Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1150
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Sentenza 1 aprile 2025

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Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice di appello, è chiamato a decidere sull'impugnazione proposta da un ente (appellante) avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l'opposizione di un privato (appellato) avverso un'intimazione di pagamento. L'appellato, in primo grado, aveva contestato la validità dell'intimazione, deducendo l'illegittimità o nullità della notifica PEC per mancata conformità del formato, assenza della relazione di notifica, mancata allegazione delle cartelle presupposte e omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. L'ente impositore, costituitosi, aveva eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione ordinaria per alcune cartelle di natura tributaria e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione. Il Giudice di Pace aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle relative a somme automobilistiche in favore della Commissione Tributaria Provinciale e, per le restanti, aveva accolto l'opposizione annullando l'intimazione, a causa della mancata prova della regolare notifica delle cartelle presupposte, conseguente all'invalidità della costituzione in giudizio dell'ente impositore. L'appellante, nel proprio atto di appello, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per alcune cartelle già oggetto di giudicati passati in giudicato e, nel merito, ha censurato la sentenza appellata per l'erronea dichiarazione di contumacia e la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta. L'appellato, a sua volta, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per la tardiva proposizione di doglianze preliminari, nonché l'inesistenza della materia del contendere per sopravvenute circostanze estintive relative a diverse cartelle, quali lo stralcio automatico per debiti inferiori a mille euro, l'adesione alla "rottamazione quater" e lo sgravio di una cartella per effetto di una sentenza del Giudice di Pace.

Il Tribunale di Bari ha preliminarmente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, ritenendo che l'atto introduttivo avesse specificamente indicato le doglianze avverso la sentenza impugnata. Ha altresì dichiarato inammissibile l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'appellante, poiché l'ente non aveva assolto all'onere probatorio di fornire la sentenza munita dell'attestazione di irrevocabilità. Successivamente, il Collegio ha esaminato le circostanze sopravvenute dedotte dall'appellato, dichiarando la cessazione della materia del contendere per la cartella n. 01420130002072242000, in virtù dello stralcio automatico previsto dalla legge di bilancio 2023, e per la cartella n. 01420170021559209000, a seguito dello sgravio comunicato dall'ente creditore. Per quanto concerne le cartelle oggetto di "rottamazione quater", il Tribunale ha ritenuto che, in base all'art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, il giudizio debba rimanere sospeso fino all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento integrale delle somme dovute, rimettendo la causa sul ruolo per le relative statuizioni. Nel merito, il Tribunale ha accolto il motivo di appello relativo alla validità della costituzione in giudizio dell'ente impositore a mezzo di avvocato del libero foro, ritenendo erronea la dichiarazione di contumacia del primo giudice. Di conseguenza, ha riesaminato la questione della notifica della cartella n. 01420160017915646000, confermando la sentenza di primo grado, seppur con diversa motivazione, in quanto è emersa la mancanza della prova della rituale notifica di tale cartella. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per due cartelle, rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado con diversa motivazione per un'altra cartella, e disposto la rimessione sul ruolo per le restanti cartelle oggetto di definizione agevolata, rinviando la statuizione sulle spese al giudizio definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1150
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 1150
    Data del deposito : 1 aprile 2025

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