Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 26/11/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01926/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01220/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2024, proposto da
V.L.D.I. Salus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SL NO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Villa del Sele soc. coop. soc., RMED S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota dell’SL NO prot. n. 14752 del 13 giugno 2024 e del silenzio rifiuto serbato sull’istanza di accesso agli atti relativi ai provvedimenti di autorizzazione sanitaria ed accreditamento istituzionale della RMED s.r.l. e della Villa del Sele soc. coop. soc.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’SL NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. DO Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la V.L.D.I. Salus s.r.l. (in appresso, V.) agiva avverso la nota del 13 giugno 2024, prot. n. 14752, nonché avverso il silenzio rifiuto con cui l’SL NO aveva denegato l’accesso richiesto con istanza dell’8 maggio 2024, prot. n. 94208, in relazione ai provvedimenti di autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale adottati in favore della RMED s.r.l. (in appresso, R.) e della Villa del Sele soc. coop. soc. (in appresso, V. S.);
- il denegato accesso documentale era stato richiesto in corrispondenza del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di un “centro diurno demenze” – “centro diurno integrato per anziani” (con dotazione di 20 + 20 posti letto) in San Valentino Torio, instaurato dalla proponente con istanza del 13 settembre 2022, prot. n. 12428;
- nell’ambito di tale procedimento, la Commissione regionale ex DGRC n. 7301/2001, nel parere del 18 aprile 2024, prot. n. 198584, aveva ravvisato possibili profili ostativi alla realizzazione del “centro diurno demenze” nella pendenza di due procedimenti abilitativi per complessivi 40 posti letto, afferenti alla R. ed alla V. S.;
- il diniego di ostensione opposto dall’SL NO all’istanza dell’8 maggio 2024, prot. n. 94208, era, segnatamente, motivato per condivise ragioni di riservatezza rappresentate in sede di opposizione dalla controinteressata R.;
- a sostegno dell’azione proposta avverso siffatta determinazione, la ricorrente denunciava vizi di violazione degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 e 5 del d.lgs. n. 33/2013, di carenza motivazionale e di eccesso di potere per arbitrarietà, deducendo la sussistenza dei presupposti dell’esercitato accesso difensivo, avuto riguardo alla posizione delle strutture controinteressate (di cui una soltanto oppostasi), potenzialmente preclusiva del conseguimento del bene della vita ambito, senza che vi ostassero insormontabili e preminenti ragioni di riservatezza, nonché deducendo il difetto di motivazione rispetto all’accesso civico generalizzato;
- l’intimata SL NO si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del 7 ottobre 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- come statuito da Cons. Stato, ad. plen., n. 4/2021: «a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare; b) la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990»;
- nella specie, la V., nella propria istanza dell’8 maggio 2024, prot. n. 94208, ha sufficientemente illustrato come la consultazione degli atti dei procedimenti abilitativi pendenti nei confronti delle R. e V. S. sia oggettivamente strumentale alla tutela giurisdizionale avverso il prefigurato diniego di autorizzazione sanitaria del progettato “centro diurno demenze” per saturazione del fabbisogno assistenziale settoriale, ricollegabile alla posizione delle due menzionate controinteressate;
- la Commissione regionale ex DGRC n. 7301/2001, nel parere del 18 aprile 2024, prot. n. 198584, ha, infatti, rilevato che, «ad una prima valutazione del fabbisogno relativo ai setting richiesti, c'è capienza per i 20 p.l. di centro diurno adulti, ma non per i 20 p.l. per centro demenze in regime semiresidenziale attesa la presenza di n. 2 precedenti pratiche ancora in itinere per complessivi 40 p.l. che andrebbero definite prioritariamente rispetto alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione in esame»;
- l’SL NO non avrebbe potuto, pertanto, legittimamente abdicare al proprio obbligo ostensivo, a fronte di un accesso difensivo, le cui sottese esigenze devono intendersi tendenzialmente prevalenti, rispetto alle esigenze antagonistiche di riservatezza dei soggetti terzi (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 10498/2023; sez. III, n. 1832/2024; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 1250/2023; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 2176/2023; TAR Trentino Alto Adige, Trento, n. 125/2025); e ciò, segnatamente, tenuto conto che, nel caso in esame, non risultano essere venuti in rilievo dati e informazioni caratterizzati da una riservatezza rafforzata (dati sensibili e supersensibili, quali, ad es., i dati relativi a vicende giudiziarie, alla salute o all'orientamento sessuale), in rapporto ai quali gli interessi difensivi vanno bilanciati secondo criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 2773/2024);
- l’amministrazione intimata si è, infatti, limitata ad evocare generiche ragioni di riservatezza opposte, peraltro, dalla sola M., le quali, ove, per mera ipotesi, afferenti a dati o informazioni sensibili o supersensibili, sarebbero agevolmente ovviabili mediante opportune cautele, quale, ad es., l’oscuramento di questi ultimi, senza così negarsi in toto l’accesso richiesto;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata fondatezza, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento della nota del 13 giugno 2024, prot. n. 14752, e ordine di esibizione della documentazione richiesta con l’istanza dell’8 maggio 2024, prot. n. 94208;
- le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, per l’effetto annullando la nota del 13 giugno 2024, prot. n. 14752, ed ordinando all’SL NO di ostendere alla V.L.D.I. Salus s.r.l. la documentazione richiesta con l’istanza dell’8 maggio 2024, prot. n. 94208, entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente sentenza.
Condanna l’SL NO al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, in favore della ricorrente, nella misura di € 800,00, oltre oneri accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI US, Presidente
DO Di OP, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO Di OP | PI US |
IL SEGRETARIO