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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito alla discussione orale per l'udienza del
10.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5031/2024 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
S.S. 114 km 4.800 snc, cod. fisc.: rappresentata e difesa unitamente CodiceFiscale_1
e anche disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, ed elettivamente domiciliata in Messina Via del Vespro n. 57 presso lo studio degli stessi, procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , rappresentato per mezzo dei propri P.IVA_1
funzionari, resistente
Avente ad oggetto: liquidazione e pagamento prestazione obbligatoria
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 27/09/2024, la ricorrente evocava in giudizio l' al fine di CP_2
ottenerne la condanna alla liquidazione ed al pagamento degli arretrati dovuti a titolo di dell'indennità di accompagnamento avente decorrenza da giugno 2023, con maggiorazione dei singoli ratei di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
A sostegno dell'azione proposta, parte ricorrente allegava di avere ottenuto da codesto Ufficio giudiziario, nel giudizio iscritto al n. r.g. N. 1741.2023R.G, in data 25.05.2024 il decreto di omologa attestante la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del beneficio assistenziale, regolarmente notificato all' previdenziale, il 27.5.2024, che non aveva CP_1 ancora provveduto alla liquidazione ed al pagamento dell'indicata prestazione.
La ricorrente chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso con conseguente pronuncia in ordine alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistente che rappresentava di aver liquidato e disposto il CP_3
pagamento degli arretrati, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti di diritto.
In via preliminare, va evidenziato che il quinto comma dell'art. 445-bis c.p.c. dispone che il decreto di omologa, contenente l'accertato requisito sanitario utile alla prestazione, venga notificato agli enti competenti, i quali, subordinatamente alla verifica degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni
(Cass. civ., sez. VI, n. 15709/2020).
Nel caso che ci occupa, il ricorrente dava prova di aver inviato a mezzo pec in data 27/05/2024 la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta alla quale ha fatto riscontro l'emanazione del modello Te08 solo nell'ottobre 2024, determinando quindi la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, non essendo stato effettuato il pagamento mediante accredito sul conto corrente nella disponibilità della ricorrente entro i centoventi giorni previsti dalla Legge e decorrenti dalla notifica dell'omologa, ne discende che l va condannato alla rifusione delle spese di CP_2 lite, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così Parte_1
provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere,
2) Condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida in € CP_2
4.636,5 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Messina, 10.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando