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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
G.O. Avv. Leonardo Macchitella, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 850 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto risarcimento danni da furto, promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Lattarulo, come da mandato in atti,
ATTORE contro
già in persona del Controparte_1 Controparte_2
rappresentante legale p.t., cf , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Carlo Petrone, giusta procura in atti,
CONVENUTA
Avente per oggetto: assicurazione danni.
All'udienza del 7 maggio 2024 le parti avevano precisato le rispettive conclusioni riportandosi a quelle contenute degli atti con i quali s'erano costituite nel presente giudizio, da aversi qui siccome riportate e trascritte;
all'udienza odierna dopo discussione a termini dell'art. 281sexiexs c.p.c.,
1 il procedimento veniva riservato nella Camera di Consiglio per darsi all'esito lettura della sentenza in pubblica udienza.
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 25 gennaio 2023, Parte_1
adiva dinanzi questo Tribunale la compagnia di assicurazioni
[...]
già (d'inannzi anche Controparte_1 Controparte_3
“ ”)per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertata e CP_4
dichiarata l'inadempienza contrattuale di , condannare la CP_1
stessa al pagamento in favore dell'attore della somma di € 16.200,00, a titolo di indennizzo - danno patrimoniale - subito a seguito del furto, decurtato dello scoperto contrattuale del 10%, oltre interessi e rivalutazione, nonché della somma di €. 600,00 quale costo sostenuto per rimborso spesa di immatricolazione di nuovo veicolo a seguito del furto totale del mezzo assicurato, il tutto contenuto nei limiti della somma di €
20.000,00; 2) condannare al pagamento delle spese e CP_1
competenze del presente procedimento, oltre maggiorazioni come per legge e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Assumeva l'attore che “l' 1 Febbraio del 2022 il veicolo Fiat 500 targato
GB010VA, di proprietà di , ch'era in sosta e parcheggiato Parte_1
in località Bari lungo via Camillo Rosalba, … era stata oggetto di furto”; che veniva inoltrata denuncia i Carabinieri della stazione di Bari Scalo;
che il veicolo era garantito con polizza assicurativa stipulata con CP_1
(ex , contraddistinta dal numero 821942030, pel
[...] Controparte_2
2 caso di rischio di furto e per rimborso spese documentali per immatricolazione nuovo veicolo – la somma assicurata era pari ad €
17.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di €. 300,00; che la
Società con lettera del 28.06.2022 aveva negato l'indennizzo, del che il presente giudizio.
Si costituiva la Società chiedendo il rigetto della domanda, in particolare contestava l'an ed il quantum della richiesta economica, assumendo che , in ragione di accertamenti interni alla compagnia, sarebbe risultato che il veicolo assicurato era rimasto coinvolto in un grave sinistro in Germania con danni per circa € 10.000,00; che l'attore non avrebbe comprovato la riparazione del veicolo;
che, difatti, il veicolo dal certificato del pra risultava acquistato per € 7.500,00 circa a fronte di un valore commerciale superiore;
che il veicolo non risultava essere stato sottoposto a revisione quindi non poteva circolare né sostare in pubblica via.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e attraverso i mezzi di prova orale richiesti, interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale, dopo di che ritenuta matura è stata spedita per la decisione.
La domanda è risultata provata nei termini di cui appresso e pertanto merita di essere accolta.
La prova orale ha consentito di raggiungere la dimostrazione della perfetta efficienza del mezzo allorchè venne fatto oggetto del furto. In tal senso la deposizione resa dalla teste , che è rimasta inconfutata, Testimone_1
non essendo riuscita la Società, sebbene onerata in tale senso poiché assunta inadempiente contrattuale, a dimostrare la circostanza estintiva
(vel modificativa) della propria obbligazione, ossia che l'automezzo
3 dell'attore fosse danneggiato e/o che lo fosse all'epoca della sottoscrizione del contratto, dal che desumere la violazione di precisi obblighi informativi da parte dell'assicurato. Anche l'obiezione relativa alla impossibilità della circolazione del veicolo in ragione della assenza della revisione non è documentalmente dimostrata.
In ragione di quanto innanzi non sussistono comprovati argomenti a contrario per sostenere che il veicolo dell'attore, nella circostanza di tempo, fosse in piena efficienza per essere stato ripristinato tale, e che sia stato oggetto del reato di furto. La circostanza relativa al prezzo di acquisto indicato al PRA può essere rapportato alle condizioni del veicolo sinistrato ma non consente di dedurre che fosse stato assicurato, una volta riparato, e correttamente per un valore coerente e prossimo la valutazione di mercato. Imputet sibi la Società, quale operatore professionale e tenuto ad una particolare diligenza nella valutazione del rischio e del relativo premio, di non aver verificato e opposto in sede di sottoscrizione della polizza quelle stesse obiezioni dedotte nella presente circostanza di causa.
In ordine al quantum, nonostante il valore assicurato, appare maggiormente coerente e congruo alle stime di mercato, ritenere il valore del veicolo, in assenza di ulteriori argomenti -quali esemplificativamente il chilometraggio percorso- che incidono in aumento, corrispondente ad €
14.200,00 che dovrà essere decurtato, secondo pacifica previsione contrattuale del 10%, oltre a quell'ulteriore risarcimento di € 300,00 per spese di immatricolazione di un nuovo veicolo.
Le somme risarcende debbono maggiorarsi dei soli interessi legali trattandosi di debito di valuta e non di valore.
4 Le spese seguono la soccombenza e di liquidano in complessivi €
2.764,00, di cui € 264,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosene anticipatario.
Ogni altra domanda, eccezione e richiesta devono intendersi disattese e respinte.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di già
[...] Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
già in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, e per l'effetto condanna già Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2
pagare a per le causali di cui alla parte motiva Parte_1
della presente sentenza, la somma di € € 13.080,00 oltre ai frutti civili dalla domanda all'integrale soddisfo;
2. condanna già in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere a
[...]
, e per egli al suo procuratore giudiziale avv. Carmine Parte_1
Lattarulo dichiaratosene anticipatario, i compensi del presente procedimento liquidati siccome in parte motiva nell'importo complessivo
5 di € 2.764,00, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Taranto oggi 8 aprile 2025, sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza.
Il Giudice Unico
G.O.T. Dott. Leonardo Macchitella
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