Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 508/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonio Campanella Giudice
all'esito della camera di consiglio del 5 febbraio 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 508 R.G. dell'anno 2024 tra:
(Cod. Fisc.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Luana Borrelli in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- Ricorrenti -
E
(Cod. Fisc.: ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2
l'avv. GIOVANNI DI DIA, nella qualità di tutore provvisorio del predetto CP_1
, rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo
[...]
difensore depositata il 17/7/2024, dall'avv. Mariachiara Garacci;
- Convenuti -
E CON L'INTERVENTO DI
Pag. 1 a 12
- Terza chiamata in causa -
E
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza da depositarsi entro il 18/12/2024: per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis - anche in Parte_1 considerazione dell'eccessivo abuso di sostanze alcoliche e della tendenza alla prodigalità dello stesso, ai sensi dell'art. 473 – bis. 52 c.p.c. e s.s. dichiarare l'inabilitazione del signor
(Cod. Fisc: ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente nella via Quasimodo n. 14, con ogni conseguenza di legge;
in via gradata - previa trasmissione degli atti al competente Giudice tutelare, disporre a norma dell'art. 418 c.c., al nomina di un amministratore di sostegno".
Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis - anche in Controparte_2 considerazione dell'eccessivo abuso di sostanze alcoliche e della tendenza alla prodigalità dello stesso, ai sensi dell'art. 473 – bis. 52 c.p.c. e s.s. dichiarare l'inabilitazione del signor
(Cod. Fisc: ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente nella via Quasimodo n. 14, con ogni conseguenza di legge;
in via gradata - previa trasmissione degli atti al competente Giudice tutelare, disporre a norma dell'art. 418 c.c., al nomina di un amministratore di sostegno". per e l'avv. Giovanni Di Dia: “insiste per il totale rigetto del ricorso, della Controparte_1
domanda principale e subordinata formulata, poiché inammissibile oltreché infondata sia in fatto sia in diritto, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio – oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 a 12 1) La ricorrente in epigrafe, figlia del convenuto , ha agito in giudizio onde Controparte_1
ottenere la declaratoria di interdizione dello stesso o, in subordine, l'inabilitazione o, in via ulteriormente gradata, previa trasmissione degli atti al competente Giudice tutelare, la nomina di un amministratore di sostegno, rappresentando che il padre è soggetto affetto da “Depressione, disturbo neurocognitivo maggiore con marcata riduzione della memoria, dell'attenzione e compromissione delle funzioni parietali e temporali. Deterioramento cognitivo con prevalente compromissione frontale. Sofferenza vascolare cronica” (cfr. All.ti al ricorso dal n. 1 a 15), stato patologico aggravato dall'abuso di sostanze alcoliche che ne ha determinato uno stato di abituale infermità di mente tale da renderlo non più in grado di compiere gli atti quotidiani della vita come quelli inerenti la cura della propria persona, vivendo pertanto, in uno stato di profondo degrado, non riuscendo più a provvedere ai propri interessi tanto da porre in essere una serie di atti all'evidenza pregiudizievoli per la sua persona e per il patrimonio sperperato con atti di prodigalità che rendono necessaria la sorveglianza e l'assistenza continua.
2) Instauratosi il contraddittorio mediante notifica del ricorso introduttivo all'interdicendo, con comunicazione, altresì, degli atti alla Procura della Repubblica in sede, in data 15/4/2024 si è costituito il quale preliminarmente, ha rilevato l'inammissibilità dell'azione Controparte_1
promossa da controparte, in quanto mancante dei presupposti previsti dalla legge al fine di applicare le misure di protezione dei soggetti deboli e a cagione dell'omessa notifica del ricorso introduttivo ai parenti entro il 4° ed affini entro il 2° del resistente.
Nel merito, il ha negato la condizione di abituale infermità mentale e l'assoluta CP_1
incapacità di agire, precisando: di essere dipendente del con la qualifica Parte_2
di geometra;
di vivere da solo occupandosi personalmente di tutte le attività quotidiane;
di avere avuto episodi di depressione con conseguenti brevi periodi di ricovero presso la Casa di Cura
Morana di Marsala, molto spesso solo per effettuare dei controlli o cambiare terapia farmacologica.
Il ha negato altresì, di compiere atti di prodigalità che espongano lo stesso o la propria CP_1
famiglia a gravi pregiudizi economici, ascrivendo, piuttosto, i reali motivi del ricorso alla volontà della ex-moglie e della figlia di controllarne e gestirne le disponibilità economiche, così come successo in costanza di matrimonio.
Il convenuto ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Pag. 3 a 12 3) Esteso il contraddittorio con la notifica del ricorso agli ulteriori familiari dell'interdicendo, in data 13/5/2024 si è costituita la figlia , la quale, sulla scorta delle medesime CP_2
argomentazioni rassegante dalla sorella, si è associata alle domande già da questa formulate.
Ascoltate le parti e gli ulteriori familiari dell'interdicendo, in particolare la sorella dell'interdicendo la ex moglie ed i cugini e Persona_1 Persona_2
, è stata disposta CTU psichiatrica nonché nominato in via provvisoria l'avv. Controparte_3
Giovanni Di Dia quale tutore di . Controparte_1
4) Gli esiti della CTU.
4.1) In via preliminare, occorre vagliare le eccezioni di nullità della CTU mosse da parte ricorrente.
La prima di dette eccezioni viene così esposta al verbale del 26/9/24: “Il dott invero ha Per_3 inviato una PEC alle parti con la quale comunicava l'inizio delle operazioni peritali per la data del 12.8; parte ricorrente con tempestiva PEC ha chiesto un differimento delle suddette operazioni per impossibilità del ctp dott. e dei difensori di poter presenziare Persona_4
tenuto conto che la data fissata era appunto 12.8. In ogni caso il dott. senza riscontrare Per_3
la superiore PEC, ha dato avvio alle operazioni peritali dando comunicazione di una seconda data per il 20.8 alle quali il dott. ha potuto prendere parte”. Persona_4
Ebbene, l'eccezione appare intempestiva, poiché non proposta nel termine concesso per le osservazioni.
Ad ogni modo, stante la pacifica partecipazione del consulente della parte ricorrente (dott.
) all'avvio delle operazioni peritali in data 20/8/24, non può reputarsi sussistente Persona_4
alcuna nullità discendente da mancata estensione del contraddittorio in favore della ricorrente.
Ancora, parte ricorrente eccepisce la nullità delle operazioni peritali per avere omesso di replicare alle osservazioni formulate dal perito e dal difensore di parte ricorrente.
Ebbene, il CTU risulta avere replicato a tutte le osservazioni della difesa di parte ricorrente, con risposte, allegate alla relazione finale di consulenza, non contemplate nella richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali formulata all'udienza del 26/9/24.
In realtà, le conclusioni del CTU appaiono, oltre che solidamente fondate sulla diretta osservazione, ampiamente coerenti con quanto osservato dal Tribunale nel corso delle audizioni dell'interdicendo.
Pag. 4 a 12 4.2) In data 26/9/2024 il CTU nominato ha depositato la richiesta consulenza e, ricostruita l'anamnesi del paziente sulla base della documentazione medica esibita, ha accertato che: “- Nel gennaio 2014 gli è stata posta la diagnosi di : “Paresi del nervo radiale di sinistra con diabete scompensato ed eccessivo uso di alcol” . Ricoverato dal 13 al 19 gennaio presso la CP_4 veniva riconosciuto affetto da: “Disturbi di Personalità , Alcolismo , Paresi del Nervo
[...]
Radiale e Diabete di II tipo scompensato“ - Nel febbraio 2017 nel corso di una visita in Pronto
Soccorso gli viene diagnosticata una “ Parestesia all'arto superiore Dx e Ipostenia alla mano
Dx” - Nel 2018 veniva accompagnato nuovamente alla che così certificava CP_4 all'ingresso : “ Paziente ricoverato presso la nostra struttura e dimesso con diagnosi di Disturbo di Personalità , Alcolismo , Paresi del nervo radiale di sinistra . Diabete II scompensato. Da circa due anni ha sospeso arbitrariamente la terapia . Giunge alla nostra osservazione per scompenso di sintomatologia psichiatrica caratterizzata da flessione timica. Restringimento dell'orizzonte relazionale , discontrollo degi impulsi , marcato disfunzionamento sociale – familiare” - A settembre 2020 viene ricoverato presso l'Ospedale di Salemi per coma glicemico e alla dimissione , avvenuta contro il parere dei sanitari , gli viene posta la diagnosi di : “ Epatite
Acuta di verosimile natura alcolica , screzio pancreatico , calcolosi della colecisti, gammopatia monoclonale , diabete mellito di tipo 2, ipertensione arteriosa” . - In precedenza nel febbraio
2020 a seguito di una caduta si era procurato un trauma contusivo al rachide cervico– dorsale. -
Nell'aprile 2022 altra caduta . Portato in Pronto Soccorso gli viene diagnosticata una : “Cirrosi epatica in fase di scompenso con versamento ascitico e frattura scomposta con infossamento dell'emipiatto della tibia destra”. - Nel febbraio 2023 faceva nuovamente rientro in CP_4
e dopo un ricovero dall'1-al 7 marzo 2023 all'ingresso veniva rilevato che si tratta di :
[...]
“Paziente noto alla nostra struttura poiché affetto da depressione ricorrente in soggetto alcolista, diabete insulino trattato. Cirrosi alcolica. Lo stesso rifiuta di eseguire una terapia farmacologica non assume neppure l'insulina per cui presenta uno scompenso metabolico . Da circa sei mesi peggioramento clinico con umore altalenante tra il depresso e il disforico, per tale stato umorale si da all'alcol con stati di ubriachezza , ha subito diverse cadute con traumi ripetuti, tremori alle estremità ( delirium tremens ), parestesie alle estremità . Si ricovera per le cure del caso”. Alla dimissione, poi, i sanitari riportavano : “Ricoverato per sintomatologia disforica e abuso di alcol ha assunto terapia con gabapentin, quetiapina con discreto beneficio clinico. Dagli esami ematochimici risultano valori epatici per cui si consiglia consulenza
Pag. 5 a 12 epatologica. Necessita di assistenza da parte dei familiari. Si consiglia inserimento presso comunità per alcolisti presso il Sert”; - Quindi , il 31 ottobre 2023 visto il peggioramento delle sue condizioni neuropsichiche veniva sottoposto ad una valutazione neuropsicologica presso
l'UOS Psicologia Clinica dell'ASP di Trapani dove veniva riscontrata una : “ marcata riduzione della memoria di apprendimento, riduzione delle funzioni esecutive, difettualità attentive, riduzione in DS della capacità di ragionamento astratto” . Più in particolare dopo l'esecuzione di specifici test veniva riscontrato : “ … un quadro neuropsicologico verosimilmente compatibile con compromissione delle funzioni frontali e temporali che hanno iniziato a incidere su alcune abilità funzionali e che orientano verso una possibile evoluzione in Disturbo Neurocognitivo
Maggiore. A seguito di ulteriori approfondimenti clinico-diagnostici ( test M.O.D.A. e RMN dell'Encefalo), nel dicembre 2023 veniva formulata la diagnosi di : “Deterioramento cognitivo con prevalente compromissione frontale e sofferenza vascolare cronica”.
Il CTU osservava, pertanto, che “per quanto riguarda specificamente l'aspetto neuropsichiatrico la sua diagnosi documentalmente riportata si può riassumere nella seguente: “Depressione
Ricorrente, Disturbo Neurocognitivo Maggiore con marcata riduzione della memoria, dell'attenzione e compromissione delle funzioni parietali e temporali. Deterioramento cognitivo con prevalente compromissione frontale. Sofferenza vascolare cronica”.(cfr. pag 6-7 CTU).
Tuttavia, il CTU ha precisato nella sua relazione come nel corso del colloquio clinico il sia apparso “Lucido, cosciente, orientato nel tempo e nello spazio … pz. è compos sui, CP_1
perfettamente consapevole della sua condizione e posizione, capace di interagire con
l'interlocutore fornendo tutte le informazioni necessarie e rispondendo con precisione alle domande e non mostrando alcun decadimento cognitivo né della memoria, sia a breve che a lungo termine, sia delle capacità cognitivo- intellettive, avendo dato prova di essere in grado di pianificare la sua vita e la sua quotidianità”, “Il pensiero risulta indenne sia nella forma che nel contenuto. Non presenta alterazioni della percezione e il tono dell'umore, in atto, risulta in asse”. “Ha ammesso il suo alcolismo sia a scopo auto terapico per diversi momenti depressivi che ha attraversato nel corso della sua vita matrimoniale che a scopo lenitivo per cercare, appunto, di attenuare il dispiacere e le sofferenze derivanti da una pessima vita coniugale”.
Il CTU, alla luce di quanto emerso complessivamente dall'esame peritale diretto, integrato dall'analisi della documentazione sanitaria ha concluso la sua relazione precisando che:
Pag. 6 a 12 1) in atto è affetto da una condizione clinica riassumibile nella diagnosi, come Controparte_1 riportata nelle pagine precedenti, di: “Esiti di Frattura di Bacino con Deficit della
Deambulazione in soggetto affetto da Ipertensione Arteriosa senza danno d'organo. Diabete
Mellito Insulinodipendente. Storia di Alcolismo Cronico e Recente Riscontro di Cirrosi Epatica
Alcolica. Disturbo di Personalità NAS con prevalenti tratti di Dipendenza”.
2) Nessuna di queste patologie né singolarmente né in comorbilità costituisce, però, in atto abituale infermità di mente e le sue capacità volitive e cognitive sono state riscontrate integre avendo altresì il dimostrato di essere in grado di pianificare la sua quotidianità, di CP_1
riprendere il proprio lavoro, di eseguire correttamente la messa in prova per il recupero della patente di guida, in sostanza di provvedere alla cura dei propri interessi.
3) A tutt'oggi, pertanto, il , si deve ritenere, in grado di provvedere ad espletare atti di CP_1
natura ordinaria e/o straordinaria e in grado di occuparsi della gestione del proprio patrimonio.
4) Lo stesso, pur rimasto da solo e con le limitazioni funzionali derivanti sia dagli esiti della frattura di bacino che dalla temporanea sospensione della patente di guida, ha saputo riorganizzarsi e instaurare un saldo rapporto con questo amico / conoscente che gli fa da autista
e non risultano a tutt'oggi atti pregiudizievoli del suo patrimonio.
5) Infine, dopo tutto quanto premesso e affermato, appare superfluo sottolineare che al momento nessuna delle misure di tutela proposte per il , esente in atto da abituale patologia CP_1 mentale, appare giustificata”.
5) Nel merito, osserva il Collegio come, a fronte delle sopra citate conclusioni, il ricorso non possa trovare accoglimento.
5.1) Invero, la situazione di infermità fisica, sia pure presente, non è da sola sufficiente a giustificare l'adozione degli invasivi e limitanti provvedimenti di interdizione richiesti in ricorso, dovendo l'esigenza di tutela del patrimonio della persona essere contemperata con la prioritaria necessità di tutelare la dignità della stessa, in ossequio al dovere inderogabile di solidarietà sociale e di garanzia e tutela dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost..
Del resto, l'art. 414 c.c. limita i presupposti dell'interdizione alla condizione di abituale infermità di mente, come visto qui radicalmente esclusa in sede di CTU.
La difficoltà di provvedere ai propri interessi, derivante dalla limitazione fisica da cui è affetto il
, invero, pure riflettentesi sulla vita quotidiana dello stesso, non è, in alcun modo, di CP_1
per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire.
Pag. 7 a 12 Dunque, come da convergente richiesta delle parti costituite, deve escludersi la pronuncia di interdizione.
5.2) Del pari insussistenti devono dirsi i presupposti dell'invocata inabilitazione.
5.2.1) Ebbene, secondo il dettato dell'art. 415 c.c., possono essere inabilitati “l'infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione” nonché “coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici”.
Esclusa l'infermità di mente, viene in rilievo, secondo la prospettazione della parte ricorrente, la prodigalità manifestata da , anche a cagione della sua cronica dedizione Controparte_1 all'alcol.
5.2.2) Ebbene, anche sotto il diverso profilo degli interessi economici e patrimoniali, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'interdicendo non risulta abbia compiuto atti di depauperamento del proprio patrimonio così rilevanti da rendere indispensabile l'adozione della misura dell'inabilitazione comunque invocata in sede di precisazione delle conclusioni.
A tale riguardo, occorre osservare che ha dimostrato la capienza del proprio Controparte_1
conto corrente (all. 4 della produzione del 17/7/24) e ha allegato di avere, almeno sino al
31/12/23, costantemente adempiuto all'onere di versare il mantenimento per la moglie e la figlia odierna ricorrente: circostanza, quest'ultima, che non tempestivamente né specificamente contestata da parte ricorrente, appare documentata dalla produzione della distinta di un bonifico del 27/2/23 per mezzo del quale, versando € 6.000,00, il provvedeva addirittura in CP_1 anticipo ad assicurare alla ex moglie e alla figlia il mantenimento per i restanti mesi dell'anno
2023 (all. 2 della produzione dell'8/5/24).
5.2.3) Ancora, nel corso dell'audizione del 14/5/24, ha esposto in modo Controparte_1
analitico le proprie scelte in ordine alla gestione del proprio patrimonio, di fatto fornendo spiegazione del carattere razionale delle condotte specificamente imputategli dalla figlia ricorrente.
In disparte la generica e non provata deduzione riguardante la dismissione di attrezzature agricole, quanto alla contestata concessione di fondi in affitto a prezzo vile, il ha CP_1 spiegato di avere affittato “dei terreni in cambio di beni in natura, come olio” precisando “Io non pretendo molto da questi terreni;
ciò che mi interessa è che siano tenuti puliti”.
Pag. 8 a 12 Si tratta, in particolare di un contratto di affitto, versato in atti da parte ricorrente, per mezzo del quale il ha concesso in affitto sette ettari di terreno in contrada Baronia verso un CP_1 corrispettivo annuo di € 300,00 e cinque decalitri di olio extravergine di oliva.
Sebbene il corrispettivo concordato sia, in effetti, quasi irrisorio rispetto all'estensione dell'appezzamento di terreno in questione, occorre, tuttavia, considerare che l'affittuario, tale
, si impegnava altresì a estirpare il vigneto, a tenere pulito il terreno e a Persona_5
bonificarlo dai pali, tutte operazioni certamente non eseguibili dal convenuto, in ragione del suo stato di salute, e presumibilmente molto onerose.
Dunque, l'equilibrio sinallagmatico del contratto in questione appare rispettato, al pari di una certa utilità per il proprietario concedente.
5.2.4) Ancora, la ricorrente ha contestato al padre la prodigalità e il depauperamento del patrimonio manifestatasi attraverso una “donazione”, “svuotando letteralmente il proprio conto”.
Il ha così spiegato, all'udienza del 14/5/24, l'accaduto: “Ho fatto un prestito di 5000 CP_1
euro a mio cugino circa un anno fa, il quale mi ha già restituito 4000 euro. Controparte_3
Al momento del prestito avevo sul conto corrente circa 10000 euro. Al momento ho circa 8000 euro sul conto corrente”.
, sempre all'udienza del 14/5/24 ha dichiarato di avere restituito in contanti il Controparte_3
prestito.
In effetti, il , sul quale certo non può essere riversato l'onere di dimostrare la capacità CP_1
di amministrare il proprio patrimonio, ha comunque provato (all. 4 della produzione del 17/7/24) di avere versato sul proprio conto corrente bancario intrattenuto presso Intesa Sanpaolo s.p.a., in data 26/3/24, dunque in epoca antecedente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio
(8/4/24), contanti per € 4.000,00, oltre a un assegno circolare di pari importo.
Ancora, il convenuto – sempre spingendosi oltre gli oneri contemplati dall'art. 2697 c.c. - ha dimostrato la sostanziale stabilità del proprio patrimonio immobiliare, mediante produzione di visure catastali risalenti al 2021 e di altre aggiornate al 2024.
Deve, dunque, escludersi tanto la prodigalità quanto l'incidenza del – pacificamente ammesso – abuso di alcool sulla capacità economica propria e della propria famiglia.
5.3) In tema di amministrazione di sostegno, “le caratteristiche dell'istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto
Pag. 9 a 12 in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all'incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza” (Cass. Civ. sez. I, 02/11/2022,
n.32321).
Ancora, l'audizione del beneficiario “assume anche particolare pregnanza per accertare, eventualmente, «la volontà contraria all'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno», la quale ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in debita considerazione onde privilegiare, tra l'altro, il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata” (Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2022, n. 21887: nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva disposto l'amministrazione di sostegno in favore di una persona riconosciuta capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti della vita ordinaria, senza indagare se la protezione della stessa potesse essere assicurata grazie alla funzione vicariante del marito o alla predisposizione di un sistema di deleghe idoneo a supportare la ricorrente negli aspetti più complessi della gestione non ordinaria del proprio patrimonio).
Orbene, esclusa l'abituale infermità di mente e la prodigalità (o, comunque, l'infermità di mente idonea a pregiudicare le proprie condizioni economiche e quelle dei familiari), ai fini del vaglio della ulteriore subordinata posta da parte ricorrente con riguardo alla necessità dell'apertura di un'amministrazione di sostegno in favore del , occorre verificare, alla luce della decisa CP_1 opposizione formulata da quest'ultimo, l'attuale incidenza dell'alcolismo sulla capacità di quest'ultimo di gestire la vita quotidiana.
È pacifico, infatti, che il convenuto è stato interessato, tra il 2014 e il 2023, da una grave alcol- dipendenza, con numerosi riscontri clinici.
Tuttavia, deve verificarsi se tale condizione sia attualmente in grado di inficiare la capacità del di attendere alle necessità quotidiane. CP_1
Pag. 10 a 12 Al riguardo occorre considerare:
- il CTU ha escluso – dopo avere preso in considerazione non solo gli esiti dei colloqui in sede peritale ma anche varie circostanze di contesto - che la precedente condizione di alcolismo, così come tutte le patologie diagnosticate a carico del convenuto - possa oggi inficiare la capacità di intendere e di volere del resistente;
- il convenuto nel corso delle audizioni processuali si è sempre dimostrato perfettamente lucido, nonché pienamente consapevole della propria posizione e delle proprie disponibilità patrimoniali, immobiliari e mobiliari;
- il è dipendente del , VI Direzione Organizzativa – Unità CP_1 Parte_2
Operativa “Sportello Catastale”, dove “ha assunto atteggiamento cordiale gentile e disponibile sia con i colleghi che con l'utenza” (v. attestazione del Dirigente della VI D.O. Comune di
Castelvetrano, in data 19/6/24, all. 3 della comparsa di costituzione del convenuto).
In particolare, detta ultima circostanza appare particolarmente significativa della capacità di gestire il quotidiano e della perfetta autonomia in cui si muove - lucidamente secondo le conclusioni del CTU e secondo quanto constatato nel corso delle audizioni – , Controparte_1 con conseguente insussistenza dei presupposti applicativi dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.
In conclusione, non appare necessaria la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
6) Le spese di lite.
Le peculiari motivazioni e la complessiva storia sanitaria che hanno condotto la ricorrente e la terza chiamata, figlie del convenuto, ad agire in favore del padre e della sua salute risultano concretizzare quelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., a seguito della pronuncia di incostituzionalità n. 77/18, consentono di pronunciare la integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, già liquidate in separata sede, invece, vanno regolamentate nei rapporti interni tra le parti secondo il principio di causalità, così da gravare esclusivamente sulla ricorrente e sulla terza chiamata.
P.Q.M.
Pag. 11 a 12 Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) rigetta le istanze di interdizione e inabilitazione formulate nei confronti di , Controparte_1
nato a [...] il [...] e, per l'effetto,
2) revoca la nomina del tutore provvisorio disponendo la trasmissione della presente sentenza al
Giudice Tutelare per quanto di competenza;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
4) pone definitivamente a carico della ricorrente e di , nei Parte_1 Controparte_2
rapporti interni tra le parti, le spese di CTU liquidate in separata sede.
Si comunichi, anche all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 10 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 12 a 12