Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1942, n. 194
Articolo 2
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9 aprile 1942
Art. 1.

Titolo ed esercizio della professione di attuario.

Per esercitare la professione di attuario e' necessaria la iscrizione nell'albo.

Il titolo professionale di « attuario » spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

L'iscrizione nell'albo degli attuari e' compatibile con quella in altri albi professionali.
Entrata in vigore il 9 aprile 1942