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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 12238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12238 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Mariaelena Francone in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11935 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, presso lo Parte_1
studio dell'abogado Luciano Mattera rappresentante e difensore unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Rosetta Ceci, per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
PARTE ATTRICE
E
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E in persona del lrpt, con domicilio eletto in Controparte_2
Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Sveva Bernardini, rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.2.2025 i
1 2
procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti parte attrice chiedeva il ristoro dei danni subiti all'esito del sinistro verificatosi in Roma, in data 4.6.2029, alle ore 17.00 circa, in Roma, all'interno della
Ditta “Centro Revisioni C esano 2000” sito in Roma, Via Baccanello n.
130, quando veniva investito dal furgona Iveco Daily tg RM2E1648 condotto e di proprietà di mentre effettuava retromarcia. CP_1
Narrava parte attrice di essere stata urtata mentre il furgone effettuava retromarcia all'interno del piazzale sopra descritto facendolo cadere a terra.
All'esito della caduta il era condotto al P.S. dell'Aurelia Pt_2
Hospital a mezzo del 118 dove veniva refertata: “…lussazione della spalla destra e della clavicola destra escoriazioni avambraccio destro e spalla destra e contusioni al gin. occhio destro e sinistro con conseguente prognosi di 30 gg. S.c…” - doc. 1 fasc. attore-
All'esito dell'istruttoria la compagnia risarciva integralmente il danno al mezzo ed offriva per il danno alla persona l'importo di
€6.500,00 oltre ad €1.000,00 per onorari.
Il restava contumace. CP_1
Si costituiva la compagnia di assicurazioni della convenuta che contestava ogni addebito nei termini riportati in comparsa e chiedeva il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante prove documentali, prove orali e CTU, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.2.2025, ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruzione dell'incidente e responsabilità.
2 3
La dinamica del sinistro non risulta affatto provata e pertanto la domanda non può essere accolta.
Dalla comparazione dei documenti versati in atti emergono due versioni contrastanti. Stando a quanto dichiarato dal nell'atto Pt_2
introduttivo del giudizio, egli sarebbe stato colpito dal furgone Iveco
Daily in retromarcia, condotto dal mentre di trovava nel piazzale CP_1
del Centro Revisioni Cesano 2000 situato in Roma, Via Baccanello n.
130. Invero dai due verbali redatti dal personale intervenuti sul CP_3
posto, ed acquisiti in corso di giudizio, risulta in intervento per incidente di moto ma in un altro luogo rispetto a quello indicato in citazione. Non viene fatta menzione alcuna del piazzale del Centro Revisioni Cesano
2000 ma viene descritto sul primo verbale n. 128611 un intervento in via
Castel Campanile inc. Sette Fossi e sul secondo verbale n. 221741 Pt_3
un intervento in Via dei Sette Fossi angolo Via Castel Campanile. In entrambi i verbali è fatto riferimento ad un incidente senza menzione alcuna del furgone Iveco Daily. Ed ancora all'ingresso in P.S. dell'Aurelia
Hospital è riferito in prima battuta da un incidente sul lavoro. Pt_2
Tutte queste incongruenze emergenti dalla comparazione dei documenti in atti non riescono a provare la dinamica offerta da parte attrice, trattandosi di documenti ufficiali che fanno fede fino a querela di falso a fronte di dichiarazioni di parte o testimoniali che non coincidono neanche in minima parte con quanto emerge dai summenzionati documenti.
Tanto premesso non è stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro e della responsabilità del nella causazione dell'evento CP_1
dannoso.
La domanda pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto parte attrice dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di
3 4
Assicurazioni nella misura di €3.809,00 oltre rimborso forfettario -15%-
IVA e CPA come per legge, spese che vengono calcolate ai minimi tariffari alla luce della scarsa attività istruttoria espletata.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , nonché nei confronti Parte_4 CP_1
della in persona del lrpt, così provvede: Controparte_2
1.- rigetta la domanda proposta da Parte_4
2.- Condanna parte attrice al pagamento in favore di
[...]
in persona del lrpt delle spese sostenute per il presente Controparte_4
giudizio che liquida in complessivi €3.809,00 di cui €550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice;
4.- dichiara la contumacia di CP_1
Così deciso in Roma il giorno 4.9.2025.
Il Giudice.
Mariaelena Francone
4 5
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Mariaelena Francone in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11935 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, presso lo Parte_1
studio dell'abogado Luciano Mattera rappresentante e difensore unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Rosetta Ceci, per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
PARTE ATTRICE
E
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E in persona del lrpt, con domicilio eletto in Controparte_2
Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Sveva Bernardini, rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.2.2025 i
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procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti parte attrice chiedeva il ristoro dei danni subiti all'esito del sinistro verificatosi in Roma, in data 4.6.2029, alle ore 17.00 circa, in Roma, all'interno della
Ditta “Centro Revisioni C esano 2000” sito in Roma, Via Baccanello n.
130, quando veniva investito dal furgona Iveco Daily tg RM2E1648 condotto e di proprietà di mentre effettuava retromarcia. CP_1
Narrava parte attrice di essere stata urtata mentre il furgone effettuava retromarcia all'interno del piazzale sopra descritto facendolo cadere a terra.
All'esito della caduta il era condotto al P.S. dell'Aurelia Pt_2
Hospital a mezzo del 118 dove veniva refertata: “…lussazione della spalla destra e della clavicola destra escoriazioni avambraccio destro e spalla destra e contusioni al gin. occhio destro e sinistro con conseguente prognosi di 30 gg. S.c…” - doc. 1 fasc. attore-
All'esito dell'istruttoria la compagnia risarciva integralmente il danno al mezzo ed offriva per il danno alla persona l'importo di
€6.500,00 oltre ad €1.000,00 per onorari.
Il restava contumace. CP_1
Si costituiva la compagnia di assicurazioni della convenuta che contestava ogni addebito nei termini riportati in comparsa e chiedeva il rigetto della domanda.
La causa, istruita mediante prove documentali, prove orali e CTU, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.2.2025, ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruzione dell'incidente e responsabilità.
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La dinamica del sinistro non risulta affatto provata e pertanto la domanda non può essere accolta.
Dalla comparazione dei documenti versati in atti emergono due versioni contrastanti. Stando a quanto dichiarato dal nell'atto Pt_2
introduttivo del giudizio, egli sarebbe stato colpito dal furgone Iveco
Daily in retromarcia, condotto dal mentre di trovava nel piazzale CP_1
del Centro Revisioni Cesano 2000 situato in Roma, Via Baccanello n.
130. Invero dai due verbali redatti dal personale intervenuti sul CP_3
posto, ed acquisiti in corso di giudizio, risulta in intervento per incidente di moto ma in un altro luogo rispetto a quello indicato in citazione. Non viene fatta menzione alcuna del piazzale del Centro Revisioni Cesano
2000 ma viene descritto sul primo verbale n. 128611 un intervento in via
Castel Campanile inc. Sette Fossi e sul secondo verbale n. 221741 Pt_3
un intervento in Via dei Sette Fossi angolo Via Castel Campanile. In entrambi i verbali è fatto riferimento ad un incidente senza menzione alcuna del furgone Iveco Daily. Ed ancora all'ingresso in P.S. dell'Aurelia
Hospital è riferito in prima battuta da un incidente sul lavoro. Pt_2
Tutte queste incongruenze emergenti dalla comparazione dei documenti in atti non riescono a provare la dinamica offerta da parte attrice, trattandosi di documenti ufficiali che fanno fede fino a querela di falso a fronte di dichiarazioni di parte o testimoniali che non coincidono neanche in minima parte con quanto emerge dai summenzionati documenti.
Tanto premesso non è stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro e della responsabilità del nella causazione dell'evento CP_1
dannoso.
La domanda pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto parte attrice dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di
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Assicurazioni nella misura di €3.809,00 oltre rimborso forfettario -15%-
IVA e CPA come per legge, spese che vengono calcolate ai minimi tariffari alla luce della scarsa attività istruttoria espletata.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , nonché nei confronti Parte_4 CP_1
della in persona del lrpt, così provvede: Controparte_2
1.- rigetta la domanda proposta da Parte_4
2.- Condanna parte attrice al pagamento in favore di
[...]
in persona del lrpt delle spese sostenute per il presente Controparte_4
giudizio che liquida in complessivi €3.809,00 di cui €550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice;
4.- dichiara la contumacia di CP_1
Così deciso in Roma il giorno 4.9.2025.
Il Giudice.
Mariaelena Francone
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