Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3453/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1040/2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 31972/2013, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 7.02.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Davide Litto (C.F.: ) e Clementina Di Rosa (C.F.: C.F._2
) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._3
APPELLANTE
E
(P. Iva: ) n.q. di impresa designata alla gestione Controparte_1 P.IVA_1
dei sinistri a carico del FGVS, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Mario Piezzi (C.F: in virtù di C.F._4
procura alle liti per notar del 18.12.2014 - rep. 18690530367 Per_1
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: per l'appellante: “… accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoarticolato non identificato, in ordine alla produzione del sinistro per cui Ë
1
al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti dal Sig. a Parte_1
seguito dei fatti di causa indicati, nelle seguenti componenti: a) per la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale o danno alla salute (ex-danno biologico), in misura pari a quell'importo che l'adito Giudicante riterrà di giustizia, anche in virtù e con l'ausilio della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado in atti;
b) nell'ulteriore importo che l'On.le Giudicante vorrà liquidare, in ogni caso in via equitativa, per il risarcimento dei danni non patrimoniali di natura morale, esistenziale e alla vita di relazione;
4. condannare la Controparte_1
F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, patiti dal Sig.
[...] Parte_1
a seguito dei fatti indicati in narrativa, … a) a titolo di spese documentate
[...]
sostenute, calcolate in € 12.654,34 (… b) a titolo di danno futuro che l'attore dovrà sostenere per tutta la vita, a calcolarsi sulla base dell'aspettativa di vita media, tanto in relazione alle spese protesiche di acquisto e manutenzione (doc. n.23 al fascicolo
1° grado), tanto per le ulteriori spese mediche e farmaceutiche a sostenersi, da liquidarsi inevitabilmente in via equitativa;
c) a titolo di perdita/diminuzione della capacità lavorativa specifica, tenuto conto dell'attività lavorativa di autista che l'attore prestava prima del sinistro de quo…”; per le “…si riporta alle precedenti difese, alle conclusioni Controparte_1
rassegnate ed alla comparsa conclusionale depositata. Impugna ogni avverso dedotto e conclude per il rigetto dell'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 12.11.2013 conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, le nella qualità di impresa designata alla Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del FGVS, esponendo che il 16 gennaio 2007, alle ore
05:00 circa, percorreva la Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino, a bordo
2 dell'autoveicolo Citroen C3 di proprietà della madre, per accompagnare a lavoro, presso il mercato ortofrutticolo, il fratello , con il quale coadiuvava, con CP_2
mansioni di operaio autista, l'attività commerciale della zia , Parte_2
caricando la frutta al mercato e scaricandola presso il punto vendita di Fuorigrotta alla via G. Lepardi, in attesa di nuova occupazione per le sue mansioni di autista;
superata l'uscita del Vomero, udito un insolito rumore proveniente dalla ruota anteriore destra, decideva di arrestarsi e parcheggiava la vettura all'interno della apposita area di sosta che precede l'uscita “Camaldoli”, al fine di accertarsi delle condizioni della vettura;
indossato il giubbotto di sicurezza, scendeva dalla sua autovettura per controllarne lo stato, ma nessuna evidente anomalia veniva riscontrata in prima battuta;
rimessosi alla guida, udiva nuovamente il rumore che lo aveva costretto a fermarsi e, prima di immettersi nel flusso autostradale, scendeva ancora una volta dell'autovettura per espletare ulteriori accertamenti;
mentre si trovava a bordo strada, nei pressi delle strisce bianche che delimitano l'area di sosta dal margine destro della carreggiata, in procinto di rientrare nel suo veicolo, un autoarticolato di grosse dimensioni gli passò accanto a velocita sostenuta e, sbandando pericolosamente, finiva per travolgerlo, inghiottendolo sotto le ruote posteriori di destra e trascinandolo all'interno della carreggiata;
a causa del forte shock subito, perdeva i sensi e restava inerte sul manto stradale;
in seguito al detto evento, il conducente dell'automezzo pirata della strada si allontanava repentinamente, omettendo di fornire il dovuto soccorso ed impedendo, altresì,
l'identificazione propria e del veicolo condotto;
il fratello di esso istante che aveva assistito all'accaduto, si precipitava a soccorrerlo, sollevando il corpo inerte dello stesso dal manto stradale e sistemandolo in macchina, per poi dirigersi verso il presidio ospedaliero “Nuovo Pellegrini San Giovanni Bosco”; accolto presso il
Pronto Soccorso del detto nosocomio,+; posta diagnosi di “sfacelo di gamba sx”, come da referto n. 01392 del 16.01.2007 e con riservatezza di prognosi, si provvedeva al ricovero presso la UO di Chirurgia d'Urgenza, ove rimaneva degente fino al 25.01.07, come da cartella clinica n. 552 del 23.03.2007 e veniva sottoposto
3 ad intervento chirurgico di amputazione al III superiore di gamba;
nella fase post- operatoria, per insorgenza di episodio settico, veniva praticata ossigenoterapia iperbarica (OTI) ed il 19 gennaio 2007 si praticava intervento di revisione del moncone, a cui seguirono ulteriori cicli di OTI;
il 25 gennaio 2007, ancorché presentasse necrosi delle parti molli del moncone con sovrainfezione tale da prospettare amputazione al di sopra del ginocchio, si dimetteva volontariamente per ricoverarsi presso l'istituto “Rizzoli” di Bologna, dove rimaneva fino al 19.02.2007 data in cui si provvedeva alle sue dimissioni;
proseguiva ossigenoterapia presso l'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli;
ol 07.03.2007 ritornava presso l'istituto
“Rizzoli” per continuare le cure in esiti di amputazione traumatica, con deiscenza residua della ferita;
il 29 marzo 2007 veniva nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico per la resezione di un segmento di perone aggettante nella ferita e courettage della zona;
in data 3 aprile 2007 veniva dimesso con ferita ancora deiscente, ma in assenza di sovrapposizione microbica;
dal 6 aprile 2007 effettuava trattamento farmacologico per trombosi venosa profonda in esiti di amputazione Parte_ traumatica proseguiva resso il Santobono e continuava a recarsi, come ancora oggi fa, all'istituto Rizzoli di Bologna per i necessari controlli, cui dovrà essere sottoposto per tutta la vita;
nel mese di luglio lo specialista ortopedico indicava la possibilità di protesi provvisoria per 6 mesi con successivo confezionamento di definitiva;
nello stesso mese veniva dichiarato invalido civile (con riduzione al 75% della capacità lavorativa) dalla Commissione Invalidi Civili ASL NA 1; nell'anno
2008, cui era stata applicata la protesi, presentava un'intolleranza alla stessa con decubito necessitante terapia;
nel 2009, a seguito di ulteriori accertamenti di routine per il manifestarsi di ulcera su moncone di amputazione, veniva ricoverato presso la
U.O. di Chirurgia Plastica del Presidio Bellaria-Maggiore di Bologna, dove gli fu praticata revisione chirurgica della cicatrice e rimodellamento dei lembi cutanei;
alla condizione patologica descritta, si associava una sintomatologia psichica che veniva nosograficamente inquadrata in “depressione reattiva” dai Sanitari della U.O.S.M.
4 dell'ASL NA1 DS45, i quali prescrivevano terapia farmacologica con antidepressivi ed ansiolitici.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente del camion pirata, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti:
“1. accogliere le domande formulate dall'attore;
2. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e delle conseguenti lesioni subite dall'attore;
3. condannare, per l'effetto, la quale impresa designata Controparte_1
F.G.V.S, per la Regione Campania, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patiti dal Sig. a seguito dei fatti indicati in narrativa, nelle Parte_1
suesposte componenti, ovvero:
a) per la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale o danno alla salute (ex-danno biologico), in misura pari a quell'importo che l'adito
Giudicante riterrà di giustizia, anche in virtù di C.T.U, che sin da ora si chiede volersi disporre, per la quantificazione dei danni alla persona dell'attore;
b) nell'ulteriore importo che l'On.le Giudicante vorrà liquidare, in ogni caso in via equitativa, per il risarcimento dei danni non patrimoniali di natura morale, esistenziale e alla vita di relazione;
4. condannare la , quale impresa designata FGVS. per la Controparte_1
Regione Campania, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, patiti dal Sig.
a seguito dei fatti indicati in narrativa, ovvero: Parte_1
a) a titolo di spese documentate sostenute, calcolate in € 12.654,34;
b) a titolo di danno futuro che l'attore dovrà sostenere per tutta la vita, a calcolarsi sulla base dell'aspettativa di vita media, tanto in relazione alle spese protesiche di acquisto e manutenzione, tanto per le ulteriori spese mediche e farmaceutiche a sostenersi, da liquidarsi inevitabilmente in via equitativa;
5 c) a titolo di perdita/diminuzione della capacità lavorativa specifica, tenuto conto dell'attività lavorativa di autista che l'attore prestava prima del sinistro de quo.
5. il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e, sempre e comunque, nei limiti del massimale di legge;
6. con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, I.V.A., CPA ed ogni onere di legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituivano le che contestavano la domanda e ne Controparte_3
chiedevano il rigetto.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., venivano espletate prove testimoniali e CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 29.10.2020, sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“• RIGETTA la DOMANDA GIUDIZIALE;
• Condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 5000,00 per compensi oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge;
• PONE definitivamente a CARICO di parte attrice il PAGAMENTO delle SPESE relative alla , come liquidate in corso di Controparte_4
causa”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 3.02.2021, con citazione notificata in data 23.07.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 28.07.2021 - per i Parte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accogliere le domande proposte dall'appellante;
2. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoarticolato non identificato, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e delle conseguenti lesioni subite dall'attore;
3. condannare, per l'effetto, la quale impresa designata Controparte_1
6 F.G.V.S. per la Regione Campania, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti dal Sig. a seguito dei fatti di causa indicati, nelle seguenti Parte_1
componenti: a) per la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale o danno alla salute (ex-danno biologico), in misura pari a quell'importo che l'adito Giudicante riterrà di giustizia, anche in virtù e con l'ausilio della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado in atti;
b) nell'ulteriore importo che l'On.le Giudicante vorrà liquidare, in ogni caso in via equitativa, per il risarcimento dei danni non patrimoniali di natura morale, esistenziale e alla vita di relazione;
4. condannare la F.G.V.S., al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni patrimoniali, patiti dal Sig. a seguito dei fatti indicati in Parte_1
narrativa, anche mediante l'ausilio delle risultanze della CTU espletata, ovvero:
a) a titolo di spese documentate sostenute, calcolate in € 12.654,34 (docc. n.20 al fascicolo 1° grado);
b) a titolo di danno futuro che l'attore dovrà sostenere per tutta la vita, a calcolarsi sulla base dell'aspettativa di vita media, tanto in relazione alle spese protesiche di acquisto e manutenzione (doc. n.23 al fascicolo 1° grado), tanto per le ulteriori spese mediche e farmaceutiche a sostenersi, da liquidarsi inevitabilmente in via equitativa;
c) a titolo di perdita/diminuzione della capacità lavorativa specifica, tenuto conto dell'attività lavorativa di autista che l'attore prestava prima del sinistro de quo…”
Si costituivano le che resistevano e chiedevano il rigetto del Controparte_1
gravame.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 14.01.2022, veniva rinviata d'ufficio al 13.05.2022, ed in tale sede al 17.05.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 29.04.2024 veniva nominato quale relatore della causa il G.A.C.A., così che all'esito della già disposta udienza del 17.05.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
7 Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 20.09.2024 e memoria di replica il 10.10.2024.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 26.08.2024.
Rilevato che il G.A.C.A. non era stato confermato nell'incarico di Giudice Ausiliare, con decreto pubblicato il 18.11.2024 il Presidente del Collegio riassegnava alla relazione della Consigliera scrivente la causa concedendo alle parti sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 7.02.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 7.02.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
“In via preliminare, è necessario rilevare la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, stante l'ottemperanza al disposto dell'art. 287 del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia delle raccomandate, ciascuna corredata dal rispettivo avviso di ricevimento, inviate all'impresa designata convenuta in giudizio, nonché alla società “ (cfr., in atti, le Controparte_5
predette copie delle raccomandate con il relativo avviso di ricevimento).
Peraltro, le missive risultano, per il resto, redatte in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148 del Decreto Legislativo
7 settembre 2006, n. 209 (cd. “Codice delle Assicurazioni private”).
- Da tali elementi di natura documentale ben può desumersi come la convenuta impresa designata fosse stata senz'altro posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate, devono ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo. Del resto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, “La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d.lg. 7 settembre 2005 n. 209
(cod. ass.) deve ritenersi rispettata, ogni qual volta il danneggiato presenti una
8 richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non "ex ante", bensì "ex post", alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona.” [cfr., all'uopo, Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria (PA), 23 aprile 2012, n. 43, che ha altresì posto in rilievo come
“l'incompletezza non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della domanda. Difatti, tale disposizione detta in capo al danneggiato un onere di osservanza in ordine a “modalità e contenuti” previsti dall'art. 148. Ora, é vero che l'art. 148 contiene l'elenco dei dati da comunicare all'assicuratore; ma è anche vero che, quanto alle modalità, tale norma al comma 5 statuisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni, ed in tal caso i termini entro cui l'assicuratore dovrà presentare una proposta, decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Da ciò consegue che il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 cod. ass., ha ampliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della l. n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c.”].
L'assicuratore, cioè, è chiamato dal legislatore a svolgere un ruolo di interlocutore serio e propositivo, all'interno della fase stragiudiziale -procedimentalizzata dall'art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209 (cd. “Codice delle
Assicurazioni private”), con la conseguenza che l'eventuale (mera) incompletezza della domanda risarcitoria, potendo essere colmata con l'apporto (doveroso) dell'assicuratore, non può per ciò solo costituire un ostacolo alla tutela di diritti fondamentali come quello alla salute (art. 32 Cost.).
Da ultimo è appena il caso di evidenziare come tale interpretazione risulti senza dubbio conforme a quella che indubbiamente è la “ratio” ispiratrice della norma che
9 introduce la condizione di proponibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico ed “a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n.
9912).
Ciò premesso e passando alla disamina della “res controversa”, la domanda giudiziale è infondata e non merita, pertanto, di trovare accoglimento, giacché sussistono gravi elementi di dubbi circa la effettiva verificazione del sinistro per cui è causa e la sua attribuibilità a responsabilità di conducente rimasto ignoto. In particolare, deve subito evidenziarsi come appare di per sé eccentrica e inverosimile la circostanza che, nonostante la gravità del sinistro, i soggetti presenti (vedi oltre su dichiarazioni testimoniali rese da e ) non abbiano Testimone_1 Tes_2
ritenuto di richiedere i soccorsi a mezzo 118 e di richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine per i rilievi del caso (cfr. sul punto nota del 22.10.2007 – sezione polizia stradale di Napoli - all'esito delle indagini delegate ove si rappresenta che “non risulta rubricato nessun incidente stradale verificatosi in data 16.1.2007 che vedeva coinvolto il sig. nato a [...] il [...]). Parte_1
Neanche dalla documentazione medica prodotta in giudizio si ricava un qualche elemento documentale da cui trarre che il sinistro si sia effettivamente verificato secondo le prospettazioni attoree.
Ed infatti, neppure all'atto di ammissione al ricovero risulta annotata, in cartella la causa delle lesioni (“sfacelo di gambe”) né risulta che l o il fratello (che lo Pt_1
avrebbe condotto privatamente al Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco) abbiano notiziato i sanitari di quanto accaduto (cfr. cartella clinica di accesso del
16.1.2007).
L'assenza di prova documentale (di per sé, come già evidenziato, particolarmente eccentrica in ragione della gravità del sinistro) impone necessariamente la
10 valutazione, con particolare rigore della prova orale espletata. E, come si dirà, si nutrono non pochi dubbi sulla presenza, nel luogo in cui il sinistro ebbe a verificarsi, dei testimoni escussi nel corso del presente giudizio.
Al riguardo deve considerarsi, infatti, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità [con orientamento senz'altro suscettibile di essere esteso a quanto attualmente previsto dall'art. 283, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle assicurazioni private”)], l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., in tal senso ed “ex multis”, Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., sez.
III, 15 luglio 2011, n. 15367).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla “ratio” della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da
11 veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro,
l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr., all'uopo, sempre Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia –querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.
A quest'ultimo fine deve tenersi conto del fatto che, nel caso di sinistro stradale da cui derivino danni alla persona, il responsabile che non si fermi a prestare soccorso ovvero che, pur essendosi fermato, non presti la necessaria assistenza al danneggiato, risponde non soltanto del delitto di lesioni colpose (art. 590 del Codice
Penale), perseguibile a querela, ma altresì delle fattispecie criminose previste e
12 punite dall'art. 189, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd.
“Codice della Strada”), che risultano, invece, perseguibili d'ufficio.
Ne deriva che la previsione della condotta ascrivibile al conducente di un cosiddetto veicolo pirata, quale fattispecie penalmente rilevante suscettibile di essere perseguita d'ufficio, comporta un duplice significativo riflesso: a) da un primo punto di vista,
l'ordinamento impone cautela a chiunque affermi falsamente essersi verificato un fatto avente rilievo penale, dinanzi all'Autorità Giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quest'ultima abbia l'obbligo di riferire: a presidio di tale cautela sono poste le fattispecie criminose di cui agli artt. 367 (simulazione di reato) e 368 (calunnia) cod. pen.; b) sotto un secondo profilo, se è vero che nessun obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio è posto a carico del cittadino (fatte salve alcune rare eccezioni), è altrettanto innegabile come il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed, in particolare, l'esercente una professione sanitaria, siano, sotto sanzione penale, tenuti alla denuncia o al referto in relazione a fatti suscettibili di integrare reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (artt. 361 e seguenti del Codice Penale ed artt. 331 e 334 del Codice di Procedura Penale). Con la conseguenza che, qualora fatti suscettibili di integrare i reati perseguibili d'ufficio previsti dall'art. 189 del
Codice della Strada non siano già a conoscenza delle autorità di polizia, gli stessi devono essere portati a conoscenza alle predette autorità da parte degli esercenti la professione sanitaria che prendano in cura il ferito, sempre che, ovviamente, quest'ultimo, ovvero eventuali accompagnatori provvedano ad informarlo, se debitamente interrogati.
Sulla base di quanto finora esposto non può, dunque, ritenersi coerente con il sistema previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 [poi sostanzialmente recepito dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. “Codice delle Assicurazioni
Private”)] il comportamento del danneggiato che, investito da un cosiddetto veicolo pirata, si astenga non soltanto dal compimento, peraltro inesigibile, di indagini articolate e complesse ai fini dell'identificazione del danneggiante, ma altresì dal
13 rendere noto il fatto alle autorità competenti, con gli elementi notiziali posseduti o comunque acquisiti, attendendo per un ragionevole lasso temporale l'esito di indagini suscettibili di condurre all'identificazione del responsabile del sinistro stradale. Comportamento, quest'ultimo che, pur non essendo esigibile sul piano penalistico, lo è certamente ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità di conseguire la predetta identificazione (cfr., in tal senso,
Tribunale di Napoli, sentenza 22 gennaio 2003, n. 1537, nonché sentenza 30 ottobre
2001, n. 12912, già sopra citata;
sull'onere del danneggiato di fornire alle autorità competenti una esaustiva esposizione dei fatti, cfr., da ultimo, la già citata Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367).
La mancata denuncia, infatti, o comunque la mancata esposizione completa dei fatti a soggetti obbligati, per legge, alla denuncia o al referto, non consente di limitare le erogazioni previste a carico del “ Controparte_6
”, alle sole ipotesi di effettiva mancata identificazione dei soggetti
[...]
responsabili dei sinistri stradali, mediante l'intervento delle autorità preposte all'individuazione di questi ultimi.
Ne consegue che, in conformità all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, non può essere ritenuta incolpevole l'impossibilità in cui versa il danneggiato ai fini dell'identificazione del responsabile del sinistro, datosi alla fuga, qualora il danneggiato, ovvero altro soggetto istituzionalmente tenuto e messo dal danneggiato in condizioni di provvedervi, non abbiano almeno proceduto a denunciare il fatto (come già visto perseguibile d'ufficio) all'Autorità Giudiziaria o di polizia.
D'altronde, sempre in base al prevalente indirizzo giurisprudenziale, se è vero che non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche, è necessario e sufficiente dimostrare quanto meno che, dopo l'incidente, sia stata presentata denuncia alle competenti autorità di polizia e che le indagini compiute da queste ultime o disposte dall'Autorità
Giudiziaria, ai fini dell'identificazione del veicolo investitore, abbiano avuto esito
14 negativo (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 10 aprile 1986, n. 2514; Cass. civ., sez.
III, 1° agosto 1987, n. 6672; Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 1989, n. 775; Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860; Tribunale di Nocera Inferiore, 28 marzo 2001).
In altri termini, laddove manchi o la denuncia - querela o il decreto d'archiviazione
(o entrambi) il giudice civile non deve arrestarsi al dato formale (quasi individuando delle forme improprie di giurisdizione condizionata), ma deve verificare in concreto se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio (tra cui anche la prova orale), possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore, per cause non suscettibili di essere imputate al danneggiato.
Allo stesso modo, deve ritenersi, ad avviso di questo giudice, che, anche nelle ipotesi
- come quella in esame - in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità, ma non abbia fornito specifica dimostrazione del fatto che le indagini da queste ultime disposte, ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili e del veicolo danneggiante, abbiano sortito esito negativo, il giudice non possa arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma sia tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cosiddetto “veicolo pirata” e del suo conducente.
E ciò in quanto, come si è già detto, l'attore è tenuto non solo a fornire la prova del fatto che il veicolo danneggiante sia rimasto non identificato, ma altresì a dimostrare di non aver contribuito, in alcun modo, con comportamenti connotati da scarsa diligenza, a produrre tale mancata identificazione.
Del resto, tale conclusione risulta confortata dalla giurisprudenza di legittimità che ha posto in evidenza come l'omessa denuncia all'autorità non sia idonea, in sé, ad
15 escludere che il danno sia stato effettivamente cagionato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non valga, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4480, nonché Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2013, n. 20066).
Entrambe le evenienze devono, invece, essere apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del
Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due circostanze suddette (denuncia - omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla legge 24 dicembre 1969, n.990, art. 19, comma 1, lettera a) [oggi art. 283, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. “Codice delle assicurazioni private”)], se la denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata (cfr., in tal senso, la motivazione Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18532, la cui massima testualmente recita: “In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal , Controparte_6
la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa.”; cfr., altresì, in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4480).
16 - Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, se è certamente vero che l'attore ha dimostrato di avere provveduto a denunciare il fatto ai competenti organi di Polizia, è altrettanto innegabile come la stessa denuncia – querela prodotta in atti risulti presentata a distanza di circa tre mesi dall'accaduto, come tale, dunque, radicalmente inidonea a permettere alle competenti autorità di avviare tempestivamente, cioè a breve distanza di tempo dal sinistro stradale dedotto in giudizio, le opportune indagini valevoli all'identificazione del responsabile di quest'ultimo. Né, peraltro, possono assumere rilevanza, al riguardo, le lesioni che l'attore ha dedotto di avere riportato e per le quali venne sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza il giorno stesso dell'evento lesivo, atteso che è proprio la documentazione sanitaria prodotta in giudizio dalla difesa dell'istante a comprovare come lo stesso venne dimesso su richiesta volontaria a distanza di soli 9 giorni (cioè in data 25 gennaio 2007), con la conseguenza che evidentemente non può ritenersi che l fosse nell'impossibilità di effettuare tempestivamente le suddette Pt_1
segnalazioni alle competenti autorità di polizia, sia pure a distanza di circa nove giorni dall'evento.
A ciò deve aggiungersi che nella denuncia querela suddetta viene indicata, quale persona che avrebbe assistito all'evento dannoso, il fratello dell'attore, ES
, mentre non viene fatto alcun riferimento all'altro teste escusso in questo
[...]
giudizio ( ), il quale ha invece riferito di aver assistito al sinistro e di Tes_2
aver soccorso l' (“Mi ricordo che mi trovavo aldi fuori della mia auto nella Pt_1
piazzola di sosta della tangenziale di Napoli posta subito dopo l'uscita del VOMERO in direzione C.so MALTA per una necessità fisiologica. Erano verso le 4:30 circa del mattino nel gennaio 2007 forse la seconda settimana. Avevo parcheggiato l'auto vicino al muto in fondo alla piazzola prima dell'uscita vicino al muto dell'uscita in modo da essere coperto dalla mia macchina per non essere visto.
All'improvviso si è fermata un'auto quasi sull'uscita della piazzola davanti al muretto dell'uscita e sulle strisce bianche. Mi sono spaventato perché c'erano due persone in auto;
all'improvviso è scesa una persona che era alla guida di questa
17 auto;
ha girato davanti all'auto e vicino alla ruota anteriore destra abbassandosi vicino alla ruota come per vedere qualcosa ed ha dato un paio di calci vicino alla ruota, mentre si accingeva a rientrare in auto, dopo aver aperto lo sportello è sopraggiunto un tir che con le sue ultime ruote lato destro ha trascinato con sé il ragazzo sotto le sue ruote. Il Tir stava correndo ed è sopraggiunto in velocità ed il rimorchio con la cui ruote ha trascinato il ragazzo non era in linea con la motrice ma oscillava. Ricordo che il giorno dopo ho raccontato l'incidente ad i miei familiari e mia sorella ha detto che già sapeva del sinistro e conosceva la famiglia dell'attore.
Sul capo A) si è vero come sopra riferito;
sul capo B) possono rispondere come sopra che il sig. stava controllando la ruota anteriore destra;
sul capo Pt_1
C) e D) si è vero come sopra riferito. Ricordo che ho soccorso il ragazzo quasi al centro della carreggiata, a quattro - cinque metri dal punto di impatto. Il ragazzo era in stato di shock benché avesse gli occhi aperti. Il TIR ha proseguito la marcia senza neanche fermarsi o frenare come se non si fosse accorto di nulla. Sul capo e) si è vero. Ricordo che il tir era bianco del tipo chiuso ma in considerazione del buio e della velocità non so se avesse un telone o fosse del tipo frigorifero. Era un tir con trasporto del tipo autoarticolato. Sul capo f) si è vero ho visto il passeggero dell'auto scendere di corso per soccorrere l'infortunato. Sono andato anche io per dare una mano perché il signore gridava e chiedeva aiuto. Ricordo che la persona investita aveva la gamba spappolata e si vedevano pezzi di carne sotto il jeans intriso di sangue. Sono stati attimi di panico. Quello che poi ho saputo essere il fratello dell'attore ha caricato, con il mio aiuto il sig. in auto. Non ci siamo Pt_1
neanche scambiati i dati vista l'urgenza dei soccorsi. In un secondo momento mia sorella mi ha detto di conoscere i familiari ed io mi sono recato a fargli visita ed io ho saputo che gli avevano amputato la gamba così sono andato a fargli visita e ho lasciato i miei recapiti se avessero avuto bisogno. Preciso che dopo che il fratello ha caricato l'infortunato in auto io mi sono allontanato e non so dove lo abbia portato” cfr. verbale di udienza del 6.4.2017).
18 Orbene, a dispetto delle dichiarazioni rese dal teste sopra indicato, l , in Pt_1
sede di denuncia-querela e di sit ha riferito che non c'erano altri veicoli fermi e mai ha fatto menzione di tale altro teste oculare. La suddetta incoerenza non può essere in alcun modo colmata con una qualche considerazione attinente le condizioni di shock in cui versava l'attore, atteso che, per stessa prospettazione dello stesso –e anche a voler prescindere dal fatto che la denuncia è stata effettuata nel mese di aprile e le sit nel mese di ottobre 2007, quando erano ormai decorsi 10 mesi dal sinistro -altro testimone oculare fu suo fratello, , il quale deve CP_2
ragionevolmente ritenersi aver discusso con del gravissimo incidente che lo Pt_1
aveva coinvolto.
Poste tali considerazioni, non può che ritenersi inattendibile, e comunque inidonea a suffragare probatoriamente la domanda attorea, la deposizione testimoniale resa dal
Per_2
Con riferimento alla deposizione testimoniale di , fratello Testimone_1
dell'attore, valgano le considerazioni che seguono.
Dalla denuncia querela e dalle sit si ricava che l'attore, in occasione del sinistro si trovava alla guida del veicolo (recte occupava, nella manovra di uscita ed entrata nel veicolo, dopo la sosta, il sedile anteriore sinistro), e tuttavia in denuncia si narra che il camion passò a forte velocità dopo la sosta e allorquando l stava Pt_1
dirigendosi verso il proprio veicolo dopo aver - anche - effettuato un rapido bisogno fisiologico (cfr. denuncia querela), mentre, nelle sit si racconta che l fu Pt_1
“travolto” dal camion dopo aver fatto appena un passo (cfr. SIT rese dall : Pt_1
“riuscii ad accostare il mio veicolo sul margine estremo della corsia di emergenza, e dopo aver azionato il dispositivo intermittente di sosta… indossai il giubbotto catarifrangente e scesi dal veicolo, quando non appena aver fatto un solo passo in direzione anteriore del mio veicolo venni risucchiato …”).
Come si vede, lo stesso narrato dell'attore in sede di denuncia e di sit è carente e connotato da contraddizioni insuperabili neppure alla luce della testimonianza del fratello, il quale, per la prima volta narra di due soste (“sì è vero ricordo che io
19 rimasi in auto e mio fratello dapprima scese una volta e poi risalì, poi dopo 5 - 6 metri visto che il rumore continuava si è fermato un'altra volta nell'area di sosta dopo il Vomero, ed è disceso di nuovo;
all'improvviso ho visto mio fratello in mezzo alla sede stradale della tangenziale e mio fratello gridare , ho sentito un le grida forti di mio fratello ed ho visto il camion , molto grande con motrice e rimorchio che camminava velocemente tanto che il rimorchio posteriore sbandava” cfr. verbale di udienza del 13.11.2017).
Di tale ultima sosta sulla piazzola di emergenza non vi è traccia, né nella denuncia querela, né nelle sit dell , il quale invece ha sempre narrato di essersi Pt_1
fermato a metà strada tra l'uscita Vomero e quella Camaldoli e di essersi accostato sul margine estremo destro della corsia di emergenza (cfr. denuncia querela e sit in atti).
In sostanza, le prove orali assunte non sono idonee a suffragare l'assunto attoreo in quanto contraddittorie rispetto allo stesso narrato dell'attore in sede di denuncia querela e sit;
la stessa denuncia querela e le sit appaiono inspiegabilmente incomplete nella parte in cui non indicano il teste oculare (invece indicato ed Per_2
escusso in questo giudizio); per la ragione di cui sopra le dichiarazioni del teste sono inattendibili, sussistendo gravi dubbi circa la sua effettiva presenza sui Per_2
luoghi; le dichiarazioni del teste sono parimenti insufficienti in quanto Pt_1
contraddittorie rispetto alle prospettazioni attoree in denuncia e in sede di sit;
manca, inspiegabilmente, il verbale di accesso al PS e non risulta che l'attore abbia reso dichiarazioni in quella fase o in fase successiva (si tenga conto che dopo 9 giorni è stato dimesso volontariamente); nessuno dei testimoni che hanno assistito al fatto ha ritenuto di chiedere l'intervento, nonostante la gravità del sinistro, della
Polizia e dell'ambulanza; i sanitari del San Giovanni Bosco, ancora inspiegabilmente, non risulta che abbiano richiesto all' le cause delle così Pt_1
gravi lesioni riportate (cfr. dichiarazioni teste “Ricordo che la persona Per_2
investita aveva la gamba spappolata e si vedevano pezzi di carne sotto il jeans intriso di sangue. Sono stati attimi di panico”).
20 La domanda va dunque rigettata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Esse di liquidano in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate giusta dm 55/2014.
Anche le spese di CTU come liquidate in corso di causa vanno poste, in via definitiva a carico dell'attore”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la valutazione delle prove documentali, evidenziando che fin dal primo ingresso in Pronto Soccorso i sanitari che prestarono le prime cure furono subito informati degli eventi accaduti, come si evince dal
Referto di Pronto Soccorso dove alla voce “cause e circostanze dichiarate della lesione”, è scritto “riferito investimento stradale”; che alle ore 5 del mattino in condizioni di buio, esso appellante non poteva essere lasciato in balia del passaggio di altri autoveicoli, al centro della carreggiata della Tangenziale, in attesa dell'ambulanza e delle Forze dell'Ordine; che il 25 gennaio 2007 si dimetteva volontariamente per farsi ricoverare, in pari data, presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna poiché presso il nosocomio partenopeo i medici avevano prospettato l'amputazione sopra al ginocchio;
atteso il rischio di nuovi episodi settici, interventi di revisione del moncone con infezioni recidive, cicli giornalieri di ossigenoterapia in camera iperbarica per arginare le infezioni, etc., la dimissione dopo soli nove giorni dal P.O. San G. Bosco non può assumersi ad indice della fine del calvario attraversato;
sulla scorta della documentazione prodotta si evince che la lotta per la vita sarebbe stata ancora lunga e che le condizioni di salute erano ancora del tutto precarie, anche al 5.4.2007, data in cui provvedeva a sporgere la denuncia querela contro ignoti;
ed invero, il 3.4.2007, solo due giorni prima di sporgere denuncia, era stato dimesso dall'Istituto Rizzoli, a seguito di intervento chirurgico di resezione del perone aggettante nella ferita, il 4.4.2007 prendeva l'aereo per Napoli e il 5.4.2007 sporgeva denuncia querela nonostante due aree della ferita ancora deiscenti e deambulazione con antibrachiali, nonché trombosi venosa in atto.
21 Con il secondo motivo l'appellante contesta la valutazione delle prove testimoniali, stante le dichiarazioni precise, dettagliate e concordanti dei testi escussi;
deduce che la patologia psichica diagnosticata ad esso appellante (disturbo post traumatico da stress grave e cronico) ha sviluppato in lui una severa forma di cd. “evitamento” dell'evento traumatico, poiché il contatto anche solo visivo con il fratello gli faceva rivivere l'orrore di quei tragici momenti trascorsi e tanto spiega il perché non ha parlato con il fratello della presenza di un terzo soggetto;
che il teste ha Tes_2
chiarito la modalità con cui esso appellante sia giunto a tardiva conoscenza della sua presenza sul luogo del sinistro;
che la sosta avvenne in un unico punto, dove esso appellante si fermò per ben due volte (a distanza di soli 5-6 metri l'una dall'altra e senza reimmettersi in strada), per effettuare i controlli sulla vettura, così come descritto in atti e confermato dai testi;
che è notorio che nel tratto di Tangenziale tra
Vomero e Camaldoli - direzione Capodichino, l'unica area di emergenza esistente è proprio quella dove è avvenuto il sinistro;
che la localizzazione del punto di impatto, peraltro, risulta descritta in maniera molto dettagliata, sia in atto di citazione, sia dal teste che è verosimile che dichiarazioni rilasciate da soggetti diversi in Tes_2
diversi momenti storici, pur non presentando contraddizioni vere e proprie, possano porre in risalto taluni aspetti dei fatti e non altri, possano evidenziare taluni dettagli e non altri, a seconda della percezione soggettiva e di come sono stati emotivamente vissuti, a seconda dei punti di vista, del personale giudizio di rilevanza e della memoria soggettiva e tenuto conto delle relazioni intercorrenti tra gli stessi soggetti in questione;
che non risultano contraddizioni nelle dichiarazioni testimoniali, tali da giustificare valutazioni di inattendibilità dei testi, alla stregua delle quali emerge la prova sul nesso di causalità tra la condotta colposa esclusiva del conducente del veicolo danneggiante e l'evento e sull'incolpevole impossibilità di identificare il veicolo pirata;
evidenzia, infine, la regolarità del comportamento tenuto da esso appellante, l'impossibilità oggettiva di evitare l'evento dannoso e l'insussistenza di qualsiasi azione sconsiderata determinante l'evento.
§ 5.
22 I motivi, da esaminare congiuntamente siccome connessi, sono infondati.
Pur essendo irrilevante ex se nel senso di escludere la verificazione del sinistro come prospettato, la circostanza che la querela sia stata sporta tre mesi dopo l'incidente nonché la circostanza che nella stessa non siano stati indicati testimoni oculari e pur prendendo atto che nel certificato di P.S. è riportata la dicitura “riferito investimento stradale”, resta la contraddizione, già evidenziata dal Tribunale e rispetto alla quale nulla deduce parte appellante, tra la dinamica come riferita dallo stesso appellante prima nella denuncia, poi nelle SIT e infine in seno all'atto introduttivo, nonché
l'ulteriore considerazione che non collimano sulle modalità dell'investimento le dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Infine, va evidenziata l'incongruenza delle lesioni subite dall , quali risultano dalla documentazione medica allegata, Pt_1
con le modalità dell'investimento.
Sotto il primo profilo, mentre la denuncia sporta dall nel mese di aprile del Pt_1
2007 questi ha riferito che si trovava in auto sulla tangenziale di Napoli direzione
Corso Malta, a metà strada tra l'uscita Vomero e quella Camaldoli, quando ritenne di fermarsi perché udì un rumore proveniente dalla ruota anteriore destra e si accostò sul lato della strada e scese dalla vettura per controllare, <quando stava per dirigersi verso il proprio autoveicolo un camion con rimorchio di grosse dimensioni gli pass accanto a forte velocit passaggio radente cre vuoto d tale da risucchiar sotto le ultime tre ruote del fratello vedendo pi dalla vettura controllare subito vide corpo al suolo sistem in macchina e si diresse nosocomio>>. In sede di SIT rese nel mese di ottobre del 2007 lo stesso ha dichiarato, in particolare, << Pt_1
…fra le uscite Napoli/Vomero e quella di Napoli/Camaldoli…riuscii ad accostare il mio veicolo sul margine estremo della corsia di emergenza e dopo aver azionato il dispositivo ottico intermittente … scesi dal veicolo, quando non appena aver fatto un solo passo in direzione della parte anteriore del mio veicolo venni risucchiato da un veicolo di grosse dimensioni tipo Tir…non c'erano altri veicoli fermi…. Era solo la mia macchina ferma in quel tratto…>>. Mentre nella denuncia parte appellante ha
23 riferito di essersi fermato sul lato della strada senza far menzione di una corsia di emergenza e di essere stato investito nel dirigersi all'interno del veicolo dopo aver effettuato il controllo alla parte anteriore, in sede di SIT ha riferito di una sosta nella corsia di emergenza e di un investimento avvenuto immediatamente dopo essere sceso dal veicolo senza aver effettuato alcun controllo.
Nel corso del giudizio di primo grado, il teste, fratello dell'appellante, ha confermato la descrizione della dinamica come riferita negli atti difensivi, descrizione diversa dalle dinamiche su riportate, ovvero, superata l'uscita della Tangenziale “Vomero”, sentito un insolito rumore proveniente dalla ruota anteriore destra si arrestarono < nei pressi delle strisce bianche che delimitano l'area di sosta dal margine destro della carreggiata>>, <mentre il sig. si trovava a bordo strada parte_1>nei pressi delle strisce bianche che delimitano l'area di sosta dal margine destro della carreggiata, in procinto di rientrare nel suo veicolo, un autoarticolato di grosse dimensioni gli passò accanto a velocità sostenuta e sbandando pericolosamente, finiva per travolgerlo, inghiottendolo sotto le ruote posteriori di destra …>>: negli atti difensivi si discorre di area di sosta, di arresto del veicolo nei pressi delle strisce bianche che delimitano l'area di sosta e di investimento allorquando stava per rientrare nel veicolo. Il fratello di parte appellante, con il quale l' si trovava Pt_1
in auto il giorno del sinistro, ha poi dichiarato: < ricordo che io rimasi in auto e mio fratello dapprima scese una volta e poi risalì, poi dopo 5 – 6 metri visto che il rumore continuava si è fermato un'altra volta nell'area di sosta dopo il Vomero, ed è sceso di nuovo;
all'improvviso ho visto mio fratello in mezzo alla sede stradale della tangenziale e mio fratello gridare , ho sentito le grida forti di mio fratello ed ho visto il camion, molto grande con motrice e rimorchio… la nostra auto era ferma, era piazzola d'emergenza … preciso che non ho visto il camion urtare mio fratello ma l'ho visto dopo quando correva e mio fratello era stato già trascinato in mezzo alla sede stradale … mi ha aiutato un ragazzo che non ricordo da dove è venuto forse qualche auto che si è fermata perché ricordo di averla vista….>>: alla luce di tali dichiarazioni il fratello non ha visto il momento in cui l' sarebbe stato Pt_1
24 investito dal camion né l'auto in cui si trova nella medesima piazzola l'altro teste allorquando si è verificato il sinistro.
L'altro teste ha riferito: << … mi trovavo al di fuori della mia auto Tes_2
nella piazzola di sosta della tangenziale di Napoli posta subito dopo l'uscita del
Vomero in direzione C.so MALTA per una necessità fisiologica. … All'improvviso si
è versata (fermata) un'auto quasi sull'uscita della piazzola davanti al muretto dell'uscita e sulle strisce bianche. Mi sono spaventato perché c'erano due persone in auto;
all'improvviso è scesa una persona che era alla guida di questa auto;
ha girato davanti all'auto e vicino alla ruota anteriore destra abbassandosi vicino alla ruota come per vedere qualcosa ed ha dato un paio di calci vicino alla ruota, mentre si accingeva a rientrare in auto, dopo aver aperto lo sportello è sopraggiunto un tir che con le sue ultime ruote lato destro ha trascinato con sé il ragazzo sotto le sue ruote…>>.
Il teste ha riferito di un investimento avvenuto dopo che l' ha aperto Tes_2 Pt_1
lo sportello e ciò non collima con la circostanza riferita dal fratello secondo cui non ha visto il camion urtare parte appellante che ha visto all'improvviso in mezzo alla sede stradale della tangenziale e sentito gridare: se effettivamente l'investimento fosse avvenuto allorquando l aveva già aperto lo sportello, secondo l'id Pt_1
quod plerumque accidit il fratello si sarebbe reso conto nell'immediatezza del medesimo investimento e non solo allorquando l Pt_1
in mezzo alla sede stradale>>.
Infine, l' in sede di denuncia ha riferito che il passaggio del camion ha Pt_1
creato un vuoto d'aria sicché
<<inghiottendolo sotto le ruote posteriori di destra e trascinandolo all della>carreggiata>>; il teste ha, poi, dichiarato: << dopo aver aperto lo sportello Tes_2
è sopraggiunto un tir che con le sue ultime ruote lato destro ha trascinato con sé il ragazzo sotto le sue ruote>>. Alla luce delle allegazioni dell e delle Pt_1
25 dichiarazioni testimoniali l'impatto sul manto stradale è stato violento e vi è stato un trascinamento dell sotto le ruote del rimorchio del camion fino al centro Pt_1
della sede stradale. Ciò nonostante, l'unica lesione subita dall , alla luce Pt_1
della documentazione sanitaria, redatta immediatamente dopo il sinistro e della CTU, consta in “sfacelo gamba sinistra”, mentre alcuna contusione o, comunque, abrasione ha subito altra parte del corpo: è inverosimile la circostanza che il violento trascinamento del corpo dell dal bordo strada fino al centro della sede Pt_1
stradale non abbia provocato nessuna altra conseguenza lesiva sia pure lieve.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non sussistono elementi univoci per affermare che le lamentate lesioni siano causalmente riconducibili a un sinistro provocato da un veicolo pirata.
§ 6.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% del compenso tabellare in ragione dell'attività svolta relativamente alla fase “trattazione e istruzione”.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con citazione notificata in data 23.07.2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore delle Parte_1 Controparte_1
n.q. di impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del FGVS,
[...]
26 delle spese processuali, che liquida in euro 8.170,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 20.03.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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