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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/09/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9/09/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Baurer Raimund e Andriulli Antonio
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31/01/2023 il ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
1475,64 chiesta dall in restituzione, con propria nota del 28.3.2022, a titolo di CP_1
maggiorazioni sociali previste dalla l. 448/01 e dall'art. 70 comma 6 l. 388/2000 corrisposte e non dovute.
Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo CP_1
l'irripetibilità delle somme corrisposte, e non dovute, per motivi reddituali. La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
La contestazione in oggetto ruota intorno all'accertamento della irripetibilità dell'indebito generato dalla corresponsione d'ufficio della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L. n. 448 del 2001 (c.d. incremento al milione) sulla pensione di invalidità riconosciuta al ricorrente.
Giova, a questo punto, richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito relativo alle prestazioni assistenziali – quale è anche la maggiorazione - per il venir meno dei requisiti reddituali della prestazione.
La disciplina della ripetibilità della prestazione, invero, non vede l'applicazione della disciplina di cui all'art. 13 della l.n. 412/1991, e nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito civilistico stabilito dall'art. 2033 c.c., ma vanno applicati “i principi di settore propri dell'indebito assistenziale”, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008).
Più in generale, precisa ancora la Cassazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
23.2.2023, n. 5606; Cass. n. 13223 del 30.06.2020).
In altre parole, “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto
(come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio)” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che ha accertato l'indebito in termini di ricalcolo della prestazione è stato adottato soltanto con il modello TE08 del 28.3.2022, in cui veniva riportata l'indicazione di somme non dovute e trattenute sulla pensione in oggetto, e il cui ricalcolo è stato effettuato d'ufficio dall'ente sulla base delle maggiorazioni ivi indicate e revocate.
Pertanto, in applicazione del principio innanzi enunciato, solo da tale momento l CP_1
poteva richiedere la ripetizione delle somme erogate, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Né, inoltre, può ritenersi sussistente in capo al ricorrente l'elemento soggettivo del dolo, quale presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, l previdenziale, che d'ufficio e senza domanda alcuna del ricorrente ha CP_1
erogato la prestazione assistenziale (maggiorazione sociale ex art. 38 L. n. 448 del 2001 e art. 70 comma 6 l. 388/2000), era nella condizione di conoscere la situazione reddituale del ricorrente (il quale beneficiava di importi erogati dallo stesso ente) anche tramite controlli presso il casellario centrale, il quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010,
“costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse”.
Sul punto al Suprema Corte ha affermato con chiarezza che “ Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_1
legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato CP_1
della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera
l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1
sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso
l' del "CASELLARIO ” per la raccolta, la conservazione e la CP_1 Controparte_2
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce "Il Parte_2
costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del CASELLARIO avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). … …».
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei suddetti principi di diritto, va pertanto affermato che le prestazioni richieste all'assistito dall non sono ripetibili CP_1
in quanto non successive alla data del provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c.
e non sussistendo nessuna allegazione in relazione ad un eventuale dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nel caso di specie.
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va accolto e deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 1475,64, per il periodo gennaio – aprile 2022. Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 1475,64 e condanna l CP_1
a restituire alla parte ricorrente gli importi eventualmente già trattenuti, oltre accessori di legge;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. VINCENZO GAUDIO dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 11 settembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9/09/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente – contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Baurer Raimund e Andriulli Antonio
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31/01/2023 il ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
1475,64 chiesta dall in restituzione, con propria nota del 28.3.2022, a titolo di CP_1
maggiorazioni sociali previste dalla l. 448/01 e dall'art. 70 comma 6 l. 388/2000 corrisposte e non dovute.
Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo CP_1
l'irripetibilità delle somme corrisposte, e non dovute, per motivi reddituali. La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
La contestazione in oggetto ruota intorno all'accertamento della irripetibilità dell'indebito generato dalla corresponsione d'ufficio della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L. n. 448 del 2001 (c.d. incremento al milione) sulla pensione di invalidità riconosciuta al ricorrente.
Giova, a questo punto, richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito relativo alle prestazioni assistenziali – quale è anche la maggiorazione - per il venir meno dei requisiti reddituali della prestazione.
La disciplina della ripetibilità della prestazione, invero, non vede l'applicazione della disciplina di cui all'art. 13 della l.n. 412/1991, e nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito civilistico stabilito dall'art. 2033 c.c., ma vanno applicati “i principi di settore propri dell'indebito assistenziale”, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008).
Più in generale, precisa ancora la Cassazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
23.2.2023, n. 5606; Cass. n. 13223 del 30.06.2020).
In altre parole, “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto
(come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio)” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che ha accertato l'indebito in termini di ricalcolo della prestazione è stato adottato soltanto con il modello TE08 del 28.3.2022, in cui veniva riportata l'indicazione di somme non dovute e trattenute sulla pensione in oggetto, e il cui ricalcolo è stato effettuato d'ufficio dall'ente sulla base delle maggiorazioni ivi indicate e revocate.
Pertanto, in applicazione del principio innanzi enunciato, solo da tale momento l CP_1
poteva richiedere la ripetizione delle somme erogate, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Né, inoltre, può ritenersi sussistente in capo al ricorrente l'elemento soggettivo del dolo, quale presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, l previdenziale, che d'ufficio e senza domanda alcuna del ricorrente ha CP_1
erogato la prestazione assistenziale (maggiorazione sociale ex art. 38 L. n. 448 del 2001 e art. 70 comma 6 l. 388/2000), era nella condizione di conoscere la situazione reddituale del ricorrente (il quale beneficiava di importi erogati dallo stesso ente) anche tramite controlli presso il casellario centrale, il quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010,
“costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse”.
Sul punto al Suprema Corte ha affermato con chiarezza che “ Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_1
legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato CP_1
della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera
l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di CP_1
sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso
l' del "CASELLARIO ” per la raccolta, la conservazione e la CP_1 Controparte_2
gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce "Il Parte_2
costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del CASELLARIO avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). … …».
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei suddetti principi di diritto, va pertanto affermato che le prestazioni richieste all'assistito dall non sono ripetibili CP_1
in quanto non successive alla data del provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c.
e non sussistendo nessuna allegazione in relazione ad un eventuale dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nel caso di specie.
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va accolto e deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 1475,64, per il periodo gennaio – aprile 2022. Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 1475,64 e condanna l CP_1
a restituire alla parte ricorrente gli importi eventualmente già trattenuti, oltre accessori di legge;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. VINCENZO GAUDIO dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 11 settembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)