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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
. R.G. 57/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 57/2025, definita con dispositivo pronunciato all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2025 promossa da:
: e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Pescara alla P.zza Ettore CodiceFiscale_2
Troilo 18, presso lo studio dell'Avv. Felice Mayer -CF: - pec: C.F._3
che li rappresenta e difende Email_1
APPELLANTI contro
(C.F. e P. IV , in persona del Sindaco p.t. avv. Carlo Controparte_1 P.IVA_1
Masci, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Flaviis (c.f. ) C.F._4 dell'Avvocatura comunale (fax 085/4283717; P.E.C.: , ed Email_2 elettivamente domiciliato nella Casa Comunale – Avvocatura, in Pescara alla Piazza Italia
n. 1
APPELLATO
Oggetto:
appello avverso la sentenza n. 131/2024, emessa dal Giudice di Pace di Pescara il
27.2.2024 e depositata il 09 luglio 2024, non notificata, con cui, pronunciando nella causa pagina 1 di 9 civile n. 3009/2023RG di opposizione a plurime sanzioni amministrative per violazioni del
Cds, cui è stata riunita la causa n. 3403/2023 RG Giudice di Pace di Pescara avente ad oggetto l'opposizione ad altre analoghe sanzioni amministrative per la medesima violazione del CdS promossa dai e contro il Parte_3 Parte_4 Controparte_1 rigettava i ricorsi e confermava per l'effetto i verbali opposti e le relative sanzioni nella misura edittale indicata nei verbali stessi, con compensazione delle spese del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponevano gli appellanti che i medesimi, a sostegno di tutti in ricorsi riuniti e, quindi, delle opposizioni avverso i numerosi verbali di contestazione, avevano dedotto che il e la moglie proprietari di n. 2 posti auto siti in Pescara in Parte_4 Parte_3 via Michelangelo Forti 11//7 in Zona a Traffico Limitato (ZTL), da quando era stata istituita la ZTL erano sempre stati titolari di permesso di transito dal varco di via Piave per raggiungere i suddetti posti auto con validità annuale dal 1° luglio/30 giugno dell'anno successivo. Tali permessi di transito si riferivano alle autovetture con targa CT349TL, di proprietà di e targa ZA013MN di proprietà di I Parte_4 Parte_3 ricorrenti sostenevano, quindi, che in data 17/06/2023 dopo aver ricevuto due avvisi di mancata consegna di raccomandata che potevano fare riferimento a delle multe, si erano recati presso il Corpo di Polizia Municipale ove scoprivano che dal giorno 1° luglio 2022, le sopracitate targhe erano state inserite per il varco di Via Piave unicamente al seguito del tesserino disabili posseduto da in scadenza 31/03/2023 e non come era Parte_3 sempre accaduto per il permesso di transito per i residenti, fino alla naturale scadenza annuale della precedente autorizzazione ottenuta fissata al 30.6.2023. I ricorrenti deducevano che, per mero errore e disguido, il aveva abbinato Controparte_1
l'autorizzazione al transito per il varco di Via Piave, da sempre concesso in ragione della residenza e della proprietà di due posti auto, unicamente al tesserino per disabili della Sig.ra con scadenza il 31.3.2023, ma non aveva rinnovato il permesso annuale, quali Pt_3 residenti e proprietari, con la conseguenza che ogni transito dal 1/04/2023 al 12/06/2023 era stato multato. I ricorrenti evidenziavano che la era disabile in qualità di portatrice Pt_3 pagina 2 di 9 di invalidità al 100% per patologia ematologica (Linfoma N.H.), dal 2018 si era sottoposta a terapie periodiche in reparto di ematologia nonché connettivite in forma lupica e aveva effettuato ultimo ciclo di chemio dal 21/12/2021 al 28/02/2022 attendendo l'intervento di splenectomia e riduzione di diverticolosi del colon che ha dovuto ritardare per aver contratto il Covid., intervento effettuato in data 02/05/2022.
Riferivano, quindi, che in data 01 luglio 2022, alla scadenza del precedente permesso di transito relativo al varco di via Piave per le autovetture con targa CT349TL, di proprietà di e ZA013MN di proprietà di , quest'ultima, in stato di salute Parte_4 Parte_3
e psicologico piuttosto precario, si era recata presso il Corpo di Polizia Municipale per il rinnovo dell'autorizzazione al transito in ZTL, attraverso il varco di via Piave per l'anno successivo fino al 30.6.2023.
Riferivano che, su richiesta della era stata prospettata dal anche la Pt_3 CP_1 possibilità dell'inserimento delle sopracitate targhe per l'accesso alle aree pedonali e ZTL di tutta Pescara, essendo titolare del contrassegno disabili, rilasciato dal Parte_3 di Alanno per avere la possibilità di poter parcheggiare nelle aree disabili anche in CP_1 ospedale dovendo comunque entrarci per esami di routine e follow up. I ricorrenti ritenevano che il riferimento al tesserino disabili fosse un'aggiunta in più rispetto al permesso di transito attraverso il varco di via Piave, da sempre concesso loro, consentendo l'estensione del transito anche attraverso tutte le aree pedonali e ZTL e non solo attraverso il suddetto varco.
Il procedimento, nel quale l'opposizione era stata contrastata dal veniva definito CP_1 con una pronuncia del G.d.P sfavorevole ai ricorrenti. Veniva in proposito osservato che il in risposta alla comunicazione della signora del 01.07.2022 così Controparte_1 Pt_3 si era espressa “La situazione aggiornata dei veicoli autorizzati al transito nelle A.P.-Z.T.L. del comune di Pescara associati al contrassegno per disabili n. 5 rilasciato dal comune di
Alanno alla Sig.ra fino alla scadenza del 31.03.2023 è la seguente: Parte_3
Mitsubishi targato ZA013MN – Smart targato CT349TL. Si invita a voler informare lo scrivente ufficio nel caso venissero rilevate inesattezze e/o successive modifiche o variazioni. In assenza di comunicazioni, si intenderanno confermati i dati sopra riportati”. pagina 3 di 9 Secondo il Giudice di Pace era evidente che se errore interpretativo c'era stato, a questo non poteva essere attribuita la valenza della esimente della buona fede, che può essere configurata solo qualora l'errore sul fatto non sia determinato da colpa dell'agente (così art. 3 della Legge n. 689/1981). Secondo il Giudice non era stata fornita alcuna prova in tal senso, essendo emerso dalla produzione documentale di parte resistente, peraltro non contestata, come l'errore interpretativo era attribuibile solo ai ricorrenti stessi.
La sentenza, secondo gli appellanti è nulla ed illegittima e le motivazioni risultano erronee ed ingiuste sicché se ne invoca la riforma.
Dalla corretta valutazione delle prove raccolte e delle difese di entrambe le parti, i ricorrenti dovevano essere considerati in buona fede, essendo incorsi in un errore sul fatto non colpevole, per aver confidato legittimamente nell'avvenuto rinnovo del permesso di transito per il solo varco di Via Piave fio al 30.6.2023, quale residenti e proprietari di garages. Inoltre, il Giudice di Pace ha applicato illegittimamente il principio di non contestazione anche nei confronti del Sig. che non era effettivo Parte_4 destinatario della e-mail del 1.7.2022 e che, quindi, non era assolutamente a conoscenza della comunicazione inoltrata alla moglie ed a maggior ragione avrebbe dovuto ritenersi in buona fede e non in colpa. I ricorrenti non potevano essere ritenuti responsabili delle contravvenzioni che dovevano essere annullate in quanto commesse per errore sul fatto non determinato da colpa o ritenersi in buona fede con applicazione dell'art 3 della legge
689/81 in quanto l'errore circa il mancato rinnovo dell'autorizzazione al transito per il varco di Via Piave fino al 30.6.203 non poteva essere ritenuto colpevole
Il Giudice di Pace non avrebbe infatti, debitamente considerato che la precedente autorizzazione rilasciata agli appellanti per il varco ZTL di Via Piave per l'anno 2022, contrariamente a quanto sostenuto dal non era affatto agganciata alla scadenza del CP_1 tesserino disabili della Sig.ra fissata al 30.4.2022, ma era invece di durata annuale Pt_3 con scadenza fino alla data 30.6.2022. Tale autorizzazione, come si evince chiaramente dalla richiesta di rinnovo presentata nel 2021 per l'anno successivo dalla Sig.ra Pt_3 prodotta dal e soprattutto dal permesso ottenuto da entrambi gli Controparte_1 appellanti, rilasciato fino al 30.6.2022 e non fino al 30.4.2022, era associata esclusivamente alla residenza del marito, Sig. all'interno della zona ZTL ed alla proprietà Parte_4
pagina 4 di 9 di entrambi gli appellanti di nn. 2 garages sempre all'interno della zona vietata al transito e non seguiva la scadenza del tesserino disabili fissata dal 30.4.2022 per quell'anno ma quella annuale fino al 30.6.2022. Inoltre, era stato dimostrato e pacifico che, fin dal 2015, anno per anno, per il periodo dal 30.6. al 1.7. dell'anno successivo, tale autorizzazione era stata sempre rinnovata, come comprovato dai pass ottenuti con scadenza fino al 30.6.2022 prodotti a corredo dei ricorsi. Del resto il rinnovo dell'autorizzazione ottenuto il 12.6.2023 subito dopo aver ricevuto le contravvenzioni, conferma che gli appellanti avevano pieno diritto al transito a prescindere dalla disabilità della Sig.ra e che il mancato rinnovo Pt_3 era dipeso solo da un incolpevole disguido. Del resto il negli atti di Controparte_1 causa non ha mai contestato il fatto, ampiamente dedotto, che gli appellanti fossero titolari, fin da quando era stata istituita la zona Ztl, di una specifica autorizzazione al transito per il varco di Via Piave rinnovata di anno in anno dal 1.7. al 30.6. dell'anno successivo in quanto residenti e proprietari di garages. Tale circostanza oltre che documentata e pacifica, risulta essere stata dimostrata anche per il principio di non contestazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art 115 cpc. Tanto premesso, la sig.ra è purtroppo incorsa in Parte_3 errore incolpevole solo in quanto, avendo ottenuto il tesserino per disabili, a seguito della grave malattia che l'aveva colpita, aveva richiesto al in data 1.7.2022, Controparte_1 all'atto del rinnovo delle precedenti autorizzazioni già ottenute e scadute il 30.6.22, connesse alla residenza ed alla proprietà, la possibilità di poter accedere, quale disabile, anche da tutti i varchi cittadini e non solo da quello di via Piave. La Sig.ra Parte_3 quindi, nel ricevere l' e-mail del 1.7.2022, posto che tale comunicazione faceva riferimento unicamente agli accessi tramite tutti i varchi ZTL della città ed al tesserino disabili scadente il 31.3.2023, ha ritenuto in perfetta buona fede che la stessa si riferisse solo alla nuova autorizzazione associata al proprio tesserino. Non avendo, invece, ricevuto nessuna specifica comunicazione in merito all'autorizzazione al transito collegata alla residenza ed alla proprietà dei garage per solo varco di Via Piave e di durata annuale, la Sig.ra Pt_3 ha, quindi, ritenuto che tale autorizzazione fosse stata rinnovata di un ulteriore anno (fino al
30.6.2023) a far data dalla precedente scadenza del 30.6.2022, come sempre accaduto. E del resto la non aveva alcuna ragione di dubitare del mancato rinnovo fino al Parte_5
30.6.23 posto che l'autorizzazione per il varco di Via Piave era sempre stata concessa agli pagina 5 di 9 appellanti, anno per anno, ed in tutti gli anni precedenti. Se, dunque, vi era stato un errore, il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenerlo certamente incolpevole, applicando l'art 3 della legge 689/81 ed a maggior ragione con riferimento al Sig. . Parte_4
Il Comune ha contestato la fondatezza dell'appello mettendo in evidenza come gli opponenti fossero stati messi in grado di avvedersi che la durata dell'autorizzazione al transito in ZTL era legata al tesserino disabili, indi non si rinnovasse fino al 30 giugno dell'anno successivo in concomitanza con la durata dell'autorizzazione come residenti. In altre parole, gli appellanti si limitano ad asserire uno stato psicologico di incolpevole convinzione sulla sussistenza di una circostanza che, tuttavia, è palesemente da escludersi.
E ciò sia in ragione dei provvedimenti formali rilasciati dalla p.a. su richiesta degli stessi interessati, sia delle comunicazioni intercorse fra le parti.
Pur predisposti all'umana comprensione per la delicata situazione familiare e personale degli appellati- secondo la difesa dell'ente- non si potrebbe fare a meno di rilevare in maniera obiettiva che la sig.ra in data 12.10.2021, aveva comunicato al Comando Pt_3 di Polizia Municipale di voler associare il suo contrassegno disabili ai veicoli in proprietà sua e del , uno targato CT349TL (proprietà di quest'ultimo) e l'altro targato Parte_4
ZA013MN (proprietà della stessa). E neppure non potevano trascurare, se non Pt_3 colpevolmente, che il contrassegno disabili rilasciato dal Comune di Alanno in favore della signora aveva scadenza il 30.4.2022 e che, in base proprio alla volontà espressa Pt_3 nella richiesta avanzata dalla l'autorizzazione al transito in ZTL seguiva la predetta Pt_3 durata del contrassegno disabili quale titolo abilitativo.
I ricorrenti, avendo riferito di aver tratto la convinzione, all'esito dei colloqui con gli uffici comunali, che sarebbe stata concessa l'autorizzazione al transito nella zona traffico limitato accedendo da tutti i varchi a seguito del rilascio del tesserino invalidi.
Ed invece il fatto che il in risposta alla comunicazione della signora del CP_1 Pt_3
01.07.2022, aveva risposto che “La situazione aggiornata dei veicoli autorizzati al transito nelle A.P.-Z.T.L. del comune di Pescara associati al contrassegno per disabili n. 5 rilasciato dal comune di Alanno alla Sig.ra fino alla scadenza del 31.03.2023 è la Parte_3 seguente: Mitsubishi targato ZA013MN – Smart targato CT349TL. ….”dimostra che pagina 6 di 9 l'Amministrazione avesse chiaramente indicato come scadenza la data del 31.03.2023. La
da parte sua, non aveva avuto alcunché da obiettare, talché il Comune Pt_3 correttamente lasciava intatta la scadenza suddetta, poiché il titolo abilitante al transito era rappresentato non già dalla residenza e/o proprietà dei due garages, quanto dal contrassegno disabili. Solo a seguito del ricevimento dei primi verbali, elevati dopo la scadenza del predetto contrassegno disabili, gli appellanti avevano provveduto a richiedere ed ottenere permesso - con validità di un anno - al transito in ZTL questa volta in qualità di residenti in possesso di garage, ossia sganciato dalla durata del tesserino disabili. In altre parole, le due tipologie di autorizzazione all'accesso in ZTL (quella per titolari di contrassegno disabili ovvero per residenti con garage/autorimessa) non sono in alcun modo assimilabili fra loro, essendo diversi i presupposti nonché le modalità di utilizzo: l'autorizzazione rilasciata al titolare di contrassegno disabili, difatti, abilita al transito solo nel caso in cui il veicolo sia al servizio della persona disabile e previa esposizione del relativo contrassegno.
Ricapitolando, nel periodo compreso tra il 01.04.2023 e l'11.08.2023 la signora è Pt_3 stata sprovvista di contrassegno disabili, situazione parzialmente sanata in data 12.06.2023 con la richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione in qualità di residenti in possesso di garage. E poiché tutti gli impugnati verbali sono temporalmente collocati nel suddetto periodo in cui gli appellati ricorrenti erano privi di valido titolo di accesso nella Zona a
Traffico Limitato del varco di via Piave, il mancato rinnovo o la mancata richiesta dell'autorizzazione al transito in ZTL come residente proprietario di posto auto/garage, non può essere scusata come buona fede e ritenersi conforme alla generale regola della diligenza applicabile al campo delle sanzioni amministrative (Cass. Civ. Civile Ord. Sez. 6
Num. 288 Anno 2022).
Ebbene, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, reputa il giudicante di individuare alcuni elementi che danno contezza di un giustificabile errore interpretativo della parte richiedente.
Dal punto di vista della regolamentazione amministrativa è indubitabile che l'autorizzazione all'accesso in ZTL, correlata al possesso di garage e rilasciata per specifiche auto in favore dei residenti in zona interessata dal varco, è distinta ed autonoma pagina 7 di 9 rispetto all'autorizzazione rilasciata al titolare di contrassegno disabili, abilitante al transito il veicolo al servizio della persona disabile previa esposizione del relativo contrassegno, per cui è da escludere che siano assimilabili.
Va tuttavia considerato che: in capo ai ricorrenti vi erano le condizioni per accedere ad entrambe le autorizzazioni;
di fatto l'autorizzazione al transito di durata annuale copriva il periodo 30 giugno/ 1 luglio di ciascuna annualità e con queste cadenza era stata in precedenza rinnovata;
non è da escludere in quanto non specificamente contestato che quando, al momento della richiesta di rinnovo del permesso di transito relativo al varco di via Piave per le autovetture con targa CT349TL, di proprietà di e Parte_4
ZA013MN di proprietà di , a quest'ultima, su sua richiesta era stata Parte_3 prospettata dal anche la possibilità dell'inserimento delle sopracitate targhe per CP_1
l'accesso alle aree pedonali e ZTL di tutta Pescara con la possibilità in pratica di poter accedere, quale disabile da tutti gli altri varchi cittadini della ZTL e non solo da quello di via Piave.
Ebbene, se è vero la riceveva l' e-mail del 1.7.2022, del tenore già richiamato, Pt_3 poteva egualmente essere indotta a credere nel rinnovo fino al 30.6.23 del pass associato alla residenza/proprietà dei garages;
come dimostrano i ripetuti passaggi oggetto di contestazione, sintomatici del fatto che i ricorrenti ritenevano che il riferimento al tesserino disabili fosse un'aggiunta in più rispetto al permesso di transito attraverso il varco di via
Piave, da sempre concesso, consentendo l'estensione del transito anche attraverso tutte le aree pedonali e ZTL e non solo attraverso il suddetto varco.
A fronte di un sistema illogico e farraginoso, il fraintendimento giustificabile può essere ravvisato, considerato che anno per anno il permesso specifico per la ZTL era stato sempre concesso.
Sembra dunque plausibile che non avendo la ricevuto nessuna specifica Pt_3 comunicazione in merito all'autorizzazione al transito collegata alla residenza ed alla proprietà dei garage, aveva invece ritenuto che tale autorizzazione fosse da intendersi automaticamente rinnovata fino alla scadenza annuale naturale (fino al 30.6.2023) rimanendo ignara del fatto di essere unicamente titolare del permesso per disabili con pagina 8 di 9 scadenza a marzo e non a giugno.
Quindi la comunicazione di cui si è parlato non è di impedimento a valutare favorevolemente la tesi difensiva dei ricorrenti.
Pertanto, le opposizioni vanno accolte con annullamento dei verbali.
Segue congrua compensazione delle spese.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza di primo grado annullando i verbali oggetto di opposizione.
Compensa le spese dei due gradi.
Motivazione riservata nei sessanta giorni.
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 57/2025, definita con dispositivo pronunciato all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2025 promossa da:
: e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Pescara alla P.zza Ettore CodiceFiscale_2
Troilo 18, presso lo studio dell'Avv. Felice Mayer -CF: - pec: C.F._3
che li rappresenta e difende Email_1
APPELLANTI contro
(C.F. e P. IV , in persona del Sindaco p.t. avv. Carlo Controparte_1 P.IVA_1
Masci, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Flaviis (c.f. ) C.F._4 dell'Avvocatura comunale (fax 085/4283717; P.E.C.: , ed Email_2 elettivamente domiciliato nella Casa Comunale – Avvocatura, in Pescara alla Piazza Italia
n. 1
APPELLATO
Oggetto:
appello avverso la sentenza n. 131/2024, emessa dal Giudice di Pace di Pescara il
27.2.2024 e depositata il 09 luglio 2024, non notificata, con cui, pronunciando nella causa pagina 1 di 9 civile n. 3009/2023RG di opposizione a plurime sanzioni amministrative per violazioni del
Cds, cui è stata riunita la causa n. 3403/2023 RG Giudice di Pace di Pescara avente ad oggetto l'opposizione ad altre analoghe sanzioni amministrative per la medesima violazione del CdS promossa dai e contro il Parte_3 Parte_4 Controparte_1 rigettava i ricorsi e confermava per l'effetto i verbali opposti e le relative sanzioni nella misura edittale indicata nei verbali stessi, con compensazione delle spese del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponevano gli appellanti che i medesimi, a sostegno di tutti in ricorsi riuniti e, quindi, delle opposizioni avverso i numerosi verbali di contestazione, avevano dedotto che il e la moglie proprietari di n. 2 posti auto siti in Pescara in Parte_4 Parte_3 via Michelangelo Forti 11//7 in Zona a Traffico Limitato (ZTL), da quando era stata istituita la ZTL erano sempre stati titolari di permesso di transito dal varco di via Piave per raggiungere i suddetti posti auto con validità annuale dal 1° luglio/30 giugno dell'anno successivo. Tali permessi di transito si riferivano alle autovetture con targa CT349TL, di proprietà di e targa ZA013MN di proprietà di I Parte_4 Parte_3 ricorrenti sostenevano, quindi, che in data 17/06/2023 dopo aver ricevuto due avvisi di mancata consegna di raccomandata che potevano fare riferimento a delle multe, si erano recati presso il Corpo di Polizia Municipale ove scoprivano che dal giorno 1° luglio 2022, le sopracitate targhe erano state inserite per il varco di Via Piave unicamente al seguito del tesserino disabili posseduto da in scadenza 31/03/2023 e non come era Parte_3 sempre accaduto per il permesso di transito per i residenti, fino alla naturale scadenza annuale della precedente autorizzazione ottenuta fissata al 30.6.2023. I ricorrenti deducevano che, per mero errore e disguido, il aveva abbinato Controparte_1
l'autorizzazione al transito per il varco di Via Piave, da sempre concesso in ragione della residenza e della proprietà di due posti auto, unicamente al tesserino per disabili della Sig.ra con scadenza il 31.3.2023, ma non aveva rinnovato il permesso annuale, quali Pt_3 residenti e proprietari, con la conseguenza che ogni transito dal 1/04/2023 al 12/06/2023 era stato multato. I ricorrenti evidenziavano che la era disabile in qualità di portatrice Pt_3 pagina 2 di 9 di invalidità al 100% per patologia ematologica (Linfoma N.H.), dal 2018 si era sottoposta a terapie periodiche in reparto di ematologia nonché connettivite in forma lupica e aveva effettuato ultimo ciclo di chemio dal 21/12/2021 al 28/02/2022 attendendo l'intervento di splenectomia e riduzione di diverticolosi del colon che ha dovuto ritardare per aver contratto il Covid., intervento effettuato in data 02/05/2022.
Riferivano, quindi, che in data 01 luglio 2022, alla scadenza del precedente permesso di transito relativo al varco di via Piave per le autovetture con targa CT349TL, di proprietà di e ZA013MN di proprietà di , quest'ultima, in stato di salute Parte_4 Parte_3
e psicologico piuttosto precario, si era recata presso il Corpo di Polizia Municipale per il rinnovo dell'autorizzazione al transito in ZTL, attraverso il varco di via Piave per l'anno successivo fino al 30.6.2023.
Riferivano che, su richiesta della era stata prospettata dal anche la Pt_3 CP_1 possibilità dell'inserimento delle sopracitate targhe per l'accesso alle aree pedonali e ZTL di tutta Pescara, essendo titolare del contrassegno disabili, rilasciato dal Parte_3 di Alanno per avere la possibilità di poter parcheggiare nelle aree disabili anche in CP_1 ospedale dovendo comunque entrarci per esami di routine e follow up. I ricorrenti ritenevano che il riferimento al tesserino disabili fosse un'aggiunta in più rispetto al permesso di transito attraverso il varco di via Piave, da sempre concesso loro, consentendo l'estensione del transito anche attraverso tutte le aree pedonali e ZTL e non solo attraverso il suddetto varco.
Il procedimento, nel quale l'opposizione era stata contrastata dal veniva definito CP_1 con una pronuncia del G.d.P sfavorevole ai ricorrenti. Veniva in proposito osservato che il in risposta alla comunicazione della signora del 01.07.2022 così Controparte_1 Pt_3 si era espressa “La situazione aggiornata dei veicoli autorizzati al transito nelle A.P.-Z.T.L. del comune di Pescara associati al contrassegno per disabili n. 5 rilasciato dal comune di
Alanno alla Sig.ra fino alla scadenza del 31.03.2023 è la seguente: Parte_3
Mitsubishi targato ZA013MN – Smart targato CT349TL. Si invita a voler informare lo scrivente ufficio nel caso venissero rilevate inesattezze e/o successive modifiche o variazioni. In assenza di comunicazioni, si intenderanno confermati i dati sopra riportati”. pagina 3 di 9 Secondo il Giudice di Pace era evidente che se errore interpretativo c'era stato, a questo non poteva essere attribuita la valenza della esimente della buona fede, che può essere configurata solo qualora l'errore sul fatto non sia determinato da colpa dell'agente (così art. 3 della Legge n. 689/1981). Secondo il Giudice non era stata fornita alcuna prova in tal senso, essendo emerso dalla produzione documentale di parte resistente, peraltro non contestata, come l'errore interpretativo era attribuibile solo ai ricorrenti stessi.
La sentenza, secondo gli appellanti è nulla ed illegittima e le motivazioni risultano erronee ed ingiuste sicché se ne invoca la riforma.
Dalla corretta valutazione delle prove raccolte e delle difese di entrambe le parti, i ricorrenti dovevano essere considerati in buona fede, essendo incorsi in un errore sul fatto non colpevole, per aver confidato legittimamente nell'avvenuto rinnovo del permesso di transito per il solo varco di Via Piave fio al 30.6.2023, quale residenti e proprietari di garages. Inoltre, il Giudice di Pace ha applicato illegittimamente il principio di non contestazione anche nei confronti del Sig. che non era effettivo Parte_4 destinatario della e-mail del 1.7.2022 e che, quindi, non era assolutamente a conoscenza della comunicazione inoltrata alla moglie ed a maggior ragione avrebbe dovuto ritenersi in buona fede e non in colpa. I ricorrenti non potevano essere ritenuti responsabili delle contravvenzioni che dovevano essere annullate in quanto commesse per errore sul fatto non determinato da colpa o ritenersi in buona fede con applicazione dell'art 3 della legge
689/81 in quanto l'errore circa il mancato rinnovo dell'autorizzazione al transito per il varco di Via Piave fino al 30.6.203 non poteva essere ritenuto colpevole
Il Giudice di Pace non avrebbe infatti, debitamente considerato che la precedente autorizzazione rilasciata agli appellanti per il varco ZTL di Via Piave per l'anno 2022, contrariamente a quanto sostenuto dal non era affatto agganciata alla scadenza del CP_1 tesserino disabili della Sig.ra fissata al 30.4.2022, ma era invece di durata annuale Pt_3 con scadenza fino alla data 30.6.2022. Tale autorizzazione, come si evince chiaramente dalla richiesta di rinnovo presentata nel 2021 per l'anno successivo dalla Sig.ra Pt_3 prodotta dal e soprattutto dal permesso ottenuto da entrambi gli Controparte_1 appellanti, rilasciato fino al 30.6.2022 e non fino al 30.4.2022, era associata esclusivamente alla residenza del marito, Sig. all'interno della zona ZTL ed alla proprietà Parte_4
pagina 4 di 9 di entrambi gli appellanti di nn. 2 garages sempre all'interno della zona vietata al transito e non seguiva la scadenza del tesserino disabili fissata dal 30.4.2022 per quell'anno ma quella annuale fino al 30.6.2022. Inoltre, era stato dimostrato e pacifico che, fin dal 2015, anno per anno, per il periodo dal 30.6. al 1.7. dell'anno successivo, tale autorizzazione era stata sempre rinnovata, come comprovato dai pass ottenuti con scadenza fino al 30.6.2022 prodotti a corredo dei ricorsi. Del resto il rinnovo dell'autorizzazione ottenuto il 12.6.2023 subito dopo aver ricevuto le contravvenzioni, conferma che gli appellanti avevano pieno diritto al transito a prescindere dalla disabilità della Sig.ra e che il mancato rinnovo Pt_3 era dipeso solo da un incolpevole disguido. Del resto il negli atti di Controparte_1 causa non ha mai contestato il fatto, ampiamente dedotto, che gli appellanti fossero titolari, fin da quando era stata istituita la zona Ztl, di una specifica autorizzazione al transito per il varco di Via Piave rinnovata di anno in anno dal 1.7. al 30.6. dell'anno successivo in quanto residenti e proprietari di garages. Tale circostanza oltre che documentata e pacifica, risulta essere stata dimostrata anche per il principio di non contestazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art 115 cpc. Tanto premesso, la sig.ra è purtroppo incorsa in Parte_3 errore incolpevole solo in quanto, avendo ottenuto il tesserino per disabili, a seguito della grave malattia che l'aveva colpita, aveva richiesto al in data 1.7.2022, Controparte_1 all'atto del rinnovo delle precedenti autorizzazioni già ottenute e scadute il 30.6.22, connesse alla residenza ed alla proprietà, la possibilità di poter accedere, quale disabile, anche da tutti i varchi cittadini e non solo da quello di via Piave. La Sig.ra Parte_3 quindi, nel ricevere l' e-mail del 1.7.2022, posto che tale comunicazione faceva riferimento unicamente agli accessi tramite tutti i varchi ZTL della città ed al tesserino disabili scadente il 31.3.2023, ha ritenuto in perfetta buona fede che la stessa si riferisse solo alla nuova autorizzazione associata al proprio tesserino. Non avendo, invece, ricevuto nessuna specifica comunicazione in merito all'autorizzazione al transito collegata alla residenza ed alla proprietà dei garage per solo varco di Via Piave e di durata annuale, la Sig.ra Pt_3 ha, quindi, ritenuto che tale autorizzazione fosse stata rinnovata di un ulteriore anno (fino al
30.6.2023) a far data dalla precedente scadenza del 30.6.2022, come sempre accaduto. E del resto la non aveva alcuna ragione di dubitare del mancato rinnovo fino al Parte_5
30.6.23 posto che l'autorizzazione per il varco di Via Piave era sempre stata concessa agli pagina 5 di 9 appellanti, anno per anno, ed in tutti gli anni precedenti. Se, dunque, vi era stato un errore, il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenerlo certamente incolpevole, applicando l'art 3 della legge 689/81 ed a maggior ragione con riferimento al Sig. . Parte_4
Il Comune ha contestato la fondatezza dell'appello mettendo in evidenza come gli opponenti fossero stati messi in grado di avvedersi che la durata dell'autorizzazione al transito in ZTL era legata al tesserino disabili, indi non si rinnovasse fino al 30 giugno dell'anno successivo in concomitanza con la durata dell'autorizzazione come residenti. In altre parole, gli appellanti si limitano ad asserire uno stato psicologico di incolpevole convinzione sulla sussistenza di una circostanza che, tuttavia, è palesemente da escludersi.
E ciò sia in ragione dei provvedimenti formali rilasciati dalla p.a. su richiesta degli stessi interessati, sia delle comunicazioni intercorse fra le parti.
Pur predisposti all'umana comprensione per la delicata situazione familiare e personale degli appellati- secondo la difesa dell'ente- non si potrebbe fare a meno di rilevare in maniera obiettiva che la sig.ra in data 12.10.2021, aveva comunicato al Comando Pt_3 di Polizia Municipale di voler associare il suo contrassegno disabili ai veicoli in proprietà sua e del , uno targato CT349TL (proprietà di quest'ultimo) e l'altro targato Parte_4
ZA013MN (proprietà della stessa). E neppure non potevano trascurare, se non Pt_3 colpevolmente, che il contrassegno disabili rilasciato dal Comune di Alanno in favore della signora aveva scadenza il 30.4.2022 e che, in base proprio alla volontà espressa Pt_3 nella richiesta avanzata dalla l'autorizzazione al transito in ZTL seguiva la predetta Pt_3 durata del contrassegno disabili quale titolo abilitativo.
I ricorrenti, avendo riferito di aver tratto la convinzione, all'esito dei colloqui con gli uffici comunali, che sarebbe stata concessa l'autorizzazione al transito nella zona traffico limitato accedendo da tutti i varchi a seguito del rilascio del tesserino invalidi.
Ed invece il fatto che il in risposta alla comunicazione della signora del CP_1 Pt_3
01.07.2022, aveva risposto che “La situazione aggiornata dei veicoli autorizzati al transito nelle A.P.-Z.T.L. del comune di Pescara associati al contrassegno per disabili n. 5 rilasciato dal comune di Alanno alla Sig.ra fino alla scadenza del 31.03.2023 è la Parte_3 seguente: Mitsubishi targato ZA013MN – Smart targato CT349TL. ….”dimostra che pagina 6 di 9 l'Amministrazione avesse chiaramente indicato come scadenza la data del 31.03.2023. La
da parte sua, non aveva avuto alcunché da obiettare, talché il Comune Pt_3 correttamente lasciava intatta la scadenza suddetta, poiché il titolo abilitante al transito era rappresentato non già dalla residenza e/o proprietà dei due garages, quanto dal contrassegno disabili. Solo a seguito del ricevimento dei primi verbali, elevati dopo la scadenza del predetto contrassegno disabili, gli appellanti avevano provveduto a richiedere ed ottenere permesso - con validità di un anno - al transito in ZTL questa volta in qualità di residenti in possesso di garage, ossia sganciato dalla durata del tesserino disabili. In altre parole, le due tipologie di autorizzazione all'accesso in ZTL (quella per titolari di contrassegno disabili ovvero per residenti con garage/autorimessa) non sono in alcun modo assimilabili fra loro, essendo diversi i presupposti nonché le modalità di utilizzo: l'autorizzazione rilasciata al titolare di contrassegno disabili, difatti, abilita al transito solo nel caso in cui il veicolo sia al servizio della persona disabile e previa esposizione del relativo contrassegno.
Ricapitolando, nel periodo compreso tra il 01.04.2023 e l'11.08.2023 la signora è Pt_3 stata sprovvista di contrassegno disabili, situazione parzialmente sanata in data 12.06.2023 con la richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione in qualità di residenti in possesso di garage. E poiché tutti gli impugnati verbali sono temporalmente collocati nel suddetto periodo in cui gli appellati ricorrenti erano privi di valido titolo di accesso nella Zona a
Traffico Limitato del varco di via Piave, il mancato rinnovo o la mancata richiesta dell'autorizzazione al transito in ZTL come residente proprietario di posto auto/garage, non può essere scusata come buona fede e ritenersi conforme alla generale regola della diligenza applicabile al campo delle sanzioni amministrative (Cass. Civ. Civile Ord. Sez. 6
Num. 288 Anno 2022).
Ebbene, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, reputa il giudicante di individuare alcuni elementi che danno contezza di un giustificabile errore interpretativo della parte richiedente.
Dal punto di vista della regolamentazione amministrativa è indubitabile che l'autorizzazione all'accesso in ZTL, correlata al possesso di garage e rilasciata per specifiche auto in favore dei residenti in zona interessata dal varco, è distinta ed autonoma pagina 7 di 9 rispetto all'autorizzazione rilasciata al titolare di contrassegno disabili, abilitante al transito il veicolo al servizio della persona disabile previa esposizione del relativo contrassegno, per cui è da escludere che siano assimilabili.
Va tuttavia considerato che: in capo ai ricorrenti vi erano le condizioni per accedere ad entrambe le autorizzazioni;
di fatto l'autorizzazione al transito di durata annuale copriva il periodo 30 giugno/ 1 luglio di ciascuna annualità e con queste cadenza era stata in precedenza rinnovata;
non è da escludere in quanto non specificamente contestato che quando, al momento della richiesta di rinnovo del permesso di transito relativo al varco di via Piave per le autovetture con targa CT349TL, di proprietà di e Parte_4
ZA013MN di proprietà di , a quest'ultima, su sua richiesta era stata Parte_3 prospettata dal anche la possibilità dell'inserimento delle sopracitate targhe per CP_1
l'accesso alle aree pedonali e ZTL di tutta Pescara con la possibilità in pratica di poter accedere, quale disabile da tutti gli altri varchi cittadini della ZTL e non solo da quello di via Piave.
Ebbene, se è vero la riceveva l' e-mail del 1.7.2022, del tenore già richiamato, Pt_3 poteva egualmente essere indotta a credere nel rinnovo fino al 30.6.23 del pass associato alla residenza/proprietà dei garages;
come dimostrano i ripetuti passaggi oggetto di contestazione, sintomatici del fatto che i ricorrenti ritenevano che il riferimento al tesserino disabili fosse un'aggiunta in più rispetto al permesso di transito attraverso il varco di via
Piave, da sempre concesso, consentendo l'estensione del transito anche attraverso tutte le aree pedonali e ZTL e non solo attraverso il suddetto varco.
A fronte di un sistema illogico e farraginoso, il fraintendimento giustificabile può essere ravvisato, considerato che anno per anno il permesso specifico per la ZTL era stato sempre concesso.
Sembra dunque plausibile che non avendo la ricevuto nessuna specifica Pt_3 comunicazione in merito all'autorizzazione al transito collegata alla residenza ed alla proprietà dei garage, aveva invece ritenuto che tale autorizzazione fosse da intendersi automaticamente rinnovata fino alla scadenza annuale naturale (fino al 30.6.2023) rimanendo ignara del fatto di essere unicamente titolare del permesso per disabili con pagina 8 di 9 scadenza a marzo e non a giugno.
Quindi la comunicazione di cui si è parlato non è di impedimento a valutare favorevolemente la tesi difensiva dei ricorrenti.
Pertanto, le opposizioni vanno accolte con annullamento dei verbali.
Segue congrua compensazione delle spese.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza di primo grado annullando i verbali oggetto di opposizione.
Compensa le spese dei due gradi.
Motivazione riservata nei sessanta giorni.
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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