;
-nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 12.06.2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 9 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole