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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.154/2022 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto
“rimborso spese processuali”
tra rappr. e dif. da avv. Guglielmo De Feis Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Giovanna Liuzzi Controparte_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 28 aprile 2022 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 7 dicembre 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda con cui il ricorrente chiedeva dichiararsi il proprio diritto ad essere manlevato dal CP_1
dagli oneri difensivi relativi al giudizio di responsabilità n. 34000 della Corte dei conti – sezione
[...] giurisdizionale per la Puglia, e conseguentemente condannarsi il al pagamento di euro Controparte_1 24.792,00 per la suddetta causa.
Si è costituito in questa sede di appello il . Controparte_1 La causa, all'udienza dell'8 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§ooo§§§
La vicenda processuale in fatto, chiaramente evincibile dalla documentazione in atti ed altrettanto chiaramente esposta nella sentenza appellata, trae origine dall'essere stato il già dipendente del Pt_1
dall'anno 1995 al 1.6.2010, citato a comparire innanzi al Procuratore Generale della Controparte_1 Corte dei Conti Sezione giurisdizionale, per il risarcimento d danno erariale cagionato all'ente di appartenenza nella propria qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, con riferimento all'appalto di lavoro di manutenzione ordinaria egli impianti termici installati negli edifici del Comune. Il giudizio era stato definito con sentenza n. 474 del 3-31 dicembre 2020 (in atti) che dichiarava l'estinzione del giudizio ex art. 111 comma 3° D.Lgs n. 174 del 26.8.2016 (Codice della Giustizia contabile) per inattività delle Parti, in quanto nessuna di esse, entro l'anno dalla precedente sentenza parziale n. 504 del 2 agosto 2019, aveva presentato domanda di fissazione di udienza o altro atto della procedura non finalizzato alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
---§§ooo§§--- Ciò posto, lamenta parte appellante la erroneità dell'aver applicato il Giudice di prime cure, in sentenza, alla fattispecie in esame la normativa in materia di regolamentazione delle spese legali prevista dal Codice di
Giustizia contabile.
Testualmente, osserva: “Occorre, all'uopo, precisare che il rapporto sostanziale intercorrente tra la P.A. e un suo dipendente è autonomo ed esso non può essere irrimediabilmente ed eventualmente, anche ingiustificatamente, condizionato e compromesso dalla statuizione del giudice contabile. La Corte Costituzionale (sent. n. 189 del 2020) che ha sottolineato quanto segue “ferma restando la regolamentazione da parte del Giudice contabile delle spese del relativo giudizio deve essere distinto il rapporto che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile da quello che si instaura tra l'incolpato, poi assolto o prosciolto, e l'amministrazione di appartenenza relativamente al rimborso delle spese per la difesa. Sia la giurisprudenza ordinaria, sia quella amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, sent.
28/07/2017 n. 3779, Corte di Cass. Ss. UU. Civile, 14/03/2011 n. 5918) infatti hanno riconosciuto che tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione in ragione della diversità del loro oggetto.” Se ne deduce che, sul giudizio contabile, la regolamentazione delle spese spetta appunto al Giudice contabile mentre la statuizione per le spese imputate al Dirigente e relative al rapporto sostanziale che intercorre tra amministrazione di appartenenza e dipendente, l'amministrazione è onerata ex lege dall'obbligo a manlevare il dipendente prosciolto. Pertanto, il rapporto diretto a non subire pregiudizio di spesa esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro da cui il diritto al rimborso promana, con la conseguenza che essa deve ritenersi attribuita di norma al giudice ordinario (v. S.U. 24/03/2010 n. 69969). Il caso in esame ha per oggetto il rapporto tra il dipendente e il suo datore di lavoro. Il non ha richiesto la modifica della parte di sentenza della Corte dei Conti che ha Pt_1 regolamentato le spese del giudizio contabile. Il giudice del lavoro, pur affermando la propria giurisdizione a conoscere della domanda, non si è espresso sulla fondatezza della medesima, ma si è limitato in modo anche contraddittorio, ad applicare in sentenza un giudicato esterno qual è quello della Corte dei Conti” Di contro, l'appellato che la sentenza richiamata (è così è) riguarda il saco di un primo e Controparte_2 secondo grado di giudizio, grado, conclusisi dinanzi alla Corte dei Conti, definiti con assoluzione degli addebiti per entrambi e con la compensazione alle spese di lite per il giudizio di primo grado. Nella questione che ci occupa, invece alcuna pronuncia di assoluzione è intervenuta dalla Corte dei Conti nei confronti del Sig. Pt_1
Nel caso specifico l'odierno appellante è stato destinatario di una sentenza dichiarativa di estinzione per intervenuta prescrizione del credito risarcitorio. Come si legge agevolmente a pag. 5 nella stessa sentenza 474 del 2020 della Corte dei Conti, depositata in atti: “…Osserva il collegio che dalla data di deposito della sentenza n. 504/2019 (2.08.2019) è trascorso oltre un anno senza che alcuna delle parti abbia presentato domanda di fissazione di udienza o abbia fatto altro atto della procedura non finalizzato alla mera dichiarazione di estinzione del giudizio. Invero la richiesta avanzata dai difensori del convenuto Pt_1 in data 08.01.2020 è finalizzata alla dichiarazione di estinzione del giudizio senza alcuna pretesa di decisione nel merito del giudizio, sicchè l'udienza del 03.12.2020 è stata fissata proprio per la pronuncia di una sentenza di estinzione”. Ed ancora : “Le ulteriori memorie depositate in tale udienza dai difensori dei convenuti contengono una richiesta principale di assoluzione nel merito che risulta, però, tardiva in quanto prodotta ad oltre un anno di distanza dalla pubblicazione della già richiamata precedente sentenza parziale del 02.08.2019”.
---§§ooo§§--- Ebbene, se tali sono le risultanze degli atti, pienamente condivisibile è da ritenere l'iter giuridico- argomentativo seguìto dal Giudice di prime cure, in quanto, che ha accuratamente vagliato la materia distinguendo le diverse ipotesi previste dalla legge:
1. art. 3 comma 2 bis D.L. n.543 convertito in legge n. 639 del 20.20.1996: ““in caso si definitivo proscioglimento (…), le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'ente di appartenenza”.
2. art. 10-bis co. 10 d.l. 30.9.2005 n. 203 conv. in l.
2.12.2005 n. 248, ai sensi del quale la norma che precede si interpreta “nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio (…) liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'avvocatura dello Stato sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza”.
3. art. 31 co. 2 del d.l.vo 26.8.2016 n. 174 : “con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice (…) liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”;
4. art. 31 co. 3 che “il giudice può compensare le spese tra le parti (…) quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari”.
Nel caso che qui occupa il processo contabile è stato definito con sentenza dichiarativa di estinzione del giudizio: in tale ipotesi trova chiara applicazione l'art. 111 comma 8 del D.Lgs. n. 174/2016, che prevede ” “le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute”. Infine, l'asserito diritto alla manleva da parte dell'Ente di appartenenza, che pure in sede di appello l'appellante sostiene comunque ai sensi dell'art. 12 del CCNL per l'Area del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 12.2.2002 fa esclusivo riferimento all'”apertura di un processo di responsabilità civile o penale”, e non anche di un procedimento di responsabilità contabile, erariale o amministrativa qual è quello che ha interessato il Pt_1 Per tali motivi l'appello va rigettato. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore del appellato. CP_1
Ove dovuto, va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell' appellato , in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco p.t., delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 2.300,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 8 ottobre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto
“rimborso spese processuali”
tra rappr. e dif. da avv. Guglielmo De Feis Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Giovanna Liuzzi Controparte_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 28 aprile 2022 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 7 dicembre 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la domanda con cui il ricorrente chiedeva dichiararsi il proprio diritto ad essere manlevato dal CP_1
dagli oneri difensivi relativi al giudizio di responsabilità n. 34000 della Corte dei conti – sezione
[...] giurisdizionale per la Puglia, e conseguentemente condannarsi il al pagamento di euro Controparte_1 24.792,00 per la suddetta causa.
Si è costituito in questa sede di appello il . Controparte_1 La causa, all'udienza dell'8 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---§§ooo§§§
La vicenda processuale in fatto, chiaramente evincibile dalla documentazione in atti ed altrettanto chiaramente esposta nella sentenza appellata, trae origine dall'essere stato il già dipendente del Pt_1
dall'anno 1995 al 1.6.2010, citato a comparire innanzi al Procuratore Generale della Controparte_1 Corte dei Conti Sezione giurisdizionale, per il risarcimento d danno erariale cagionato all'ente di appartenenza nella propria qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, con riferimento all'appalto di lavoro di manutenzione ordinaria egli impianti termici installati negli edifici del Comune. Il giudizio era stato definito con sentenza n. 474 del 3-31 dicembre 2020 (in atti) che dichiarava l'estinzione del giudizio ex art. 111 comma 3° D.Lgs n. 174 del 26.8.2016 (Codice della Giustizia contabile) per inattività delle Parti, in quanto nessuna di esse, entro l'anno dalla precedente sentenza parziale n. 504 del 2 agosto 2019, aveva presentato domanda di fissazione di udienza o altro atto della procedura non finalizzato alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
---§§ooo§§--- Ciò posto, lamenta parte appellante la erroneità dell'aver applicato il Giudice di prime cure, in sentenza, alla fattispecie in esame la normativa in materia di regolamentazione delle spese legali prevista dal Codice di
Giustizia contabile.
Testualmente, osserva: “Occorre, all'uopo, precisare che il rapporto sostanziale intercorrente tra la P.A. e un suo dipendente è autonomo ed esso non può essere irrimediabilmente ed eventualmente, anche ingiustificatamente, condizionato e compromesso dalla statuizione del giudice contabile. La Corte Costituzionale (sent. n. 189 del 2020) che ha sottolineato quanto segue “ferma restando la regolamentazione da parte del Giudice contabile delle spese del relativo giudizio deve essere distinto il rapporto che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile da quello che si instaura tra l'incolpato, poi assolto o prosciolto, e l'amministrazione di appartenenza relativamente al rimborso delle spese per la difesa. Sia la giurisprudenza ordinaria, sia quella amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, sent.
28/07/2017 n. 3779, Corte di Cass. Ss. UU. Civile, 14/03/2011 n. 5918) infatti hanno riconosciuto che tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione in ragione della diversità del loro oggetto.” Se ne deduce che, sul giudizio contabile, la regolamentazione delle spese spetta appunto al Giudice contabile mentre la statuizione per le spese imputate al Dirigente e relative al rapporto sostanziale che intercorre tra amministrazione di appartenenza e dipendente, l'amministrazione è onerata ex lege dall'obbligo a manlevare il dipendente prosciolto. Pertanto, il rapporto diretto a non subire pregiudizio di spesa esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro da cui il diritto al rimborso promana, con la conseguenza che essa deve ritenersi attribuita di norma al giudice ordinario (v. S.U. 24/03/2010 n. 69969). Il caso in esame ha per oggetto il rapporto tra il dipendente e il suo datore di lavoro. Il non ha richiesto la modifica della parte di sentenza della Corte dei Conti che ha Pt_1 regolamentato le spese del giudizio contabile. Il giudice del lavoro, pur affermando la propria giurisdizione a conoscere della domanda, non si è espresso sulla fondatezza della medesima, ma si è limitato in modo anche contraddittorio, ad applicare in sentenza un giudicato esterno qual è quello della Corte dei Conti” Di contro, l'appellato che la sentenza richiamata (è così è) riguarda il saco di un primo e Controparte_2 secondo grado di giudizio, grado, conclusisi dinanzi alla Corte dei Conti, definiti con assoluzione degli addebiti per entrambi e con la compensazione alle spese di lite per il giudizio di primo grado. Nella questione che ci occupa, invece alcuna pronuncia di assoluzione è intervenuta dalla Corte dei Conti nei confronti del Sig. Pt_1
Nel caso specifico l'odierno appellante è stato destinatario di una sentenza dichiarativa di estinzione per intervenuta prescrizione del credito risarcitorio. Come si legge agevolmente a pag. 5 nella stessa sentenza 474 del 2020 della Corte dei Conti, depositata in atti: “…Osserva il collegio che dalla data di deposito della sentenza n. 504/2019 (2.08.2019) è trascorso oltre un anno senza che alcuna delle parti abbia presentato domanda di fissazione di udienza o abbia fatto altro atto della procedura non finalizzato alla mera dichiarazione di estinzione del giudizio. Invero la richiesta avanzata dai difensori del convenuto Pt_1 in data 08.01.2020 è finalizzata alla dichiarazione di estinzione del giudizio senza alcuna pretesa di decisione nel merito del giudizio, sicchè l'udienza del 03.12.2020 è stata fissata proprio per la pronuncia di una sentenza di estinzione”. Ed ancora : “Le ulteriori memorie depositate in tale udienza dai difensori dei convenuti contengono una richiesta principale di assoluzione nel merito che risulta, però, tardiva in quanto prodotta ad oltre un anno di distanza dalla pubblicazione della già richiamata precedente sentenza parziale del 02.08.2019”.
---§§ooo§§--- Ebbene, se tali sono le risultanze degli atti, pienamente condivisibile è da ritenere l'iter giuridico- argomentativo seguìto dal Giudice di prime cure, in quanto, che ha accuratamente vagliato la materia distinguendo le diverse ipotesi previste dalla legge:
1. art. 3 comma 2 bis D.L. n.543 convertito in legge n. 639 del 20.20.1996: ““in caso si definitivo proscioglimento (…), le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'ente di appartenenza”.
2. art. 10-bis co. 10 d.l. 30.9.2005 n. 203 conv. in l.
2.12.2005 n. 248, ai sensi del quale la norma che precede si interpreta “nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio (…) liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'avvocatura dello Stato sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza”.
3. art. 31 co. 2 del d.l.vo 26.8.2016 n. 174 : “con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice (…) liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”;
4. art. 31 co. 3 che “il giudice può compensare le spese tra le parti (…) quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari”.
Nel caso che qui occupa il processo contabile è stato definito con sentenza dichiarativa di estinzione del giudizio: in tale ipotesi trova chiara applicazione l'art. 111 comma 8 del D.Lgs. n. 174/2016, che prevede ” “le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute”. Infine, l'asserito diritto alla manleva da parte dell'Ente di appartenenza, che pure in sede di appello l'appellante sostiene comunque ai sensi dell'art. 12 del CCNL per l'Area del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 12.2.2002 fa esclusivo riferimento all'”apertura di un processo di responsabilità civile o penale”, e non anche di un procedimento di responsabilità contabile, erariale o amministrativa qual è quello che ha interessato il Pt_1 Per tali motivi l'appello va rigettato. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore del appellato. CP_1
Ove dovuto, va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell' appellato , in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco p.t., delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 2.300,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 8 ottobre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella