Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 393 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede legale in San Valentino Torio Parte_1
alla via Vetice n. 78 (p.iva ); P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ippolito Matrone per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede in Milano alla via A. Algardi n. 4 (c.f. ); Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Sgarrella e Crescenzo Rubinetti per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
469/2024, pubblicata il 04/03/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “A. accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, riformare la pronuncia appellata n. 469 del 04.03.2024, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, nell'ambito del procedimento iscritto al RG 1978/2012, notificata alla società appellante in data 05.03.2024, nei termini esposti in atti;
B. conseguentemente, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda avanzata in primo grado da
1
C. condannare l'appellata al pagamento delle spese diritti e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata: “A) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c.; B) nel merito, respingere tutte le domande di riforma formulate dalla Parte_2
poiché tutte inammissibili ed infondate per gli addotti motivi e confermare la
[...]
Sentenza n.469/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore;
C) in via istruttoria, si reiterano tutte le istanze tempestivamente formulate nel primo grado di giudizio ed ivi non accolte;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con condanna, anche in via equitativa, ex art. 96 c.p.c. per l'evidente temerarietà della lite intrapresa”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto:
- dichiara inammissibile la domanda di annullamento del contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto in data 19.7.2010 dalla società attrice con perché Parte_1 Controparte_1
introdotta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata in data
11.2.2013, successivamente allo spirare del termine perentorio;
- rigetta la domanda originaria di dichiarazione di nullità del contratto, esponendo che la causa dedotta (mancata consegna al contraente-utente di “una copia completamente compilata del modulo di adesione alla proposta contrattuale”, da cui deriverebbe “l'assoluta indeterminatezza” dell'oggetto del contratto), pur potendo integrare una condotta contraria a buona fede, non può in alcun modo determinare la nullità del contratto in assenza di una norma espressa che commini tale sanzione;
che l'oggetto del negozio risulta sufficientemente determinato, tenuto conto che dal campo del modulo di adesione sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa attrice (prodotto dalla convenuta e non disconosciuto dall'attrice), volto a disciplinare le “condizioni tecniche ed economiche della fornitura elettrica”
s'inferisce che i termini economici della fornitura sono quelli previsti dall'offerta denominata "Tandem'', contrassegnata dal codice “TND01”, compendiati nella relativa brochure versata in atti dall'attrice in allegato alla memoria di cui al secondo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., dalla quale, come rilevato anche dal
2 nominato Ctu, “è possibile desumere quelle che sono tutte le condizioni economiche che regolano il contratto di somministrazione”;
- rigetta la domanda attrice di condanna della società convenuta al Controparte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per omessa allegazione dei pregiudizi sofferti;
- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di € 35.440,76 oltre interessi a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica effettuata nel periodo dal 1.9.2011 al 30.6.2012, avendo il Ctu confermato, sia la corrispondenza tra il consumo registrato dall'impresa distributrice, Enel Distribuzione s.p.a., e quello fatturato da , sia la corretta applicazione delle condizioni CP_1
economiche pattuite, sicché gli importi fatturati dalla corrispondano a CP_1 quelli effettivamente dovuti dall'attrice, salvo lievi incongruenze a vantaggio dell'utente.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, Parte_1
con un primo motivo, impugna la dichiarazione di inammissibilità della domanda di annullamento del contratto proposta nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. depositata in data 11.2.2013.
Secondo l'appellante, il giudice di prime cure ha disapplicato l'art. 155 c.p.c., che esclude dal computo dei termini processuali il giorno iniziale e prevede che il dies a quo sia ravvisabile nel giorno successivo, essendo tale norma applicabile anche quando, come nel caso di specie, la decorrenza sia stata differita (nella specie, al 10.1.2013). La prima memoria sarebbe, perciò, tempestiva, atteso che i trenta giorni decorrenti dal 10.01.2013 andavano a scadere il 9.2.2013 (sabato) che slittava al (lunedì) 11.2.2013. Sostiene, nel merito, che la tempestiva domanda di annullamento del contratto, ex art. 1427 e ss. c.c., deve essere accolta per il vizio del consenso (che l'appellante indica nell'errore essenziale e riconoscibile “frutto di dolo”) determinato dal comportamento illegittimo della società appellata che, attraverso il proprio agente, ha omesso di fornire le opportune e dovute indicazioni in merito alle condizioni economiche della fornitura, limitandosi unicamente a paventare un risparmio di spesa che giammai si è verificato.
Il secondo motivo di appello censura le ragioni del rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del contratto di somministrazione “in assenza di una norma” che la commini, obiettando che il socio accomandatario ha sottoscritto un modulo di
3 adesione alla proposta contrattuale nullo per indeterminatezza dell'oggetto, sia perché non risultava compilato in ogni sua parte, sia perché riportava condizioni generali di contratto senza la chiara e specifica indicazione delle condizioni economiche che avrebbero regolato il contratto di somministrazione.
Osserva che dal modulo di adesione non era dato comprendere, né il tipo di prodotto offerto, né le condizioni tecniche ed economiche;
che, inoltre, l'appellata ha tenuto un comportamento contrario a buona fede, omettendo di informare dettagliatamente anche sugli oneri che il cliente avrebbe affrontato con la stipula del contratto e attirandolo con la prospettazione di un risparmio di spesa che in concreto non si è verificato (per l'anno 2011 l'appellata ha chiesto il pagamento di oltre €
30.000,00, mentre negli anni precedenti la società appellante ha sostenuto costi molto inferiori, € 18.808,49 nel 2008, € 13.990,39 nel 2009 e ancora meno nel
2010); che la falsa promessa di sensibili risparmi rispetto ai prezzi del precedente gestore (Enel) è confermata anche dalla sottoscrizione del modulo “garanzia di qualità dell'offerta commerciale”, che secondo il primo giudice illustra in maniera esaustiva le condizioni economiche della fornitura, dato il comportamento ingannevole nei confronti del firmatario del modulo.
Con il terzo motivo l'appellante critica, con riguardo al rigetto della domanda risarcitoria, l'argomento della mancanza di allegazione e prova dei concreti pregiudizi subiti.
Ad avviso dell'appellante, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere intesa “come estesa a tutti gli aspetti di cui tale ampia categoria si compone”, comprendendo i riflessi negativi sui rapporti lavorativi, sociali e familiari (danno alla vita di relazione e alla serenità familiare) ed il danno morale soggettivo (concretantesi nella perturbatio dell'animo della vittima) da liquidare in via equitativa, anche in assenza di una prova specifica, essendo correlata alla gravità del fatto. Asserisce che “non può non considerarsi intollerabile il disagio sofferto dalla che, per mesi, ha ricevuto richieste Pt_2 di pagamento da e dal vecchio gestore, nonostante l'impegno assunto CP_1
dalla prima in merito al cambio di utenza;
allo stesso modo non può essere ignorata la circostanza che l'appellata ha indotto l'appellante a sottoscrivere un contratto attraverso la promessa di risparmi giammai avverati”.
Il quarto motivo impugna l'accoglimento della domanda riconvenzionale che, ad avviso dell'appellante, contrasta con quanto risulta anche dalla consulenza tecnica
4 d'ufficio sulla difformità delle condizioni economiche rispetto alla proposta contrattuale a cui aveva aderito.
Evidenzia che il Ctu ha riscontrato “la non totale rispondenza delle voci di costo con quanto rinvenibile all'interno della sopracitata brochure” e, immediatamente prima, ha chiarito che le condizioni economiche della fornitura in oggetto “sono rinvenibili solamente tramite la lettura della brochure del prodotto “Tandem”, la quale, però, non chiarisce in modo dettagliato le modalità di calcolo di tutte le voci di costo rinvenibili in fattura”; che, per rispondere al quesito relativo alla corrispondenza tra quanto previsto in contratto e quanto preteso dalla appellata, il
Ctu non ha utilizzato il documento contrattuale sottoscritto dalle parti, ma una
“brochure” trasmessa da su richiesta dell'appellante; che tale “brochure” CP_1
non è mai stata mostrata prima, né le condizioni ivi indicate corrispondevano a quelle palesate dall'agente.
La risposta dell'appellata costituitasi, eccepisce l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 Controparte_1
c.p.c., per carenze nella specificazione dei motivi.
Quanto al primo motivo di appello, ribadisce la tardività della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., avendo il giudice di primo grado disposto la decorrenza dei termini “a partire dal 10.1.13”, includendo il giorno indicato nel computo del termine. Osserva che, in ogni caso, la domanda di annullamento del contratto non può essere considerata una mera emendatio ma una domanda nuova, non proponibile in detta memoria e del tutto sfornita di prova.
Quanto al secondo motivo, eccepisce che l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto è stata dedotta inammissibilmente, per la prima volta, solo in seno alla prima memoria istruttoria, avendo l'attrice dedotto nel libello introduttivo, a fondamento della nullità contrattuale, (non già l'insufficiente grado di determinazione dell'oggetto del contratto di somministrazione, ma) la condotta della convenuta asseritamente contraria a buona fede. Evidenzia che il contratto prodotto in giudizio con la comparsa di risposta non è mai stato disconosciuto, ad onta della dedotta incompletezza del modulo contrattuale sottoscritto.
Risponde al terzo motivo che alla mancata allegazione di danni patiti non può sopperirsi con mediante ricorso alla liquidazione equitativa e, in ordine al quarto motivo, che la documentazione prodotta offre la prova dei consumi rilevati, registrati e validati dal concessionario della distribuzione, comunicati dallo stesso a che li ha posti alla base della propria fatturazione;
che tali consumi, che CP_1
5 indicano gli effettivi prelievi di energia periodicamente effettuati dall'appellante, sono riassunti nelle Fatture EDI emesse dal concessionario (allora Enel
Distribuzione s.p.a.) e prodotte unitamente alle fatture di somministrazione;
che neppure tali documenti, provenienti da soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione ai sensi del D.Lgs. n.79/1999, sono stati contestati o disconosciuti, e, di conseguenza, “i consumi effettivamente addebitabili all'attrice” sono quelli riportati nelle fatture allegate;
che, con riferimento alle voci di costo contabilizzate dalla convenuta ed alle tariffe applicate, il Tribunale ha pure accertato, per mezzo di consulenza tecnica, che gli importi fatturati dalla corrispondono a quelli CP_1 effettivamente dovuti dall'attrice.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha proposto, con la notifica dell'atto Parte_1
di citazione di primo grado, una domanda di nullità contrattuale (per l'assenza, nel modulo di adesione sottoscritto, delle “condizioni tecniche ed economiche della fornitura”, “giacché la mancata indicazione degli elementi essenziali del rapporto si traduce nell'assoluta indeterminatezza, se non addirittura nella mancanza dell'oggetto del contratto”), una domanda di accertamento del debito
(“rideterminare il costo della fornitura dell'energia elettrica”) e una domanda risarcitoria (“dei danni patrimoniali e non sofferti dall'attrice, da liquidare anche attraverso i criteri equitativi”).
All'udienza del 11.10.2012 sono stati concessi, su istanza comune delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., “a partire dal 10/1/2013” e, nella prima memoria depositata in data 11.2.2013, la società attrice ha ribadito le domande già proposte, introducendo un'ulteriore domanda, subordinata, di “annullamento del contratto per vizio del consenso” per il “comportamento ingannevole tenuto dalla convenuta”, la quale “omettendo, attraverso il proprio agente, di fornire le opportune indicazioni in merito alle condizioni economiche della fornitura, si è limitata a paventare esclusivamente un risparmio di spesa che nel caso di specie non vi è mai stato”.
Ciò premesso, va osservato che la regola stabilita dall'art. 155, comma 1, c.c., secondo cui nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, non vale per i termini perentori previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. nell'ipotesi in cui il primo termine di 30 giorni venga differito e fatto decorrere, come nel caso di specie, da una data fissata dal giudice (dal 10.1.2013) diversa dal giorno successivo all'udienza. Il termine perentorio scadeva, perciò, il giorno 8.2.2013 (venerdì), con
6 la conseguenza che la memoria depositata in data 11.2.2013 è tardiva e la domanda di annullamento inammissibile.
In ogni caso, anche in caso di tempestività della memoria, la domanda di annullamento introdotta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. è inammissibile, trattandosi di domanda nuova e non di domanda modificata. E infatti, l'art. 183, comma 6 n. 1), c.p.c. autorizza solo la precisazione e la modificazione delle domande già proposte (dall'attore nell'atto di citazione e all'udienza di prima comparizione, come conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto), non l'introduzione di domande nuove. La domanda di annullamento del contratto per vizio del consenso, anche se introdotta in via subordinata rispetto alla domanda di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, si aggiunge e convive con quest'ultima, e non la sostituisce. Per questo integra una domanda nuova e non una mutatio libelli, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass., sez. unite, 15.6.2015 n. 12310). Di qui l'infondatezza del primo motivo di appello.
In merito alla nullità del contratto per indeterminatezza delle condizioni economiche, va osservato che la parte del modulo di adesione sottoscritto dalla società appellante relativa alle “condizioni tecniche ed economiche della fornitura” fa espresso riferimento al prodotto denominato “Tandem” e al codice “TND01”, mentre l'art. 5 delle condizioni generali del contratto (“prezzo dell'energia elettrica”) fa riferimento all'allegato economico. Si tratta, dunque, di un prezzo della somministrazione determinato per relationem nella brochure del prodotto
“Tandem”, che prevede un prezzo energia (del 0,11551 €/kWh, cui viene applicato uno sconto del 40% per i primi 4 mesi di fornitura, e del 15% per il periodo successivo), un “allineamento alle migliori condizioni” (in base a semplice richiesta viene applicato, a partire dal terzo mese di fornitura, un corrispettivo fisso di 0,4
€/mese per la potenza del contatore espressa in kWh, con un massimo di 12 kW per i contatori di potenza superiore a 12 kW), un corrispettivo bollettino postale (di
0,0025 €/kWh per il mancato addebito automatico su conto corrente bancario della fattura) e un aggiornamento prezzo (in base alle variazioni del parametro di aggiornamento dei combustibili PA espresso in kWh). Si tratta di condizioni sufficientemente precise che soddisfano il requisito della determinatezza dell'oggetto del contratto, stabilito dall'art. 1346 c.c. ai fini della sua validità.
L'appellante si duole del rigetto della domanda di nullità anche per la ragione dedotta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., per la violazione
7 dell'obbligo di buona fede, che “richiede, da parte del proponente, il dovere di informare dettagliatamente l'altro contraente non solo sui presunti vantaggi ma, anche e soprattutto, degli oneri che quest'ultimo affronterà con la stipula del contratto”. Si deduce, in sostanza, la violazione del dovere di informazione nella fase delle trattative su circostanze rilevanti, non ai fini della validità, ma dell'economia contrattuale, con l'effetto di alterare la libertà negoziale dell'appellante. Secondo la società appellante, la società appellata avrebbe dovuto informarla compiutamente dei vantaggi e dei costi della somministrazione, al fine di porla nelle condizioni di poter scegliere in maniera libera e consapevole se aderire o meno all'offerta economica.
Trattandosi di deduzione della violazione di un obbligo informativo che precede la conclusione del contratto, può rilevare solo come inadempimento del dovere di comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative e la formazione del contratto (art. 1337 c.c.), che ha conseguenze risarcitorie, ma non incide sulla validità del contratto, se non si traduce in una causa di annullamento per errore o dolo. In ogni caso non determina la nullità del contratto, non consistendo in violazione di una norma imperativa, in un vizio strutturale o in una forma di illiceità, nei termini di cui all'art. 148 c.c.
Di qui l'infondatezza anche del secondo motivo di appello.
Il terzo motivo verte sulla domanda risarcitoria e propone censure riferite esclusivamente al danno non patrimoniale che, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. era stato indicato in “disagi, fastidi e stress psico-fisico” dovuti, sia alle richieste di pagamento pervenute, oltre che da “anche dal Controparte_1 vecchio gestore nonostante l'impegno assunto dalla convenuta in merito al cambio di utenza”, sia alla sottoscrizione di “un contratto di fornitura attraverso un paventato risparmio che non si è mai avuto”.
Sotto il primo profilo, l'evento di danno (disagi e stress psico-fisico) non è per sua natura ipotizzabile in capo ad una società, trattandosi di pregiudizi propri della persona fisica. Una eventuale responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligo assunto dalla di comunicare il cambio utenza al vecchio Controparte_1
gestore può dare luogo solo ad un danno patrimoniale per la società, che non forma oggetto dell'impugnazione.
Sotto il secondo aspetto, la falsa promessa di un risparmio di spesa nella fase delle trattative consente di ipotizzare, come appena chiarito, una responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 c.c. per il comportamento scorretto tenuta da una parte
8 nella conclusione di un contratto valido. Tuttavia, anche in questo caso è risarcibile solo un danno patrimoniale (che, nella fattispecie di cui all'art. 1337 c.c., deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto). Non è ipotizzabile il risarcimento di un danno non patrimoniale per la società, essendo il risarcimento di tale danno conseguente alla lesione di diritti inviolabili della persona. Per poter riconoscere la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale non basta che l'inadempimento dell'obbligazione determini la violazione di obblighi di rilevanza economica, ma occorre anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore. Occorre che gli interessi che il contratto è diretto a soddisfare siano, non solo di rilevanza economica, ma anche di carattere non patrimoniale del consumatore di rilevanza costituzionale e attinenti a diritti inviolabili. Pertanto, anche il terzo motivo è infondato.
È, infine, infondato il quarto motivo, che avversa la domanda riconvenzionale sulla base di un argomento (la non conformità delle condizioni economiche applicate da rispetto a quelle alle quali aveva aderito) contrario alle Controparte_1
risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha ricalcolato gli addebiti dei consumi in base alle condizioni economiche specificate nella brochure del prodotto
“Tandem” ed ha stabilito che il credito di ammonta ad € 30.000,05 Controparte_1 pari al totale del “dovuto e non versato in base a dati ricalcolati” (€ 28.301,71) più la “differenza da versare su consumi pagati” (€ 1.698,34). All'importo di €
30.000,05 va aggiunta l'iva, sicché il suo ammontare comprensivo di iva supera l'importo totale fatturato, richiesto nella domanda riconvenzionale e riconosciuto in sentenza (€ 35.440,76).
Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Anche il regolamento di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore € 35.440,76).
9 Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 393/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese Parte_1 processuali del grado di appello in favore di che liquida in € Controparte_1
4.800,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 25/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
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