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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Avv. (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da sé medesima e dall'avv. FRANCA SEMPLICINO, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante e
(P.IVA ), rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. CRISTIANO BASILE, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata e
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'QU Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Pescara n. 185 pubblicata il giorno 3/02/2023, in materia di querela di falso.
Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'QU, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza,
1. in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ex artt.li 283
e 351 Cpc per i motivi esposti;
2. Confermare l'inammissibilità di rilevando CP_1
d'Ufficio il passaggio in giudicato dei capi e punti della sentenza 185/2023 pag. 2 penultimo e ultimo capoverso, pag. 4 primo e ultimo capoverso e pag. 5 primo capoverso, poiché non impugnati per i motivi esposti in parte motiva;
3. Dichiarare comunque improcedibile la domanda e le eccezioni formulate da per i motivi esposti in narrativa;
CP_1
4. Dichiarare Ammissibile la domanda attorea in riforma dell'impugnata sentenza per i motivi esposti in narrativa. Si chiede che venga data comunicazione della causa al Pubblico
Ministero ai sensi e per gli effetti degli artt. 221 u. c. e 71
c. 1 c. p. c.
Nel merito: In riforma parziale dell'impugnata sentenza Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello dell'QU;
5. Accogliere il presente appello e per l'effetto Dichiarare la falsità materiale dei doc. nn. 10 e 12;
6. Disporre ex art 224 c. p.c. il sequestro dei doc. n. 10, 12
e 13 presso gli Uffici di e presso l'Ufficio del CP_1
Protocollo della Commissione Tributaria Provinciale dell'QU;
7. Revocare la condanna alle spese di primo grado poste a carico dell'attrice per i motivi esposti in narrativa;
8. Revocare la condanna ex art. 96 comma 3 cpc. a carico dell'attrice sollecitando il potere Ufficioso dell'adìta Corte di Appello dell'QU, condannare ex art.96 commi 1 CP_1
e 3 c. p.c.;
9. Revocare la condanna al pagamento della pena pecuniaria posta
a carico della querelante e diversamente comminarla a carico di
; CP_1
10. in via meramente subordinata compensare interamente le spese di giudizio;
11. Comunque rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellato perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata:
“(…) insiste affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia 1) Rigettare
l'appello proposto da per i motivi sopra esposti;
Parte_1
2) Con condanna ex art 96 co 3 cpc nella misura ritenuta opportuna;
3) vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica
“si esprime parere favorevole alla conferma della sentenza n.
185/2023 in materia di querela di falso emessa dal T.O. di
Pescara e pubblicata il 3.2.2023 all'esito del proc. 2311/2020”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 185, pubblicata il giorno 3/2/2023, il
Tribunale Ordinario di Pescara dichiarava inammissibile la querela di falso proposta dall'Avv. volta a far Parte_1 accertare la falsità dell'email prot. 684 del 23/7/2012, inviata da alla segreteria della Commissione Tributaria CP_1
Provinciale dell'QU (documento n. 12 del fascicolo di primo grado dell'Avv. ), avente ad oggetto la richiesta di Parte_1 correzione dell'apposizione in data 7/5/2012 della formula esecutiva sulla sentenza pronunciata dalla Commissione
Tributaria Provinciale n. 6/3/2011 per essere a tale data la sentenza d'appello ancora impugnabile, nonché delle due note di identico contenuto emesse dalla segreteria della Commissione
Tributaria Provinciale in data 25/7/2012, l'una non protocollata
(documento 10 del fascicolo di primo grado dell'Avv.
), l'altra recante numero di protocollo 686 Parte_1
(documento 13 del fascicolo di primo grado dell'Avv.
), recanti l'attestazione dell'erroneità Parte_1 dell'apposizione in data 7/5/2012 della formula esecutiva sulla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 6/3/2011.
Il Tribunale condannava la querelante alla refusione delle spese di lite a , al pagamento della sanzione di euro 10,00 CP_1 ed al versamento alla convenuta, ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., di una somma pari alle spese liquidate.
1.1. Il Tribunale esponeva che l'attrice aveva rappresentato: a) che i documenti sopra indicati avevano determinato la sua soccombenza nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da ex art. 615 c.p.c. dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Pescara, conclusosi con sentenza n. 1414/2013,
e nel successivo giudizio di gravame dinanzi al Tribunale di
Pescara, conclusosi con sentenza n. 337/2016, che avevano dichiarato la nullità dell'atto di precetto da lei notificato a al fine di ottenere, in qualità di procuratrice CP_1 antistataria, il pagamento delle spese legali liquidate in suo favore nell'importo di € 1.000,00 nella sentenza n. 6/3/2011 della Commissione Tributaria Provinciale dell'QU, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere tra il cliente dell'Avv. la Regione Parte_1
Abruzzo e per effetto dello sgravio disposto dalla CP_1
Regione della somma iscritta a ruolo, con condanna della Regione
e di , in solido, alla refusione in favore della CP_1 procuratrice delle spese di lite;
b) che con l'email prot. 684 del 23/7/2012 aveva chiesto alla segreteria della CP_1
Commissione Tributaria Provinciale dell'QU la rettifica della formula esecutiva apposta il 7/5/2012 sulla sentenza n.
6/3/2011, asserendo che a tale data non era ancora passata in giudicato, e con le note del 25/7/2012, l'una non protocollata,
l'altra recante numero di protocollo 686, la predetta segreteria aveva attestato l'erroneità dell'apposizione della formula esecutiva in esame;
c) che dall'email sopra citata risultava che tra la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale dell'QU e ET s.p.a. erano intercorsi non meglio precisati accordi telefonici, volti alla revoca dell'anzidetta formula esecutiva;
d) che i documenti sopra indicati contenevano omissioni ed affermazioni errate, ed infatti nell'email prot.
684 del 23/7/2012 Soget non aveva dato atto che il precetto era stato notificato anche alla Regione Abruzzo e che l'esponente era procuratrice distrattaria del contribuente e non aveva evidenziato di essere priva di legitimatio ad causam, avendo la
Regione, quale ente impositore, disposto lo sgravio del tributo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della
Commissione Provinciale in quanto non era legittimata ad CP_1 impugnare dinanzi alla Corte di Cassazione la sentenza di appello che aveva rigettato il gravame della predetta concessionaria avverso la condanna alle spese disposta in primo grado a suo carico in solido con la Regione;
e) che la nota della segreteria della Commissione Tributaria provinciale del 25/7/2012, priva di protocollo, aveva un contenuto alterato e/o contraffatto e che la nota, avente identico contenuto, protocollata con il numero
686 conteneva affermazioni non vere, facendo riferimento ad una
"istanza" di ET del 23 luglio 2012 mentre, in realtà, "non esisteva alcuna 'istanza'... ma solo una mail priva di firma", tenuto inoltre conto che l'iter procedurale che aveva portato all'emanazione dell'atto era stato posto in essere "in evidente violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost.
e di tutti i principi che, ex art. 97 Cost., regolano l'attività della P.A."; ed il segretario aveva attestato la pendenza del giudizio di appello, in realtà già definito con la sentenza n.
25/1/2012 del 2/5/2012.
1.2. Il Tribunale dava atto che si era costituita in CP_1 giudizio eccependo l'inammissibilità della querela di falso per essere i documenti impugnati irrilevanti nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ormai definito con sentenza passata in giudicato sia in primo grado sia in appello.
1.3. Il Tribunale riteneva inconferenti le questioni sollevate da in ordine alla rilevanza ai fini della CP_1 decisione dei documenti impugnati, in quanto tale verifica viene richiesta ove la querela di falso venga proposta in via incidentale e non in via principale, come nel caso in esame.
1.4. Riteneva tuttavia inammissibile la querela di falso proposta dall'Avv. : a) per non avere l'email prot. Parte_1
684 del 23/7/2012 natura di atto pubblico con fede privilegiata, giacché l'attribuzione del numero di protocollo fa fede unicamente della successione cronologica della corrispondenza pervenuta ed inviata nell'ufficio e non anche in ordine al contenuto dell'atto annotato;
b) perché gli atti impugnati contenevano errori o imprecisioni che non incidevano sul loro contenuto sostanziale, ed infatti sia il Giudice di Pace che il
Tribunale di Pescara, nelle sentenze emesse a conclusione dei rispettivi giudizi di opposizione all'esecuzione, avevano annullato l'atto di precetto per violazione dell'art. 69 d.lgs.
n. 542 del 1992 e non in virtù degli atti oggetto del presente giudizio, avendo rilevato che in base alla normativa all'epoca vigente al momento dell'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza n. 6/03/11 della Commissione Tributaria
Provinciale non si era ancora formato il giudicato sulla predetta sentenza, a prescindere da quanto attestato dal segretario della
Commissione Tributaria e dalla correzione dell'annotazione inizialmente apposta.
1.5. Il Tribunale riteneva infondate le deduzioni dell'attrice circa il difetto di legittimazione di a CP_1 presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell'QU, tenuto conto che era stata parte in tutti i procedimenti indicati CP_1 dall'attrice ed era stata condannata al pagamento delle spese di lite, con conseguente legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado.
1.6. Il Tribunale riteneva inoltre che l'iniziativa dell'attrice configurasse abuso dello strumento processuale, considerata la contrarietà delle tesi da lei sostenute a consolidati principi giurisprudenziali di legittimità in tema di funzione del registro di protocollo e la loro manifesta infondatezza.
2. Con atto di citazione notificato in data 28/2/2023 l'Avv. proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di nove motivi, concludendo come riportato in rubrica.
2.1. Si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 2.2. Il Procuratore Generale della Repubblica esprimeva parere favorevole alla conferma della sentenza di primo grado.
2.3. Con ordinanza in data 22/6/2023 la Corte rigettava l'istanza inibitoria proposta dall'appellante.
2.4. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
4/6/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti, nelle rispettive note, si riportavano a quanto dedotto nei propri scritti introduttivi, come riportato in epigrafe.
2.4.1. Con ordinanza in data 6/6/2024, pubblicata in data
2/7/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo di appello, l'Avv. deduce Parte_1 la formazione del giudicato in ordine alla declaratoria di inammissibilità della domanda formulata in primo grado da CP_1 avente ad oggetto l'irrilevanza dei documenti impugnati di falso.
4. Con il secondo motivo di gravame l'Avv. deduce Parte_1
l'improcedibilità del gravame di per l'omessa impugnazione CP_1 dei capi della sentenza che avevano dichiarato inammissibili le deduzioni della convenuta in ordine all'irrilevanza dei documenti impugnati di falso.
5. Entrambi i motivi sono inammissibili per difetto di interesse e per non attingere la ratio decidendi della sentenza impugnata. ET infatti in primo grado non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale, essendosi limitata ad eccepire l'irrilevanza dei documenti impugnati di falso nei giudizi di opposizione all'esecuzione, e non ha proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dall'appellante.
6. Con il terzo motivo di appello, articolato in più doglianze, l'Avv. contesta la declaratoria del Parte_1
Tribunale d'inammissibilità della querela di falso da lei proposta con riferimento all'email prot. 684 del 23/7/2012
(documento 12 del fascicolo primo grado dell'Avv. ed Parte_1 alla nota del 25/7/2012, non protocollata (documento 10 del fascicolo di primo grado dell'Avv. , insistendo sulla Parte_1 sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art. 221 c.p.c.
6.1. Deduce che il Tribunale aveva escluso erroneamente la natura di atto pubblico con fede privilegiata di tali atti sulla scorta di un'illegittima valutazione della relativa emissione, concernente l'esistenza o meno delle pubbliche funzioni certificative di cui i pubblici ufficiali sono investiti ex lege, considerato che una tale valutazione è preclusa al giudicante ex art. 221, comma 2, c.p.c. in sede di esame della querela di falso, perché afferente al diritto pubblico.
6.2. Aggiunge che il Tribunale ha operato un'illegittima valutazione della rilevanza dell'email, preclusagli dall'art. 221, comma 2, c.p.c., giacché tale valutazione deve essere effettuata dal giudice solo nel caso di proposizione della querela di falso in via incidentale, mentre avrebbe dovuto invece limitarsi a rilevare la falsità ictu oculi del documento in parola in quanto privo di sottoscrizione.
6.3. Rileva che la controparte poteva utilizzare i predetti documenti in futuri giudizi di merito e che era pertanto suo interesse ottenere la dichiarazione della loro falsità.
6.4. Deduce che il Tribunale aveva violato l'art. 116 c.p.c. laddove, nel valutare l'email, aveva affermato che sono ivi rinvenibili imprecisioni che non ne alterano il contenuto sostanziale, ponendosi siffatta valutazione in contrasto con la documentazione versata in atti.
7. Le doglianze dell'appellante sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondate.
7.1. Deve essere preliminarmente rilevato che in questo giudizio di appello l'Avv. non ha insistito nella Parte_1 richiesta di dichiarazione di falsità del documento prodotto in primo grado sub 13, costituito dalla nota in data 25/7/2012 protocollata con il n. 686, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione Provinciale dell'QU, in risposta all'email del 23/7/2012 di CP_1
, attestò l'erronea apposizione in data 7/5/2012 della
[...] formula esecutiva su istanza dell'Avv. per Parte_1 essere ancora pendente il giudizio, essendo stato interposto appello avverso la predetta sentenza.
7.1.1. Tenuto conto che la mancata riproposizione di una domanda in appello comporta la rinuncia ad essa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, ne consegue la manifesta carenza di interesse dell'odierna appellante in ordine alla richiesta di declaratoria di falsità della nota di identico contenuto, priva del numero di protocollo, prodotta in primo grado sub 10, atteso che, anche ove tale documento fosse dichiarato falso, l'Avv.
non avrebbe alcuna utilità da tale pronuncia, potendo Parte_1
valersi dell'identica nota protocollata in relazione alla CP_1 quale l'inammissibilità della proposizione della querela di falso è stata accertata con efficacia di giudicato dal Tribunale
(sulla necessità che il giudice accerti l'interesse del querelante ad ottenere la declaratoria di falsità anche in caso di proposizione della querela di falso in via principale vedi
Cass. n. 19413 del 2017). 7.1.2. Restano assorbite tutte le altre deduzioni dell'appellante in ordine alla nota non protocollata della segreteria della Commissione Provinciale.
7.2. Per ciò che attiene all'email inviata da alla CP_1 predetta segreteria in data 23/7/2012, protocollata nel Registro
Ufficiale della Commissione Tributaria Provinciale con il n.
684, essa costituisce una mera istanza, con la quale CP_1 espose al direttore della segreteria della Commissione
Provinciale di avere ricevuto dall'Avv. la notifica Parte_1 di atto di precetto con allegata la sentenza n. 6/3/11 della
Commissione Provinciale Tributaria, sulla quale era stata apposta la formula esecutiva in data 7/5/2012; rilevò che CP_1 avverso la sentenza di primo grado era stato interposto appello;
che il relativo giudizio si era concluso con sentenza depositata il 2/5/2012, non ancora passata in giudicato in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione;
che pertanto l'apposizione della formula esecutiva, in base alle norme del processo tributario, dove ritenersi erronea, e chiese una formale rettifica da cui risultasse che la sentenza non era ancora passata in giudicato.
7.3. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, costituiscono atti pubblici, ai sensi dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni (Cass. n. 18757 del 2017; Cass. n. 10940 del 2018; Cass.
n. 15334 del 2019; Cass. n. 30985 del 2019)
7.3.1. Ne consegue che non è proponibile la querela di falso nei confronti di una mera istanza redatta da un incaricato di pubblico servizio, quale ET, fuori dell'esercizio delle sue funzioni e quindi privo di funzione certificativa, assistita da fede privilegiata solo con riferimento alla data di inserimento nel Registro della Commissione con il relativo numero di protocollo, data di inserimento non contestata dall'appellante.
8. Con il quarto motivo di appello l'Avv. lamenta Parte_1 che il giudice di primo grado era incorso nel vizio di ultra petizione ex art. 112 c.p.c., avendo prodotto con la sentenza n.
185 del 2023 effetti diversi da quelli da lei indicati.
8.1. L'appellante lamenta inoltre l'omessa motivazione in ordine al doc. n. 10, con conseguente impossibilità di criticare l'iter motivazionale e giuridico seguito dal Tribunale.
9. Il motivo è inammissibile per quanto attiene al vizio di ultra petizione, non rispettando i requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c.
9.1. Le deduzioni dell'appellante risultano del tutto generiche, mancando censure puntuali e precise della sentenza di primo grado volte ad inficiarne il fondamento logico-giuridico.
9.2. Quanto al difetto di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità della querela di falso proposta avverso il documento n. 10, costituito dalla nota non protocollata della segreteria della Commissione Tributaria, va ribadito quanto evidenziato al punto 7.1.1. in relazione alla carenza di interesse dell'appellante alla proposizione del gravame avverso tale documento.
9.3. Ad abundantiam va notato che la censura dell'appellante risulta comunque infondata, giacché il Tribunale ha evidenziato in ordine a tutti i documenti impugnati in primo grado la carenza di interesse dell'Avv. ad ottenere la declaratoria di Parte_1 falsità, tenuto conto che essi non avevano determinato la soccombenza dell'odierna appellante nei giudizi di opposizione all'esecuzione, come risultava dalle relative sentenze.
10. Con il quinto motivo d'appello, l'Avv. Parte_1 censura la sentenza impugnata per mancanza di motivazione della decisione sulla querela di falso in relazione alla nota non protocollata del direttore della segreteria della Commissione
Tributaria Provinciale in data 25/7/2012.
10.1. Evidenzia che la falsità materiale di tale nota, rilevante ex art. 221 c.p.c., sia da ricondursi ictu oculi alla mancanza del numero di protocollo.
11. In ordine a tale motivo di appello vale quanto esposto ai punti 9.1 e 9.2.
12. Con il sesto motivo d'appello, l'Avv. lamenta Parte_1
l'omessa motivazione da parte del giudice di primo grado in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori da lei articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con particolare riguardo alla prova testimoniale, alla richiesta di sequestro di documenti ed all'ordine di esibizione a CP_1 dell'istanza di correzione di errore materiale che la convenuta asseriva di avere inoltrato alla segreteria della Commissione
Tributaria.
12.1. Anche tale motivo risulta inammissibile.
12.1.1. Va infatti rilevato che in questo grado di appello l'Avv. non ha insistito nella richiesta di ammissione Parte_1 delle istanze istruttorie articolare in primo grado, che si intendono pertanto rinunciate dall'appellante, con conseguente carenza di interesse a contestarne il mancato accoglimento da parte del Tribunale.
12.2. Va peraltro osservato che correttamente il giudice di primo grado non ammise le istanze formulate dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e ritenne con ordinanza in data 6/10/2021 che la causa non necessitasse di alcuna attività istruttoria poiché matura per la decisione, stante la palese inammissibilità della querela di falso per tutte le ragioni indicate nella sentenza di primo grado, confermate in questo grado di appello. 12.2.1. Le predette istanze istruttorie apparivano inconferenti ed inammissibili anche per il loro contenuto, essendo volte a ripercorrere l'iter della causa tributaria definita dalla Commissione Provinciale con sentenza n. 6/3/2011 mediante l'escussione del difensore di a dimostrare che CP_1
l'Avv. Maria Cristina Serra, che aveva sottoscritto l'email del
23/7/2012 in nome e per conto di , indicata dall'Avv. CP_1
come teste, era priva di procura dell'odierna Parte_1 appellata e che nel chiedere la rettifica dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza non aveva seguito la CP_1 procedura dettata dagli art. 287 s.s. c.p.c. per la correzione degli errori materiali. Si trattava pertanto di circostanze pacifiche e la richiesta di sequestro e di esibizione formulata dall'attrice atteneva a documenti, quali la procura dell'Avv.
Serra ed il ricorso per correzione di errore materiale, che la stessa appellante indicava come inesistenti.
13. Con il settimo motivo d'appello, l'Avv. Parte_1 lamenta il travisamento dei fatti da parte del giudice di primo grado, l'omesso o erroneo esame della documentazione da lei depositata, la contraddittoria motivazione della sentenza, la violazione o l'arbitraria o errata applicazione degli artt. 2697
c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., ripercorrendo le deduzioni già svolte nei precedenti motivi con particolare riguardo al fatto che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela di falso da lei proposta accogliendo nella sostanza le difese di in ordine alla carenza di rilevanza nei giudizi di CP_1 opposizione dei documenti impugnati, pur essendo tale valutazione preclusa in caso di querela proposta in via principale, come rilevato in modo contraddittorio nella stessa sentenza.
13.1. L'appellante introduce quale ulteriore doglianza il fatto che a pag. 3 della sentenza il Tribunale aveva asserito che i documenti impugnati di falso erano quelli prodotti con i numeri 10, 11 e 12, mentre lei aveva impugnato solo i documenti
10 e 12 ed il documento prodotto sub 11 era la sua richiesta alla segreteria della Commissione Tributaria di accesso agli atti.
14. In ordine alle censure reiterate in relazione alla declaratoria di inammissibilità della querela di falso si rimanda a quanto esposto nei punti precedenti.
14.1. Per quanto riguarda l'ulteriore doglianza dell'appellante, riferita all'erronea indicazione da parte del
Tribunale del documento prodotto sub 11, se ne evidenzia la carenza d'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c., trattandosi di un mero lapsus calami, irrilevante sul piano della definizione della controversia, avendo il Tribunale correttamente esposto il contenuto dei documenti impugnati. Va poi osservato che l'appellante sbaglia nell'indicazione di tali documenti, giacché in primo grado la querela di falso riguardava non solo i documenti sub 10 e sub 12, ma anche il documento sub 13.
15. Con l'ottavo motivo d'appello, l'Avv. Parte_1 lamenta la sua condanna al pagamento delle spese di lite, sostenendo che esse avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte, avendo il Tribunale rigettato la domanda avanzata da , avente diverso petitum e causa petendi. CP_1
15.1. Il motivo è inammissibile per la sua genericità e la non attinenza alla sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale la convenuta non propose infatti nessuna domanda riconvenzionale e conseguentemente nella sentenza non si riviene nessun rigetto di domande di CP_1
16. Con il nono motivo d'appello l'Avv. lamenta Parte_1
l'illegittimità del capo della sentenza relativo alla sua condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Reitera le deduzioni in ordine alla fondatezza della querela di falso e chiede che la condanna di ex art. 96, comma 3, c.p.c. CP_1
16.1. Anche tale motivo è infondato.
16.2. Il Tribunale ha correttamente comminato la condanna all'attrice ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per avere ella approntato difese manifestamente contrarie alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di atti pubblici impugnabili di falso, in totale carenza di interesse ad agire, abusando in tal modo dello strumento processuale.
17. Alla luce di quanto esposto l'appello va integralmente rigettato.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri medi indicati nelle tabelle allegate al d.m.
n. 147 del 2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nei limiti indicati nella nota spese depositata da
, con distrazione a favore del procuratore dell'appellata, CP_1 dichiaratosi antistatario.
19. Stante l'inammissibilità di alcuni dei motivi di appello e la manifesta infondatezza degli altri, sopra evidenziata, tenuto inoltre conto che l'atto di appello risulta redatto in violazione dei principi di sinteticità e chiarezza, applicabili anche prima della riforma introdotta con d.lgs. n. 149 del 2022, con ripetizioni ridondanti e mediante lo svolgimento di tesi difensive prive di riscontri dottrinali o giurisprudenziali, che denotano mala fede o quanto meno colpa grave nella proposizione dell'impugnazione, l'Avv. deve essere condannata Parte_1 anche in questo grado di appello ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. al pagamento alla controparte di una somma equitativamente determinata in misura pressoché pari alle spese processuali (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 2018).
20. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere all'Avv. Cristiano Parte_1
Basile, antistatario, le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 8.573,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) condanna l'appellante al pagamento a della CP_1 somma di euro 8.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c.;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4/2/2025
La Presidente est. dr. Nicoletta Orlandi