Articolo 33 della Legge 22 luglio 1966, n. 613
Articolo 32Articolo 34
Versione
27 agosto 1966
Art. 33.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184 , nonche' del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 27 agosto 1966