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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3298/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3298/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNI Parte_1 C.F._1 VITTORIO e dell'avv. BOTTI LUCILLA ATTORE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIAPPI Controparte_1 P.IVA_1
LORENZO
CONVENUTO APPELLATO avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
Posta in decisione all'udienza del 23.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice appellante: come da atto di citazione in appello ovvero: Voglia il Tribunale di Livorno, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti, contrariis reiectis, accogliere il presente appello, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto respingere ogni domanda dell' avanzata contro . Con Parte_2 Parte_1 vittoria di spese. per parte convenuta appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza respinta e/o disattesa, dichiarare inammissibile l'interposto appello ex art. 348 bis c.p.c. e conseguentemente assumere i provvedimenti di cui all'art. 348 ter c.p.c. nei confronti del suddetto atto di citazione in appello proposto con atto notificato via PEC in data 13/10/2022 dall'impresa individuale
[...]
, in persona del suo legale rappresentante , nato a [...] – LI - il Controparte_2 Parte_1
18864 codice fiscale corrente in NA Via Aurelia sud numero 4, con vittoria C.F._2 di spese e di onorari relativi al giudizio di appello. nel merito voglia l'illustrissimo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza respinta e/o disattesa respingere integralmente l'appello proposto con atto notificato via PEC in data 13/10/2022 dall'impresa individuale , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
, nato a [...] – LI - il 18864 codice fiscale corrente in NA Parte_1 C.F._2
pagina 1 di 5 Via Aurelia sud numero 4, nei confronti della sentenza numero 96/2022 del Giudice di Pace di NA
e per l'effetto confermare integralmente detta sentenza con vittoria di spese ed onorari del giudizio di appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'impresa edile citò davanti al Giudice di Pace di NA , titolare Controparte_1 Parte_1 dell'impresa individuale , deducendo di avergli consegnato nel gennaio Controparte_2
2018 un motore elettrico che necessitava di una riparazione, che detta riparazione non fu eseguita e che detto motore non gli era mai stato restituito. Chiese pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
1.1. Si costituì negando di avere mai ricevuto la consegna del motore per la riparazione, Parte_1
come invece affermato da parte attrice, asserendo altresì di avere cessato ogni attività di impresa nel
2017 e di non avere più dall'anno 2017 la disponibilità dei locali ove parte attrice aveva allegato di avere consegnato il motore.
1.2 Istruita la causa con l'assunzione di prove orali il Giudice di Pace emetteva in data 11.08.2022 la sentenza 96/2022 con la quale, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava parte convenuta al pagamento della somma di € 600,00 a titolo di risarcimento del danno;
compensava le spese di lite nella misura del 30% e condannava parte convenuta a rimborsare a parte attrice l'ulteriore
70% delle spese di lite.
1.3 Avverso tale sentenza ha proposto appello , titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
deducendo a fondamento dello stesso i seguenti motivi: Controparte_2
a) illogica interpretazione delle risultanze probatorie non essendo emerso dalla istruttoria espletata e segnatamente dalle dichiarazioni testimoniali assunte che il motore CI fu consegnato a Parte_1
;
[...]
b) il non avere il giudice di Pace considerato che la mancata produzione del documento di trasporto
(DDT) relativo al motore consegnato inficiava la possibilità d'accoglimento della domanda poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 1, 3° comma DPR 472/1996, deve accompagnare obbligatoriamente il trasporto dei beni senza finalità traslative da imprenditore ad imprenditore;
documento di trasporto che nella fattispecie doveva essere compilato obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 53, DPR 633/1972, con la causale, trattandosi di un trasporto merci non traslativo della proprietà, “conto lavorazioni di riparazione”.;
c) asseriva infine che fosse illogica la determinazione del danno per la mancata restituzione del motore stimato in € 600,00, prendendo come criterio di comparazione un motore nuovo.
pagina 2 di 5 1.4 Si costituiva la parte appellata eccependo la manifesta infondatezza dell'appello chiedendo che il giudice provvedesse ex art 348 bis c.p.c.
Contestava comunque la fondatezza dei motivi di appello deducendo che il giudice di prime cure avesse congruamente motivato, sulla base della istruttoria espletata, il perché vi fosse la prova che il motore per fosse stato consegnato per la riparazione al . Contestava infine la CP_3 Pt_1
fondatezza del motivo sul quantum del danno liquidato dal giudice di prime cure.
2. L'appello non può essere dichiarato inammissibile o infondato ex art 348 bis c.p.c. essendo parzialmente fondato per quanto si dirà infra.
3. Il giudice di prime cure ha ritenuto che il rilievo secondo il quale il convenuto non avrebbe potuto ricevere il motore di rotazione per perché non svolgeva più attività di riparazione per conto CP_3
terzi, avendo risolto il contratto dei locali che conduceva ad uso officina, è contraddetto dalle risultanze della produzione di parte attrice (visura CCIIA) da cui risulta provato che al 2018 la impresa convenuta svolgeva le medesime attività degli anni precedenti ed aveva la stessa sede principale in NA via
Aurelia sud 4.
Infatti ha evidenziato il giudice di prime cure che la visura camerale della impresa individuale convenuta prodotta da parte attrice dimostra: 1) che la impresa alla data del 29/07/2020 era Pt_1
attiva ed aveva iniziato la propria attività sin dal 1995; 2) che la impresa al 2018 (ma anche al 2020) aveva sede in via Aurelia sud n. 4 a NA e nell'anno 2017 non aveva modificato sede e/o attività.
Tale circostanza non è stata in alcun modo contestata con l'atto di appello.
3.1 Ciò precisato ritiene lo scrivente che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo del materiale istruttorio assunto.
Il teste , escusso all'udienza del 15/09/2021, ha affermato quanto segue: era gennaio Testimone_1
2018 ma non ricordo il giorno, io mi trovavo con stavamo andando a vedere un lavoro Parte_3
Co in zona Aurelia sud e passando di lì, presso la ditta , abbiamo scaricato questo motore, non sono in grado di confermare che fosse un motore CIBIN. Lo abbiamo consegnato ad un ragazzo di circa una trentina di anni che non so descrivere. Preciso che al momento della consegna del motore io l'ho visto scaricare ma non sono andato dentro e non ho visto se al sia stata consegnata o meno una CP_1
ricevuta.
Da tale dichiarazione testimoniale emerge la prova che un motore fu consegnato presso la sede della
Co
che per quanto suddetto al gennaio 2018 era ancora operativa.
Irrilevante appare la circostanza che il motore non sia stato consegnato personalmente a Parte_1
essendo comunque stato consegnato a persona che si trovava nei locali della sua impresa.
pagina 3 di 5 Peraltro che il motore sia stato consegnato alla impresa individuale risulta confermato Parte_1
indirettamente dalle dichiarazioni testimoniali di , escusso all'udienza del 15/09/2021, Testimone_2
che ha confermato il capitolo di prova n. 3 avente il seguente tenore letterale: DVT che, successivamente al gennaio 2018, avete assistito personalmente ad una telefonata con cui il Pt_3 accettava il preventivo di spesa per € 160,00 formulato dal relativamente alla
[...] Parte_1
riparazione del motore per di cui al capitolo 1 e ha riferito quanto segue: sì è vero eravamo CP_3
sul furgone stavamo andando a vedere un lavoro ed io ho assistito ad una telefonata in cui il CP_1
chiedeva quanto ci voleva per riparare questo motore. .. Non ricordo quando ho assistito a detta telefonata confermo che era l'anno 2018, nonché dalla dichiarazione testimoniale di , Testimone_3
escussa alla udienza del 13.07.2022 la quale ha riferito:
… quello che so è che io e eravamo in macchina, non so dire l'anno mi sembra primavera o Pt_3
autunno, e fece una telefonata al figlio del e gli disse: “è tanto che cerco il tuo babbo, Pt_3 Pt_1
fammi avere questo motore perché altrimenti domani vado dall'avvocato”, la risposta del figlio che ho sentito perché eravamo in viva voce fu: “stasera alle 8 te lo porto a casa”.
Da tali dichiarazioni testimoniali emerge con certezza la conferma che il motore fu consegnato. CP_3
Infatti ove il motore non fosse stato consegnato né il avrebbe potuto accettare il preventivo né CP_1
avrebbe chiesto quanto occorreva per la riparazione né il figlio del sig. avrebbe dichiarato che Pt_1
lo stesso sarebbe stato riconsegnato in serata.
Peraltro la circostanza che il motore fosse stato consegnato emerge anche indirettamente da quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale da il quale rispondendo sul capitolo quattro Parte_1
Parte di parte attrice avente il seguente tenore letterale he successivamente al gennaio Parte_3
2018 telefonò più volte alla utenza cellulare 3482818144 a lei intestata, al fine di richiedere notizie sull'avvenuta riparazione del motore per ha così risposto: è vero che mi ha telefonato ma CP_3
io gli ho sempre detto che il motore non ce l'avevo, non lo trovavo.
Ove il motore non fosse stato consegnato lo stesso avrebbe negato recisamente la consegna e non detto che non lo trovava.
3.2. Del tutto irrilevante risulta poi la circostanza che non sia stato redatto il DDT. Infatti ciò può rilevare nei rapporti con la amministrazione finanziaria in quanto ai sensi dell'art 53 DPR 633/1972 si presumono ceduti i beni acquistati … che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita
l'attività …, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: … b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà, ma certamente ciò non impedisce di provare altrimenti la consegna dei beni a terzi perché vengano riparati.
pagina 4 di 5 4. Pertanto la sentenza di prime cure non merita di essere riformata laddove ha ritenuto provata la consegna del motore all'odierno appellante e quindi ha ritenuto dovuto il risarcimento da CP_3 parte dello stesso per non averlo restituito all'odierna appellata (mancata restituzione che costituisce fatto pacifico. Peraltro l'odierno appellante non ha provato o chiesto di provare di averlo restituito come era onerato a fare una volta provata la consegna da parte appellata).
5. La sentenza merita di essere riformata invece là dove ha stimato, “a braccio” il valore del bene non restituito dal convenuto al momento della sua consegna (nel 2018).
Alla luce della consulenza redatta dal CTU perito industriale il valore del motore usato Persona_1
per era nel 2018 pari a € 185,00. CP_3
Pertanto l'odierno appellante doveva essere condannato a versare all'attore tale somma e non quella indicata dal giudice di Pace.
5.1 Per il resto la sentenza di prime cure merita conferma, anche in punto di liquidazione delle spese essendo il convenuto in primo grado rimasto soccombente anche se per somma minore rispetto a quella domandata e quindi giustificandosi la parziale compensazione delle spese.
5.2 In ragione della soccombenza reciproca essendo l'appello stato accolto solo parzialmente sussistono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese del presente grado del giudizio comprese quelle di CTU già poste a carico delle parti nella misura del 50% con decreto della dott.ssa del 13.5.2024. Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Livorno n. 96/2022, che per il resto conferma, riduce ad € 185,00 la somma che la parte convenuta (odierna appellante) è stata condannata a versare alla parte attrice (odierna appellata).
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Livorno, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3298/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNI Parte_1 C.F._1 VITTORIO e dell'avv. BOTTI LUCILLA ATTORE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIAPPI Controparte_1 P.IVA_1
LORENZO
CONVENUTO APPELLATO avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
Posta in decisione all'udienza del 23.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice appellante: come da atto di citazione in appello ovvero: Voglia il Tribunale di Livorno, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per tutti i motivi sopra esposti, contrariis reiectis, accogliere il presente appello, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto respingere ogni domanda dell' avanzata contro . Con Parte_2 Parte_1 vittoria di spese. per parte convenuta appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza respinta e/o disattesa, dichiarare inammissibile l'interposto appello ex art. 348 bis c.p.c. e conseguentemente assumere i provvedimenti di cui all'art. 348 ter c.p.c. nei confronti del suddetto atto di citazione in appello proposto con atto notificato via PEC in data 13/10/2022 dall'impresa individuale
[...]
, in persona del suo legale rappresentante , nato a [...] – LI - il Controparte_2 Parte_1
18864 codice fiscale corrente in NA Via Aurelia sud numero 4, con vittoria C.F._2 di spese e di onorari relativi al giudizio di appello. nel merito voglia l'illustrissimo Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza respinta e/o disattesa respingere integralmente l'appello proposto con atto notificato via PEC in data 13/10/2022 dall'impresa individuale , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
, nato a [...] – LI - il 18864 codice fiscale corrente in NA Parte_1 C.F._2
pagina 1 di 5 Via Aurelia sud numero 4, nei confronti della sentenza numero 96/2022 del Giudice di Pace di NA
e per l'effetto confermare integralmente detta sentenza con vittoria di spese ed onorari del giudizio di appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'impresa edile citò davanti al Giudice di Pace di NA , titolare Controparte_1 Parte_1 dell'impresa individuale , deducendo di avergli consegnato nel gennaio Controparte_2
2018 un motore elettrico che necessitava di una riparazione, che detta riparazione non fu eseguita e che detto motore non gli era mai stato restituito. Chiese pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
1.1. Si costituì negando di avere mai ricevuto la consegna del motore per la riparazione, Parte_1
come invece affermato da parte attrice, asserendo altresì di avere cessato ogni attività di impresa nel
2017 e di non avere più dall'anno 2017 la disponibilità dei locali ove parte attrice aveva allegato di avere consegnato il motore.
1.2 Istruita la causa con l'assunzione di prove orali il Giudice di Pace emetteva in data 11.08.2022 la sentenza 96/2022 con la quale, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava parte convenuta al pagamento della somma di € 600,00 a titolo di risarcimento del danno;
compensava le spese di lite nella misura del 30% e condannava parte convenuta a rimborsare a parte attrice l'ulteriore
70% delle spese di lite.
1.3 Avverso tale sentenza ha proposto appello , titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
deducendo a fondamento dello stesso i seguenti motivi: Controparte_2
a) illogica interpretazione delle risultanze probatorie non essendo emerso dalla istruttoria espletata e segnatamente dalle dichiarazioni testimoniali assunte che il motore CI fu consegnato a Parte_1
;
[...]
b) il non avere il giudice di Pace considerato che la mancata produzione del documento di trasporto
(DDT) relativo al motore consegnato inficiava la possibilità d'accoglimento della domanda poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 1, 3° comma DPR 472/1996, deve accompagnare obbligatoriamente il trasporto dei beni senza finalità traslative da imprenditore ad imprenditore;
documento di trasporto che nella fattispecie doveva essere compilato obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 53, DPR 633/1972, con la causale, trattandosi di un trasporto merci non traslativo della proprietà, “conto lavorazioni di riparazione”.;
c) asseriva infine che fosse illogica la determinazione del danno per la mancata restituzione del motore stimato in € 600,00, prendendo come criterio di comparazione un motore nuovo.
pagina 2 di 5 1.4 Si costituiva la parte appellata eccependo la manifesta infondatezza dell'appello chiedendo che il giudice provvedesse ex art 348 bis c.p.c.
Contestava comunque la fondatezza dei motivi di appello deducendo che il giudice di prime cure avesse congruamente motivato, sulla base della istruttoria espletata, il perché vi fosse la prova che il motore per fosse stato consegnato per la riparazione al . Contestava infine la CP_3 Pt_1
fondatezza del motivo sul quantum del danno liquidato dal giudice di prime cure.
2. L'appello non può essere dichiarato inammissibile o infondato ex art 348 bis c.p.c. essendo parzialmente fondato per quanto si dirà infra.
3. Il giudice di prime cure ha ritenuto che il rilievo secondo il quale il convenuto non avrebbe potuto ricevere il motore di rotazione per perché non svolgeva più attività di riparazione per conto CP_3
terzi, avendo risolto il contratto dei locali che conduceva ad uso officina, è contraddetto dalle risultanze della produzione di parte attrice (visura CCIIA) da cui risulta provato che al 2018 la impresa convenuta svolgeva le medesime attività degli anni precedenti ed aveva la stessa sede principale in NA via
Aurelia sud 4.
Infatti ha evidenziato il giudice di prime cure che la visura camerale della impresa individuale convenuta prodotta da parte attrice dimostra: 1) che la impresa alla data del 29/07/2020 era Pt_1
attiva ed aveva iniziato la propria attività sin dal 1995; 2) che la impresa al 2018 (ma anche al 2020) aveva sede in via Aurelia sud n. 4 a NA e nell'anno 2017 non aveva modificato sede e/o attività.
Tale circostanza non è stata in alcun modo contestata con l'atto di appello.
3.1 Ciò precisato ritiene lo scrivente che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo del materiale istruttorio assunto.
Il teste , escusso all'udienza del 15/09/2021, ha affermato quanto segue: era gennaio Testimone_1
2018 ma non ricordo il giorno, io mi trovavo con stavamo andando a vedere un lavoro Parte_3
Co in zona Aurelia sud e passando di lì, presso la ditta , abbiamo scaricato questo motore, non sono in grado di confermare che fosse un motore CIBIN. Lo abbiamo consegnato ad un ragazzo di circa una trentina di anni che non so descrivere. Preciso che al momento della consegna del motore io l'ho visto scaricare ma non sono andato dentro e non ho visto se al sia stata consegnata o meno una CP_1
ricevuta.
Da tale dichiarazione testimoniale emerge la prova che un motore fu consegnato presso la sede della
Co
che per quanto suddetto al gennaio 2018 era ancora operativa.
Irrilevante appare la circostanza che il motore non sia stato consegnato personalmente a Parte_1
essendo comunque stato consegnato a persona che si trovava nei locali della sua impresa.
pagina 3 di 5 Peraltro che il motore sia stato consegnato alla impresa individuale risulta confermato Parte_1
indirettamente dalle dichiarazioni testimoniali di , escusso all'udienza del 15/09/2021, Testimone_2
che ha confermato il capitolo di prova n. 3 avente il seguente tenore letterale: DVT che, successivamente al gennaio 2018, avete assistito personalmente ad una telefonata con cui il Pt_3 accettava il preventivo di spesa per € 160,00 formulato dal relativamente alla
[...] Parte_1
riparazione del motore per di cui al capitolo 1 e ha riferito quanto segue: sì è vero eravamo CP_3
sul furgone stavamo andando a vedere un lavoro ed io ho assistito ad una telefonata in cui il CP_1
chiedeva quanto ci voleva per riparare questo motore. .. Non ricordo quando ho assistito a detta telefonata confermo che era l'anno 2018, nonché dalla dichiarazione testimoniale di , Testimone_3
escussa alla udienza del 13.07.2022 la quale ha riferito:
… quello che so è che io e eravamo in macchina, non so dire l'anno mi sembra primavera o Pt_3
autunno, e fece una telefonata al figlio del e gli disse: “è tanto che cerco il tuo babbo, Pt_3 Pt_1
fammi avere questo motore perché altrimenti domani vado dall'avvocato”, la risposta del figlio che ho sentito perché eravamo in viva voce fu: “stasera alle 8 te lo porto a casa”.
Da tali dichiarazioni testimoniali emerge con certezza la conferma che il motore fu consegnato. CP_3
Infatti ove il motore non fosse stato consegnato né il avrebbe potuto accettare il preventivo né CP_1
avrebbe chiesto quanto occorreva per la riparazione né il figlio del sig. avrebbe dichiarato che Pt_1
lo stesso sarebbe stato riconsegnato in serata.
Peraltro la circostanza che il motore fosse stato consegnato emerge anche indirettamente da quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale da il quale rispondendo sul capitolo quattro Parte_1
Parte di parte attrice avente il seguente tenore letterale he successivamente al gennaio Parte_3
2018 telefonò più volte alla utenza cellulare 3482818144 a lei intestata, al fine di richiedere notizie sull'avvenuta riparazione del motore per ha così risposto: è vero che mi ha telefonato ma CP_3
io gli ho sempre detto che il motore non ce l'avevo, non lo trovavo.
Ove il motore non fosse stato consegnato lo stesso avrebbe negato recisamente la consegna e non detto che non lo trovava.
3.2. Del tutto irrilevante risulta poi la circostanza che non sia stato redatto il DDT. Infatti ciò può rilevare nei rapporti con la amministrazione finanziaria in quanto ai sensi dell'art 53 DPR 633/1972 si presumono ceduti i beni acquistati … che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita
l'attività …, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: … b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà, ma certamente ciò non impedisce di provare altrimenti la consegna dei beni a terzi perché vengano riparati.
pagina 4 di 5 4. Pertanto la sentenza di prime cure non merita di essere riformata laddove ha ritenuto provata la consegna del motore all'odierno appellante e quindi ha ritenuto dovuto il risarcimento da CP_3 parte dello stesso per non averlo restituito all'odierna appellata (mancata restituzione che costituisce fatto pacifico. Peraltro l'odierno appellante non ha provato o chiesto di provare di averlo restituito come era onerato a fare una volta provata la consegna da parte appellata).
5. La sentenza merita di essere riformata invece là dove ha stimato, “a braccio” il valore del bene non restituito dal convenuto al momento della sua consegna (nel 2018).
Alla luce della consulenza redatta dal CTU perito industriale il valore del motore usato Persona_1
per era nel 2018 pari a € 185,00. CP_3
Pertanto l'odierno appellante doveva essere condannato a versare all'attore tale somma e non quella indicata dal giudice di Pace.
5.1 Per il resto la sentenza di prime cure merita conferma, anche in punto di liquidazione delle spese essendo il convenuto in primo grado rimasto soccombente anche se per somma minore rispetto a quella domandata e quindi giustificandosi la parziale compensazione delle spese.
5.2 In ragione della soccombenza reciproca essendo l'appello stato accolto solo parzialmente sussistono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese del presente grado del giudizio comprese quelle di CTU già poste a carico delle parti nella misura del 50% con decreto della dott.ssa del 13.5.2024. Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Livorno n. 96/2022, che per il resto conferma, riduce ad € 185,00 la somma che la parte convenuta (odierna appellante) è stata condannata a versare alla parte attrice (odierna appellata).
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Livorno, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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