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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/03/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7219/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. CAPPIOTTI GIUSEPPE, Parte_1
come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
, con il patrocinio dell'Avv. TOSI CHIARA, come da CP_1
mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 4 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica, che in data 28/03/25 ha concluso “nulla si oppone”.
All'udienza del 20/03/25, le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
1) declaratoria di scioglimento del matrimonio;
2) integrale conferma dei provvedimenti urgenti pronunciati dal Presidente
con ordinanza 05/04/23 dep. 11/04/23, compreso l'ordine di pagamento
diretto al datore di lavoro del ricorrente;
3) spese integralmente compensate tra le parti;
4) entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla solidarietà
professionale come da legge professionale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale Pt_1
ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
, formulando ulteriori domande;
CP_1
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte convenuta non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma ha contestato le avverse deduzioni e le domande proposte dalla parte ricorrente, formulando proprie deduzioni e domande;
dato atto che il Presidente, sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha disposto la prosecuzione del giudizio,
pagina 2 di 4 adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti risultanti dall'ordinanza dep. 11/04/23;
rilevato che, all'udienza del 20/03/25, i procuratori hanno dato atto che le parti in corso di causa hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe;
osservato che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di VERONA (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa: i) la separazione è stata omologata in data 08/03/06 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente); ii) dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso della causa di separazione (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
iii) come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
ritenuto che le condizioni di divorzio soprariportate possano essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
pagina 3 di 4 osservato che non occorre alcuna statuizione sulle ulteriori domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, come dalle stesse espressamente richiesto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio, celebrato in VERONA il
18/05/2002 tra e , regolarmente Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di VERONA (anno 2002
parte seconda, serie C n. 141), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2. dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite // nulla sulle spese;
3. dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 28/03/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. CAPPIOTTI GIUSEPPE, Parte_1
come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
, con il patrocinio dell'Avv. TOSI CHIARA, come da CP_1
mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 4 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica, che in data 28/03/25 ha concluso “nulla si oppone”.
All'udienza del 20/03/25, le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
1) declaratoria di scioglimento del matrimonio;
2) integrale conferma dei provvedimenti urgenti pronunciati dal Presidente
con ordinanza 05/04/23 dep. 11/04/23, compreso l'ordine di pagamento
diretto al datore di lavoro del ricorrente;
3) spese integralmente compensate tra le parti;
4) entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla solidarietà
professionale come da legge professionale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale Pt_1
ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
, formulando ulteriori domande;
CP_1
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte convenuta non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma ha contestato le avverse deduzioni e le domande proposte dalla parte ricorrente, formulando proprie deduzioni e domande;
dato atto che il Presidente, sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha disposto la prosecuzione del giudizio,
pagina 2 di 4 adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti risultanti dall'ordinanza dep. 11/04/23;
rilevato che, all'udienza del 20/03/25, i procuratori hanno dato atto che le parti in corso di causa hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe;
osservato che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di VERONA (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa: i) la separazione è stata omologata in data 08/03/06 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente); ii) dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso della causa di separazione (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
iii) come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
ritenuto che le condizioni di divorzio soprariportate possano essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
pagina 3 di 4 osservato che non occorre alcuna statuizione sulle ulteriori domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, come dalle stesse espressamente richiesto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio, celebrato in VERONA il
18/05/2002 tra e , regolarmente Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di VERONA (anno 2002
parte seconda, serie C n. 141), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2. dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite // nulla sulle spese;
3. dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 28/03/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4