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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa n. 226/2024 R.G.L., promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonella Russo Parte_1
Appellante CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Controparte_1
Stato
, Controparte_2 Controparte_3 non costituito)
[...]
Appellato All'udienza del giorno 30 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno con- cluso come in atti.
FATTO e RAGIONI DELLA DECISIONE 1)Il Tribunale di Marsala, con la sentenza n.74/2024, ha condannato il
[...]
ad assegnare a docente a tempo determi- Controparte_4 Parte_1 nato, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2022/2023; ha condannato lo stesso al pagamento CP_1 della retribuzione professionale docenti “per tuti i rapporti di lavoro a termine di durata non inferiore a 180 giorni complessivi nell'arco di ciascun anno di servi- zio…con i conseguenti diritti connessi al TFR..” e ha compensato le spese . 2) Tale sentenza è stata appellata da Pt_1
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella par- te in cui il Tribunale ha escluso il diritto alla Carta docente per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 perché egli in tali anni scolastici, non aveva svolto inca- richi annuali o fino al termine delle attività didattiche. Con il secondo motivo ha gravato la sentenza impugnata nella parte Pt_1 in cui il Tribunale, ritenuto che lo svolgimento di attività a tempo determinato per un periodo inferiore a 180 gg complessivi non giustifichi la corresponsione della retribuzione professionale docenti, ha accolto la domanda di condanna del
1 al pagamento della detta voce retributiva per i soli anni scolastici in cui CP_1 egli ha svolto incarichi pari o superiori a 180 gg complessivi. Con il terzo motivo si duole del capo della sentenza impugnata in cui il primo giudice ha compensato le spese di lite, anziché condannare il ex CP_1 art. 91 c.p.c. 3) Il costituitosi ha resistito al primo e al terzo Controparte_1 motivo;
sul secondo ha dichiarato di prendere atto della giurisprudenza di legit- timità citata dall'appellante e ha riportato i criteri di calcolo previsti dall'art. 25 CCNL. 3)Esame dell'appello. All'udienza del 30 gennaio 2025 la parte appellante ha rinunciato al primo motivo, ciò rende definitiva la pronuncia di primo grado. Il secondo motivo è fondato alla luce dei principi dettati dalla ormai costan- te giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi è ragione per discostarsi. Al riguardo è sufficiente riportare il principio secondo cui “ L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attri- buisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui al- la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. 20015/2018). Non è, infatti, contestato che anche nelle supplenze brevi, abbia reso Pt_1 prestazioni equivalenti a quelle del docente sostituito, e anzi in questa sede l'amministrazione non ha neanche contrastato il motivo di impugnazione, essen- dosi limitata a chiedere la pronuncia “secondo giustizia”; neppure specifiche con- testazioni sono state sollevate sulla quantificazione del credito indicata dall'appellante, tale non potendosi ritenere il solo richiamo ai criteri di calcolo contrattuali senza nessuna deduzione, neanche generica, sulla erroneità, per dif- formità dalla fonte negoziale, della quantificazione del credito operata dal lavora- tore. Pertanto, la impugnata sentenza va al riguardo parzialmente riformata con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo. Il terzo motivo che censura la compensazione delle spese processuali quale conseguenza della fondatezza del primo motivo è assorbito dalla rinuncia alla censura. 4) Le spese di questo grado vanno compensate in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M
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2 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale ri- forma della sentenza n. 74/2024 del Tribunale di Marsala, dichiara il diritto dell'appellante alla retribuzione professionale docenti per gli anni 2018/19, 2019/2020,2020/21 e 2021/2022 e per l'effetto condanna il appellato al CP_1 pagamento della complessiva somma di euro 2.889,63, oltre interessi, con i con- nessi diritti ai fini della determinazione del TFR. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Spese compensate. Palermo 30 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Maria G. Di Marco
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