Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. r.g. 1147/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1147/2025 promossa con ricorso congiunto in data
19febbraio 2025;
(C.F. ), nata a LF NE (TV) in [...]_1 C.F._1
15.8.1979 e residente a [...],
e
(C.F. nato a MI D'AR (NA) in [...]_2 C.F._2
18.1.1980;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Nunzia GARITO presso il cui Studio eleggono domicilio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3) La casa coniugale, sita in Monza Via Carlo Emilio Gadda n.16, pertanto, resterà assegnata con quello che l'arreda alla IG.ra , che la abiterà insieme alla figlia;
Parte_1
5) Per quanto riguarda le ferie estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche Per_1 non consecutive, da stabilire e comunicare entro il 20/04 di ciascun anno, tenuto conto delle eIGenze della minore e di quelle lavorative di entrambi i genitori;
6) Quanto alle vacanze natalizie le trascorrerà dal primo giorno delle vacanze scolastiche al Per_1
30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni, con ciascun genitore ad anni alterni, con possibilità, comunque, per il genitore che non trascorra il Natale con la minore, che possa trascorrevi in ogni caso la vigilia o il giorno di Santo Stefano, con possibilità per i genitori di trovare diversi e migliori accordi, avendo riguardo delle eIGenze della figlia e tenuto conto dei propri impegni lavorativi;
7) Quanto alle vacanze pasquali, inteso come periodo di interruzione dalle lezioni, le Per_1 trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore, con facoltà per i IG.ri e di Parte_1 Parte_2 trovare diversi e migliori accordi anche sulla scorta dei rispettivi impegni lavorativi ed avendo riguardo dele eIGenze di;
Per_1
8) La minore trascorrerà anche il giorno del compleanno ad anni alterni con ciascun genitore, salvo la facoltà per i IG.ri e di trovare diversi e migliori accordi, ivi compresa la Parte_1 Parte_2 possibilità di trascorrerlo entrambi assieme a;
Per_1
9) Quanto alle ulteriori feste religiose e/o civili, trascorrerà le stesse con l'uno o con l'altro Per_1 genitore, secondo accordi che verranno assunti dai ricorrenti con congruo preavviso, tenuto conto dei bisogni della minore, delle eIGenze lavorative di entrambi, nonché della necessità di bilanciare i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
10) Quanto al contributo di mantenimento nell'interesse della figlia , il IG. si Per_1 Parte_2 impegna a corrispondere alla IG.ra in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, la somma Parte_1 di euro 500,00. Tale somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, con prima rivalutazione ad un anno dalla sentenza;
11) Le spese straordinarie, per la cui individuazione, modalità di richiesta e corresponsione si rimanda a quanto previsto e regolamentato dal Protocollo del Tribunale di Monza del maggio 2018, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, verranno divise al 50% tra i genitori (doc.4);
12) I coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra
[...]
, mentre le detrazioni fiscali verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
Parte_1
13) Quanto alle spese necessarie per il cane, queste saranno suddivise al 50% tra i IG.ri Parte_1
e ; Parte_2
14) Quanto alle spese della casa coniugale, di proprietà del IG. , i coniugi concordano Parte_2 che:
- Le spese relative alla proprietà (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tasse sulla proprietà, spese condominiali spettanti al proprietario e interventi di manutenzione straordinaria) resteranno a carico del IG. ; Parte_2 - Le spese ordinarie connesse all'uso dell'abitazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese di manutenzione ordinaria, spese condominiali diverse da quelle di proprietà. Spese per riscaldamento e utenze, tassa rifiuti) resteranno a carico della IG.ra ; Parte_1
15) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso e l'autorizzazione per il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio di , ivi compreso il passaporto;
Per_1
16) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Monza in data
17.07.2021 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di MONZA per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio del 19 marzo 2025.
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi