Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/1969, n. 1807
CASS
Sentenza 22 maggio 1969

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La creazione, dopo un evento accidentale (crollo di un muro divisorio tra fondi finitimi), di una situazione dei luoghi tale da consentire l'Esercizio di fatto di una veduta dall'uno verso l'altro fondo, non puo dar luogo ad altro titolo di acquisto che l'usucapione, sempre che ne ricorrano tutti gli elementi.*

La condanna generica ai danni richiede come unico presupposto che taluno sia riconosciuto autore di un fatto doloso o colposo, potenzialmente e presumibilmente idoneo a produrre una lesione di un diritto altrui. ( nella specie e stata confermata la pronunzia di merito che aveva ritenuto tale potenzialita insita nell'opposizione, ancorche verbale, all'appoggio di una sopraelevazione su un muro comune, nell'ingiusta richiesta della meta del valore del muro e del suolo-in luogo della quota spese di ricostruzione-indipendentemente dall'indagine sulla natura dolosa o colposa del fatto). ( V. 2679-68, massima n.335226 ed altre ivi citate).*

Nelle comparse conclusionali le parti possono non solo dedurre nuovi argomenti tratti dai fatti della causa e dalle norme di legge a sostegno delle conclusioni definitivamente precisate avanti l'istruttore, ma anche sollevare per la prima volta questioni rilevabili di ufficio, quali quelle relative alla sussistenza delle condizioni di fondatezza dell'Azione (nella specie se la servitu di veduta pretesa presentasse il carattere dell'apparenza, necessaria per la sua usucapibilita). ( V. 2411-68, massima n.334793 1719-67, massima n.328571).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/1969, n. 1807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1807
    Data del deposito : 22 maggio 1969

    Testo completo