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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dottor Umberto Castagnini Giudice
Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6552/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCI MARCO presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Via Vittorio Emanuele 173 50134 Firenze
Parte Ricorrente contro
col patrocinio ex lege dell' Controparte_1
Avvocatura Dello Stato Di Firenze
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO -Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 01/06/2024 ittadino albanese nato il [...] in [...] ha impugnato, previa Parte_1 istanza di sospensiva, la decisione decreto prot 155/2024 del 26/03/2024 (notificatagli il 30/05/2024 ) con cui il Questore di Firenze - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze– espresso il 26/02/2024 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone: che la Commissione Territoriale aveva espresso parere negativo alla concessione del permesso di soggiorno richiesto ritenendo insussistenti i presupposti di un permesso di soggiorno
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per protezione speciale, e tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 il suo grado di integrazione sociale e la vulnerabilità in caso respingimento in Marocco;
che il provvedimento impugnato viene infatti a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U perché non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, così pregiudicando in maniera irrimediabile il suo significativo inserimento sul territorio nazionale.
Espone quindi che il ricorrente è in Italia da oltre nove anni, la Commissione territoriale non ha tenuto conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Rileva di essere arrivato in Italia ancora minorenne insieme ai genitori che avevano lasciato l'Albania per curare la disabilità mentale dell'altro figlio , ancora in cura, genitori che poi hanno convertito R_ il permesso da cure mediche a lavoro, e la madre, infine in carta di soggiorno di lunga durata, ed il fratello ha ottenuto quindi il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, mentre il ricorrente, R_ una volta divenuto maggiorenne, è rimasto sprovvisto del titolo di soggiorno.
Sostiene quindi che il rimpatrio lo porrebbe in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale, perderebbe il posto di lavoro e in Albania si troverebbe da solo, senza familiari, in condizioni di vita inadeguate, in spregio agli obblighi di solidarietà di fonte nazionale ed internazionale mentre oggi lavora come risulta dalla documentazione in atti, abita insieme alla sua famiglia e contribuisce con il suo stipendio al benessere familiare ed all'assistenza del fratello malato.
A dimostrazione della sua integrazione il ricorrente ha prodotto in uno con il ricorso: -CU 2024;
-buste paga 2024 -proroga contratto a tempo determinato del 29/03/2024; -certificato di residenza e stato di famiglia;
Ha concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Il giudice relatore, con provvedimento del10.6.2024 ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato
ravvisate gravi e circostanziate ragioni per disporre inaudita altera parte la sospensiva del provvedimento impugnato nella parte in cui invita il ricorrente a lasciate il T.N. ed ha provveduto a fissare la discussione del ricorso all'udienza del 3/04/2025.
Il Questura di Firenze si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto richiamando ed allegando il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso con visto apposto il 1/07/2024.
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La causa è stata infine trattata all'udienza del 3/04/25 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
Con note in sostituzione di udienza del 25/03/25 il ricorrente insistendo per l'accoglimento del ricorso ha prodotto: - visura CCIAA del datore di lavoro;
; C.U. 2025; - busta paga di gennaio 2025; Pt_2 febbraio 2025 (reddito netto 1424 euro); - estratto contributivo INPS (2021/2025)- certificato di famiglia e di residenza.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che la domanda di causa viene trattata, col procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115/2011, quali norme processuali vigenti all'epoca di introduzione del ricorso
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, che l' ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
In particolare nel caso di specie, non avendolo del resto mai la parte convenuta , sebbene CP_2 sia stata formalizzata il 23.5.2023 alla domanda va applicata a la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 (' in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 Per_2 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) .
Operano pertanto sia il D.L. . 113\2018. ' (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la CP_3 tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' restringendo l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 ma ha comunque previsto, oltre alle ipotesi tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', nella sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, sia i correttivi introdotti il Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Lamorgese) in vigore dal 22 ottobre 2020, che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata..
In particolare ha reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020).
Ha inoltre integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di divieto di espulsione che comportano il riconoscimento della protezione speciale (con correlato dovere di emissione di un titolo di soggiorno), oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della
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propria vita privata e familiare' 2 (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U. che dispone :“1.Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»).
Per la corretta esegesi della disposizione in esame, appare in primo luogo necessario dare preciso contenuto alla nozione di “ vita privata e familiare” contemplata senza ulteriori specificazioni dall'art. 8 C.E.D.U.
La Corte E.D.U. -in diverse pronunce materia di coesione familiare in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita familiare e come siffatta ingerenza vada correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2)- ha ritenuti concretato il diritto alla “vita familiare” in quelle situazioni ove, indipendentemente dalla presenza di un vincolo coniugale e di una convivenza con i soggetti coinvolti nella relazione medesima, sia accertata l'esistenza di un legame familiare anche di fatto, reale ed effettivo.
Quanto alla nozione di “ vita privata” soccorre anche qui la giurisprudenza della Corte E.D.U. che valorizza principalmente la presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”3
Per le ipotesi di divieto di espulsione\respingimento dello straniero in presenza dei presupposti di cui al comma 1 e al comma 1.1 del rinnovato art 19 D.L.vo 286\1998 è previsto quindi il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1- bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 4.
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L'art 19.1.1. D.L.vo 286\1998, (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie), in coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U., disciplina anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, da bilanciare con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine .
Va ricordato che lo stringimento di tali legami peraltro è comunemente considerato rilevante dalla giurisprudenza consolidata, anche di questo ufficio, per il riconoscimento della 'vecchia' 'protezione umanitaria' ante D.L: 113\2028 quale espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057) .
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20205).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine .
Quanto sopra non esclude che la limitazione al potere statale di allontanamento dello straniero costituita dalla integrazione della fattispecie di cui all'art. 19.1.1. d.lgs 286/98 vigente ratione temporis , abbia carattere relativo, poiché l'allontanamento, anche se vi è rischio di lesione del diritto alla vita privata e
dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 5 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
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familiare è sempre possibile per ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute come ribadisce la seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale ritiene che, pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità sotto il profilo del diritto all'unità familiare il mantenimento dei legami familiari con i parenti più stretti, come i genitori e i fratelli, che permane in Italia da quando il nucleo è arrivato dall'Albania
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, in Italia dal 2015 quando era ancora minorenne, e quindi da un decennio, ha vissuto nel nostro Paese la sua maturazione dell'adolescenza all'età adulta in comunità di vita coi i genitori regolarmente soggiornanti che supporta, come attestano i servizi sociali interpellati dal giudice relatore, nella cura del fratello disabile .
Sotto il profilo lavorativo appare poi avere avviato da qualche anno un significativo percorso di integrazione laddove, come risulta da produzioni in atti, lavora in modo pressoché continuativo dal 2021 prima nel settore agricolo poi dal 2023 nell'edilizia come dipendente della società DEI TAHSINI SRL presso cui ancora lavora (cfr buste paga 2025 estratto contributivo 2021/2023).
Tutto ciò dimostra la volontà del ricorrente di costruirsi un percorso lavorativo nel Paese in cui si è formato all'età adulta, con un reddito tale da consentire una propria vita autonoma sul territorio nazionale, e comunque contribuire a quella familiare (cfr busta paga di febbraio 2025 di 1424 euro netti).
Non va comunque sottovalutato il suo timore di un 'rientro' forzoso nel suo paese di origine, da cui manca da un decennio (si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso), si troverebbe senza i familiari più stretto e, senza l'appoggio familiare e sociale e prognosticamene incontrerebbe serie difficoltà a mantenere perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia
Quanto sopra appurato e raffrontato -verificato che la certificazione penale inviata dal il PM è esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 , va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso .
Quanto alle spese di lite, poiché le condizioni del suo inserimento sociolavorativo si sono stabilizzate solo dopo la decisione del Questore, ciò giustifica l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
Pagina 6 Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130 di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno lavorativo ricorrendone le condizioni, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.4.2025 su relazione della D.ssa Guttadauro.
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 2 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 3 Vedi sentenza IE c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 4 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott.ssa Caterina Condò Giudice dottor Umberto Castagnini Giudice
Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6552/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOCI MARCO presso Parte_1 C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliato in Via Vittorio Emanuele 173 50134 Firenze
Parte Ricorrente contro
col patrocinio ex lege dell' Controparte_1
Avvocatura Dello Stato Di Firenze
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO -Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 01/06/2024 ittadino albanese nato il [...] in [...] ha impugnato, previa Parte_1 istanza di sospensiva, la decisione decreto prot 155/2024 del 26/03/2024 (notificatagli il 30/05/2024 ) con cui il Questore di Firenze - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze– espresso il 26/02/2024 ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma 1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone: che la Commissione Territoriale aveva espresso parere negativo alla concessione del permesso di soggiorno richiesto ritenendo insussistenti i presupposti di un permesso di soggiorno
Pagina 1 Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione
per protezione speciale, e tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 il suo grado di integrazione sociale e la vulnerabilità in caso respingimento in Marocco;
che il provvedimento impugnato viene infatti a violare il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U perché non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio, così pregiudicando in maniera irrimediabile il suo significativo inserimento sul territorio nazionale.
Espone quindi che il ricorrente è in Italia da oltre nove anni, la Commissione territoriale non ha tenuto conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Rileva di essere arrivato in Italia ancora minorenne insieme ai genitori che avevano lasciato l'Albania per curare la disabilità mentale dell'altro figlio , ancora in cura, genitori che poi hanno convertito R_ il permesso da cure mediche a lavoro, e la madre, infine in carta di soggiorno di lunga durata, ed il fratello ha ottenuto quindi il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, mentre il ricorrente, R_ una volta divenuto maggiorenne, è rimasto sprovvisto del titolo di soggiorno.
Sostiene quindi che il rimpatrio lo porrebbe in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale, perderebbe il posto di lavoro e in Albania si troverebbe da solo, senza familiari, in condizioni di vita inadeguate, in spregio agli obblighi di solidarietà di fonte nazionale ed internazionale mentre oggi lavora come risulta dalla documentazione in atti, abita insieme alla sua famiglia e contribuisce con il suo stipendio al benessere familiare ed all'assistenza del fratello malato.
A dimostrazione della sua integrazione il ricorrente ha prodotto in uno con il ricorso: -CU 2024;
-buste paga 2024 -proroga contratto a tempo determinato del 29/03/2024; -certificato di residenza e stato di famiglia;
Ha concluso chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Il giudice relatore, con provvedimento del10.6.2024 ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato
ravvisate gravi e circostanziate ragioni per disporre inaudita altera parte la sospensiva del provvedimento impugnato nella parte in cui invita il ricorrente a lasciate il T.N. ed ha provveduto a fissare la discussione del ricorso all'udienza del 3/04/2025.
Il Questura di Firenze si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto richiamando ed allegando il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso con visto apposto il 1/07/2024.
Pagina 2 Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione
La causa è stata infine trattata all'udienza del 3/04/25 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con concessione di termine per note e produzioni è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
Con note in sostituzione di udienza del 25/03/25 il ricorrente insistendo per l'accoglimento del ricorso ha prodotto: - visura CCIAA del datore di lavoro;
; C.U. 2025; - busta paga di gennaio 2025; Pt_2 febbraio 2025 (reddito netto 1424 euro); - estratto contributivo INPS (2021/2025)- certificato di famiglia e di residenza.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che la domanda di causa viene trattata, col procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D.l.vo 115/2011, quali norme processuali vigenti all'epoca di introduzione del ricorso
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, che l' ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
In particolare nel caso di specie, non avendolo del resto mai la parte convenuta , sebbene CP_2 sia stata formalizzata il 23.5.2023 alla domanda va applicata a la normativa precedente all'entrata in vigore del D.L. 30\2024 (' in ragione di precedente data di fissazione di appuntamento art 7 Per_2 co.2 del citato decreto (“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero ha già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente continua ad applicarsi la disciplina previgente”) .
Operano pertanto sia il D.L. . 113\2018. ' (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la CP_3 tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' restringendo l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 ma ha comunque previsto, oltre alle ipotesi tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', nella sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, sia i correttivi introdotti il Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Lamorgese) in vigore dal 22 ottobre 2020, che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata..
In particolare ha reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020).
Ha inoltre integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di divieto di espulsione che comportano il riconoscimento della protezione speciale (con correlato dovere di emissione di un titolo di soggiorno), oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della
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propria vita privata e familiare' 2 (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U. che dispone :“1.Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»).
Per la corretta esegesi della disposizione in esame, appare in primo luogo necessario dare preciso contenuto alla nozione di “ vita privata e familiare” contemplata senza ulteriori specificazioni dall'art. 8 C.E.D.U.
La Corte E.D.U. -in diverse pronunce materia di coesione familiare in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita familiare e come siffatta ingerenza vada correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2)- ha ritenuti concretato il diritto alla “vita familiare” in quelle situazioni ove, indipendentemente dalla presenza di un vincolo coniugale e di una convivenza con i soggetti coinvolti nella relazione medesima, sia accertata l'esistenza di un legame familiare anche di fatto, reale ed effettivo.
Quanto alla nozione di “ vita privata” soccorre anche qui la giurisprudenza della Corte E.D.U. che valorizza principalmente la presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”3
Per le ipotesi di divieto di espulsione\respingimento dello straniero in presenza dei presupposti di cui al comma 1 e al comma 1.1 del rinnovato art 19 D.L.vo 286\1998 è previsto quindi il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1- bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 4.
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L'art 19.1.1. D.L.vo 286\1998, (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie), in coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U., disciplina anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, da bilanciare con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine .
Va ricordato che lo stringimento di tali legami peraltro è comunemente considerato rilevante dalla giurisprudenza consolidata, anche di questo ufficio, per il riconoscimento della 'vecchia' 'protezione umanitaria' ante D.L: 113\2028 quale espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057) .
E' ben riconoscibile l'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20205).
Di talché, per valutare se l'allontanamento potrebbe o meno determinare un non giustificabile rischio di lesione dei diritti di cui all'art. 8 C.E.D.U. cui consegue il diritto alla protezione speciale è sufficiente bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine .
Quanto sopra non esclude che la limitazione al potere statale di allontanamento dello straniero costituita dalla integrazione della fattispecie di cui all'art. 19.1.1. d.lgs 286/98 vigente ratione temporis , abbia carattere relativo, poiché l'allontanamento, anche se vi è rischio di lesione del diritto alla vita privata e
dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 5 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
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familiare è sempre possibile per ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica e di protezione della salute come ribadisce la seconda parte dell'art. 8 C.E.D.U.
NEL MERITO Tanto premesso in diritto, tornando al caso di specie, il Tribunale ritiene che, pur escludendosi ragioni legittimanti la protezione speciale che si basino sulla attuale situazione sociopolitica del Paese di provenienza, nel caso di specie la normativa sopravvenuta, applicati i suddetti criteri ermeneutici, ritiene che la domanda meriti accoglimento ravvisando, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998 ratione temporis vigente.
A tal fine va infatti valorizzato quale elemento di vulnerabilità sotto il profilo del diritto all'unità familiare il mantenimento dei legami familiari con i parenti più stretti, come i genitori e i fratelli, che permane in Italia da quando il nucleo è arrivato dall'Albania
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, in Italia dal 2015 quando era ancora minorenne, e quindi da un decennio, ha vissuto nel nostro Paese la sua maturazione dell'adolescenza all'età adulta in comunità di vita coi i genitori regolarmente soggiornanti che supporta, come attestano i servizi sociali interpellati dal giudice relatore, nella cura del fratello disabile .
Sotto il profilo lavorativo appare poi avere avviato da qualche anno un significativo percorso di integrazione laddove, come risulta da produzioni in atti, lavora in modo pressoché continuativo dal 2021 prima nel settore agricolo poi dal 2023 nell'edilizia come dipendente della società DEI TAHSINI SRL presso cui ancora lavora (cfr buste paga 2025 estratto contributivo 2021/2023).
Tutto ciò dimostra la volontà del ricorrente di costruirsi un percorso lavorativo nel Paese in cui si è formato all'età adulta, con un reddito tale da consentire una propria vita autonoma sul territorio nazionale, e comunque contribuire a quella familiare (cfr busta paga di febbraio 2025 di 1424 euro netti).
Non va comunque sottovalutato il suo timore di un 'rientro' forzoso nel suo paese di origine, da cui manca da un decennio (si ricorda come la durata della permanenza sul Territorio Nazionale sia elemento da tenere in conto nell'accertamento del diritto a non essere espulso), si troverebbe senza i familiari più stretto e, senza l'appoggio familiare e sociale e prognosticamene incontrerebbe serie difficoltà a mantenere perderebbe quella indipendenza e dignità di condizioni vita, raggiunta in Italia
Quanto sopra appurato e raffrontato -verificato che la certificazione penale inviata dal il PM è esente da segnalazioni di rilievo non evidenzia alcun sintomo di pericolosità- fa ritenere che l'allontanamento forzato dal territorio nazionale sarebbe lesivo della vita privata del ricorrente così come delineata dall'elaborazione europea dell'art. 8 C.E.D.U. e recepita dalla legislazione nazionale .
Pertanto, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 , va riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI formulazione vigente alla data di presentazione del ricorso .
Quanto alle spese di lite, poiché le condizioni del suo inserimento sociolavorativo si sono stabilizzate solo dopo la decisione del Questore, ciò giustifica l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130 di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno lavorativo ricorrendone le condizioni, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
spese interamente compensate. dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.4.2025 su relazione della D.ssa Guttadauro.
Il Presidente est.
D.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 2 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” 3 Vedi sentenza IE c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 4 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche