TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9127 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
09.12.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4005/2025 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Via M. R. Imbriani n. 73, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Guarino che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la Parte_1 sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata;
CP_ per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 18.2.2025, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto Parte_1 al R.G. n. 7649/2024) per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, relativamente alla domanda amministrativa del 30.11.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Per_1
l'aveva riconosciuta: “[…] Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti
[...]
a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98) grave 100% decorrenza: 30/11/2023”.
Contestava le conclusioni del c.t.u. evidenziando una generale sottovalutazione del suo quadro clinico e, in particolare, della condizione artrosica e del deficit cognitivo sofferti.
In ogni caso, rappresentava che le condizioni sanitarie si erano ulteriormente aggravate, come da documentazione medica successiva alla data di accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda CP_ amministrativa, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce della documentazione medica sopravvenuta e delle specifiche contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u., ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare in modo aggiornato e compiuto la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa, l'udienza del 09.12.2025, veniva sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
2 Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile
(previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo alla sig.ra un'invalidità Parte_1 in misura del 100% causata dalle seguenti patologie: “Esiti di K mammario desto trattato con nac e successiva mastectomia + radioterapia, in follow-up negativo;
Cardiopatia scleroipertensiva con modesto rigurgito valvolare in controllo farmacologico e in buon equilibrio clinico/ emodinamico;
Artrosi polidistrettuale con lievi limitazioni funzionali”; non riconoscendo la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti del quotidiano.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta, soffermandosi su ciascuna delle patologie diagnosticate: “[…]
La neoplasia della mammella, in stadio avanzato, è stata preventivamente trattata con chemioterapia neoadiuvante, alla fine del programma dopo ulteriore stadiazione, è stata effettuata mastectomia destra con linfadenectomia ascellare omolaterale. Allo sato attuale, dopo circa 18 mesi il follow-up è negativo, con esami strumentali di controllo nei limiti e le condizioni locali e cliniche generali appaiono soddisfacenti anche rispetto al trattamento complesso e laborioso, subito. Tuttavia, l'esperienza clinica insegna che tale patologia risulta meritevole di attenzione e controlli sistematici periodici. Cardiopatia scleroipertensiva in trattamento farmacologico in buon equilibrio emodinamico: È una condizione clinica instauratasi su malattia aterosclerotica dei grossi vasi su base dislipidemica, con verosimili ispessimenti delle pareti e all'ecodoppler lieve/moderato rigurgito delle valvole tricuspide, mitrale e aortica. Il trattamento farmacologico appare efficace nel mantenere sotto controllo la patologia cardiovascolare, con buona stabilità della funzionalità ma insufficiente risultato sull'attività tachicardica, posto che all'esame obiettivo si è constatato Fc: 100/min, buona omeostasi pressoria e la periziata non ha manifestato angor, astenia, palpitazioni e/o dispnea durante i molteplici cambi posturali. ●Artrosi polidistrettuale che coinvolge i grossi distretti articolari, ma riguarda soprattutto gli arti inferiori con coinvolgimento delle ginocchia e delle anche, le quali non facilitate dal sovrappeso determinano andatura lenta, ma non tale da inficiare il normale ortostatismo mantenuto con sufficiente equilibrio;
l'autonomia nei passaggi posturali e la deambulazione autonoma in assenza di alterazioni dello schema motorio”.
3 Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di attendere in autonomia alle normali attività di vita quotidiana. All'esito dell'esame, concludeva che: “[…] Le affezioni descritte risultavano già in atto al momento dell'inoltro della domanda amministrativa del 30/11/2023 e, queste, come stabilito dalla Commissione
Medica, valutate nella loro globalità, determinano a carico della signora Parte_1 lo stato di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
[...] funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) grave 100% mentre le stesse non risultano tali da richiedere un intervento assistenziale continuativo e globale nell'esecuzione degli atti quotidiani della vita che la periziata è in grado di svolgere autonomamente.”.
Il consulente, inoltre, nel rispondere ai chiarimenti ha potuto esaminare la documentazione sopravvenuta all'accesso peritale (certificato geriatrico ASL NA 2 del
17.2.2025), accertando che: “[…] Relativamente invece, alla nuova documentazione sanitaria, costituita dalla relazione geriatrica redatta in data 17/2/2025, dal Dott.
[...] del DS 35 ASL Na 2 nord, va comunque sottolineato che questa, risulta pressoché Per_2 identica a quella precedente del 7/2/2022 prodotta in atp, ma al di là dell'assenza di nuovi e ulteriori rilievi, va detto che, come l'altra anche questa più recente, è soltanto un lungo elenco di sintomi e diagnosi, non supportate neppure questa volta, da esami e/o certificazioni specialistiche, ma soprattutto contradditorie rispetto a quanto dischiarato dalla periziata e riscontrato alla visita medica peritale! Non ci si dilunga oltre, infine, sulle scale di valutazione degli indici ADL, IADL, MMSE, la cui incerta utilità nel cogliere alcuni tipi di danni cognitivi è ampiamente dimostrata. È noto che i tests psicologici possono magari suggerire il ricorso a eventuali approfondimenti, ma non consentono assolutamente di porre diagnosi. A parte ciò, anche al cospetto di VMD senz'altro qualificate e attendibili come quelle riportate dal collega geriatra, occorre ricordare che l'accertamento medico–legale non può essere inteso come automatica assunzione acritica di conclusioni diagnostiche e considerazioni dei vari specialisti intervenuti. Il ctu, per garantire la massima oggettività del giudizio, deve elaborare un proprio convincimento tenendo conto di tutti gli elementi derivanti dall'accertamento tecnico effettuato, tra i quali ovviamente, come in questo caso, anche le risultanze delle certificazioni geriatriche.”.
All'esito della valutazione, ha ribadito le conclusioni cui era pervenuto in sede di primo accesso: “[…] In definitiva, dopo quanto espresso, si spera in maniera esaustiva, considerato che la sig.ra affetta da: ➢ Esiti di K mammario desto trattato con Parte_1 nac seguita da mastectomia + radioterapia, in attuale follow-up negativo. ➢ Cardiopatia scleroipertensiva con modesto rigurgito valvolare in controllo farmacologico e in buon equilibrio clinico/ emodinamico ➢ Artrosi polidistrettuale con lievi limitazioni funzionali. dalla nuova documentazione sanitaria, non risulta versare in condizione cliniche diverse da 4 quelle riscontrate alla visita medico-legale, allorquando è apparsa autosufficiente, con andatura lenta ma autonoma, non dispnoica nell'esecuzione dei ripetuti passaggi posturali e con adeguate facoltà volitive, esecutive e cognitive superiori. Per effetto di tali circostante Pt_ quindi, non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, si deduce pertanto, che non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la vantata pretesa al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento. Dunque, confermando le conclusioni riportate in atp, la signora , nata il [...] Parte_1 risulta: ●Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98) grave 100% decorrenza: 30/11/2023”.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio, sia in sede di accertamento tecnico preventivo che nel presente giudizio, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante, avendo risposto alle contestazioni sollevate.
Va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse. In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni:
l'invalidità civile totale e, in aggiunta, l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Cass. n. 19545/2016).
Ciò detto, sulla scorta delle valutazioni effettuate dal dott. deve ritenersi che la Per_1 ricorrente, nonostante sia stata accertata un'invalidità in misura del 100%, sia ancora in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, conservando una seppur ridotta capacità deambulativa.
Si consideri, inoltre, che i motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione. Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito;
per cui tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. In punto di spese, avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
5
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 10/12/2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
09.12.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4005/2025 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Via M. R. Imbriani n. 73, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Guarino che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la Parte_1 sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata;
CP_ per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 18.2.2025, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto Parte_1 al R.G. n. 7649/2024) per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, relativamente alla domanda amministrativa del 30.11.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Per_1
l'aveva riconosciuta: “[…] Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti
[...]
a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98) grave 100% decorrenza: 30/11/2023”.
Contestava le conclusioni del c.t.u. evidenziando una generale sottovalutazione del suo quadro clinico e, in particolare, della condizione artrosica e del deficit cognitivo sofferti.
In ogni caso, rappresentava che le condizioni sanitarie si erano ulteriormente aggravate, come da documentazione medica successiva alla data di accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda CP_ amministrativa, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce della documentazione medica sopravvenuta e delle specifiche contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u., ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare in modo aggiornato e compiuto la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa, l'udienza del 09.12.2025, veniva sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
2 Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile
(previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo alla sig.ra un'invalidità Parte_1 in misura del 100% causata dalle seguenti patologie: “Esiti di K mammario desto trattato con nac e successiva mastectomia + radioterapia, in follow-up negativo;
Cardiopatia scleroipertensiva con modesto rigurgito valvolare in controllo farmacologico e in buon equilibrio clinico/ emodinamico;
Artrosi polidistrettuale con lievi limitazioni funzionali”; non riconoscendo la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti del quotidiano.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta, soffermandosi su ciascuna delle patologie diagnosticate: “[…]
La neoplasia della mammella, in stadio avanzato, è stata preventivamente trattata con chemioterapia neoadiuvante, alla fine del programma dopo ulteriore stadiazione, è stata effettuata mastectomia destra con linfadenectomia ascellare omolaterale. Allo sato attuale, dopo circa 18 mesi il follow-up è negativo, con esami strumentali di controllo nei limiti e le condizioni locali e cliniche generali appaiono soddisfacenti anche rispetto al trattamento complesso e laborioso, subito. Tuttavia, l'esperienza clinica insegna che tale patologia risulta meritevole di attenzione e controlli sistematici periodici. Cardiopatia scleroipertensiva in trattamento farmacologico in buon equilibrio emodinamico: È una condizione clinica instauratasi su malattia aterosclerotica dei grossi vasi su base dislipidemica, con verosimili ispessimenti delle pareti e all'ecodoppler lieve/moderato rigurgito delle valvole tricuspide, mitrale e aortica. Il trattamento farmacologico appare efficace nel mantenere sotto controllo la patologia cardiovascolare, con buona stabilità della funzionalità ma insufficiente risultato sull'attività tachicardica, posto che all'esame obiettivo si è constatato Fc: 100/min, buona omeostasi pressoria e la periziata non ha manifestato angor, astenia, palpitazioni e/o dispnea durante i molteplici cambi posturali. ●Artrosi polidistrettuale che coinvolge i grossi distretti articolari, ma riguarda soprattutto gli arti inferiori con coinvolgimento delle ginocchia e delle anche, le quali non facilitate dal sovrappeso determinano andatura lenta, ma non tale da inficiare il normale ortostatismo mantenuto con sufficiente equilibrio;
l'autonomia nei passaggi posturali e la deambulazione autonoma in assenza di alterazioni dello schema motorio”.
3 Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di attendere in autonomia alle normali attività di vita quotidiana. All'esito dell'esame, concludeva che: “[…] Le affezioni descritte risultavano già in atto al momento dell'inoltro della domanda amministrativa del 30/11/2023 e, queste, come stabilito dalla Commissione
Medica, valutate nella loro globalità, determinano a carico della signora Parte_1 lo stato di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
[...] funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) grave 100% mentre le stesse non risultano tali da richiedere un intervento assistenziale continuativo e globale nell'esecuzione degli atti quotidiani della vita che la periziata è in grado di svolgere autonomamente.”.
Il consulente, inoltre, nel rispondere ai chiarimenti ha potuto esaminare la documentazione sopravvenuta all'accesso peritale (certificato geriatrico ASL NA 2 del
17.2.2025), accertando che: “[…] Relativamente invece, alla nuova documentazione sanitaria, costituita dalla relazione geriatrica redatta in data 17/2/2025, dal Dott.
[...] del DS 35 ASL Na 2 nord, va comunque sottolineato che questa, risulta pressoché Per_2 identica a quella precedente del 7/2/2022 prodotta in atp, ma al di là dell'assenza di nuovi e ulteriori rilievi, va detto che, come l'altra anche questa più recente, è soltanto un lungo elenco di sintomi e diagnosi, non supportate neppure questa volta, da esami e/o certificazioni specialistiche, ma soprattutto contradditorie rispetto a quanto dischiarato dalla periziata e riscontrato alla visita medica peritale! Non ci si dilunga oltre, infine, sulle scale di valutazione degli indici ADL, IADL, MMSE, la cui incerta utilità nel cogliere alcuni tipi di danni cognitivi è ampiamente dimostrata. È noto che i tests psicologici possono magari suggerire il ricorso a eventuali approfondimenti, ma non consentono assolutamente di porre diagnosi. A parte ciò, anche al cospetto di VMD senz'altro qualificate e attendibili come quelle riportate dal collega geriatra, occorre ricordare che l'accertamento medico–legale non può essere inteso come automatica assunzione acritica di conclusioni diagnostiche e considerazioni dei vari specialisti intervenuti. Il ctu, per garantire la massima oggettività del giudizio, deve elaborare un proprio convincimento tenendo conto di tutti gli elementi derivanti dall'accertamento tecnico effettuato, tra i quali ovviamente, come in questo caso, anche le risultanze delle certificazioni geriatriche.”.
All'esito della valutazione, ha ribadito le conclusioni cui era pervenuto in sede di primo accesso: “[…] In definitiva, dopo quanto espresso, si spera in maniera esaustiva, considerato che la sig.ra affetta da: ➢ Esiti di K mammario desto trattato con Parte_1 nac seguita da mastectomia + radioterapia, in attuale follow-up negativo. ➢ Cardiopatia scleroipertensiva con modesto rigurgito valvolare in controllo farmacologico e in buon equilibrio clinico/ emodinamico ➢ Artrosi polidistrettuale con lievi limitazioni funzionali. dalla nuova documentazione sanitaria, non risulta versare in condizione cliniche diverse da 4 quelle riscontrate alla visita medico-legale, allorquando è apparsa autosufficiente, con andatura lenta ma autonoma, non dispnoica nell'esecuzione dei ripetuti passaggi posturali e con adeguate facoltà volitive, esecutive e cognitive superiori. Per effetto di tali circostante Pt_ quindi, non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, si deduce pertanto, che non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la vantata pretesa al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento. Dunque, confermando le conclusioni riportate in atp, la signora , nata il [...] Parte_1 risulta: ●Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98) grave 100% decorrenza: 30/11/2023”.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio, sia in sede di accertamento tecnico preventivo che nel presente giudizio, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante, avendo risposto alle contestazioni sollevate.
Va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse. In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni:
l'invalidità civile totale e, in aggiunta, l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Cass. n. 19545/2016).
Ciò detto, sulla scorta delle valutazioni effettuate dal dott. deve ritenersi che la Per_1 ricorrente, nonostante sia stata accertata un'invalidità in misura del 100%, sia ancora in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, conservando una seppur ridotta capacità deambulativa.
Si consideri, inoltre, che i motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione. Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito;
per cui tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. In punto di spese, avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
5
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 10/12/2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
6