Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/03/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. V civile-
In persona della presidente, dott.ssa Marianna D'Avino, ha pronunciato seguente:
SENTENZA
-nella causa civile in epigrafe emarginata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170
T.U. 115/2002, art. 15 D. L.vo 150/2011;
TRA
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , CodiceFiscale_2 Parte_3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Cavatorta CodiceFiscale_3
( ), come da procura alle liti in atti. C.F._4
[...]
(C.F. ), Parte_4 C.F._5 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_5 C.F._6 Parte_6
, (C.F.[...]), C.F._7 Parte_7
C.F. ), C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), C.F. ), in proprio C.F._9 Parte_10 C.F._10
e quali esercenti la potestà genitoriale sui minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. C.F._11 Parte_11
), in proprio e quali eredi di C.F._12 Persona_2
procura alle liti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1-I ricorrenti in opposizione in epigrafe indicati, essendo stati nominati CTU nell'ambito di procedimento avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità medica, pendente presso altra sezione di questa Corte di Appello, hanno proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione reso dal detto giudice e hanno rassegnato le seguenti richieste:
“Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte di Appello di Roma, premesse le declaratorie di legge, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, a modifica del decreto di liquidazione di cui sopra, voglia liquidare in favore degli opponenti, per la CTU svolta nel giudizio RG 757/2022 dinanzi la Corte di Appello Roma sez. VI, la somma di: - €
Euro 5.874,53 pari n. 720 vacazioni (€ 14,68 la prima, € 8,15 le successive, ex D.M.
Giustizia 30.5.2002) oltre all'applicazione degli aumenti di cui all'art. 52 TUSG (50%
pari a € 2.937,26 per eccezionale importanza del caso e del 40% pari a € 2349,81 per ciascun consulente in ragione della collegialità - x3= 7.049,44 -); e così
complessivamente la somma globale di € 15.861,23 da ripartire per ciascuno dei consulenti, oltre oneri accessori, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta congrua.
Con vittoria delle spese del presente procedimento”.
Essi con l'atto di opposizione, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa decisione, in particolare evidenziato: “la complessità del caso è stata riconosciuta dalla Corte sia nel provvedimento di concessione della proroga richiesta, sia nel decreto di liquidazione impugnato.
Essa era determinata, in primo luogo dal fatto che, trattandosi di rinnovo di CTU in sede di appello, l'opera degli Ausiliari necessitava della approfondita disamina dell'elaborato peritale acquisito in I grado e della complessa sentenza del Tribunale di Roma.
Inoltre emergeva chiaramente dalle seguenti considerazioni: - dai quesiti particolarmente complessi, considerato il riferimento agli atti di causa e alle deduzioni dell'atto di appello, riportati nella relazione da pag. 2 a pag. 5
- dalla necessità di acquisire ed esaminare ulteriore documentazione, oltre a quella già in atti. che ha richiesto l'estensione dell'incarico ad una ulteriore specialista;
- dalla mole della documentazione, pari a 1960 pagine di soli atti sanitari, escludendo la
CTU di I grado e le varie repliche dei CTP e tutti gli atti dei difensori
- dalla necessità di rivalutare il caso alla luce delle articolate osservazioni dei CTP
- dalla mole della bibliografia studiato dai CCTTUU, di cui abbiamo venivano riportati soltanto i lavori più significativi, citandone almeno 16 (con indicazione specifica non solo del titolo ma anche del contenuto)
- dal fatto che sono state documentate due riunioni peritali con i consulenti di parte, ma da tutto il carteggio si evince che le riunioni del collegio dei CTU sono state numerose
(per decidere l'estensione dell'incarico e la acquisizione della documentazione, per condividere gli esiti delle valutazioni radiodiagnostiche, per discutere le conclusioni, per rivalutare il caso alla luce delle osservazioni, per le conclusioni finali).
- dalla corposità dell'elaborato peritale (64 pagine escluse osservazioni – docc. 6 e 7).
A fronte di tale imponente ed impegnativa attività, la liquidazione di soli 200 vacazioni
(pari a 400 ore di lavoro) appare eccessivamente ed ingiustificatamente penalizzante.
Del resto, stante il limite di 4 vacazioni giornaliere (pari a complessive otto ore),
l'onorario liquidato presuppone in sostanza 50 giorni di lavoro, a fronte di un termine inizialmente concesso di 285 giorni, poi prorogato “considerata la complessità del caso”
di ulteriori 130 giorni.
Considerati l'attività sopra (non esaustivamente) indicata e l'impegno profuso nel caso de quo, appare impossibile ritenere che il compenso sia stato commisurato oggettivamente all'opera effettivamente svolta e al tempo impiegato. Del resto, i consulenti avevano motivatamente indicato nella loro istanza di liquidazione un parametro di 720 vacazioni, ben più realistico rispetto a quello considerato nel decreto impugnato”.
Inoltre, i ricorrenti hanno censurato l'erronea riduzione dell'onorario di un terzo, pur determinato correttamente facendo ricorso al criterio residuale delle vacazioni, per il ritardo di soli quattro giorni nel deposito dell'elaborato peritale.
sono costituite le parti del giudizio presupposto tenute al pagamento del contestato CP_1
compenso e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare integralmente il ricorso presentato dal Prof. , dal Prof. e dalla Dott.ssa Parte_1 Parte_2
, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare Parte_12
il decreto di liquidazione CTU numero cronologico 4958, comunicato dalla Corte di
Appello civile di Roma in data 10.07.2024 nel giudizio RG 757/2022, in quanto legittimo sotto ogni profilo;
-condannare le parti ricorrenti in solido al pagamento di una somma ritenuta di giustizia per condotta processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc;
-in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto antistatario difensore, Avv. Ignazio Filì, nella misura ritenuta di giustizia”.
1.2-La corte, fissata l'udienza del 06.03.2025 per la discussione, all'esito, ha riservato il deposito della decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., come richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c..
§2-L'opposizione è infondata, meritando piena condivisione la valutazione fatta dal giudice del provvedimento opposto, in quanto aderente ai criteri legali dettati per la liquidazione dei compensi del CTU e, segnatamente, di quelli dei componenti di collegio peritale.
Invero, colgono nel segno le osservazioni dei resistenti costituiti, che hanno osservato come non possa ritenersi plausibile che un accertamento peritale, come quello richiesto nel giudizio presupposto, per quanto complesso e articolato, induca ad ipotizzare la necessità di n. 1440 ore di lavoro suddivise per 3 specialisti, ovvero n. 480 ore di lavoro per ciascun consulente, che nel massimo di 4 vacazioni giornalieri computabili (8 ore al giorno), vorrebbe significare 180 giorni di lavoro consecutivi.
Ciò a ben più forte ragione se si considera che dalla lettura dell'elaborato in atti emerge evidente come esso si sia sostanziato soprattutto nella trascrizione delle cartelle cliniche in atti, sulla scorta del già compiuto lavoro peritale di primo grado, che, contrariamente a quanto asserito nel ricorso in esame, ha senz'altro costituito la base valutativa dei fatti veramente rilevanti perché oggetto di contestazione in appello.
Del tutto inconferente è poi il richiamo al numero dei giorni concessi per l'espletamento dell'incarico peritale, al fine di individuare il numero delle vacazioni computabili per il contestato compenso, essendo ben noto che la concessione di predetto numero di giorni è
determinato anche dalla ragionevole esigenza di contemperare le incombenze dell'incarico con gli altri concomitanti impegni dei professionisti incaricati.
Invero, è ben poco plausibile, oltre che per loro non auspicabile, che gli opponenti abbiano avuto per tutti i 415 giorni concessi in sede di conferimento dell'incarico, nella misura di
8 ore al giorno, quale unico impegno, la redazione della relazione peritale depositata nel giudizio presupposto;
ché, anzi, neppure ritengono tale tempo sufficiente, visto che di vacazioni in questa sede ne rivendicano n. 720.
Inoltre, appare anche il caso di sottolineare che la natura di “munus publicum”
riconosciuta all'attività del consulente (e persino al collaboratore di cui questo sia stato autorizzato ad avvalersi, cfr. Cass. civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 21963 del 21/09/2017)
induce a valutare la sua opera non in ragione degli ordinari criteri di remunerazione vigenti nel “libero mercato”, bensì secondo il dato normativo richiamato nel provvedimento impugnato, in cui è stato segnalato il pregio e la complessità dell'opera prestata con aumento del compenso “base” del 50%, proprio a tale fine. In definitiva è sicuramente congruo quanto liquidato dal primo giudice per il complessivo numero di 200 vacazioni, corrispondente a 400 ore di lavoro, con onorario base di €.
1.636,53, aumentato del 50% per la ritenuta complessità dell'incarico e poi del 40% per ciascuno dei componenti del collegio peritale successivo al primo, e l'importo finale così
ottenuto decurtato di 1/3 per il deposito oltre il termine stabilito dell'elaborato.
In merito a tale ultimo profilo devono considerarsi come prive di fondamento le doglianze esposte nell'atto di opposizione, siccome contraddette dalla stessa giurisprudenza segnalata dagli opponenti, avendo anche loro considerato che: <<….parte della giurisprudenza consideri legittima la riduzione di 1/3 sugli onorari a tempo solo “ove non sia possibile l'individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente”: ciò infatti avviene esclusivamente a tutela della posizione dell'ausiliario, non essendo ipotizzabile acquisire la prestazione senza remunerazione, con la totale cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza
(Cass. 18331/2015)>>.
È, infatti, ben evidente che nell'ipotesi in esame non è enucleabile la “diversa”
prestazione effettuata prima e dopo la scadenza del termine concesso e, si badi, anche prorogato. Nemmeno ponendosi l'esigenza di non azzerare il compenso dovuto agli ausiliari, stante l'importo riconosciuto con il medesimo provvedimento impugnato.
Il rigetto dell'opposizione non importa l'accoglimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dai resistenti, non potendo ravvisarsi i presupposti, per altro nemmeno allagati in punto di mera deduzione difensiva, della proposizione dell'azione in esame con dolo o colpa grave né dell'abuso dell'esperita tutela giudiziaria, siccome la responsabilità aggravata di cui innanzi non è ricollegabile alla mera infondatezza dell'azione proposta, risolvendosi altrimenti nella violazione dell'art. 24 della Cost..
Le spese di lite di questo procedimento devono porsi a carico degli opponenti e liquidarsi come da dispositivo, in misura pari ai minimi tariffari vigenti, in ragione della corrispondente complessità delle questioni oggetto di esame e considerate le modalità
semplificate del rito, con espunzione dei compensi previsti per la fase
“trattazione/istruttoria”, non svoltasi.
PQM
-rigetta il ricorso in opposizione innanzi illustrato;
-condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio, che liquida in €. 962,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione all'avv. Filì, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 07.03.2025
La Presidente
Marianna D'Avino