Articolo 51 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 50Articolo 52
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5 maggio 1968
Art. 51. Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio
nazionale.

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile , in quanto applicabili.
Sulla astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio del collegio nazionale.
Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio del collegio nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio del collegio di Roma, seguendo l'ordine di anzianita' di iscrizione nell'albo.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968