Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica e in funzione di giudice di appello, nel-
la persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8054/2023 r.g. proposta da
in persona del legale Parte_1
rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Torricelli
Valentino, domiciliatario, giusta procura in atti
-appellante-
contro rappresentato e difeso in proprio, do- Controparte_1
miciliatario
-appellato-
Oggetto: appello sentenza G.d.P. Bari n. 79/2023, deposita-
ta il 14-17/01/2023
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
06/03/2025, che qui si intende riportato.
Il Giudice 1
A. Ruffino
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del proces- so possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- odierno appellato, aveva Controparte_1 agito dinanzi al Giudice di Pace di Bari con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per far accertare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 01420199006670871000 che risultava notificata a mezzo PEC dall' Controparte_2
in data 26/04/2019, in ragione:
[...]
- dell'inesistenza o, quantomeno, dell'illegittimità e/o nullità della notifica in quanto eseguita in violazione: 1) degli artt.22-23 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(trasmissione dell'atto a mezzo PEC non in formato “p7m”, ma in semplice formato “pdf”); 2) dell'art.3—bis, co.4, l.
n.53/1994 per mancanza della relazione di notifica;
- della mancata allegazione all'atto opposto e comunque dell'omessa notifica delle n.8 cartelle di pagamento pre- supposte;
- della mancata indicazione, nell'intimazione di pagamento, dei criteri di calcolo di interessi e maggiorazioni, ciò comportando l'impossibilità del contribuente di verificare l'esattezza degli importi richiesti.
Su dette basi concludeva per “l'illegittimità e/o nullità dell'intimazione di pagamento n.01420199006670871000 e di ogni altro atto presupposto e/o collegato”, con vittoria di spese (atto di citazione notificato il 02/05/2019).
I.2.- L' (d'ora in- Parte_1 nanzi, per abbreviazione, ), costituitasi in giudizio, CP_3
Il Giudice 2
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
aveva eccepito:
- preliminarmente, il difetto di giurisdizione ordinaria, ai sensi del comb. disp. di cui agli artt. 2, co.1, e 19, co.1, lett. e-bis), d.lgs. n. 546/1992 per i ruoli di natu- ra tributaria portati dalle cartelle n.
01420150030008491000 e n. 01420160027807008000;
- nel merito, l'infondatezza di ogni avverso motivo di op- posizione, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del
Procuratore antistatario (comparsa di costituzione del
29/05/2019).
I.3.- Alla prima udienza di comparizione dinanzi al
Giudice di Pace (verb. del 14/11/2019), il Controparte_4 cepiva altresì l'invalidità della costituzione dell' a CP_3 mezzo di un Avvocato del libero foro, chiedendo pertanto la declaratoria di nullità della costituzione in giudizio.
I.4.- A scioglimento della riserva assunta il
18/02/2020, il Giudice di Pace assegnava all' termine CP_3 perentorio ex art. 182, co.2., c.p.c. per la sanatoria del vizio mediante la costituzione in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.
I.5.- All'udienza del 15/09/2020 il Giudice di Pace, ritenuta l'inosservanza del termine assegnato per la sana- toria, dichiarava la contumacia della CP_3
I.6.- Con sentenza n. 79/2023, depositata in data 14-
17/01/2023, il Giudice di Pace: 1)limitatamente alla car- telle n. e n. PartitaIVA_1 PartitaIVA_2 trattandosi di pagamento di somme automobilistiche in favo- re della dichiarava il proprio difetto di CP_5 giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Pro-
Il Giudice 3
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
vinciale di I grado di Bari;
2)con riguardo alle restanti cartelle, in ragione della mancata prova della regolare no- tifica al trasgressore (l'invalidità della costituzione della aveva comportato lo stralcio della documentazio- CP_3 ne da essa prodotta), accoglieva l'opposizione e, per l'effetto annullava l'intimazione di pagamento opposta, con riferimento alle cartelle n. 01420160017915646000; n.
014220170033089686000, n. 01420130002072242000; n.
01420160021324302000; n. 014201700221559209000; n.
014201800006087527000, compensando le spese di lite.
I.7.- Con l'appello in esame, l' CP_3
- ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento ad alcune cartelle di pa- gamento già impugnate in altri giudizi, conclusisi nel me- rito con rigetto dell'opposizione (nella specie: cartella n. 01420130002072242000, opposta nel giudizio G.d.P Bari,
RG 4146/2013, definito con sent. n.1130/15; n.
01420160017915646000, opposta nel giudizio G.d.P Bari, RG
10829/16, definito con sent. n.1313/18; n.
01420160021324302000, opposta nel giudizio G.d.P Bari, RG
6196/17, definita con sent. n. 676/18; n.
014220170033089686000 opposta nel giudizio G.d.P. Bari, RG
9584/18, definita con sent. n. 2358/19); sentenze tutte passate in giudicato;
- nel merito, ha censurato la sentenza appellata deducendo l'erroneità della decisione del primo Giudice circa l'invalidità della costituzione in giudizio, che aveva de- terminato l'accoglimento dell'opposizione per difetto di prova in ordine alla regolarità delle notifiche delle car- telle di pagamento sottese all'intimazione.
Il Giudice 4
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Ha dunque concluso perché, in totale riforma della sentenza appellata: “1) sia dichiarata regolare la costituzione dell'avv. Valentino Torricelli nel primo grado di giudizio;
2) sia dichiarata inammissibile l'opposizione con riferi- mento alle cartelle nn.01420130002072242000;
01420160017915646000,01420160021324302000,01422017003308968
6000; 3) sia ritenuta regolare l'intimazione di pagamento opposta con riferimento alle cartelle
n.014201700221559209000 e n. 014201800006087527000, in quanto regolarmente notificate;
4) sia condannato l' appel- lato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione a favore del Procurato- re antistatario” (atto di citazione in appello, notificato il 20/06/2023).
I.8. - Con comparsa di risposta depositata il
14/12/2023, si è costituito eccependo Controparte_1 preliminarmente:
- l'inammissibilità in toto dell'avverso gravame per viola- zione dell'art. 342 c.p.c. (mancata indicazione dei punti della sentenza destinati ad essere confermati o riformati) nonché, in particolare, delle preliminari doglianze di inammissibilità dell'opposizione sollevate dall' solo CP_3 con l'atto di appello e, dunque, in violazione dell'art. 345, co. 1, c.p.c.;
- “l'inesistenza della materia del contendere”, sulla base delle seguenti circostanze sopravvenute:
1) riguardo alla cartella di pagamento n.
01420130002072242000, ruolo n. 2012/7251, per effetto delle disposizioni in materia di “tregua fiscale”,
Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), il ruolo deve
Il Giudice 5
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
ritenersi stralciato in automatico alla data del
31/3/2023, cioè prima dell'introduzione dell'appello;
2) le cartelle di pagamento nn. 01420160021324302000 –
01420170033089686000 e 01420180006087527000 sono state oggetto di istanza di definizione agevolata, c.d. rot- tamazione quater, di cui all'art. 1, commi da 231 a
252, della legge n. 197/2022, accolta dall' ; CP_6
3) riguardo alla cartella di pagamento n.
01420170021559209000, con ente creditore il
[...]
la Polizia Locale con comunicazione Parte_2
PEC del 3/10/2023 ha dichiarato di averne eseguito lo sgravio in conseguenza della sentenza n. 70/2019 del
23/4/2019, emessa dal Giudice di Pace di Monopoli.
In ragione di dette circostanze sopravvenute, il Parte_3 lo ha concluso che la materia del contendere residua va circoscritta solo alla cartella n. 01420160017915646000, con riferimento alla quale manca la prova della notifica- zione.
L'appellato, in ogni caso, ha contestato nel merito l'avverso gravame stante la correttezza delle statuizioni del Giudice di primo grado e ha riproposto le deduzioni già formulate in primo grado e non decise perché assorbite.
Su dette basi ha formulato le seguenti conclusioni:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto, con ogni conseguenza di legge e di giustizia;
- in subordine, sospendere il giudizio in attesa del perfezionamento di tutti i previsti pagamenti del- la concessa rottamazione quater;
- in ogni caso, nel merito: dichiarare cessata la materia del contendere sui titoli sottesi alla in-
Il Giudice 6
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
timazione di pagamento opposta e costituiti dalle cartelle nn. 01420130002072242000, n.
01420160021324302000, 01420170021559209000,
01420170033089686000, 01420180006087527000; con- fermare la sentenza di primo grado perché infonda- to ogni ragione di appello;
dichiarare, comunque, fondata l'opposizione proposta in primo grado per carenza di prova della regolarità della notifica degli atti presupposti ancora in essere;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
I.9.- Acquisito il fascicolo di primo grado e assegna- to il termine per le memorie conclusive, la causa, in as- senza di richieste istruttorie, è stata trattenuta in deci- sione sulle conclusioni precisate come in epigrafe
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono es- sere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Occorre analizzare innanzitutto il profilo di inammissibilità dell'appello sollevato in via preliminare da parte appellata, che risulta manifestamente infondato.
Invero, contrariamente a quanto eccepito, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo viceversa evidente, alla stregua della semplice lettura dell'atto in- troduttivo, che l'appellante ha specificatamente indicato le doglianze svolte avverso la sentenza impugnata.
Si tratta di eccezione di carattere defatigatorio, idonea pertanto a rilevare soltanto a sfavore della parte che l'ha sollevata, in sede di regolamentazione delle spese.
II.2.- Sempre in via preliminare, il ha CP_1 eccepito l'inammissibilità della questione di giudicato
Il Giudice 7
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sollevata dall' in relazione alle cartelle nn. CP_3
01420130002072242000,01420160017915646000,01420160021324302
000 e 014220170033089686000, siccome sollevata per la prima volta nella presente fase di appello, dunque in violazione dell'art. 345, co. 2, c.p.c.
Circa l'ammissibilità dell'eccezione di giudicato esterno, per giurisprudenza consolidata “l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudi- zio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impu- gnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fis- sare la regola del caso concreto” (v. Cass. n. 16847/2018).
Ancora, “il suo accertamento, in quanto assimilabile agli elementi normativi, mira ad evitare la formazione di giudi- cati contrastanti, è ed effettuabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione” (cfr., tra le tante, Cass
n.13815/2020, n. 16847/2018, n. 8607/2017 e n. 25432/2017).
L'eccezione di giudicato, in quanto eccezione “in senso la- to”, è dunque rilevabile in ogni stato e grado del giudi- zio, non rientrando nel divieto dello ius novorum di cui all'art.345 c.p.c., limitato alle “eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”. Ne consegue che il tema solle- vato dalla appellante non è precluso, ma va scrutinato nel merito.
Il Giudice 8
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
In via di coordinate generali, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, quanto all'onus probandi, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova della relativa formazione, da soddisfare non soltanto producendo la sentenza, ma anche corredandola della certi- ficazione del Cancelliere. Secondo tale orientamento, “af- finché il giudicato esterno possa fare stato nel processo,
è necessaria la certezza della sua formazione, che deve es- sere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.”
(tra le tante, Cass. n. 6024/2017).
In conclusione, detta attestazione è un mezzo di prova in- dispensabile ai fini della corretta deduzione del giudicato all'interno del giudizio, a prescindere dalla mancata con- testazione della controparte sull'effettivo passaggio in giudicato. La mancanza di tale contestazione non può signi- ficare ammissione di tale circostanza, in ossequio al di- sposto di cui all'art.115 c.p.c. (sul punto, v. Cass.
SS.UU. n. 7701/2016, Cass. n. 6868/2022, Cass. n.
20974/2018, n. 19883/2013, Cass. n. 20438/2006).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall' CP_3 risulta provata la sola circostanza che, con riferimento alle summenzionate cartelle di pagamento, vi sono stati se- parati giudizi impugnatori, tutti conclusisi con sentenze di rigetto dell'opposizione emesse dal Giudice di Pace
(docc. 3-4-5-6). Di contro, la non ha assolto CP_3 all'onere di provare il passaggio in giudicato di tali provvedimenti, non essendovi traccia in atti dell'attestazione di irrevocabilità: cosicché, difettando
Il Giudice 9
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
la prova della definitività dell'accertamento contenuto nelle sentenze che sono state prodotte, l'eccezione di giu- dicato va rigettata.
Da quanto innanzi deriva l'assenza di preclusioni all'esame nel merito della pretesa creditoria fondata sulle cartelle di pagamento cui l'eccezione di giudicato era riferita.
II.3.- Il thema decidendum va circoscritto a n.6 car- telle di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata in primo grado (n. 01420130002072242000, n.
01420160017915646000, n. 01420160021324302000, n.
014220170033089686000, n. 014201700221559209000 e n.
0142018000060875270003).
In sede di costituzione, l'appellato ha dedotto CP_1 circostanze sopravvenute lato sensu estintive, riferite a cinque delle suddette cartelle: questioni che devono per- tanto essere esaminate preliminarmente all'esame del motivo d'appello.
II.3.1.- Con riferimento alla cartella di pagamento n.
01420130002072242000, è stato dedotto l'avvenuto stralcio automatico del ruolo n.2012/7251, in applicazione dell'art.1, comma 222, della legge n.197/2022 (Legge di Bi- lancio 2023), in forza del quale “sono automaticamente an- nullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interes- si per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministra- zioni statali, dalle agenzie fiscali, dagli enti pubbli- ci previdenziali […]”.
Il Giudice 10
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Trattandosi per norma di “automatico annullamento”, ovvero di invalidazione non condizionata da alcun onere di attiva- zione in capo al debitore, nel caso di specie, stante l'evidenza documentale degli elementi oggettivi previsti dalla norma non v'è dubbio che la cartella di pagamento de qua sia colpita dallo stralcio ex lege, non avendo peraltro l' formulato specifiche contestazioni sul punto. CP_3
Pertanto non può che prendersi atto e dichiararsi la cessa- zione della materia del contendere relativamente alla car- tella n. 01420130002072242000.
II.3.2.- Altrettanto deve dirsi per la cartella n.
01420170021559209000, risultando provato dall'appellato e non specificamente contestato dalla appellante, che la
[...]
Ente imposito- Parte_4 Parte_2 re, con comunicazione PEC del 3/10/2023 ha dichiarato lo sgravio di tale cartella in conseguenza della sentenza n.
70/2019 del 23/4/2019, emessa dal Giudice di Pace di Mono- poli.
II.3.3.- Infine, per quanto attiene alle cartelle di pagamento n. 01420160021324302000, n.01420170033089686000 e n.01420180006087527000, il ha dedotto e dimo- CP_1 strato che con nota del 25/07/2023 l' ha accolto la sua CP_3 domanda presentata in data 30/06/2023 avente ad oggetto l'adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) dei carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art.1, commi da 231 a 252, l. n. 197/2022, tra i quali rientrano le cartelle in questione, presupposte all'intimazione di pagamento impugnata (cfr. documentazione allegata alla comparsa di risposta).
In ordine all'incidenza della procedura di definizione age-
Il Giudice 11
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
volata (ritualmente accettata in sede stragiudiziale dall'Amministrazione) sui giudizi pendenti relativi ai ca- richi interessati, l'art. 1, comma 236, l. 23 dicembre
2022, n. 197 1, che così dispone: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 [diretta a «manifesta(re) all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione» agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giu- dizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assu- me l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo per- fezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamen- ti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la so- spensione su istanza di una delle parti”.
Nell'esegesi della norma si sono delineati orientamenti giurisprudenziali confliggenti, che hanno portato alla re- cente ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della que- stione degli effetti dell'adesione alla definizione agevo- lata di cui all'art. 1, co. 236, l. n.197/2022 sulle liti pendenti (ord. n.5380 del 5/03/2025).
Più nel dettaglio, la Corte di legittimità si è interrogata su cosa debba intendersi per “effettivo perfezionamento della definizione”, elemento cui è espressamente subordina- ta la pronuncia di estinzione del giudizio: e quindi se, nelle more della rateizzazione, il giudizio pendente possa 1 Detta disposizione trova il suo antecedente nell'art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (portante la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 – c.d “rottamazione ter”).
Il Giudice 12
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
essere definito con dichiarazione di estinzione o di inam- missibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza d'interesse o se, piuttosto, il giudizio debba restare so- speso fino al compiuto integrale versamento delle somme do- vute (nella comunicazione all'agente di Riscossione viene cristallizzato l'importo complessivamente dovuto e sono fissate le scadenze delle singole rate fino al 30/11/2027).
Sul punto il Giudicante ritiene che, in sintonia con il te- nore letterale del dettato normativo (laddove prevede, da un lato, l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e, dall'altro, l'estinzione del giu- dizio solo all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione in giudizio della documentazione atte- stante i pagamenti effettuati), la causa pendente vada so- spesa in attesa del versamento integrale dell'importo dovu- to, condicio sine qua non per il perfezionamento della de- finizione agevolata.2
Peraltro, alla stregua della citata ordinanza di rimessio- ne, siffatta conclusione sembra trovare conferma nella re- lazione illustrativa del disegno di legge, poi divenuto la legge 23 dicembre 2022, n. 197, che, in termini pressoché speculari alla nuova norma, specifica: “tali giudizi ver- ranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto do- vuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiara- zione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito 2 Tra le tante, cfr., nei medesimi termini: Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2105; Cass., Sez. Trib., 21 agosto 2023, n. 24967; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2023, nn. 27951 e 27954; Cass., Sez. Trib., 11 ottobre
2023, n. 28379; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301; Cass., Sez. Trib., 23 febbraio
2024, nn. 4839 e 4859; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7639; Cass., Sez. Lav., 8 agosto 2023, n.
24138; Cass., Sez. Lav., 7 agosto 2024, n. 22312; Cass., Sez. Civ., 16 luglio 2024, n. 19628.
Il Giudice 13
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
della produzione, a cura di una delle parti, della documen- tazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se invece le somme dovute non saranno inte- gralmente pagate (e quindi la definizione non si perfezio- nerà), la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudi- ce su istanza di una delle predette parti”.
Sempre nello stesso senso, spunti esegetici sull'individuazione del momento perfezionativo della defi- nizione agevolata si rinvengono nella circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate l'8/03/2017, n. 2/E (in materia di “Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 - Art. 6 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193 – Chiarimenti”), nella quale si legge (par. 4) che “la definizione agevolata si articola
(...) in un procedimento che ha inizio con la presentazione all'Agente della riscossione della dichiarazione del debi- tore con cui questi manifesta all'Agente stesso la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata e termina con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto”.
Di qui la conclusione che “la definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamen- to della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute”.
In conclusione, alla luce delle considerazioni suesposte, in relazione alle n.3 cartelle interessate dalla procedura di c.d. rottamazione, non è possibile addivenire alla di- chiarazione di “estinzione” del giudizio ovvero di cessa- zione della materia del contendere, cosicché la causa, non potendo essere decisa in parte qua, va rimessa sul ruolo
Il Giudice 14
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
secondo separata ordinanza.
II.3.4.- Tutto ciò premesso, il riesame nel merito della decisione di primo grado va circoscritto alla cartel- la di pagamento n. 01420160017915646000, asseritamente no- tificata in data 2/08/2016.
II.3.4.1.- E' fondato il motivo di appello con il qua- le viene censurata la decisione del Giudice di prime cure di dichiarare la contumacia dell' in quanto costituita CP_3
a mezzo di un avvocato del libero foro: dichiarazione dalla quale è scaturito lo stralcio della documentazione prodotta dall'Ente a sostegno della pretesa esattoriale e, di conse- guenza, il mancato raggiungimento della prova della regola- re notifica delle cartelle impugnate, con l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si Parte_1 avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti co- me ad essa riservati dalla convenzione con questa interve- nuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e ai sensi dell'art. 43 c. 4 R.D. 1611/1933 di apposita delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vi- gilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massi- ma o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alter- nativa e senza bisogno di formalità, né della delibera pre- vista dal richiamato art. 43, c. 4 R.D. cit;
- di avvocati del libero foro (nel rispetto del Codice dei Contratti Pub- blici (artt. 4 e 17, d. lgs. 50/2016) e dei criteri di cui
Il Giudice 15
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
agli atti di carattere generale adottati ai sensi del mede- simo D.L. 193/2016, art. 1, c. 5) in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad as- sumere il patrocinio”; e che, inoltre, “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra
l'Agenzia delle Entrate e l'Avvocatura dello Stato, o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la co- stituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_3 necessariamente ed implicitamente la sussistenza del rela- tivo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 30008/2019).
Nel caso di specie trova applicazione la Convenzione del
05/07/2017 tra l' e l'Avvocatura, operante per tutte le CP_3 controversie introdotte con atti notificati a decorrere dal
01/07/2017, essendo l'atto di citazione del giudizio di primo grado notificato il 02/05/2019.
Il punto 3.4.2. della Convenzione statuisce che “l'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al
Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.
È pertanto da ritenersi valida e rituale la costituzione dell' a mezzo di Avvocato del libero foro, cosicché er- CP_3 roneamente il Giudice di primo grado ha considerato contu-
Il Giudice 16
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
mace in giudizio l' Controparte_7
II.3.4.2.- Dall'accoglimento del motivo d'appello, fondato sulla erroneità della valutazione, da parte del
G.d.P., di inutilizzabilità della produzione documentale dell' , deriva, per diretta conseguenza, il riesame del CP_3 merito dei motivi di opposizione formulati dal CP_1 alla luce della documentazione in atti.
Facendo applicazione del criterio della ragione più liqui- da, deve osservarsi che, dall'esame della documentazione prodotta, emerge effettivamente la mancanza della prova, dovuta da parte dell' della rituale notifica al san- CP_3 zionato della cartella di pagamento n. CP_1
01420160017915646000, asseritamente avvenuta in data
2/08/2016, senza tuttavia l'occorrente dimostrazione.
E' noto che, secondo un orientamento recepito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, “il vizio formale non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell'atto ma costituisce un vizio procedurale che incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a ga- ranzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributa- ria la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti de- stinati con diversa e specifica funzione a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a ren- dere possibile per quest'ultimo un'efficace diritto di di- fesa” (cfr. Cass. SS.UU. n. 16412/2017 e Cass. n.
32263/2022), sicché, “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta
Il Giudice 17
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
la nullità dell'atto consequenziale notificato” (cfr., tra le tante, Cass. n. 2660/2023).
In conclusione, per quanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento riferito alla cartella n. 01420160017915646000 sia stato deciso dal Giudice di primo grado in forza di una motivazione errata (contumacia dell' ), la sentenza im- CP_3 pugnata deve essere comunque confermata, con differente mo- tivazione, stante la mancata prova della notifica della su menzionata cartella (sulla piena ammissibilità della con- ferma del dispositivo della sentenza impugnata sulla base di ragioni difformi da quelle adottate dal giudice a quo, la giurisprudenza è pacifica: cfr., tra le altre, Cass. nn.
1604/2008 e 3594/2014).
II.3.5.- In conclusione, la causa può essere decisa solo parzialmente, ovvero in relazione alle pretese imposi- tive di cui alle cartelle n. 01420130002072242000 e n.01420170021559209000 (per le quali va dichiarata la ces- sazione della materia del contendere) nonché alla cartella n. 01420160017915646000 (limitatamente alla quale va riget- tato l'appello e confermata la sentenza di primo grado).
Mentre, per quanto attiene alle cartelle n.
01420160021324302000, n. 401420170033089686000 e n.
01420180006087527000, la causa va deve essere rimessa sul ruolo, per i motivi di cui al precedente par. II.3.3.
III.- Le spese processuali andranno regolate con la sentenza definitiva.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in
Il Giudice 18
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
data 20/06/2023, da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
a) DICHIARA la cessazione della materia del contendere con riguardo alle cartelle di pagamento n.
01420130002072242000 e n.01420170021559209000;
b) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA, con di- versa motivazione, l'impugnata sentenza di accoglimen- to dell'opposizione di e di annul- Controparte_1 lamento dell'intimazione di pagamento, con riguardo alla cartella di pagamento n. 01420160017915646000;
c) DISPONE come da separata ordinanza sul prosieguo del giudizio con riguardo alle cartelle di pagamento n.
01420160021324302000, n.01420170033089686000 e n.
01420180006087527000;
d) SPESE al definitivo.
Bari, 31/03/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 19
A. Ruffino