TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/11/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n.5378/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE RM
LL, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. CARPAGNANO SABINO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
; Controparte_1
-parte resistente contumace- all'udienza del 19/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 13/07/2023 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l'amministrazione scolastica, al fine di ottenere:
a) – previo accertamento del corrispondente diritto [in applicazione dei principi statuiti dall'Ordinamento Comunitario
(Direttiva del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE clausola 4
c.d. Principio di non discriminazione)] quale docente in forza di contratti a termine e/o supplenze temporanee ad ottenere il beneficio della Carta Elettronica istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di Euro 500,00 annui (per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023)
– la condanna dell'amministrazione scolastica a pagare in suo favore la somma complessiva di Euro 2.500,00 a titolo di Carta
Elettronica, oltre accessori di legge e spese di lite;
1 b) – previo accertamento del corrispondente diritto [in applicazione dei principi statuiti dall'Ordinamento Comunitario
(Direttiva del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE clausola 4
c.d. Principio di non discriminazione)] quale docente in forza di contratto a termine e/o supplenze temporanee ad ottenere il riconoscimento del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti
(per l'anno scolastico 2018/2019) – la condanna dell'amministrazione scolastica a pagare in suo favore la somma specificata (per 212 giorni di lavoro effettivamente espletati) e per le causali dedotte in ricorso, oltre accessori di legge e spese di lite.
II. - Ritualmente convenuto in giudizio, il resistente è CP_1 rimasto contumace.
III. - La domanda nella parte in cui è diretta ad ottenere il beneficio della Carta Elettronica è fondata per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi di
Questo Ufficio Giudicante (Sentenza n. 1788/2023 pubbl. il
06/11/2023 RG n. 2601/2023 – est. Dott. Luca Caputo), che essendo pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali.
III.1. - Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica – che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Controparte_1 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei
Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n.
2 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
III.2.1. - Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato
“Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno
2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le
3 risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
III.2.2. - Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che:
a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del
5 personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta
Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
III.3.1. - Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre CP_3
2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno
6 desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che
“(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non Controparte_1 anche al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di
Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il
Tribunale di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022.
III.3.2. - Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, SI Per_1 Per_2 in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio …
7 rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
"ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare,
8 occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.
III.4.1. - Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione resa in data 04-27.10.2023 dalla Corte di
Cassazione in tema di Carta docenti a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto,
Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. Carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve
9 durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il Primo Presidente della Corte di
Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla Sezione Lavoro della
Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di
Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal
Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per
10 cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I principi di diritto affermati dal Giudice di Legittimità appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati.
III.4.2. - Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che:
a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (con la sola eccezione per l'a.s. 2018/2019, di cui si dirà al punto III.4.3.), per cui,
11 secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla
Carta Docenti;
b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di
“interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla
Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) –, deve affermarsi che parte ricorrente è ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche.
III.4.3. - Deve essere, infine, accolta la domanda di riconoscimento del diritto alla Carta Docenti anche con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, trattandosi di supplenze brevi che hanno coperto sostanzialmente per intero l'anno scolastico senza soluzione di continuità dal 26/10/2018 all'11/06/2019 con attività svolta presso due istituti scolastici.
III.5. - Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema
Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione in favore della parte ricorrente della CP_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad € 500,00 per le annualità relative agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
IV. - La domanda è fondata per quanto di ragione anche nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla
Retribuzione Professionale Docenti sulla base delle argomentazioni
12 esposte in precedenti conformi di Questo Ufficio Giudicante
(Sentenza n.737/2023 pubbl. il 17/04/2023 – RG n.7630/2022 – est.
Dott. Luca Caputo), che essendo pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali.
IV.1.1. - In primo luogo, va osservato che i fatti principali oggetto di causa, ossia la prestazione dell'attività di docenza in favore del svolta dalla Controparte_1 parte ricorrente con i contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso, risultano documentalmente provati (cfr. contratti allegati).
Ciò posto, ciò che occorre verificare è la spettanza o meno, anche ai docenti assunti a tempo determinato, della voce “Retribuzione professionale docenti”.
Sul punto deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti “Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”
(primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma).
L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche.
Tale previsione determina una irragionevole disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato che non si trovino nelle condizioni previste dalla citata disposizione
13 contrattuale, considerato anche che la finalità di tale voce retributiva è, come emerge dalla stessa previsione del CCNL
Comparto scuola, quella di valorizzare professionalmente i docenti.
IV.1.2. - Con riferimento a tale questione sono intervenuti i
Giudici di Legittimità che, con l'ordinanza n. 20015/2018, hanno affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma
3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Da tale condivisibile opzione interpretativa, perché maggiormente in linea con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito e con il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro consegue, quindi, che non
14 sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001.
IV.1.3. - Ciò premesso, nel caso di specie si ritiene che la parte ricorrente, supplente temporaneo, seppure per coprire diverse vacanze per i giorni di cui ai contratti a termine allegati al ricorso (cfr. contratti allegati al ricorso), in quanto assunta per ragioni sostitutive, ha svolto prestazioni lavorative equivalenti a quella del lavoratore sostituito.
E infatti anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
15 Pertanto, come affermato non solo dalla Suprema Corte con la decisione richiamata innanzi ma anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1169/2019 del
08.07.2019, Tribunale di Roma, sentenza n. 1900/2020 del
24.02.2020), con valutazioni che si condividono, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
“al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr.
Cass. 27.7.2018, n. 20015).
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Ne consegue, quindi, che non potrebbe giustificarsi una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
16 IV.2. - Quanto al periodo in cui la parte ricorrente ha prestato servizio, esso risulta correttamente individuato sulla base della documentazione allegata al ricorso.
Ne consegue, quindi, che considerando il numero di giorni di lavoro effettivamente svolti dalla parte ricorrente (n.212 giorni di lavoro effettivi) e l'importo della retribuzione professionale docenti (Euro 164,00 al mese aumentato di Euro 10,50 come previsto dal CCNL comparto scuola 2018-2020), in conformità con quanto previsto dall'articolo 25 del CCNI del 1999 - che assume rilievo ai soli fini del calcolo della misura dell'indennità che, ovviamente, non può non tenere conto della durata effettiva degli incarichi svolti;
infatti, poiché l'importo “retribuzione professionale docenti” è parametrato sui 30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio. In questi termini, tra l'altro, anche Trib. Trani sentenza n. 1084/2021 del
28.6.2021, Trib. Genova, sentenza n. 634/2020 del 18.12.2020,
Trib. Roma, sent. n. 1900/2020, Trib. Foggia, sent. n. 2140/2020 – sussiste il credito della ricorrente per Euro 1.233,13 [pari ad
(1/30 Euro 174,50 ovverosia) Euro 5,816666666666667 x 212 giornate lavorative] a titolo di retribuzione professionale docente.
Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti nell'anno scolastico 2018/2019
(per n.212 giorni) e, conseguentemente, il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 va condannato a pagare l'importo complessivo di Euro 1.209,86 in favore della parte ricorrente medesima, importo determinato calcolando nella misura di 1/30 l'importo di tale voce retributiva moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, come prevista dalla contrattazione collettiva succedutasi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
V. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del
17 relativo scaglione (fino ad Euro 5.200,00) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- condanna, per l'effetto, il Controparte_1
, in persona del all'attribuzione in
[...] Controparte_4 favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- dichiara, altresì, il diritto della parte ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti nell'anno scolastico 2018/2019 per 212 giorni;
- condanna, per l'effetto, il Controparte_1
, in persona del a pagare in favore
[...] Controparte_4 della parte ricorrente l'importo di Euro 1.233,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna il in persona Controparte_1 del pro tempore, a rifondere in favore della parte CP_4 ricorrente le spese processuali, che liquida complessivamente in €
1.030,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre € 49,00 per esborsi, con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 19/11/2025
18 Il Giudice del Lavoro
GE RM LL
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE RM
LL, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. CARPAGNANO SABINO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
; Controparte_1
-parte resistente contumace- all'udienza del 19/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 13/07/2023 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l'amministrazione scolastica, al fine di ottenere:
a) – previo accertamento del corrispondente diritto [in applicazione dei principi statuiti dall'Ordinamento Comunitario
(Direttiva del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE clausola 4
c.d. Principio di non discriminazione)] quale docente in forza di contratti a termine e/o supplenze temporanee ad ottenere il beneficio della Carta Elettronica istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di Euro 500,00 annui (per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023)
– la condanna dell'amministrazione scolastica a pagare in suo favore la somma complessiva di Euro 2.500,00 a titolo di Carta
Elettronica, oltre accessori di legge e spese di lite;
1 b) – previo accertamento del corrispondente diritto [in applicazione dei principi statuiti dall'Ordinamento Comunitario
(Direttiva del Consiglio 28 Giugno 1999, 1999/70/CE clausola 4
c.d. Principio di non discriminazione)] quale docente in forza di contratto a termine e/o supplenze temporanee ad ottenere il riconoscimento del diritto alla Retribuzione Professionale Docenti
(per l'anno scolastico 2018/2019) – la condanna dell'amministrazione scolastica a pagare in suo favore la somma specificata (per 212 giorni di lavoro effettivamente espletati) e per le causali dedotte in ricorso, oltre accessori di legge e spese di lite.
II. - Ritualmente convenuto in giudizio, il resistente è CP_1 rimasto contumace.
III. - La domanda nella parte in cui è diretta ad ottenere il beneficio della Carta Elettronica è fondata per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi di
Questo Ufficio Giudicante (Sentenza n. 1788/2023 pubbl. il
06/11/2023 RG n. 2601/2023 – est. Dott. Luca Caputo), che essendo pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali.
III.1. - Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica – che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte, in realtà, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Controparte_1 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei
Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n.
2 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
III.2.1. - Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato
“Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno
2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le
3 risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
III.2.2. - Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che:
a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del
5 personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta
Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
III.3.1. - Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre CP_3
2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno
6 desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che
“(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non Controparte_1 anche al personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di
Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il
Tribunale di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022.
III.3.2. - Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, SI Per_1 Per_2 in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio …
7 rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
"ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare,
8 occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.
III.4.1. - Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione resa in data 04-27.10.2023 dalla Corte di
Cassazione in tema di Carta docenti a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto,
Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. Carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve
9 durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).
Con decreto del 29-30.05.2023, il Primo Presidente della Corte di
Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla Sezione Lavoro della
Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di
Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal
Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per
10 cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I principi di diritto affermati dal Giudice di Legittimità appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati.
III.4.2. - Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che:
a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (con la sola eccezione per l'a.s. 2018/2019, di cui si dirà al punto III.4.3.), per cui,
11 secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla
Carta Docenti;
b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di
“interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla
Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) –, deve affermarsi che parte ricorrente è ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche.
III.4.3. - Deve essere, infine, accolta la domanda di riconoscimento del diritto alla Carta Docenti anche con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, trattandosi di supplenze brevi che hanno coperto sostanzialmente per intero l'anno scolastico senza soluzione di continuità dal 26/10/2018 all'11/06/2019 con attività svolta presso due istituti scolastici.
III.5. - Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema
Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione in favore della parte ricorrente della CP_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad € 500,00 per le annualità relative agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
IV. - La domanda è fondata per quanto di ragione anche nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla
Retribuzione Professionale Docenti sulla base delle argomentazioni
12 esposte in precedenti conformi di Questo Ufficio Giudicante
(Sentenza n.737/2023 pubbl. il 17/04/2023 – RG n.7630/2022 – est.
Dott. Luca Caputo), che essendo pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali.
IV.1.1. - In primo luogo, va osservato che i fatti principali oggetto di causa, ossia la prestazione dell'attività di docenza in favore del svolta dalla Controparte_1 parte ricorrente con i contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso, risultano documentalmente provati (cfr. contratti allegati).
Ciò posto, ciò che occorre verificare è la spettanza o meno, anche ai docenti assunti a tempo determinato, della voce “Retribuzione professionale docenti”.
Sul punto deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti “Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”
(primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma).
L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche.
Tale previsione determina una irragionevole disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato che non si trovino nelle condizioni previste dalla citata disposizione
13 contrattuale, considerato anche che la finalità di tale voce retributiva è, come emerge dalla stessa previsione del CCNL
Comparto scuola, quella di valorizzare professionalmente i docenti.
IV.1.2. - Con riferimento a tale questione sono intervenuti i
Giudici di Legittimità che, con l'ordinanza n. 20015/2018, hanno affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma
3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Da tale condivisibile opzione interpretativa, perché maggiormente in linea con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito e con il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro consegue, quindi, che non
14 sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001.
IV.1.3. - Ciò premesso, nel caso di specie si ritiene che la parte ricorrente, supplente temporaneo, seppure per coprire diverse vacanze per i giorni di cui ai contratti a termine allegati al ricorso (cfr. contratti allegati al ricorso), in quanto assunta per ragioni sostitutive, ha svolto prestazioni lavorative equivalenti a quella del lavoratore sostituito.
E infatti anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
15 Pertanto, come affermato non solo dalla Suprema Corte con la decisione richiamata innanzi ma anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1169/2019 del
08.07.2019, Tribunale di Roma, sentenza n. 1900/2020 del
24.02.2020), con valutazioni che si condividono, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
“al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr.
Cass. 27.7.2018, n. 20015).
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Ne consegue, quindi, che non potrebbe giustificarsi una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
16 IV.2. - Quanto al periodo in cui la parte ricorrente ha prestato servizio, esso risulta correttamente individuato sulla base della documentazione allegata al ricorso.
Ne consegue, quindi, che considerando il numero di giorni di lavoro effettivamente svolti dalla parte ricorrente (n.212 giorni di lavoro effettivi) e l'importo della retribuzione professionale docenti (Euro 164,00 al mese aumentato di Euro 10,50 come previsto dal CCNL comparto scuola 2018-2020), in conformità con quanto previsto dall'articolo 25 del CCNI del 1999 - che assume rilievo ai soli fini del calcolo della misura dell'indennità che, ovviamente, non può non tenere conto della durata effettiva degli incarichi svolti;
infatti, poiché l'importo “retribuzione professionale docenti” è parametrato sui 30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio. In questi termini, tra l'altro, anche Trib. Trani sentenza n. 1084/2021 del
28.6.2021, Trib. Genova, sentenza n. 634/2020 del 18.12.2020,
Trib. Roma, sent. n. 1900/2020, Trib. Foggia, sent. n. 2140/2020 – sussiste il credito della ricorrente per Euro 1.233,13 [pari ad
(1/30 Euro 174,50 ovverosia) Euro 5,816666666666667 x 212 giornate lavorative] a titolo di retribuzione professionale docente.
Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti nell'anno scolastico 2018/2019
(per n.212 giorni) e, conseguentemente, il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 va condannato a pagare l'importo complessivo di Euro 1.209,86 in favore della parte ricorrente medesima, importo determinato calcolando nella misura di 1/30 l'importo di tale voce retributiva moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, come prevista dalla contrattazione collettiva succedutasi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
V. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del
17 relativo scaglione (fino ad Euro 5.200,00) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- condanna, per l'effetto, il Controparte_1
, in persona del all'attribuzione in
[...] Controparte_4 favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- dichiara, altresì, il diritto della parte ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti nell'anno scolastico 2018/2019 per 212 giorni;
- condanna, per l'effetto, il Controparte_1
, in persona del a pagare in favore
[...] Controparte_4 della parte ricorrente l'importo di Euro 1.233,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna il in persona Controparte_1 del pro tempore, a rifondere in favore della parte CP_4 ricorrente le spese processuali, che liquida complessivamente in €
1.030,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre € 49,00 per esborsi, con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 19/11/2025
18 Il Giudice del Lavoro
GE RM LL
19