Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 334. R e f e r t o 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi e' pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria piu' vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale e' stata prestata assistenza e, se e' possibile, le sue generalita', il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonche' il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; da' inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali e' stato commesso e gli effetti che ha causato o puo' causare.
3. Se piu' persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facolta' di redigere e sottoscrivere un unico atto.
2. Il referto indica la persona alla quale e' stata prestata assistenza e, se e' possibile, le sue generalita', il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonche' il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; da' inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali e' stato commesso e gli effetti che ha causato o puo' causare.
3. Se piu' persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facolta' di redigere e sottoscrivere un unico atto.
Commentari • 29
- 1. Cassazione penale n. 7567/1996https://www.brocardi.it/ · 205.51352
[…] Invero nel testo dell'art. 334 c.p.p. non v'è alcun riferimento a cose sottoposte a pignoramento e l'accostamento dei due istituti, radicalmente differenti tra loro, non può compiersi, in assenza di unitaria disciplina legislativa, senza rischiare la commistione di connotati giuridici diversi.
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Giurisprudenza • 150
- 1. Cass. pen., sez. VII, sentenza 17/01/2022, n. 1504Provvedimento: […] Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: nullità assoluta per omessa citazione a giudizio dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta assenza di impugnazione per il reato di cui all'art. 334 cod. proc. pen. 3. […]Leggi di più...
- nullità assoluta omessa citazione·
- prescrizione reati·
- estinzione reati per prescrizione·
- vizio di motivazione·
- violazione di legge art. 334 cod. pen.·
- annullamento senza rinvio