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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 579/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 20.07.2022 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Giacomo Gianolla che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata Controparte_1
presso l'avv. rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
Daniele Compagnone, Jasmina Milosavljevic e Maurizio Pintabona per mandato depositato telematicamente
- appellata-
contro elettivamente domiciliata presso Controparte_2
gli avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan ed Elisa
Pavanello che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata- contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacinto Controparte_3
Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Adalberto Perulli per mandato depositato telematicamente
- appellata- contro rappresentata e Controparte_4
difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli per mandato depositato telematicamente;
- appellata-
e rappresentata e difesa Controparte_5
dall'avv. Andrea Lana per mandato depositato telematicamente;
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 152/2022 del Tribunale di
VA
In punto: risarcimento danno differenziale
Causa trattata all'udienza del 30.01.2025
Conclusioni per parte appellante:
“accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è portatore di una malattia professionale;
- accertarsi e dichiararsi il nesso causale tra l'attività svolta dal ricorrente a far data dal
17.11.2007, giorno in cui ha iniziato a lavorare quale facchino presso l'unità locale di
Mestrino (PD), via Tevere n. 2 della in cui è stoccata la merce di Controparte_3 questa e la malattia professionale di cui il medesimo è portatore di cui in narrativa;
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
- accertarsi e dichiararsi che la responsabilità per la malattia professionale contratta dal ricorrente è unicamente da attribuire a fatto e colpa di di Parte_3 [...]
e di per non aver provveduto a porre in essere tutti gli CP_6 Controparte_3 accorgimenti diretti ad evitare che il lavoratore avesse a subire danni alla salute e all'integrità fisica, condannarsi in solido tra loro in p.i.r.p.t., Parte_3 [...]
in persona del l.r.p.t. e in persona del l.r.p.t., a CP_6 Controparte_3 corrispondere, a titolo di risarcimento danni patrimoniale non patrimoniale, a favore del sig. la somma di euro 67.696,48 come indicato in premessa, oltre agli Parte_1 interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'indicata insorgenza della malattia professionale al saldo effettivo, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Conclusioni per parte appellata Parte_3
“In via principale e nel merito Rigettarsi il ricorso in appello proposto dal sig. e contestualmente, per l'effetto, Pt_1 confermare la sentenza n. 152/2022 del Tribunale di VA, Sezione Lavoro, del
15.03.2022 e pubblicata il 21.06.2022.
In via incidentale condizionata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte intenda riformare la sentenza impugnata accogliendo le domande svolte dal sig. di chiede l'accoglimento delle Pt_1 domande svolte dalla in primo grado di giudizio: Parte_3
- In via subordinata, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, limitare il risarcimento del danno nella sola misura riconosciuta di giustizia e per la sola parte di responsabilità effettivamente imputabile a detratto quanto Controparte_1 CP_ già corrisposto dall' ovvero dagli altri datori di lavoro ovvero dalla Compagnie
Assicurative, per tutte le ragioni dedotte in narrativa.
- In via subordinata, nel merito nei confronti della terza chiamata
[...]
CP_4
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, accertare il diritto di ad essere manlevata da ogni risarcimento danni Controparte_1
e/o da qualsiasi altra conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio, da
e per l'effetto condannarsi quest'ultima a risarcire il Controparte_4 ricorrente per gli importi richiesti in ricorso e/o nella misura che Codesto Giudice dovesse ritenere di giustizia e delle spese legali sostenute dal medesimo ricorrente laddove queste dovessero residuare a carico di oltre alla proprie, per tutte le Pt_3 ragioni di cui in narrativa.
In ogni caso
Spese di lite integralmente rifuse.”
Conclusioni per parte appellata : CP_6
“- in via principale: respingere tutte le domande di parte appellante, perché inammissibili, prescritte, infondate nei fatti e in diritto e, comunque, non provate e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
- in via incidentale condizionata: in caso di accoglimento delle domande del sig. Pt_1 accogliere le domande svolte da nella memoria di costituzione di primo CP_6 grado, in via subordinata, di seguito trascritte in corsivo:
“in subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenessero fondate, in toto o pro parte, le domande del ricorrente nei riguardi di , Controparte_2
(i) detrarre dalle somme eventualmente riconosciute a credito del ricorrente tutto quanto CP_ allo stesso già pagato e che verrà pagato dall' dalle altre convenute e/o dagli altri ex datori di lavoro che venissero convenuti in giudizio, nonché dalle compagnie di assicurazioni chiamate in causa;
tutto ciò nella misura che emergerà in corso di causa;
(ii) determinare, altresì, per tutti i fatti e le circostanze esposti/e in narrativa, la quota/percentuale di responsabilità di nella causazione Controparte_2 della lamentata patologia e nel relativo danno rispetto alle altre parti convenute e agli altri ex datori di lavoro indicati nel ricorso, limitando la relativa condanna di
[...]
a tale quota/percentuale; Controparte_2 laddove, invece, venisse condannata in solido per Controparte_2
l'intero, accertare e dichiarare la quota/percentuale di responsabilità della stessa e delle altre convenute e/o terze chiamate e condannare le stesse, in caso in cui
[...]
venga escussa per l'intero dal ricorrente, a tenere indenne la Controparte_2 medesima per le quote/percentuali di loro competenza, come accertate in corso di causa;
in subordine, accertare e dichiarare il diritto di ad agire Controparte_2 in regresso, nei confronti di tali convenute e/o terze chiamate, per essere tenuta indenne delle quote/percentuali di danno di loro competenza;
(iii) in ogni caso e comunque, accertare e dichiarare il diritto di Controparte_2
a essere tenuta indenne per l'equivalente, da parte di
[...] [...]
– come sopra meglio individuata –, in forza della polizza Controparte_5 assicurativa descritta in narrativa e versata in atti, e per l'effetto condannare la stessa
a tenere indenne per qualsiasi Controparte_5 Controparte_2 somma quest'ultima fosse condannata a pagare al sig. . Pt_1
- in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%), a cpa e all'iva, e con compensazione delle stesse in caso di soccombenza”
Conclusioni per parte appellata Parte_4
“in via principale 1) respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto, per i motivi illustrati nel presente atto, confermando, anche con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di VA, Prima Sezione Civile Controversie del
Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Silvia Rigon, n. 152/2022 pubblicata il
21/06/2022 e non notificata e, in ogni caso, rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c. e tutte le domande ivi contenute;
in via subordinata e salvo gravame, nonché, ove occorrer possa, di appello incidentale condizionato
2) nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza del Tribunale di
VA, Prima Sezione Civile Controversie del Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa
Silvia Rigon, n. 152/2022 pubblicata il 21/06/2022 e non notificata, nonché di accertamento della responsabilità (anche in via solidale) di in Controparte_3 relazione alle pretese avanzate dal signor in ogni caso respingere il ricorso ex art. Pt_1
414 c.p.c. e le domande in esso contenute in quanto prescritte”.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellata Controparte_4
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertarsi e dichiararsi
[...]
l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di VA
n. 152/22 del 21 giugno 2022, promossa da nei confronti, tra gli altri, Parte_1 di comunque dichiarandosi le domande formulate Controparte_1 dall'appellante improponibili o inammissibili;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di una responsabilità di
e nell'ipotesi in cui venisse, pure, riconosciuta come Controparte_1 operativa la polizza stipulata con in relazione a Controparte_4 tutte le domande proposte da Parte_1
accertarsi l'inoperatività dell'invocata garanzia assicurativa o comunque la carenza
d'obbligazione della compagnia in relazione al caso in esame e, di conseguenza, respingersi ogni domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 terza chiamata mandandola assolta da ogni Controparte_4 avversa pretesa;
respingere ogni domanda svolta dal ricorrente nei confronti di Pt_3 CP_1 poiché infondata in fatto e in diritto mandandosi la medesima società e
[...] comunque la terza chiamata integralmente assolte Controparte_4 da ogni avversa pretesa;
rigettarsi comunque ogni domanda da chiunque proposta nei confronti di
[...]
Controparte_4
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità di Controparte_1 nel determinismo eziologico della malattia professionale per cui è causa, e di
[...] ritenuta operatività della garanzia di ridursi le Controparte_4 pretese avanzate dal ricorrente verso Parte_1 Controparte_1
e mantenersi, comunque, l'obbligazione della terza chiamata Controparte_4 entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza, con particolare
[...] riferimento ai massimali evidenziati in narrativa (ovvero € 2.500.000,00), alle franchigie assolute e frontali di € 1.000,00, agli scoperti e ad ogni limitazione prevista, ivi compresa quella di limitazione alla responsabilità solidale;
mantenersi l'obbligazione della compagnia limitata alla stretta percentuale di responsabilità dell'assicurata senza alcuna conseguenza, Controparte_1 cioè, sull'assicuratore di obbligazioni ricadenti sull'assicurato a titolo di responsabilità solidale con altri soggetti;
in ogni caso, ampiamente ridimensionandosi le pretese del ricorrente Parte_1 escludendosi dal risarcimento le voci prive di supporto istruttorio e per quanto riguarda
l'infortunato le voci già oggetto di intervento da parte dell'Assicuratore sociale;
decurtarsi, comunque, da quella che verrà riconosciuta come la somma definitivamente dovuta al ricorrente gli importi indennizzati/indennizzandi Parte_1 dall' , al fine di evitare inammissibili duplicazioni di risarcimento;
CP_7 comunque, con riserva sin d'ora ogni azione, anche di regresso o di rivalsa, nei confronti di terzi non evocati in giudizio (e che venissero ad emergere quali responsabili, in via
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia esclusiva o concorsuale) in relazione ad esborsi cui la compagnia fosse tenuta in adempimento del proprio obbligo di garanzia nei confronti dell'assicurata
[...]
Controparte_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite”
Conclusioni per parte appellata “nel Controparte_8 merito, in via principale: respingersi l'appello proposto da poiché Parte_1 inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, confermandosi a sentenza del Tribunale di VA-Sez. Lavoro n. 152/2022.
e, in via subordinata: riproposte le domande ed eccezioni (in primis quella di inoperatività della garanzia assicurativa) formulate da e non decise dal CP_5
Giudice in quanto assorbite dal rigetto di ogni pretesa di parte ricorrente, si ribadiscono, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le conclusioni formulate in primo grado: in via preliminare:
a) accertata e dichiarata l'inoperatività della garanzia prestata alla resistente
[...] per effetto della Polizza n. 136117895, CP_6 Controparte_5 respingersi ogni richiesta comunque formulata nei confronti della terza chiamata poiché infondata in fatto e in diritto;
Controparte_5
b) accertarsi e dichiararsi il mancato adempimento da parte dell'assicurata CP_6 dell'obbligo di denuncia di sinistro nei confronti del proprio assicuratore nei termini
[...] di cui agli artt. 2 e 38 della polizza, oltre che a norma dell'art. 1913 cod. civ., e conseguentemente dichiararsi, ai sensi dell'art. 1915 cod. civ., la perdita o la riduzione dell'indennità di risarcimento che la terza chiamata fosse, Controparte_5 denegatamente, tenuta a corrispondere a titolo di manleva dell'assicurata rispetto alle domande risarcitorie proposte dal ricorrente Pt_1
c) accertarsi e dichiararsi la prescrizione del diritto vantato da Parte_1 nel merito, in via principale: per la denegata, e comunque non creduta, ipotesi di rigetto delle eccezioni formulate in via preliminare, respingersi le domande proposte dal ricorrente poiché tutte infondate sia in fatto, che in diritto, e per Parte_1
l'effetto respingersi ogni pretesa comunque avanzata nei confronti della terza chiamata
Controparte_5
e, in via subordinata: per la denegata, e comunque non creduta, ipotesi di rigetto dell'eccezione d'inoperatività della garanzia assicurativa formulata in via preliminare, nonché di dimostrazione di un effettivo nesso di causalità tra l'insorgere della malattia professionale lamentata dal ricorrente e le mansioni lavorative svolte dal medesimo alle dipendenze della resistente mantenersi l'obbligazione di quest'ultima, e Controparte_9 conseguentemente quella in manleva della terza chiamata Controparte_5 nei termini strettamente proporzionali al grado d'essa accertata responsabilità nella determinazione di tale malattia professionale, anche tenuto conto di eventuali concorsi di colpa del lavoratore ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., previa quantificazione delle avverse pretese da operarsi secondo criteri tecnici e di prova rigorosi, ed in ogni caso nel rispetto dei precisi limiti contrattuali tutti previsti ai sensi di polizza in ambito RCO (con franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro di € 1.500,00), e comunque con esclusione delle spese incontrate dalla società assicurata per legali o tecnici non concordati con
escluso ogni vincolo di solidarietà con altri soggetti Controparte_5 eventualmente responsabili;
detratto in ogni caso dal dovuto quanto ricevuto da CP_7
e/o da altri soggetti ritenuti responsabili;
con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio”.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 22.07.2022 Parte_1
– già impiegato in attività di magazziniere e carrellista presso la
[...]
sede di a Mestrino (PD), nell'ambito degli appalti CP_3
stipulati da quest'ultima società con le cooperative di cui era stato socio lavoratore nel corso del tempo sin dal novembre 2007 - ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
VA ha rigettato le domande dirette ad ottenere l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia alla schiena di cui era affetto, la responsabilità delle società cooperative datrici di lavoro e della società committente per non aver non aver CP_3
adempiuto gli obblighi su di esse gravanti in forza della disciplina antinfortunistica e la condanna delle stesse in solido al risarcimento del danno differenziale.
Il giudice di prime cure, all'esito delle prove testimoniali assunte, ha accertato che il ricorrente era stato adibito a mansioni implicanti movimentazione manuale di carichi solamente nel periodo in cui era stato alle dipendenze di (non convenuta in giudizio) Controparte_10
dal novembre 2007 al 31.05.2013 e di Controparte_1
dal 1.06.2013 al 31.05.2014, venendo, invece, adibito alla movimentazione di bancali di legno con l'ausilio di un carrello elevatore elettrico nel periodo alle dipendenze di Controparte_11
È stata esclusa la responsabilità delle cooperative convenute
[...]
nella causazione della patologia erniaria del ricorrente sia perché la stessa si era manifestata nel 2008 ed era stata operata una prima volta nel 2010 (quando era dipendente di , in epoca Controparte_10
precedente all'inizio del rapporto di lavoro con le convenute), sia perché non erano emerse violazioni della disciplina antinfortunistica a
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
carico delle stesse, sia per mancanza del nesso di causalità, anche con riferimento all'episodio di recidiva avvenuto nel 2016. Si escludeva anche la responsabilità della atteso che il committente CP_3
non poteva essere chiamato a rispondere nei casi di patologia contratta per l'eventuale violazione di rischi propri delle imprese datrici di lavoro e in assenza di interferenze nell'attività delle società appaltatrici.
Il ricorrente ha proposto appello sulla base di quattro motivi:
a. Con il primo motivo la sentenza viene censurata per aver erroneamente valutato le risultanze testimoniali e, in particolare, per aver ritenuto inattendibile il teste e per aver ritenuto Tes_1
Testi che il teste al pari dei testi di parte resistente, non avrebbe confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni implicanti la movimentazione manuale dei carichi alle dipendenze di Controparte_11
b. Con il secondo motivo si lamenta l'esclusione della responsabilità di atteso che la committente CP_3
avrebbe permesso lo svolgimento di mansioni implicanti movimentazione manuale dei carichi con ritmi, frequenze e pesi contrari a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e, quanto meno sino alla fine del 2016, senza un ausilio adeguato ai sensi dell'art. 168 T.U.;
c. Con il terzo motivo la sentenza viene censurata per aver escluso la responsabilità di e Parte_3 Controparte_11
e, a sostegno dell'assunto, si rileva come le due società
[...]
non avessero prodotto un DVR in cui fosse stato calcolato correttamente l'indice Niosh e il giudice di prime cure avrebbe non correttamente valorizzato la breve durata del periodo alle dipendenze delle due società, la sottoposizione del lavoratore a
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
sorveglianza sanitaria, la partecipazione a corsi di formazione e la fornitura di idonei d.p.i;
d. Con il quarto motivo si critica la sentenza per aver escluso il nesso di causalità tra le lavorazioni svolte alle dipendenze delle società convenute datrici di lavoro e la patologia contratta, nonostante la CTU espletata avesse fornito argomenti in senso favorevole all'esistenza dell'eziologia professionale.
Da ultimo, parte appellante ha riproposto le doglianze svolte in primo grado in relazione alla quantificazione del danno biologico permanente emergente dalla CTU (8 – 9%).
Si sono costituite in giudizio le società ex datrici di lavoro Parte_5
e nonché la committente e le
[...] CP_6 CP_3
compagnie di assicurazione (chiamata in causa da CP_4
e (chiamata in causa da Parte_3 Controparte_5
sostenendo l'infondatezza dell'appello e chiedendo la CP_6
conferma della sentenza gravata, concludendo come in atti. Per
l'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello hanno riproposto gli argomenti svolti in primo grado, anche in punto prescrizione.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 30.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – Come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, le emergenze istruttorie consentono di escludere che il ricorrente abbia svolto mansioni implicanti movimentazione manuale dei carichi alle dipendenze di nel periodo decorrente dall'8.05.2014. CP_6
1.2 – Il teste , qualificatosi come “dipendente di Testimone_3 [...]
dal 1.5.2014”, dopo aver precisato che il ricorrente aveva CP_6
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
lavorato nel suo magazzino, ha riferito che: “io sono passato a fare il capo turno tra luglio e agosto del 2015 e posso confermare che da allora aveva in uso il carrello elevatore;
prima non so dire” ed Pt_1
ancora che: “io l'ho visto sempre con il carrello;
da quando faccio il capoturno l'ho visto che usava sempre il carrello”.
Il teste dipendente di dall'agosto 1987, come addetto al Tes_4 CP_3
magazzino, logistica, al magazzino di Mestrino, ha dichiarato: “Ho visto lavorare in azienda. Adesso sono in ufficio spedizioni […] Pt_1
usava il muletto;
che io sappia non doveva svolgere attività manuali” ed ha altresì confermato che i bancali erano movimentati solo con il muletto, per un numero limitato di 6/7 pezzi, e dovevano essere sovrapposti, non incastrati manualmente.
Il teste , medico competente della ha Tes_5 CP_6
confermato che “La sola movimentazione manuale del carrellista è solo occasionale, altrimenti si limitano a trascinare una base, di stabilizzazione;
questo in base al mio sopralluogo. Non c'è movimentazione manuale, se non occasionale, questo in base al mio sopralluogo, sin dal 2014, sopralluogo che in base alla legge faccio una volta all'anno”. Testi Il teste di parte ricorrente come rilevato dall'appellante, è ben vero che ha confermato molto sinteticamente i capp. di prova nn. 51 e
52, in cui si faceva riferimento all'attività di sistemazione manuale dei bancali che avrebbe svolto il ricorrente quando era alle dipendenze di
(periodo dal 8.05.2014 al 31.12.2016), ma è altrettanto CP_6
vero che, nel rispondere ai successivi capp. 53 e 54 (sempre riferiti alla movimentazione e sistemazione manuale dei bancali) ha fornito una risposta più precisa e articolata dichiarando: “53) è vero. Adesso invece, solo con l'ultima cooperativa, la si fa tutto il CP_6
lavoro dei bancali con il muletto elettrico;
sono quasi sette anni che
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
Contr c'è non posso ricordare il momento preciso in cui stati introdotti
i muletti. Prima il muletto si usava solo per caricare i camion e portare il bancale nel magazzino. Il lavoro delle cassette che ho descritto prima si fa invece manualmente. 57) è vero. È quando è Cont arrivata che usa il muletto elettrico. Da un po' di anni i bancali non sono più incastrati;
usando il muletto elettrico per spostare i bancali, i bancali non vengono più incastrati;
il muletto viene usato da circa sei setti anni”.
Tale più ampia e puntuale dichiarazione consente di affermare che, in base a quanto riferito dal teste, l'attività di sistemazione dei bancali
(cui è stato addetto il ricorrente quando era alle dipendenze di
[...]
) avveniva utilizzando il carrello elevatore e non più CP_6
manualmente da quando era subentrata nell'appalto la stessa
[...]
. Inoltre, tale dichiarazione è ulteriormente avvalorata dalla CP_6
precisazione secondo cui il muletto veniva usato da circa sei o sette anni e, tenuto conto dell'epoca della testimonianza (febbraio 2020),
l'introduzione dei muletti si colloca temporalmente verso il 2014, proprio l'anno in cui ha iniziato ad operare presso CP_6 CP_3
, succedendo a
[...] Parte_3
Solamente il teste , quindi, ha confermato la movimentazione e Tes_1
sistemazione manuale dei bancali da parte del ricorrente tra l'8.05.2014 e il 31.12.2016 (peraltro, spesso rispondendo semplicemente “è vero” ai vari capitoli di prova) ma, comunque, il teste in questione ha comunque dichiarato che “Io dal 2014 al 2017 ero addetto al picking in magazzino;
dal 2017 faccio il carrellista”.
Conseguentemente, fermo l'evidente contrasto con quanto dichiarato dagli altri testi di cui si è detto, la testimonianza resa sul punto risulta ulteriormente poco attendibile proprio in ragione del fatto che nel periodo che qui viene in rilievo (maggio 2014 – dicembre 2016) il
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
teste lavorava in magazzino e non nel piazzale ove si dovevano sistemare i bancali.
In ultima analisi, deve quindi confermarsi la decisione di primo grado laddove ha statuito in merito alla non adibizione del ricorrente ad attività di movimentazione e sistemazione manuale di bancali alle dipendenze di Inoltre, posto che lo stesso ricorrente nel CP_6
ricorso introduttivo ha allegato lo svolgimento di tale mansione solo alle dipendenze di si deve del tutto escludere l'adibizione CP_6
del ricorrente alla movimentazione manuale dei bancali anche alle dipendenze di essendo, invece, dimostrato lo Parte_3
svolgimento della mansione di movimentazione e sistemazione dei bancali tramite carrello elevatore alle dipendenze di sin CP_6
dal maggio 2014.
2 – Per ragioni di ordine logico-sistematico si procede ora all'esame congiunto del terzo e del quarto motivo d'appello, tra loro connessi e riferibili alla responsabilità delle datrici di lavoro Parte_3
e CP_6
2.1 – Secondo ormai consolidati principi giurisprudenziali, sotto il profilo del riparto degli oneri probatori, “incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra,
e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi” (cfr., ex multis;
Cass. sez. lav., n. 24742 del 08/10/2018; Cass. sez. lav., 4 febbraio
2016, n. 2209; nonché la più recente Cass. sez. lav., n. 28516 del
06/11/2019 secondo cui “la prova della responsabilità datoriale, ai
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto introduttivo di primo grado, il ricorrente ha sostenuto che (non convenuta in giudizio) e CP_12
avrebbero imposto una movimentazione Parte_3
manuale di cassette implicante continui abbassamenti, sollevamenti e torsioni del busto con in mano un peso pari anche a 20 kg, senza fornire un transpallet autolivellante così da permettergli di sollevare le pile di cassette con l'ausilio del macchinario anziché a braccia libere.
Inoltre, avrebbero imposto dei ritmi di lavoro non compatibili con quanto previsto dall'allegato XXXIII del d.lgs. n. 81/2008.
[...]
, in seguito, avrebbe violato l'art. 168 e il citato allegato CP_6
XXXIII per aver comandato il ricorrente a movimentare manualmente
900 bancali del peso di 10 Kg l'uno nell'arco delle otto ore lavorative al fine di incrociarli e incastrarli l'uno sull'altro per formare delle file da 27, senza fornire – se non dal gennaio 2017 – un muletto, cioè un macchinario predisposto per la movimentazione dei bancali. Le società datrice di lavoro, inoltre, avrebbero violato l'art. 28 d.lgs. n.
81/2008 in materia di valutazione dei rischi.
2.2 - Tanto premesso, con riferimento a la domanda CP_6
attorea è stata correttamente respinta per carenza del nesso di causa tra mansioni svolte e patologia contratta.
La malattia del ricorrente, come è pacifico tra le parti, si è manifestata nel 2008 e ha imposto un'operazione di asportazione di un'ernia discale L5-S1 nel maggio 2010. Come si evince dalla CTU svolta in
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
primo grado, dopo un transitorio beneficio, già nel luglio 2010 si doveva registrare una recidiva di lombalgia per “debordanza paramediana infra foraminale sin.”, quadro clinico confermato nel marzo 2016 e nell'agosto 2016, con successiva diagnosi di L5-S1 a sin recidiva, sottoposta a intervento di asportazione di ernia discale e lisi di aderenze cicatriziali. Inoltre, nella lettera di dimissione relativa al ricovero presso il reparto di neurochirurgia dell
[...]
(dal 18.04.2017 al 21.04.2017) si afferma: “il Controparte_13
paziente non aveva tratto beneficio dal primo intervento neurochirurgico, continuando a lamentare algie in territorio di S1 a sinistra;
neanche il secondo intervento ha modificato sensibilmente la situazione, persistendo la sintomatologia algica e il deficit sensitivo motorio L5-S1 a sinistra. Uno studio RM lombare eseguito nel dicembre 2016 aveva mostrato una compressione L5-S1 di sospetta natura erniaria, ma uno studio RM con mdc eseguito durante il ricovero sembra escludere la presenza di un'ernia discale recidiva, evidenziando invece un'importante reazione cicatriziale con edema della radice di S1 sinistra”.
Sotto un primo profilo, pertanto, la patologia si è manifestata in epoca ben antecedente all'inizio del rapporto di lavoro con (ma CP_6
anche con . Sotto altro profilo, il peggioramento Parte_3
delle condizioni di salute intervenuto nel 2016 è dipeso da una recidiva dell'ernia già operata ma non può essere posta in relazione alle mansioni concretamente svolte alle dipendenze di CP_6
atteso che, per quanto già accertato, sin dal maggio 2014 il ricorrente non svolgeva più mansioni implicanti movimentazione manuale di carichi. Risulta ulteriormente decisivo ai fini del rigetto della domanda nei confronti di anche il fatto che parte ricorrente abbia CP_6
allegato a fondamento della responsabilità della società in parola
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proprio lo svolgimento dell'attività di movimentazione manuale dei bancali che, invece, l'istruttoria ha escluso. Manca, dunque, la dimostrazione della nocività dell'ambiente di lavoro e dei profili di colpa ascrivibili a in relazione alle mansioni CP_6
concretamente svolte che erano quelle di carrellista. Anzi, la difesa del ricorrente ha sostenuto che sarebbe responsabile del CP_6
danno sofferto proprio per non aver messo a disposizione del lavoratore un carrello elevatore al fine di evitare la movimentazione manuale dei bancali. Tale prospettazione, per quanto visto, è stata smentita, avendo il ricorrente operato sempre con l'ausilio del carrello elevatore per eseguire l'attività di sistemazione dei bancali. Non vi era, pertanto, il fattore di rischio asseritamente non valutato e non eliminato dalla società che parte ricorrente ha posto a fondamento della sua domanda nei confronti di CP_6
2.3 – Nel corso del breve periodo lavorato alle dipendenze di
[...]
(undici mesi, dal 1.06.2013 al 6.05.2014) il ricorrente è Parte_3
stato adibito a mansioni implicanti la movimentazione manuale di carichi consistenti nella movimentazione delle c.d. cassette stecco. La ricostruzione delle mansioni svolte alle dipendenze di Parte_3
operata dal giudice di prime cure non è stata attinta dai
[...]
motivi d'appello e, in ogni caso, la Corte la ritiene coerente con le emergenze istruttorie: le cassette avevano un peso massimo di 2 Kg e giungevano presso il magazzino in roll o in pallet filmati;
le cassette venivano accatastate, secondo le misure, direttamente sul bancale e non sul pavimento (testi , , ). Come Tes_4 Tes_6 Tes_7 Tes_8
rilevato nella sentenza gravata “Ciò è stato confermato dal teste Tes_9
, che ha lavorato per per 6-8 mesi e che ha
[...] Parte_3
precisato che il ricorrente sollevava manualmente le casse “stecco”
(18 – 20 bancali al giorno) senza l'uso del muletto, nonché dai testi
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e ”. Le mansioni, così ricostruite, per Tes_10 CP_14
quanto ripetitive, non appaiono particolarmente gravose alla luce del modesto peso delle cassette da movimentare. Inoltre, anche in questo caso, si deve rilevare come la patologia oggetto di causa si è manifestata nel 2008 ed è stata operata nel 2010, circa tre anni prima dell'inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze della Parte_3
È ben vero che nel 2016 si è presentata una recidiva, ma
[...]
all'epoca il ricorrente aveva cessato di lavorare per la Parte_3
da circa due anni e, per quanto visto, dal maggio 2014
[...]
neppure è stato adibito a mansioni implicanti la movimentazione manuale di carichi.
Il CTU si è certamente espresso in favore della sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa svolta e patologia, quanto meno in termini di concausa ma tale valutazione è stata effettuata valutando in modo indistinto tutta l'attività lavorativa svolta presso il magazzino sin dal 2007, affermando che “quando il era CP_3 Pt_1
dipendente presso la come operaio magazziniere, si sia CP_12
concretizzato il rischio, in termini di concausalità, di una alterazione degenerativa della colonna vertebrale con espulsione erniaria”.
Anche il CTU, dunque, esclude che la genesi della patologia possa essere ricondotta alle mansioni svolte – successivamente – alle dipendenze di Con riferimento all'episodio di Parte_3
recidiva il CTU, con motivazione scarsamente argomentata, ha affermato: “è ragionevole ritenere, con alta probabilità, che anche in occasione del secondo intervento del 2016 l'attività lavorativa fino allora svolta dal soggetto (sia come carrellista sia come
“movimentatore manuale di carichi”) abbia determinato (su una colonna già predisposta e su un sostanziale insuccesso del primo trattamento chirurgico) la formazione di una recidiva erniaria,
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rimossa la quale la sintomatologia soggettiva e il deficit funzionale sono da ricondurre a reazioni cicatriziali conseguenti ai due precedenti interventi e non già ad un nuova recidiva erniaria”. Il CTU non ha fornito argomenti a supporto dell'assunto e neppure ha saputo replicare all'argomentata e convincente osservazione del CTP dott. secondo cui “quanto occorso nel settembre 2016, Per_1
relativamente alla “recidiva della ernia discale” rappresenta
l'evoluzione “naturale” della patologia discale vertebrale, come del resto dimostra anche l'iter clinico (successivamente all'intervento del settembre 2016), evidenziando la presenza di una “reazione cicatriziale”, responsabile dell'ulteriore “recidiva” e dell'inefficacia non solo del secondo intervento del settembre 2016, ma anche del primo intervento effettuato a maggio 2010, come anche la recente letteratura scientifica riporta. …Trattasi, in definitiva, di una storia evolutiva assolutamente in linea con tale tipo di patologia, nell'ambito di quella che in termini scientifici viene detta Failed Back
Surgery Syndrome (FBSS). Non si è trattato pertanto di
“aggravamento” di una patologia professionale, su cui possa aver svolto un'azione concausale l'eventuale attività lavorativa svolta presso per un arco temporale assai limitato, pari ad 1 CP_6
anno e mezzo (con movimentazione manuale carichi anamnesticamente riferita di impilamento manuale di pallet, ammessa ma non concessa la sua reale ed effettiva sussistenza, ut supra punto
3.2), bensì di una patologia di tipo ernario discale vertebrale a livello lombosacrale, dipendente da “causa naturale” (e non già da noxa lavorativa). La criteriologia causale in termine di idoneità lesiva, ma soprattutto di cronologia di insorgenza e di continuità fenomenologica, indirizza in tal senso, ovvero a favore di una patologia naturale (cfr. criterio di esclusione di altre cause)”.
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Le conclusioni del CTU appaiono, inoltre, viziate dalla rappresentata incertezza circa le concrete modalità di svolgimento delle mansioni lavorative atteso che lo stesso ausiliario ammette: “Sulle esatte mansioni svolte dal sig. la documentazione medica in atti, le Pt_1
affermazioni del lavoratore e le osservazioni proposte dai diversi
CCTTPP rispecchiano le divergenti, e a volta antitetiche, testimonianze rese anche in sede dibattimentale. Poiché non è stato possibile, anche in questa sede, pervenire (in termini qualitativi, quantitativi e cronologici) sull'effettiva movimentazione manuale dei carichi o le diverse posture tenuto dal lavoratore nel corso degli anni, si lascia alla S.V., sulla base delle informazioni raccolte in fase istruttoria, pervenire ad una conclusione facendo proprie le risultanze del presente accertamento tecnico (comprensivo delle osservazioni delle parti), in quegli aspetti meritevoli di consenso”.
Alla luce delle considerazioni sinora esposte deve, quindi, escludersi che sia provato il nesso di causa tra le lavorazioni svolte dal ricorrente alle dipendenze di e la patologia Controparte_1
contratta dal ricorrente. Ne deriva l'assorbimento del profilo di doglianza circa l'asserita inadeguata valutazione del rischio professionale nonché di quello riferito alla prospettata non correttezza della decisione di prime cure laddove è stata valorizzata la brevità del periodo lavorato presso per poter escludere la Parte_3
responsabilità di questa società.
3 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
3.1 – Come condivisibilmente affermato dal giudice di legittimità “In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo", che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e
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dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore”
(Cass. sez. lav., n. 11757 del 27/05/2011). La giurisprudenza della
Suprema Corte riconosce la responsabilità del committente sul presupposto dell'obbligo, a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo (Cass. 24 giugno
2020, n. 12465). E sussiste l'obbligo del committente, che mantenga la disponibilità dell'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, consistenti nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5419, con richiamo di precedenti conformi in motivazione, tra i quali: Cass. n. 19494 del
2009; Cass. n. 21694 del 2011; Cass. n. 798 del 2017). Tali principi, come chiarito dalla recente Cass. sez. lav., n. 29157 del 12/11/2024, si fondano su quello più generale, secondo il quale “in tema di infortuni
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sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n. 8372 del 2014)” (Cass. 18 ottobre 2019, n. 26614,
p.to 9.1 in motivazione)” (Nella specie, la S.C. ha affermato che la CP_1 circostanza che il committente , oggi Fintecna, non si sia ingerito nell'esecuzione e nell'organizzazione dell'attività dell'appaltatore non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, se il nocumento è cagionato da fattori di rischio presenti nello stabilimento di Taranto).
Nel caso di specie, quand'anche la patologia contratta dal ricorrente fosse dipesa dall'attività di movimentazione dei colli svolta alle dipendenze di (attività certamente più gravosa di quella CP_12
svolta alle dipendenze di tenuto conto che essa Parte_3
implicava la movimentazione manuale di merce pesante come confezioni di acqua, di bottiglie di vino o fustini di detersivo), alcuna responsabilità potrebbe essere riconosciuta in capo alla committente
, sia perché non consta si sia ingerita delle modalità di CP_3
svolgimento dell'attività in appalto, sia perché il fattore di rischio sarebbe un rischio proprio dell'attività appaltata, senza che possano avere alcuna incidenza l'ambiente di lavoro rimasto nella disponibilità
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del committente o la presenza di possibili interferenze con l'attività o l'organizzazione del committente. Parimenti non è esigibile da parte del committente una specifica e puntuale sorveglianza dei dipendenti dell'appaltatore nello svolgimento delle mansioni funzionali all'esecuzione dell'attività in appalto, tanto più se la sussistenza di un rischio per la salute dipende anche dalle condizioni soggettive del singolo lavoratore.
4 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado, tenuto conto in particolare dell'esito della CTU svolta in primo grado, apparentemente favorevole all'originario ricorrente, possono essere compensate per metà e poste a carico dell'appellante per la metà residua, da liquidarsi come in dispositivo, senza tener conto della fase istruttoria, non svolta in appello. La pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite deve intendersi a favore sia delle società appellate, sia delle compagnie di assicurazione terze chiamate in ragione del principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 23123 del 17/09/2019).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
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- Compensa per metà le spese di lite del grado e condanna l'appellante al pagamento della metà residua in favore di ciascuna parte appellata e di ciascuna compagnia di assicurazione terza chiamata che si liquida in Euro 2.498,50 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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