Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4200/2021, posta in deliberazione all'udienza del 16.02.2025
tra in persona del legale rappresentante pt (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Dario Faratro
e
, in persona del Sindaco p.t., ( C.F. ) rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_2 avvocati Anna Caterina Egeo e Alessandra Muccitelli
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n° 23/2021 pubblicata il 12.01.2021 resa nel giudizio avente nrg 4196/2017 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo relativo al saldo per i lavori di adeguamento delle norme di sicurezza presso la scuola elementare e materna.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024 il Collegio, a seguito di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine per il deposito delle note difensive conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ingiuntivo, rigettato la domanda di parte opposta e rigettato la domanda riconvenzionale di parte opponente compensando le spese di lite.
Parte appellante ha censurato la decisione con il solo motivo dell'errore nella valutazione delle prove, ovvero della documentazione in atti senza indicare la circostanza. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione che dimostrava l'esecuzione delle opere e che le difformità contestate dal erano marginali rispetto al valore complessivo delle opere eseguite. CP_1
Si è costituito il chiedendo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art.342 cpc e nel merito il rigetto dell'appello perché infondato con condanna alle spese di giudizio.
L'appello è infondato.
Correttamente il Tribunale ha valutato le prove ed applicato i principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio;
difatti la società non ha dato prova, a fronte delle contestazioni inerenti Pt_1
i vizi nella esecuzione delle opere, e la mancata messa in sicurezza dei cantieri, di aver ottemperato a quanto richiesto o si sia attivata per risolvere le problematiche contenute nell'atto di contestazione degli addebiti il che ha determinato la risoluzione del contratto da parte del di non CP_1 CP_1
opposta .
Difatti a fronte delle prove fornite dall'ente comunale sulla mancata esecuzione delle opere a regola d'arte e consistenti nell'atto di contestazione degli addebiti redatto dal Direttore dei Lavori e, soprattutto alla avvenuta risoluzione del contratto per un inadempimento più generale , la si Pt_1
è limitata ad invocare la legittimità ed efficacia del secondo SAL e a pretendere il pagamento del relativo certificato omettendo qualsivoglia posizione in ordine all'inesatta esecuzione delle opere;
tanto è che le inadempienze e le violazioni delle norme contrattuali riscontrate dalla Direzione Lavori hanno determinato la risoluzione del contratto con determina dirigenziale 903/2010.
Né merita pregio l'eccezione riproposta in sede di appello circa l'emissione del certificato di pagamento atteso che il predetto non preclude le successive eccezioni di inadempimento che hanno determinato la risoluzione del contratto -e non solo per i vizi delle opere oggetto del II sal - e non consolida il diritto dell'appaltatore ad ottenere il pagamento di quanto solo in esso indicato.
Sicchè la richiesta di un compenso per le lavorazioni asseritamente non viziate oggetto del secondo
SAL, costituisce una parcellizzazione di un credito incompatibile con la risoluzione del contratto da parte della P.A. che ha riguardato l'intero rapporto, in quanto un utiliter coeptum si sarebbe potuto in astratto ravvisare rispetto all'intero appalto e non certo ad una parte di esso. La Suprema Corte, d'altronde, ritiene che nel caso in cui sono dovuti all'appaltatore singoli pagamenti parziali in acconto del prezzo complessivo pattuito questi non implicano accettazione delle parti di opere già eseguite al momento del pagamento e neppure il riconoscimento con la verificazione delle opere, il loro collaudo e la successiva accettazione da parte del committente ( Cass.
13304/1999).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 23/2021 del Tribunale di Tivoli e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in
€ 5350,00 IVA, CPA e spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Roma il 12 maggio 2025
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE