Articolo 3 della Legge 11 giugno 1960, n. 750
Articolo 2Articolo 4
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16 agosto 1960
Art. 3.
L'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 e' curata, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006 , ratificato con legge 3 aprile 1953, n. 296 , dall'Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali, a favore della quale e' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1.750.000.000 di cui lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1958-59 e lire 250 milioni a carico dell'esercizio 1959-60.
Entrata in vigore il 16 agosto 1960