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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1413/2023 promossa da:
(P.IVA e C.F. ) Pt_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. DAL ZOTTO AGOSTINO
ATTRICE
contro
(CF: ) CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. NIERO ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da note scritte del 20.09.2024 depositate telematica- mente:
“NEL MERITO
1- Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto e, per l'effetto, dichiararsi e confermarsi la risoluzione dell'incarico di direzione sanitaria.
2- Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione della somma pari ad euro 20.360,00 in favore dall'attrice, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
3- Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attrice quantifi- cati allo stato attuale nella somma pari ad euro 10.000,00 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, e/o le differenti somme che dovessero risultare di giu- stizia, per i fatti di cui in narrativa, a titolo cumulativamente e/o alternativamente di restituzione dell'indebito e/o di risarcimento del danno diretto;
4- Accertare e dichiarare se i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto hanno comportato la violazione dell'art. 2 e 69 del Codice di Deontologia Medica e, per l'effetto, condannarlo in via equitativa al risarcimento del danno a favore dell'attrice.
5- rigettarsi ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per i moti- vi esposti in narrativa.
IN OGNI CASO
5- Rigettarsi ogni avversa pretesa, domanda, istanza ed eccezione.
6- Con vittoria di spese e competenze legali.
Il convenuto ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
- 2 - “Nel merito: rigettarsi tutte le domande avanzate nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
In via riconvenzionale: Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto che legava il Dott. a quale direttore sanitario per fatto e colpa di CP_1 Parte_1
quest'ultima; accertato e dichiarato l'inadempimento di nei confronti del Parte_1
Dott. in relazione al pagamento dei compensi quale direttore sanitario, CP_1 per l'effetto condannare in p.l.r.p.t. al pagamento in favore del convenuto Parte_1
di € 24.218,00 o maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi mo- ratori dal dovuto all'effettivo saldo.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle do- mande di parte attrice, compensarsi quanto dovuto alla stessa con quanto dovuto al dott. , con condanna al pagamento in favore del convenuto della diffe- CP_1 renza oltre interessi moratori dal dovuto all'effettivo saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese compensi e competenze oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13/02/2023, ha evocato innanzi al Parte_1
Tribunale di Padova il Dott. al fine di sentirsi accogliere le seguenti CP_2 conclusioni: “NEL MERITO 1- Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto e, per l'effetto, dichiararsi e confermarsi la risoluzione dell'incarico di direzione sanitaria.
2- Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione della somma pari ad euro 20.360,00 in favore dall'attrice, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
3- Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti e patien- di dall'attrice quantificati allo stato attuale nella somma pari ad euro 10.000,00 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, e/o le differenti somme che do- vessero risultare di giustizia, per i fatti di cui in narrativa, a titolo cumulativamente e/o alternativamente di restituzione dell'indebito e/o di risarcimento del danno di-
- 3 - retto;
4- Accertare e dichiarare se i gravi inadempimenti posti in essere dal conve- nuto hanno comportato la violazione dell'art. 2 e 69 del Codice di Deontologia Me- dica e, per l'effetto, condannarlo in via equitativa al risarcimento del danno a favore dell'attrice. IN OGNI CASO 5- Rigettarsi ogni avversa pretesa, domanda, istanza ed eccezione.
6- Con vittoria di spese e competenze legali”.
Parte attrice nel proprio atto introduttivo narra di essere una società che esercita la propria attività presso il poliambulatorio di LL, Via Riva dell'Ospedale n.12 e presso l'ambulatorio di NO Terme, in via Moroni n.
1. Si legge altresì che in data
06/12/2019 il convenuto Dott. ha accettato di coprire l'incarico di di- CP_1 rettore sanitario per entrambe le strutture gestite, tuttavia parte attrice lamenta che il convenuto si sarebbe sempre sottratto ai propri obblighi professionali, conte- standogli inoltre il fatto di aver disatteso l'obbligo di presenza previsto dalla legge regionale del Veneto DGR 101/2004, pari al 50% delle ore di apertura della struttu- ra. Tali asseriti inadempimenti del dott. avrebbero determinato la scadenza CP_1 dell'autorizzazione sanitaria dell'ambulatorio di NO Terme, per cui si è Parte_1 riservata di promuovere eventuale separato giudizio all'esito di eventuali sanzioni a seguito del mancato rinnovo autorizzativo. In ragione di quanto sopra, la società at- trice pretenderebbe la restituzione della somma corrisposta al dott. pari a € CP_1
20.360,00, nonché il risarcimento danni, pari a € 10.000, per l'inadempimento con- testato.
Si è quindi costituito in giudizio il Dott. , contestando integralmente quanto CP_1 dedotto da parte attrice e avanzando domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto a causa dell'inadempimento per mancati pagamenti delle Parte_1 prestazioni del convenuto, chiedendo quindi l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: “Nel merito: rigettarsi tutte le domande avanzate nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. In via ricon- venzionale: Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto che legava il Dott.
a quale direttore sanitario;
accertato e dichiarato CP_1 Parte_1
l'inadempimento di nei confronti del Dott. in relazione al pa- Parte_1 CP_1 gamenti dei compensi quale direttore sanitario, per l'effetto condannare Parte_1 in p.l.r.p.t. al pagamento in favore del convenuto di € 24.218,00 o maggiore o mino- re che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto all'effettivo sal- do. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, compensarsi quanto dovuto alla stessa con quanto dovu- to al dott. , con condanna al pagamento in favore del convenuto della CP_1 differenza oltre interessi moratori dal dovuto all'effettivo saldo. In ogni caso: con vittoria di spese compensi e competenze oltre accessori di legge”. Alla prima udien- za, svoltasi in data 15/6/23, il G.I. Dott.ssa Elisa Rubbis ha concesso i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. rinviando all'udienza del 11/01/24
- 4 - per l'eventuale adozione di provvedimenti istruttori. All'esito di detta udienza, svol- tasi con trattazione cartolare, il Giudice, rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
26/09/24, per poi trattenere la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.
Si prende atto che il rapporto contrattuale tra le parti relativo alla conferita direzio- ne sanitaria al convenuto va pacificamente considerato risolto e ciò, ad avviso del
Tribunale, per colpa esclusiva della società attrice ed a seguito della diffida di pa- gamento dei compensi ancora dovuti da parte del Dott. . CP_1
Invero per l'attrice il Dott. si sarebbe reso inadempiente nella presta- CP_1 zione non presenziando se non due volte nelle strutture gestite nei tre anni di vi- genza dell'incarico. Infatti il Dott. , ha svolto il ruolo di direttore sanita- CP_1 rio da dicembre 2019 fino alla risoluzione di diritto del contratto del 7/2/2023 co- municata a parte attrice il 9/2/2023. Tuttavia la tesi attorea risulta smentita dai fat- ti.
Invero, dai bonifici effettuati dall'attrice (V. doc. 10), si evince solamente la irregola- rità dei pagamenti nell'anno 2022 e il fatto che l'ultimo bonifico sia di settembre
2022 non è di poco conto. Invero, vorrebbe far credere che il Dott. Parte_1 CP_1 non abbia mai svolto attività di D.S. ovvero, abbia creato indecifrati problemi e asse- riti danni. Tuttavia, non constano contestazioni in tal senso;
anzi dall'analisi dei ver- samenti (V. doc.10 e Cfr. doc. 5 di parte attrice), così non pare, se è ben vero che per il periodo dicembre 2019 - novembre 2021, il Dott. è stato retribui- CP_1 to (sia pur a fatica e attraverso acconti, Cfr. doc. 5 . Parte_1
Infatti, se anche la fattura di gennaio 2022 non viene pagata, la fattura di febbraio
2022 viene pagata il 17/3/2022 (Cfr. doc. 10) con la causale “Direzione sanitaria febbraio 2022”. Il mese di marzo 2022 non viene pagato e così pure aprile 2022, mentre viene pagato maggio il 30/5/2022 con la causale “Direzione sanitaria maggio
2022”. Giugno, luglio e agosto 2022 non vengono pagati, mentre viene pagato set- tembre 2022 il 19/9/2022 con la causale “Direzione sanitaria settembre 2022”. I mesi a venire cioè ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023, non verran- no pagati e ciò determinerà la risoluzione del contratto.
E' chiaro che se parte attrice avesse avuto qualcosa da ridire sul comportamento del
Dott. lo avrebbe scritto, avrebbe adottato iniziative per la sua destitu- CP_1 zione e sostituzione e comunque avrebbe sospeso completamente i pagamenti, ma nulla di tutto ciò è avvenuto Contrariamente agli assunti di parte attrice il pagamen- to, quasi trimestrale, l'ultimo dei quali a settembre 2022 attesta come Parte_1 abbia assunto un ruolo pretestuoso pagando a “spot”, senza comunicare alcuna
- 5 - contestazione, salvo “tardivamente ”farlo, due anni dopo l'assunzione dell'incarico, di fronte alla diffida di pagamento del 17/11/2022 (Cfr. doc.1). L'intermittenza a partire dalla fine del 2021 dei pagamenti di (che paga regolarmente, sep- Parte_1 pur a fatica dal 12/2019 sino al 12/2021, senza mai contestare alcunchè), contrasta con le infondate contestazioni rivolte al Dott. e devono leggersi nell'ottica CP_1 della probabile carenza di liquidità che, a dire del convenuto, ha accompagnato la società attrice negli ultimi anni e che ha determinato sia divergenze con i precedenti collaboratori (cfr. doc. 3) e direttori sanitari, sia ritardi nella predisposizione delle pratiche amministrative.
Le asserite inadempienze e i conseguenti danni che la società attrice addossa al dott. sono solo lamentele indimostrate e smentite. Gli studi di NO e CP_1 [...]
non hanno mai avuto, per quanto dedotto e riscontrato, alcun problema do- Per_1 vuto alla figura del D.S. Dott. che ha, quindi, sempre adempiuto alle prescri- CP_1 zioni indicate nelle autorizzazioni sanitarie dei due ambulatori (cfr. doc. 4 per Citta- della e doc. 4 parte attrice per NO), e prova ne sia anche il fatto che le ispezioni sanitarie come quella del 12/4/22 dell'Ulss 6 Euganea non hanno riscontrato ano- malie nella presenza e operato del Dott. . Non si comprende, poi, a che titolo CP_1 il Dottor. dovrebbe restituire a i compensi per prestazioni già svol- CP_1 Parte_1 te e quindi retribuite, senza che vi sia stata alcuna contestazione prima della diffida del convenuto al pagamento delle fatture insolute. Parimenti, deve intendersi gene- rica e infondata la richiesta di risarcimento per € 10.000 avanzata da parte attrice, di cui sono tuttora ignoti gli elementi di calcolo. Si rileva che, per quanto dedotto, gli ambulatori non hanno mai avuto alcun problema in relazione alla figura del D.S.. Le difficoltà che, per il convenuto, constano esserci state (ancora oggi), sono legate alla gestione anche sotto il profilo economico delle due strutture da parte della società attrice, che hanno determinato ritardi e scadenze rispetto a pratiche amministrative ma quanto concerne l'autorizzazione e il rinnovo della autorizzazione sanitaria compete esclusivamente alla società e non al direttore sanitario. Parte_1 [...] sostiene che il Dott. non sia mai andato in nessun studio eppure Pt_1 CP_1 la circostanza è documentalmente smentita e addirittura formula capitoli Parte_1 di prova orale (capp. 4 e 6) contrari ai propri stessi assunti.
Le strutture gestite hanno pacificamente sempre operato rimanendo attive e per quanto emerge in atti costituivano ambulatori odontoiatrici, non poliambulatori.
Conseguentemente l'evocata normativa rimane inapplicabile agli ambulatori in ge- nerale e odontoiatrici in particolare, per i quali non sono prescritti particolari limiti d'orario (cfr. doc. 18, lista dei requisiti richiesti per gli ambulatori/studi odontoiatri- ci), come invece vorrebbe far credere la società attrice.
- 6 - Le “autorizzazioni sanitarie” di NO e LL, individuano e permettono per entrambe le città, l'esercizio di un “AMBULATORIO ODONTOIATRICO (codice B.5.8)” per cui i servizi ospedalieri richiamati ex adverso, nulla c'entrano e tantomeno spar- tiscono con gli ambulatori di NO e LL;
questi non sono in nessun caso dei
“poliambulatori”, ma meri ambulatori (per LL è ininfluente l'aggiunta di “at- tività medica non specialistica di “medicina estetica” non essendo una branca spe- cialistica della medicina), per cui parlare di orari, che non sono applicabili, è fuori luogo, così come di presenze o altro. Richiamati i principi giurisprudenziali evocati dalla difesa attorea sull'onere probatorio a fronte di allegato inadempimento può, dunque, ritenersi provato da parte convenuta con sufficiente riscontro l'esatto adempimento delle proprie incombenze professionali.
Il compenso mensile del Dott. , non è mai stato contestato, ma anche CP_2 in questo caso confessato (Cfr. doc.6 di parte attrice “..funzione per la quale le parti pattuivano per l'appunto il predetto compenso”). Il credito del Dott. CP_1 alla data del recesso, ammontava a € 24.218,00 (prima diffida di novembre 2022 per
€ 19.818,00, cioè mesi 9 per € 2.200 più € 18 di imposta di bollo, oltre il compenso per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023), in linea di solo capitale, ma a cui de- vono aggiungersi gli interessi moratori dalle singole scadenze al saldo.
Per tale importo, in accoglimento della domanda riconvenzionale, va pronunciata condanna di parte attrice.
In conseguenza dell'esito della lite le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da euro
26.001,00 a euro 52.000).
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta tutte le domande attoree avanzate nei confronti del convenuto;
Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto che legava il Dott. a CP_1
quale direttore sanitario per fatto e colpa di quest'ultima; accertato e di- Parte_1
chiarato l'inadempimento di nei confronti del Dott. in rela- Parte_1 CP_1 zione al pagamento dei compensi quale direttore sanitario, per l'effetto, in accogli- mento della domanda riconvenzionale, condanna in p.l.r.p.t. al pagamen- Parte_1
to in favore del convenuto di € 24.218,00, oltre interessi moratori dal dovuto all'effettivo saldo.
- 7 - Condanna, altresì, parte attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite liquidate in euro 7.616,00 oltre accessori di legge per compensi.
Padova, 7-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1413/2023 promossa da:
(P.IVA e C.F. ) Pt_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. DAL ZOTTO AGOSTINO
ATTRICE
contro
(CF: ) CP_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. NIERO ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI L'attrice ha concluso come da note scritte del 20.09.2024 depositate telematica- mente:
“NEL MERITO
1- Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto e, per l'effetto, dichiararsi e confermarsi la risoluzione dell'incarico di direzione sanitaria.
2- Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione della somma pari ad euro 20.360,00 in favore dall'attrice, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
3- Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attrice quantifi- cati allo stato attuale nella somma pari ad euro 10.000,00 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, e/o le differenti somme che dovessero risultare di giu- stizia, per i fatti di cui in narrativa, a titolo cumulativamente e/o alternativamente di restituzione dell'indebito e/o di risarcimento del danno diretto;
4- Accertare e dichiarare se i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto hanno comportato la violazione dell'art. 2 e 69 del Codice di Deontologia Medica e, per l'effetto, condannarlo in via equitativa al risarcimento del danno a favore dell'attrice.
5- rigettarsi ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per i moti- vi esposti in narrativa.
IN OGNI CASO
5- Rigettarsi ogni avversa pretesa, domanda, istanza ed eccezione.
6- Con vittoria di spese e competenze legali.
Il convenuto ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
- 2 - “Nel merito: rigettarsi tutte le domande avanzate nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
In via riconvenzionale: Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto che legava il Dott. a quale direttore sanitario per fatto e colpa di CP_1 Parte_1
quest'ultima; accertato e dichiarato l'inadempimento di nei confronti del Parte_1
Dott. in relazione al pagamento dei compensi quale direttore sanitario, CP_1 per l'effetto condannare in p.l.r.p.t. al pagamento in favore del convenuto Parte_1
di € 24.218,00 o maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi mo- ratori dal dovuto all'effettivo saldo.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle do- mande di parte attrice, compensarsi quanto dovuto alla stessa con quanto dovuto al dott. , con condanna al pagamento in favore del convenuto della diffe- CP_1 renza oltre interessi moratori dal dovuto all'effettivo saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese compensi e competenze oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13/02/2023, ha evocato innanzi al Parte_1
Tribunale di Padova il Dott. al fine di sentirsi accogliere le seguenti CP_2 conclusioni: “NEL MERITO 1- Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto e, per l'effetto, dichiararsi e confermarsi la risoluzione dell'incarico di direzione sanitaria.
2- Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione della somma pari ad euro 20.360,00 in favore dall'attrice, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
3- Accertare e dichiarare i gravi inadempimenti posti in essere dal convenuto e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti e patien- di dall'attrice quantificati allo stato attuale nella somma pari ad euro 10.000,00 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, e/o le differenti somme che do- vessero risultare di giustizia, per i fatti di cui in narrativa, a titolo cumulativamente e/o alternativamente di restituzione dell'indebito e/o di risarcimento del danno di-
- 3 - retto;
4- Accertare e dichiarare se i gravi inadempimenti posti in essere dal conve- nuto hanno comportato la violazione dell'art. 2 e 69 del Codice di Deontologia Me- dica e, per l'effetto, condannarlo in via equitativa al risarcimento del danno a favore dell'attrice. IN OGNI CASO 5- Rigettarsi ogni avversa pretesa, domanda, istanza ed eccezione.
6- Con vittoria di spese e competenze legali”.
Parte attrice nel proprio atto introduttivo narra di essere una società che esercita la propria attività presso il poliambulatorio di LL, Via Riva dell'Ospedale n.12 e presso l'ambulatorio di NO Terme, in via Moroni n.
1. Si legge altresì che in data
06/12/2019 il convenuto Dott. ha accettato di coprire l'incarico di di- CP_1 rettore sanitario per entrambe le strutture gestite, tuttavia parte attrice lamenta che il convenuto si sarebbe sempre sottratto ai propri obblighi professionali, conte- standogli inoltre il fatto di aver disatteso l'obbligo di presenza previsto dalla legge regionale del Veneto DGR 101/2004, pari al 50% delle ore di apertura della struttu- ra. Tali asseriti inadempimenti del dott. avrebbero determinato la scadenza CP_1 dell'autorizzazione sanitaria dell'ambulatorio di NO Terme, per cui si è Parte_1 riservata di promuovere eventuale separato giudizio all'esito di eventuali sanzioni a seguito del mancato rinnovo autorizzativo. In ragione di quanto sopra, la società at- trice pretenderebbe la restituzione della somma corrisposta al dott. pari a € CP_1
20.360,00, nonché il risarcimento danni, pari a € 10.000, per l'inadempimento con- testato.
Si è quindi costituito in giudizio il Dott. , contestando integralmente quanto CP_1 dedotto da parte attrice e avanzando domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto a causa dell'inadempimento per mancati pagamenti delle Parte_1 prestazioni del convenuto, chiedendo quindi l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: “Nel merito: rigettarsi tutte le domande avanzate nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. In via ricon- venzionale: Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto che legava il Dott.
a quale direttore sanitario;
accertato e dichiarato CP_1 Parte_1
l'inadempimento di nei confronti del Dott. in relazione al pa- Parte_1 CP_1 gamenti dei compensi quale direttore sanitario, per l'effetto condannare Parte_1 in p.l.r.p.t. al pagamento in favore del convenuto di € 24.218,00 o maggiore o mino- re che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto all'effettivo sal- do. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, compensarsi quanto dovuto alla stessa con quanto dovu- to al dott. , con condanna al pagamento in favore del convenuto della CP_1 differenza oltre interessi moratori dal dovuto all'effettivo saldo. In ogni caso: con vittoria di spese compensi e competenze oltre accessori di legge”. Alla prima udien- za, svoltasi in data 15/6/23, il G.I. Dott.ssa Elisa Rubbis ha concesso i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. rinviando all'udienza del 11/01/24
- 4 - per l'eventuale adozione di provvedimenti istruttori. All'esito di detta udienza, svol- tasi con trattazione cartolare, il Giudice, rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
26/09/24, per poi trattenere la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.
Si prende atto che il rapporto contrattuale tra le parti relativo alla conferita direzio- ne sanitaria al convenuto va pacificamente considerato risolto e ciò, ad avviso del
Tribunale, per colpa esclusiva della società attrice ed a seguito della diffida di pa- gamento dei compensi ancora dovuti da parte del Dott. . CP_1
Invero per l'attrice il Dott. si sarebbe reso inadempiente nella presta- CP_1 zione non presenziando se non due volte nelle strutture gestite nei tre anni di vi- genza dell'incarico. Infatti il Dott. , ha svolto il ruolo di direttore sanita- CP_1 rio da dicembre 2019 fino alla risoluzione di diritto del contratto del 7/2/2023 co- municata a parte attrice il 9/2/2023. Tuttavia la tesi attorea risulta smentita dai fat- ti.
Invero, dai bonifici effettuati dall'attrice (V. doc. 10), si evince solamente la irregola- rità dei pagamenti nell'anno 2022 e il fatto che l'ultimo bonifico sia di settembre
2022 non è di poco conto. Invero, vorrebbe far credere che il Dott. Parte_1 CP_1 non abbia mai svolto attività di D.S. ovvero, abbia creato indecifrati problemi e asse- riti danni. Tuttavia, non constano contestazioni in tal senso;
anzi dall'analisi dei ver- samenti (V. doc.10 e Cfr. doc. 5 di parte attrice), così non pare, se è ben vero che per il periodo dicembre 2019 - novembre 2021, il Dott. è stato retribui- CP_1 to (sia pur a fatica e attraverso acconti, Cfr. doc. 5 . Parte_1
Infatti, se anche la fattura di gennaio 2022 non viene pagata, la fattura di febbraio
2022 viene pagata il 17/3/2022 (Cfr. doc. 10) con la causale “Direzione sanitaria febbraio 2022”. Il mese di marzo 2022 non viene pagato e così pure aprile 2022, mentre viene pagato maggio il 30/5/2022 con la causale “Direzione sanitaria maggio
2022”. Giugno, luglio e agosto 2022 non vengono pagati, mentre viene pagato set- tembre 2022 il 19/9/2022 con la causale “Direzione sanitaria settembre 2022”. I mesi a venire cioè ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023, non verran- no pagati e ciò determinerà la risoluzione del contratto.
E' chiaro che se parte attrice avesse avuto qualcosa da ridire sul comportamento del
Dott. lo avrebbe scritto, avrebbe adottato iniziative per la sua destitu- CP_1 zione e sostituzione e comunque avrebbe sospeso completamente i pagamenti, ma nulla di tutto ciò è avvenuto Contrariamente agli assunti di parte attrice il pagamen- to, quasi trimestrale, l'ultimo dei quali a settembre 2022 attesta come Parte_1 abbia assunto un ruolo pretestuoso pagando a “spot”, senza comunicare alcuna
- 5 - contestazione, salvo “tardivamente ”farlo, due anni dopo l'assunzione dell'incarico, di fronte alla diffida di pagamento del 17/11/2022 (Cfr. doc.1). L'intermittenza a partire dalla fine del 2021 dei pagamenti di (che paga regolarmente, sep- Parte_1 pur a fatica dal 12/2019 sino al 12/2021, senza mai contestare alcunchè), contrasta con le infondate contestazioni rivolte al Dott. e devono leggersi nell'ottica CP_1 della probabile carenza di liquidità che, a dire del convenuto, ha accompagnato la società attrice negli ultimi anni e che ha determinato sia divergenze con i precedenti collaboratori (cfr. doc. 3) e direttori sanitari, sia ritardi nella predisposizione delle pratiche amministrative.
Le asserite inadempienze e i conseguenti danni che la società attrice addossa al dott. sono solo lamentele indimostrate e smentite. Gli studi di NO e CP_1 [...]
non hanno mai avuto, per quanto dedotto e riscontrato, alcun problema do- Per_1 vuto alla figura del D.S. Dott. che ha, quindi, sempre adempiuto alle prescri- CP_1 zioni indicate nelle autorizzazioni sanitarie dei due ambulatori (cfr. doc. 4 per Citta- della e doc. 4 parte attrice per NO), e prova ne sia anche il fatto che le ispezioni sanitarie come quella del 12/4/22 dell'Ulss 6 Euganea non hanno riscontrato ano- malie nella presenza e operato del Dott. . Non si comprende, poi, a che titolo CP_1 il Dottor. dovrebbe restituire a i compensi per prestazioni già svol- CP_1 Parte_1 te e quindi retribuite, senza che vi sia stata alcuna contestazione prima della diffida del convenuto al pagamento delle fatture insolute. Parimenti, deve intendersi gene- rica e infondata la richiesta di risarcimento per € 10.000 avanzata da parte attrice, di cui sono tuttora ignoti gli elementi di calcolo. Si rileva che, per quanto dedotto, gli ambulatori non hanno mai avuto alcun problema in relazione alla figura del D.S.. Le difficoltà che, per il convenuto, constano esserci state (ancora oggi), sono legate alla gestione anche sotto il profilo economico delle due strutture da parte della società attrice, che hanno determinato ritardi e scadenze rispetto a pratiche amministrative ma quanto concerne l'autorizzazione e il rinnovo della autorizzazione sanitaria compete esclusivamente alla società e non al direttore sanitario. Parte_1 [...] sostiene che il Dott. non sia mai andato in nessun studio eppure Pt_1 CP_1 la circostanza è documentalmente smentita e addirittura formula capitoli Parte_1 di prova orale (capp. 4 e 6) contrari ai propri stessi assunti.
Le strutture gestite hanno pacificamente sempre operato rimanendo attive e per quanto emerge in atti costituivano ambulatori odontoiatrici, non poliambulatori.
Conseguentemente l'evocata normativa rimane inapplicabile agli ambulatori in ge- nerale e odontoiatrici in particolare, per i quali non sono prescritti particolari limiti d'orario (cfr. doc. 18, lista dei requisiti richiesti per gli ambulatori/studi odontoiatri- ci), come invece vorrebbe far credere la società attrice.
- 6 - Le “autorizzazioni sanitarie” di NO e LL, individuano e permettono per entrambe le città, l'esercizio di un “AMBULATORIO ODONTOIATRICO (codice B.5.8)” per cui i servizi ospedalieri richiamati ex adverso, nulla c'entrano e tantomeno spar- tiscono con gli ambulatori di NO e LL;
questi non sono in nessun caso dei
“poliambulatori”, ma meri ambulatori (per LL è ininfluente l'aggiunta di “at- tività medica non specialistica di “medicina estetica” non essendo una branca spe- cialistica della medicina), per cui parlare di orari, che non sono applicabili, è fuori luogo, così come di presenze o altro. Richiamati i principi giurisprudenziali evocati dalla difesa attorea sull'onere probatorio a fronte di allegato inadempimento può, dunque, ritenersi provato da parte convenuta con sufficiente riscontro l'esatto adempimento delle proprie incombenze professionali.
Il compenso mensile del Dott. , non è mai stato contestato, ma anche CP_2 in questo caso confessato (Cfr. doc.6 di parte attrice “..funzione per la quale le parti pattuivano per l'appunto il predetto compenso”). Il credito del Dott. CP_1 alla data del recesso, ammontava a € 24.218,00 (prima diffida di novembre 2022 per
€ 19.818,00, cioè mesi 9 per € 2.200 più € 18 di imposta di bollo, oltre il compenso per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023), in linea di solo capitale, ma a cui de- vono aggiungersi gli interessi moratori dalle singole scadenze al saldo.
Per tale importo, in accoglimento della domanda riconvenzionale, va pronunciata condanna di parte attrice.
In conseguenza dell'esito della lite le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da euro
26.001,00 a euro 52.000).
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta tutte le domande attoree avanzate nei confronti del convenuto;
Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto che legava il Dott. a CP_1
quale direttore sanitario per fatto e colpa di quest'ultima; accertato e di- Parte_1
chiarato l'inadempimento di nei confronti del Dott. in rela- Parte_1 CP_1 zione al pagamento dei compensi quale direttore sanitario, per l'effetto, in accogli- mento della domanda riconvenzionale, condanna in p.l.r.p.t. al pagamen- Parte_1
to in favore del convenuto di € 24.218,00, oltre interessi moratori dal dovuto all'effettivo saldo.
- 7 - Condanna, altresì, parte attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite liquidate in euro 7.616,00 oltre accessori di legge per compensi.
Padova, 7-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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