Ordinanza cautelare 26 ottobre 2022
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/02/2023, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/02/2023
N. 00980/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Andolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
del decreto n. -OMISSIS- – Cat.A12/1^Sez/2021/Imm/1^sez/Din/CS - emesso in data 21.10.2020 e comunicato il 26.10.2021, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno,Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente, cittadino del Ghana, impugna il provvedimento, adottato il 21 ottobre 2020 e notificato il 26 ottobre 2021, con cui la Questura di Napoli gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, deducendo, in sostanza, che la Questura avrebbe negato il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di una motivazione apodittica basata sulla condanna riportata ma senza effettuare una valutazione in concreto dell’effettiva ed attuale pericolosità sociale e senza tener conto dell’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, che è in Italia dal 2013 ed avrebbe una regolare occupazione lavorativa.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2022, ad esito della camera di consiglio del 25 ottobre 2022 in cui si è costituita l’Avvocatura dello Stato, l’istanza cautelare è stata accolta.
Il Ministero dell’Interno ha depositato la relazione della Questura di Napoli e documentazione, chiedendo la reiezione del ricorso.
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è fondato e va accolto con riferimento al lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto:
- la condanna riportata dal ricorrente, di cui alla sentenza del Tribunale di Como del 24 aprile 2017, “in ordine ai reati previsti e puniti dagli art. -OMISSIS-c.p. (-OMISSIS-); art.-OMISSIS- comma 8 bis D.L.vo -OMISSIS-; art. -OMISSIS- c.p. (-OMISSIS-); art. -OMISSIS- c.p. (-OMISSIS-), alla pena di anni 1 (uno) di reclusione, commessi il 05.11.2013 in Como”, con sospensione condizionale della pena, non può ritenersi automaticamente ostativa, nel caso di specie, al rinnovo del permesso di soggiorno;
- il reato di cui all’art. -OMISSIS- del codice penale (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) è stato, infatti, inserito nell’elenco dei reati per i quali è previsto ex art. 380 c.p.p. l’arresto obbligatorio in flagranza, automaticamente ostativi ex art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 al rilascio del permesso di soggiorno ordinario, solo a seguito delle modifiche di cui al D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (che ha aggiunto la lettera m-bis al comma 2), e, quindi, in un momento successivo alla condotta di reato in questione che, come indicato nel provvedimento impugnato, risale al novembre 2013;
- e, per giurisprudenza anche di questa Sezione, l'automatico diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a fronte di reati cc.dd. “ostativi” non può essere applicato a fattispecie intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle norme che hanno attribuito il carattere di ostatività al reato commesso, e ciò in ossequio al più generale principio dell'irretroattività della legge penale e della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta che, all'epoca della sua commissione, non determinava ex se l'impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di valutazione dell'opportunità di concederlo (cfr., tra le altre, Cons. di Stato, sent. n. 2605 del 2018; Tar Milano, sent. n.109 del 2015; Tar Napoli, sent. n.-OMISSIS-515 del 2021 e sent. n.-OMISSIS-489 del 2020), nè rientrano nel novero dei reati automaticamente “ostativi” le ulteriori fattispecie di cui alla condanna in questione;
- tanto premesso, il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente riportato nelle premesse del provvedimento impugnato non può essere considerato idoneo a supportare il diniego, in quanto tale giudizio è stato formulato dalla Questura in modo apodittico e generico sulla base, in sostanza, dell’intervenuta condanna riguardante fatti risalenti al 2013, senza che la Questura abbia invece proceduto ad una effettiva valutazione di pericolosità sociale, in termini di concretezza e attualità, che tenesse conto anche dell’integrazione sociale e lavorativa del ricorrente.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli esiti dell’ulteriore istruttoria.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo-OMISSIS-2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.