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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5425/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Katia Petito Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. l'avv. Francesca Controparte_1
Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: AN (assegno di vedovanza)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.6.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver richiesto l'Assegno per il nucleo familiare per se stessa (c.d. assegno di vedovanza), con decorrenza dal 1° marzo 2022, in virtù del fatto di essere già beneficiaria di pensione di reversibilità; che l' non ha erogato la prestazione per il periodo dall'1.3.2022 al CP_1
30.6.2023; che l' ha rigettato il suo ricorso amministrativo così motivando: “la somma dei CP_1
redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo. Nel suo caso, in considerazione dei redditi derivanti dai beni immobili in suo possesso, non risulta soddisfatto il requisito per il periodo dal 01/03/2022 al 30/06/2022 in cui è stato valutato il reddito relativo all'anno
2020 e, analogamente, non risulta soddisfatto tale requisito per il periodo dal 01/07/2022 al
30/06/2023 in cui è stato valutato il reddito dell'anno 2021”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra , al riconoscimento l'Assegno Parte_1
pagina 1 di 4 per il Nucleo Familiare (AN) in favore dei vedovi (cd. Assegno di vedovanza) dal 1° marzo 2022 al
30 giugno 2023; 2) per l'effetto condannare l' in presone del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento della somma di Euro 846,56 a titolo di arretrati A.N.F. su pensione per il predetto periodo, oltre interessi come per legge, o a quella maggiore o minore che dovesse risultare a seguito della espletando istruttoria”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note scritte.
* * *
Il ricorso è infondato.
In generale, ai sensi dell'art. 2 d.l. 69/1988 conv. con modifiche dalla l. 153/1988, l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione istituita per incrementare il reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge.
Precisamente, il comma 2 della citata disposizione così dispone: “L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo”.
Va poi evidenziato che il presupposto per il riconoscimento del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione pagina 2 di 4 non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n.
15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co.
6).
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20 agosto 1996, n.
7668 ).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88 rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55).
Tanto premesso, nel caso concreto, occorre valutare la sussistenza dei requisiti reddituali necessari per fruire della prestazione nel periodo marzo 2022 – giugno 2023.
Deve, infatti, chiarirsi che la pretesa azionata attiene a detto periodo, dovendosi dedurre dal tenore del
Mod. TE08 in atti (cfr., doc. 9 della ricorrente), che fa espresso riferimento ad un credito a favore della ricorrente, che le sia stata riconosciuta la prestazione da luglio 2023, pari a €.52,91 mensili.
pagina 3 di 4 Orbene, deve condividersi la ricostruzione dell' circa l'assenza dei requisiti reddituali nel CP_1
predetto periodo, alla luce del fatto che debbano essere presi in considerazione, secondo il criterio innanzi esplicitato, i redditi relativi agli anni 2020 e 2021.
Dalle dichiarazioni dei redditi emerge chiaramente l'assenza del requisito di cui al co. 10 dell'art. 2 L.
153/1988, in quanto, all'epoca, la ricorrente non era ancora percettrice di pensione di reversibilità poiché non ancora vedova e a carico del coniuge.
Ne consegue che non poteva vantare il requisito della provenienza dei redditi per almeno il 70% da lavoro dipendente o altri redditi a questo assimilati.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5425/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Katia Petito Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. l'avv. Francesca Controparte_1
Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: AN (assegno di vedovanza)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.6.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver richiesto l'Assegno per il nucleo familiare per se stessa (c.d. assegno di vedovanza), con decorrenza dal 1° marzo 2022, in virtù del fatto di essere già beneficiaria di pensione di reversibilità; che l' non ha erogato la prestazione per il periodo dall'1.3.2022 al CP_1
30.6.2023; che l' ha rigettato il suo ricorso amministrativo così motivando: “la somma dei CP_1
redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo. Nel suo caso, in considerazione dei redditi derivanti dai beni immobili in suo possesso, non risulta soddisfatto il requisito per il periodo dal 01/03/2022 al 30/06/2022 in cui è stato valutato il reddito relativo all'anno
2020 e, analogamente, non risulta soddisfatto tale requisito per il periodo dal 01/07/2022 al
30/06/2023 in cui è stato valutato il reddito dell'anno 2021”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra , al riconoscimento l'Assegno Parte_1
pagina 1 di 4 per il Nucleo Familiare (AN) in favore dei vedovi (cd. Assegno di vedovanza) dal 1° marzo 2022 al
30 giugno 2023; 2) per l'effetto condannare l' in presone del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento della somma di Euro 846,56 a titolo di arretrati A.N.F. su pensione per il predetto periodo, oltre interessi come per legge, o a quella maggiore o minore che dovesse risultare a seguito della espletando istruttoria”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note scritte.
* * *
Il ricorso è infondato.
In generale, ai sensi dell'art. 2 d.l. 69/1988 conv. con modifiche dalla l. 153/1988, l'assegno per il nucleo familiare è una prestazione istituita per incrementare il reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno per legge.
Precisamente, il comma 2 della citata disposizione così dispone: “L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo”.
Va poi evidenziato che il presupposto per il riconoscimento del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione pagina 2 di 4 non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n.
15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co.
6).
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20 agosto 1996, n.
7668 ).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88 rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55).
Tanto premesso, nel caso concreto, occorre valutare la sussistenza dei requisiti reddituali necessari per fruire della prestazione nel periodo marzo 2022 – giugno 2023.
Deve, infatti, chiarirsi che la pretesa azionata attiene a detto periodo, dovendosi dedurre dal tenore del
Mod. TE08 in atti (cfr., doc. 9 della ricorrente), che fa espresso riferimento ad un credito a favore della ricorrente, che le sia stata riconosciuta la prestazione da luglio 2023, pari a €.52,91 mensili.
pagina 3 di 4 Orbene, deve condividersi la ricostruzione dell' circa l'assenza dei requisiti reddituali nel CP_1
predetto periodo, alla luce del fatto che debbano essere presi in considerazione, secondo il criterio innanzi esplicitato, i redditi relativi agli anni 2020 e 2021.
Dalle dichiarazioni dei redditi emerge chiaramente l'assenza del requisito di cui al co. 10 dell'art. 2 L.
153/1988, in quanto, all'epoca, la ricorrente non era ancora percettrice di pensione di reversibilità poiché non ancora vedova e a carico del coniuge.
Ne consegue che non poteva vantare il requisito della provenienza dei redditi per almeno il 70% da lavoro dipendente o altri redditi a questo assimilati.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4