Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 709/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 709/2019 R.G. e vertente tra
C.F. ), in persona del suo l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. PIERLUIGI ACQUARELLI Parte_1
(C.F. ) CodiceFiscale_1 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. e qui Controparte_1 P.IVA_2 di seguito anche solo “il o ”, con l'avv. PALMA SPATARO CP_1 Controparte_2
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Reggio
Calabria, emesso a definizione del procedimento n. 1518/2018 R.G., depositata e comunicata il 16.07.2019.
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.10.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 14.10.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18.04.2018 la società Parte_1
ha adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il procedimento di 1° grado (n.
1518/2018 R.G.) e ivi rappresentando che:
(A) con disciplinare di affidamento del 21.6.2011 il gli aveva Controparte_1 affidato la realizzazione del “Sistema di Mobilità sostenibile nella città di ”, CP_1 CP_1 con corrispettivo di € 100.000,00;
(B) pur a seguito di regolare esecuzione di tale incarico, risultava versato il solo acconto di €
30.000,00 e non anche il saldo di € 70.000,00, di cui pertanto chiedeva il pagamento.
I.1.2.- Con comparsa del 19.10.2018 si è ivi costituito il resistente, contestando le CP_1
avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) la mancanza di regolare preventivo impegno di spesa - violazione degli artt. 191 e 194
TUEL;
(B) la mancata erogazione del contributo da parte della Regione.
I.1.3.- All'esito del procedimento di prime cure è stata poi emessa l'ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c. qui gravata (depositata e comunicata il 16.07.2019), nell'ambito della quale il Tribunale ha:
(A) rigettato la domanda;
(B) condannato il ricorrente alle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale ordinanza ha poi proposto appello la , instaurando, Parte_1 innanzi alla presente Corte, l'odierno giudizio di gravame (n. 709/2019 R.G.) e ivi in
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particolare prospettando l'inapplicabilità al caso di specie dei principi richiamati dal Tribunale di prime cure, operando nel caso di specie la fictio di avveramento di cui agli artt. 1358-1359
c.c. e in ogni caso il riconoscimento del debito ex art. 194 T.U.E.L..
I.2.2.- Con comparsa dell'11.06.2020 si è poi costituito in questa sede il appellato, CP_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) l'inammissibilità del gravame per difetto di notifica;
(2) l'infondatezza, in ogni caso, dello stesso, anche alla luce della mancanza di regolare preventivo impegno di spesa in violazione degli artt. 191 e 194 T.U.E.L
I.2.3.- Con provvedimento del 27.11.2020 è stato poi disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento dell'11.10.2024 (comunicato alle parti in data 14.10.2024), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'appello formulato è tempestivo e ammissibile, in quanto proposto mediante atto di citazione (trattandosi del generale modulo introduttivo per gli appelli ex art. 702 quater c.p.c.
– cfr. Cass. civ., Sez. un., 10/02/2014, n. 2907) notificato, come prescritto ex lege (e in particolare ex art. 702 quater, comma I, c.p.c.), entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, nella sua integralità, dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. qui gravata
[considerando la comunicazione intervenuta il 16.07.2019, il conseguente spirare del termine
(alla luce dell'operatività della sospensione feriale) solo in data 16.09.2019 e l'intervenuta notifica del gravame nella data, antecedente, del 10.09.2019 (cfr. la RdAC qui prodotta in formato .msg in uno all'iscrizione a ruolo del gravame)];
(B) è pacificamente da disattendere l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di notifica [v. supra, sub I.2.2., punto (1)], risultando l'eccepito vizio di nullità di quest'ultima
[così come espressamente qualificato dalla stessa parte eccipiente (“la notifica dell'atto di appello è nulla”: cfr. pag. 3 della comparsa dell'11.06.2020, nonché successivi scritti difensivi), essendo del resto pacifico che il vizio prospettato, afferendo alla “violazione della disciplina del domicilio digitale” (in ragione, in specie, dell'intervenuta notifica del gravame
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non già alla P.E.C. del difensore, bensì all'indirizzo di posta certificata dell'Ufficio avvocatura civica - peraltro anch'esso indicato nella comparsa difensiva di prime cure: cfr. pag. 1 del 19.10.2018) dia luogo, al più, a mera “nullità” (cfr., da ultimo, Cass. civ.,
19/04/2024, n. 10677)] e dunque un vizio in ogni caso integralmente sanato, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, dall'intervenuta costituzione della parte appellata [atteso che
“pure [per] le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità” e che pertanto, “qualora il destinatario della notifica si costituisca”, “in tale ultima ipotesi” senz'altro si “verifica” “la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3” (cfr. Cass. civ., 12/05/2020, n. 8815 e Cass. civ., 3/09/2015, n. 17521)];
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n.
7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello proposto è poi da disattendere, a ciò conseguendo l'integrale conferma dell'ordinanza gravata.
V.- In quest'ultima si è in particolare evidenziato [cfr. pagg.
2-3 dell'ordinanza di prime cure] che “l'eccezione di assenza di impegno di spesa sollevata dal comune resistente” risultava fondata e altresì “assorbente”, sottolineando che:
(A) il rapporto contrattuale, in quanto intrattenuto con un Ente Locale ( Controparte_1
), risultava soggetto alle “rigorose prescrizioni contenute nell'art. 191 Tuel” –
[...] prescrivente, come noto, il divieto per tali Enti, “inderogabile” e a pena di nullità, di effettuare spese non previamente e ritualmente contabilizzate, e dunque “solo” in presenza di
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“impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione” nonché
2attestazione della copertura finanziaria”;
(B) tale disposizione – necessariamente da applicarsi “anche nel caso”, come quello di specie,
“in cui le somme da impiegare provengano da altri enti” (nel caso, dalla Regione Calabria: cfr. art. 3 dell'all. 3 al ricorso di 1° grado) - non risultava qui ottemperata, “non” essendovi in particolare “nel disciplinare di affidamento” qui prodotto (cfr. ancora all. 3 del ricorso di 1° grado) “alcun riferimento ad impegni di spesa”, da ciò evidentemente discendendo, ex art. 191 TUEL, che “il ” non risultava “tenuto a versare” “alcuna Controparte_1 somma” “in favore della società ricorrente”;
(C) il debito de quo, inoltre, non poteva ritenersi dovuto nel caso di specie neanche “ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. E Tuel”, non avendo l'Ente “riconosciuto il debito oggetto di causa come debito fuori bilancio nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento conseguiti”, con la conseguenza che “nemmeno sotto questo ulteriore profilo” “la società” risultava munita di
“titolo” idoneo “per pretendere il pagamento del corrispettivo” dal resistente. CP_1
V.1.- A fronte di ciò la società appellante ha poi qui contestato l'applicabilità al caso di specie degli enunciati principi in materia di impegno di spesa, deducendo:
(A) per un verso, l'invocabilità della fictio di avveramento della condizione potestativa mista ex artt. 1358-1359 c.c., considerando che “il finanziamento regionale” “era già stato deliberato e stanziato” e che “la mancata esecuzione di tutte le attività necessarie per ottenere dalla Regione”, “a seguito dell'approvazione formale della rendicontazione finale di spesa da parte” di quest'ultima, “il materiale accredito del saldo del lavoro svolto” risultava imputabile al solo in quanto unico “soggetto che disponeva dei poteri di CP_1 informazione e di attivazione” “ai fini dell'avveramento della condizione” [cfr. pagg. 12-16 dell'atto di appello, nonché pagg.
6-10 e 12-13 della comparsa conclusionale d'appello];
(B) per altro verso, la non condivisibilità dell'esclusione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 194 TUEL, pur a fronte di chiari comportamenti dell' in tal senso Parte_2
(pagamento dell'anticipazione del 30% ed emissione del certificato di esecuzione a regola d'arte) [cfr. pagg. 16-17 dell'atto di appello, nonché pagg. 10-11 della comparsa conclusionale d'appello].
Né l'una né l'altra contestazione, come qui di seguito scrutinate, risultano tuttavia meritevoli di accoglimento.
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VI.- Prendendo le mosse, in particolare, dall'argomento compendiato supra, sub V., punto
(A), occorre rammentare che “l'imputabilità allo stesso della mancata erogazione CP_1 del finanziamento … già concesso” dalla Regione è motivo evidentemente irrilevante e
“infondato” nei casi, analoghi a quello di specie, di “nullità a monte del contratto” per violazione del “divieto per i Comuni di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione” [cfr., ex aliis, Cass. civ.,
1712/2015, n. 24447].
VI.1.- E infatti, l'operatività dell'invocato meccanismo ex artt. 1358-1359 c.c. non può che ritenersi del tutto preclusa dalla violazione dell'art. 191 TUEL, norma “inderogabile”,
“imperativa” - attesa la “rilevanza, di ordine pubblico, delle esigenze perseguite” -, che “non contempla eccezioni” e la cui inosservanza ex se “importa” l'assoluta e irrimediabile “nullità del contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista”, ciò
“escludendone l'idoneità a costituire titolo per il pagamento del compenso professionale” e comportando l'“esclusione di ogni rapporto obbligatorio tra quest'ultimo e l'ente” [cfr., ex multis, Cass. civ., 21/06/2024, n. 17197; Cass. civ., 23/09/2020, n. 19958; Cass. civ.,
23/08/2018, n. 21010; Cass. n. 24447/2015, cit.; Cass. civ., Sez. un., 28/06/2005, n. 13831;
Cass. civ., Sez. un., 10/06/2005, n. 12195].
VI.2.- A fronte dell'esclusione di ogni rapporto e “stante la rilevata nullità a monte del contratto”, pertanto, non v'è dubbio che non possa invocarsi “l'omesso rilevo dell'imputabilità allo stesso comune della mancata erogazione del finanziamento … già concesso” e la fictio di avveramento di cui agli artt. 1358-1359 c.c., chiaramente predicabile nei soli casi di contratto valido e solo temporaneamente inefficace (in quanto condizionato), e non già di contratto radicalmente e irrimediabilmente inefficace in quanto nullo (e dunque non integrante una fattispecie contrattuale solo transitoriamente inefficace, bensì un mero quid facti, oggetto di definitiva qualificazione negativa da parte del sistema ordinamentale e pertanto sprovvisto di qualsivoglia rilevanza giuridica e non invocabile ad alcun effetto -
“quod nullum est, nullum producit effectum”).
VI.3.- Né in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede risultano utilmente invocabili le prospettazioni della società appellante, e in particolare:
(A) gli arresti giurisprudenziali da essa qui richiamati [v. infra, sub VI.4.];
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(B) il difetto, nel caso di specie, non già dello stanziamento regionale, ma solo del materiale accredito delle somme [v. infra, sub VI.5.].
VI.4.- Quanto alle pronunce menzionate dalla parte appellante [v. supra, sub VI.3., punto
(A)], occorre osservare che ivi:
(a) si esamina il solo meccanismo ex artt. 1358-1359 c.c., non affrontandosi affatto la questione, qui invece dirimente, dell'art. 191 T.U.E.L. (cfr. Cass. civ., 31/03/2014, n. 7509;
Cass. civ., 3/06/2010, n. 13469; Cass. civ., Sez. un., 19/09/2005, n. 18450; nonché Cass. civ.,
14/12/2012, n. 23014 – quest'ultima peraltro riguardante una mera controversia fra privati in alcun modo coinvolgente enti locali);
(b) non solo non si smentisce, ma si ribadisce il “principio inderogabile” e “consolidat[o]”,
“in tema di contratti stipulati dai comuni”, “della necessità dell'impegno di spesa” (“la cui violazione”, si riafferma, “comporta la radicale nullità del contratto”), espressamente poi richiamando l'arresto di Cass. n. 21010/2018 (espressamente citato anche in questa sede e fin dal 1° grado di giudizio – cfr. pag. 2 dell'ordinanza appellata) e il relativo dictum per cui, “in difetto della clausola c.d. di copertura finanziaria”, “il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente [cfr. Cass. civ., 28/12/2020, n. 29641], limitandosi poi la S. Corte a ritenere i predetti principi (ivi in alcun modo contraddetti ma al contrario chiaramente ribaditi e riaffermati) non utilmente invocabili con riguardo allo specifico “caso” nel frangente esaminato, considerando, per un verso, che ivi non si dibatteva del difetto di rituale contabilizzazione ex art. 191 TUEL [bensì dell'eventuale omessa “indicazione dei mezzi per farvi fronte” (cfr.
Cass. n. 29641/2020, cit.) – non ponendosi affatto, pertanto, il problema propriamente insito in tale norma del TUEL (esigente non già una mera indicazione dei mezzi finanziari, ma, come detto, specifiche e “inderogabili” “modalità procedimentali” “imposte dalla norma” – cfr. Cass. n. 21010/2018, cit. -, i.e. un impegno contabile puntualmente registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e asseverato da attestazione della copertura finanziaria)] e, per altro verso e soprattutto, che la prospettazione non era nella relativa fattispecie affatto scrutinabile, essendo evidentemente inammissibile per difetto di interesse
[in quanto, a differenza dell'odierna procedura, “proposta” non già dall'Ente Locale, ma dal privato “ricorrente” (il quale, avendo agito “nei confronti dell'ente” e non già del funzionario responsabile ex art. 191, comma IV, TUEL, chiaramente non poteva poi dolersi di tale difetto,
“non” avendo “alcun interesse a sollevare la questione”: cfr. Cass. n. 29641/2020, cit.)].
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VI.5.- Quanto poi al dato del difetto, nel caso di specie, non già dello stanziamento regionale, ma solo del materiale accredito delle somme [v. supra, sub VI.3., punto (A)], occorre osservare che:
(1) l'art. 191 TUEL, come già innanzi rammentato, è disposizione inderogabile e che “non contempla eccezioni” [v. supra, sub VI.1.], trattandosi di norma che senz'altro “si applica”, in particolare, “anche se” l'“obbligazione di pagamento” “a carico dei Comune” sia
“condizionata”, “la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico” e altresì vi sia una “clausola c.d. di copertura finanziaria” “che sottopone il pagamento del compenso professionale alla condizione” della materiale “erogazione del finanziamento” [cfr. Cass. n.
21010/2018, cit., e Cass. n. 24447/2015, cit.];
(2) il carattere “condizionato” del contratto, pertanto, in alcun modo lo “sottra[e]” all'inderogabile “normativa in materia di assunzione di impegni di spese degli enti locali”
[cfr. Cass. n. 21010/2018, cit.]; e ciò, com'è evidente, a prescindere dai termini in cui si strutturi il congegno condizionalistico - e dunque sia che la condizione riguardi la concessione ex se del finanziamento, sia la sua erogazione materiale a seguito di adempimenti procedimentali (costituiti, e.g. e come nel caso di specie, dall'approvazione della rendicontazione finale da parte della Regione), essendo l'in se della condizione, al di là del quomodo e dal suo concreto atteggiarsi, a non ostare all'applicazione della norma imperativa di cui all'art. 191 TUEL con riguardo al [senz'altro qui tenuto a rispettare le CP_1
“inderogabil[i]” “modalità procedimentali” di tale norma, in quanto la natura condizionata dell'obbligazione e la provenienza della provvista da altro ente non escludono che si tratti di
“un'obbligazione di pagamento”, “ancorché condizionata”, propriamente riferibile, imputabile e “a carico del e dunque, vertendosi in una sua obbligazione, soggetta al CP_1 generale “divieto” “di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione” (cfr. ancora Cass. n. 21010/2018, cit., e Cass.
n. 24447/2015, cit.)].
VI.6.- Considerando, pertanto, il carattere ex se assorbente della nullità ex art. 191 TUEL e la non accoglibilità delle contrarie deduzioni dell'appellante [v. supra, sub VI.-VI.5.], è pacifico che la deduzione dell'appellante fondata sui generali canoni di buona fede e correttezza e sulla fictio di avveramento della condizione (ex artt. 1175, 1375, 1358 e 1359 c.c.), come innanzi compendiata sub V.1., punto (A), sia da integralmente disattendere.
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VII.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la ragione di doglianza fondata sull'art. 194 TUEL [v. supra, sub V.1., punto (B)], avendo la parte appellante a tal riguardo in particolare evidenziato che il riconoscimento ivi stabilito potesse e dovesse desumersi sulla base di alcuni comportamenti significativi dell'Ente Comunale (pagamento dell'anticipazione del 30% ed emissione del certificato di esecuzione a regola d'arte, a fronte dei quali il non poteva poi sostenere “la mancanza di utilità e arricchimento” in suo favore – CP_1 cfr. pag. 17 dell'atto di appello).
VII.1.- E tuttavia, in base al chiaro dato positivo (“gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio” “con deliberazione consiliare”) e al costante insegnamento giurisprudenziale a tal riguardo, è pacifico che “il riconoscimento del debito fuori bilancio”
“ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194” “richiede un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio”.
Deliberazione, quest'ultima, implicante una valutazione estremamente articolata [in quanto l'ente ivi “non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione”, ma, al contrario, “deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio” e “adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito”, “in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico- finanziaria dell'ente e con gl'impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonchè la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi”], assolvente una
“duplice funzione” [sia “giuscontabilistica” (“per la salvaguardia degli equilibri di bilancio”), sia “garantista” (“di accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo”)] e, soprattutto e ai fini che qui più rilevano, necessariamente espressa [atteso che “tale valutazione non può evidentemente essere desunta dal mero comportamento degli organi rappresentativi” e che “il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo espressamente”, anche considerando che essa “rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria” e che pertanto, “al fine di riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria”, “è” imprescindibilmente “richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio”] (cfr., ex multis,
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Cass. civ., 9/12/2015, n. 24860, nonché Corte Conti Emilia-Romagna, 27/05/2024, n. 43 e
Corte Conti Campania, 18/11/2015, n. 236).
VII.2.- A fronte di ciò, è del tutto evidente che nei casi, analoghi a quello di specie, di
“mancanza di una formale deliberazione” del ex art. 194 TUEL (qui pacificamente CP_1 non emessa), ciò “esclude” “la stessa imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione” a prescindere da qualsivoglia comportamento dell'ente stesso, di per sé senz'altro inidoneo ad integrare il presupposto di cui alla predetta norma del TUEL [cfr. Cass. n. 24860/2015, cit.],.
VII.3.- Difetto, quest'ultimo, evidentemente poi del tutto assorbente rispetto all'“accertamento dell'utilità della prestazione”, integrando invero quest'ultima una
“questione” che non “è” neanche “destinata a porsi” ove, come nell'ipotesi qui in esame,
“l'Amministrazione [non] abbia espressamente provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio” e dunque non abbia affatto “assu[nto] a suo carico l'obbligazione” [cfr. ancora
Cass. n. 24860/2015, cit.].
VII.4.- “Nessun rilievo”, del resto, “può assumere” in questo contesto e “in quest'ottica”
“neppure la recente pronuncia con cui le Sezioni Unite di questa Corte” - mediante la pronuncia “Cass., Sez. Un., 26 maggio 2015, n. 10798” e “componendo un contrasto di giurisprudenza insorto tra le Sezioni semplici in tema d'ingiustificato arricchimento della
Pubblica Amministrazione” - “hanno … osserva[to] in via generale che il riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di cui all'art. 2041” (v. Cass. n. 24860/2015, cit.), considerando:
(a) per un verso, che occorre distinguere, evitando un'impropria “sovrapposizione”, fra ipotesi diverse e distinte, e in particolare “tra l'accertamento del beneficio tratto dalla prestazione ricevuta, quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dell'attore all'indennizzo per il sacrificio indebitamente sopportato dall'attore a vantaggio dell'ente pubblico” e da propriamente valutarsi ai fini dell'azione ex art. 2041 c.c. (qui tuttavia non proposta), e l'ipotesi del “riconoscimento del debito fuori bilancio”, rispetto a “cui la legge subordina l'instaurazione del rapporto obbligatorio con l'ente pubblico” e in cui propriamente qui invece si verte (essendo stato appunto invocato l'art. 194 TUEL e sperimentata dall'odierna appellante e già ricorrente in prime cure un'azione ex art. 1218 c.c.
– cfr. ricorso del 13.04.2018, nonché odierno appello, spec. pagg. 11 e 16-17), risultando del tutto pacifico che, “a differenza” dell'apprezzamento “riguardante l'utilità della prestazione,
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che può emergere anche dall'appropriazione del relativo risultato da parte dell'Amministrazione”, la “valutazione” di cui all'art. 194 TUEL, al contrario, “non può evidentemente essere desunta dal mero comportamento degli organi rappresentativi” e, come rammentato, non può essere implicita, ma “può avvenire solo espressamente” (cfr. Cass. n.
24860/2015, cit., e Corte Conti Emilia-Romagna n. 43/2024, cit.);
(b) per altro verso e in termini del tutto dirimenti, che nel caso esaminato dalle Sezioni unite, come dalle stesse peraltro espressamente precisato, “la disciplina” del preventivo impegno di spesa non poteva affatto venire in rilievo, poiché non “applicabile ratione temporis” (cfr. ancora Cass. n. 10798/2015, cit., e punto 2.2. dei “Motivi della decisione” di Cass. n.
10798/2015, cit.), essendo tale disciplina invece qui pacificamente vigente e applicabile
(trattandosi di incarico del 2011, e dunque risultando senz'altro applicabile il D.lgs.
267/2000), non potendo pertanto nel caso di specie evidentemente prescindersi da una espressa deliberazione [v. supra, sub VII.1.], a fronte del cui (pacifico) difetto nel caso di specie, com'è evidente, non può che discendere che non sia qui intervenuto alcun
“riconoscimento” ex art. 194 TUEL e che occorra pertanto disattendere anche tale ragione di doglianza dell'appellante [v. supra, sub V.1., punto (B)].
VIII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto precede, non risultando le ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VII.4.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
IX.- Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifici motivi di impugnativa, anche incidentale, a tal riguardo - v., da ultimo,
Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass., 14/10/2013, n. 23226], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo:
(a) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(b) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 (in base al valore della domanda, non mutato in sede di gravame), alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è
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ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023,
n. 29857] e alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere documentale della vertenza, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado di complessità
e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 709/2019
R.G. e avente ad oggetto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Reggio
Calabria, emesso a definizione del procedimento n. 1518/2018 R.G., depositata e comunicata il 16.07.2019, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA l'ordinanza gravata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'8 gennaio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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