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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/07/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3224/2022
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
DR Tinelli Presidente Claudia Gheri Giudice relatrice DR Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3224/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Darfo Boario Parte_1 C.F._1
Terme (BS), presso lo studio dell'Avv. Stefania Ostan, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliato a Piancogno (BS), P_ C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Francesca Benedetti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e che ha successivamente rinunciato al mandato con comunicazione depositata in data 15.11.2022
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI (come da udienza del 22.1.2025)
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre che la separazione fra i coniugi dichiarata con sentenza parziale n. 2464/2023, pubblicata il 3.10.2023, sia regolata dalle seguenti condizioni:
a) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) affido condiviso dei figli minori DR e ai genitori, con collocazione abitativa Per_1 principale degli stessi presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori
e gli impegni lavorativi del padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte dalla madre;
c) obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli DR, e , Per_1 Per_2 sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, nella misura di € 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese. Somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat. Porre, altresì, a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, conformemente ai criteri stabiliti dal Protocollo in uso al Tribunale adito;
d) stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa e sino a quando non avrà reperito un'occupazione che le consenta di raggiungere la piena indipendenza economica, la somma mensile di € 250,00, rivalutabili secondo gli indici Istat a decorrere da marzo del 2022;
e) assegnare la casa coniugale, in locazione da terzi, alla ricorrente, con facoltà per il resistente di asportare dalla stessa i propri effetti personali;
f) autorizzazione ai coniugi il nulla-osta per il passaporto o i documenti equipollenti ai fini dell'espatrio, anche per i minori.
In ogni caso con rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite”;
Per parte resistente: “Il signor preliminarmente espone la volontà di P_ consensualizzare la vertenza insorta rubricata al n. rg n 3224/2022 alle seguenti condizioni:
- Pronunciare la separazione tra i coniugi;
- Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
- Affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori che limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre;
- Assegnazione della casa familiare sita in Via Mantegna 6 Darfo BT (BS) alla signora Pt_1 che continuerà a viverla con i figli indicando al marito che avrebbe dovuto liberarla a
[...] far data dal 15 luglio 2022;
- Disporre che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, DR passerà con il padre almeno un sabato sì ed uno no;
- Disporre che il padre provveda al mantenimento dei tre figli non autosufficienti P_ mediante versamento alla madre con bonifico su conto corrente che questa indicherà dell'importo mensile di euro 600,00 complessivi, entro il giorno 5 di ogni mese con inizio dal mese di giugno;
somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (foi); ed oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia
- Stabilire un assegno di mantenimento in favore della moglie da pagarsi da Parte_1 di euro 100,00 entro il 5 di ogni mese a decorrere da giugno 2022 rivalutabili P_ secondo indici Istat-Foi;
- Le parti, di comune accordo, dichiarano di rinunciare reciprocamente ai termini per
l'impugnazione della sentenza di separazione consensuale che verrà emessa conseguentemente al deposito delle conclusioni congiunte ivi formulate in accordo tra le parti;
- Spese della presente causa vengono interamente compensate tra le parti;
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui vi sia la consensualizzazione della separazione chiede concedersi termini di cui all'art. 183 VI comma cpc riservando contestazioni, produzioni
e deduzioni al deposito delle memorie”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.3.2022 deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 19.6.2000 a Pojan (Albania), trascritto nei registri dello stato civile del P_
Comune di Darfo Boario Terme (BS) al n. 28, parte II, Serie C, anno 2018, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati quattro figli: (nato Per_3 il 19.12.2000), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (nato il [...]), Per_2 studente non economicamente autosufficiente, DR (nato il [...]) e (nato il Per_1
2.6.2020).
Ella riferiva di essere disoccupata, poiché aveva lavorato fino al 2017 e per i due anni successivi aveva percepito la e di essere in difficoltà dopo che, dal novembre 2021, il marito, che CP_2 lavorava come operaio, aveva smesso di contribuire ai bisogni della famiglia e iniziato a fare rientro solo nei fine settimana nella casa familiare, il cui canone di locazione di € 500,00 mensili aveva iniziato a gravare, quindi, sulla sola moglie.
La ricorrente, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione, con affidamento condiviso dei figli minori, collocamento prevalente presso di sé, e, a carico del marito, un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 250,00 mensili per ciascuno dei tre non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al proprio mantenimento pari ad € 250,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale del 25.5.2022, alla quale il resistente compariva personalmente, senza assistenza difensiva, affermando di non voler separarsi e di avere una retribuzione di € 1.180,00 e non di € 2.000,00 come sostenuto dalla ricorrente, in via provvisoria ed urgente, veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni libere del padre, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e l'età del più piccolo, , con la Per_1 precisazione che DR avrebbe visto il padre almeno un sabato sì e uno no, e venivano posti,
a carico del resistente, un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 200,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 600,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 100,00 mensili.
Il resistente si costituiva successivamente dinanzi al Giudice Istruttore per proporre di consensualizzare la causa alle condizioni già stabilite in via provvisoria ed urgente, consensualizzazione che, tuttavia, in concreto non avveniva perché egli, da ultimo, revocava il proprio consenso e il suo difensore rinunciava al mandato.
Con sentenza non definitiva n. 2464/2023, pubblicata in data 3.10.2023, l'intestato Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi.
La causa veniva istruita esclusivamente con i documenti già depositati in giudizio dalle parti, non avendo la parte ricorrente svolto alcuna istanza istruttoria e non avendo svolto alcuna richiesta il resistente dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 22.1.2025, svolta in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, nelle quali insisteva nelle richieste originarie, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 2464/2023, pubblicata in data 3.10.2023: pertanto, sul punto, nulla è più da decidere.
2) Sui provvedimenti relativi ai rapporti personali ed economici fra genitori e figli
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola generale in materia di affidamento è quella del condiviso ad entrambi i genitori, rispetto alla quale l'affidamento ad uno solo dei due si pone come eccezione che può essere disposta solo nelle ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia pregiudizievole per i minori: deve, quindi, essere disposto l'affidamento dei figli minori
DR e ad entrambi i genitori, considerate le convergenti richieste delle parti sul Per_1 punto, conformi alla regola generale.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso la madre, unica forma di collocamento da loro sperimentata sin da quando i genitori sono stati autorizzati a vivere separati, e considerate le convergenti richieste delle parti sul punto, che sono conformi all'interesse dei minori. La casa familiare, quindi, dovrà essere assegnata ai sensi dell'art. 337- sexies c.c. a . Parte_1
Le frequentazioni del padre saranno libere, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e l'età del più piccolo, , con la Per_1 precisazione che DR vedrà il padre almeno un sabato sì e uno no, in quanto già disposte in via provvisoria ed urgente e conformi all'interesse dei minori.
In ossequio ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., e considerati le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente ha allegato di essere disoccupata ma ha capacità lavorativa avendo lavorato sino al 2017, mentre il resistente lavora come operaio con un reddito mensile pari ad
€ 1.200,00 circa, come da Certificazione Unica 2021 depositata dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale, e la ricorrente non ha chiesto indagini reddituali per accertare un'eventuale diversa condizione economica attuale del marito), l'età e le esigenze dei figli minori e di , studente maggiorenne non economicamente autosufficiente, le modeste Per_2 frequentazioni paterne e il sostanziale integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, appare equo confermare il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del resistente in via provvisoria ed urgente, pari ad € 200,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 600,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso a questo
Tribunale. 3) Sul contributo al mantenimento della moglie a carico del marito
Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un contributo al proprio mantenimento qualora non abbia adeguati redditi propri: nel caso di specie, dal momento che la ricorrente è disoccupata, non lavorando dal 2017,
e il marito, per più di venti anni, è stato l'elemento della famiglia economicamente trainante e, per cinque anni, l'unico percettore di reddito, appare equo confermare il contributo al mantenimento della moglie posto a carico del marito in via provvisoria ed urgente, pari ad €
100,00 mensili. Del resto, la ricorrente, non avendo chiesto disporsi ulteriori indagini reddituali sul resistente dopo l'udienza presidenziale, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante per ottenere un contributo più alto di quello ritenuto adeguato dal Presidente delegato.
4) Sulle spese processuali
In ragione del fallimento della consensualizzazione del giudizio a causa del tardivo ripensamento del resistente, appare corretto porre le spese di lite a carico di lui, spese che debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante il mancato deposito sia di memorie istruttorie che di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Dà atto dell'avvenuta pronuncia della separazione dei coniugi con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 2464/2023, pubblicata in data 3.10.2023;
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori DR e ad entrambi i genitori, Per_1 con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre libere, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e l'età del più piccolo, , con la precisazione che DR Per_1 vedrà il padre almeno un sabato sì e uno no;
durante il periodo estivo, i minori trascorreranno due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
3) ASSEGNA la casa familiare, sita a Darfo Boario Terme (BS), in via DR Mantegna n.
6, a , in qualità di genitore collocatario dei minori;
Parte_1
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli P_
, DR e con il versamento di un assegno dell'importo di € 200,00 Per_2 Per_1 mensili ciascuno (ossia di € 600,00 mensili complessivi) - con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese nelle mani di entro il Parte_1 giorno 5, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data
14 luglio 2016;
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie P_
con il versamento di un assegno dell'importo di € 100,00 mensili - Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese nelle mani di entro il giorno 5, importo soggetto a rivalutazione monetaria Parte_1 annuale, secondo gli indici Istat;
6) CONDANNA il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, P_ Pt_1
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.453,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in €
145,15 per esborsi.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Giudice estensora Il Presidente Claudia Gheri DR Tinelli
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
DR Tinelli Presidente Claudia Gheri Giudice relatrice DR Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3224/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Darfo Boario Parte_1 C.F._1
Terme (BS), presso lo studio dell'Avv. Stefania Ostan, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliato a Piancogno (BS), P_ C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Francesca Benedetti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e che ha successivamente rinunciato al mandato con comunicazione depositata in data 15.11.2022
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI (come da udienza del 22.1.2025)
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre che la separazione fra i coniugi dichiarata con sentenza parziale n. 2464/2023, pubblicata il 3.10.2023, sia regolata dalle seguenti condizioni:
a) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) affido condiviso dei figli minori DR e ai genitori, con collocazione abitativa Per_1 principale degli stessi presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori
e gli impegni lavorativi del padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte dalla madre;
c) obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli DR, e , Per_1 Per_2 sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, nella misura di € 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese. Somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat. Porre, altresì, a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, conformemente ai criteri stabiliti dal Protocollo in uso al Tribunale adito;
d) stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa e sino a quando non avrà reperito un'occupazione che le consenta di raggiungere la piena indipendenza economica, la somma mensile di € 250,00, rivalutabili secondo gli indici Istat a decorrere da marzo del 2022;
e) assegnare la casa coniugale, in locazione da terzi, alla ricorrente, con facoltà per il resistente di asportare dalla stessa i propri effetti personali;
f) autorizzazione ai coniugi il nulla-osta per il passaporto o i documenti equipollenti ai fini dell'espatrio, anche per i minori.
In ogni caso con rifusione delle spese e dei compensi professionali di lite”;
Per parte resistente: “Il signor preliminarmente espone la volontà di P_ consensualizzare la vertenza insorta rubricata al n. rg n 3224/2022 alle seguenti condizioni:
- Pronunciare la separazione tra i coniugi;
- Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
- Affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori che limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre;
- Assegnazione della casa familiare sita in Via Mantegna 6 Darfo BT (BS) alla signora Pt_1 che continuerà a viverla con i figli indicando al marito che avrebbe dovuto liberarla a
[...] far data dal 15 luglio 2022;
- Disporre che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, DR passerà con il padre almeno un sabato sì ed uno no;
- Disporre che il padre provveda al mantenimento dei tre figli non autosufficienti P_ mediante versamento alla madre con bonifico su conto corrente che questa indicherà dell'importo mensile di euro 600,00 complessivi, entro il giorno 5 di ogni mese con inizio dal mese di giugno;
somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (foi); ed oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia
- Stabilire un assegno di mantenimento in favore della moglie da pagarsi da Parte_1 di euro 100,00 entro il 5 di ogni mese a decorrere da giugno 2022 rivalutabili P_ secondo indici Istat-Foi;
- Le parti, di comune accordo, dichiarano di rinunciare reciprocamente ai termini per
l'impugnazione della sentenza di separazione consensuale che verrà emessa conseguentemente al deposito delle conclusioni congiunte ivi formulate in accordo tra le parti;
- Spese della presente causa vengono interamente compensate tra le parti;
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui vi sia la consensualizzazione della separazione chiede concedersi termini di cui all'art. 183 VI comma cpc riservando contestazioni, produzioni
e deduzioni al deposito delle memorie”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.3.2022 deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 19.6.2000 a Pojan (Albania), trascritto nei registri dello stato civile del P_
Comune di Darfo Boario Terme (BS) al n. 28, parte II, Serie C, anno 2018, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale erano nati quattro figli: (nato Per_3 il 19.12.2000), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, (nato il [...]), Per_2 studente non economicamente autosufficiente, DR (nato il [...]) e (nato il Per_1
2.6.2020).
Ella riferiva di essere disoccupata, poiché aveva lavorato fino al 2017 e per i due anni successivi aveva percepito la e di essere in difficoltà dopo che, dal novembre 2021, il marito, che CP_2 lavorava come operaio, aveva smesso di contribuire ai bisogni della famiglia e iniziato a fare rientro solo nei fine settimana nella casa familiare, il cui canone di locazione di € 500,00 mensili aveva iniziato a gravare, quindi, sulla sola moglie.
La ricorrente, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione, con affidamento condiviso dei figli minori, collocamento prevalente presso di sé, e, a carico del marito, un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 250,00 mensili per ciascuno dei tre non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al proprio mantenimento pari ad € 250,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale del 25.5.2022, alla quale il resistente compariva personalmente, senza assistenza difensiva, affermando di non voler separarsi e di avere una retribuzione di € 1.180,00 e non di € 2.000,00 come sostenuto dalla ricorrente, in via provvisoria ed urgente, veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni libere del padre, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e l'età del più piccolo, , con la Per_1 precisazione che DR avrebbe visto il padre almeno un sabato sì e uno no, e venivano posti,
a carico del resistente, un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 200,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 600,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 100,00 mensili.
Il resistente si costituiva successivamente dinanzi al Giudice Istruttore per proporre di consensualizzare la causa alle condizioni già stabilite in via provvisoria ed urgente, consensualizzazione che, tuttavia, in concreto non avveniva perché egli, da ultimo, revocava il proprio consenso e il suo difensore rinunciava al mandato.
Con sentenza non definitiva n. 2464/2023, pubblicata in data 3.10.2023, l'intestato Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi.
La causa veniva istruita esclusivamente con i documenti già depositati in giudizio dalle parti, non avendo la parte ricorrente svolto alcuna istanza istruttoria e non avendo svolto alcuna richiesta il resistente dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 22.1.2025, svolta in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, nelle quali insisteva nelle richieste originarie, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 2464/2023, pubblicata in data 3.10.2023: pertanto, sul punto, nulla è più da decidere.
2) Sui provvedimenti relativi ai rapporti personali ed economici fra genitori e figli
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola generale in materia di affidamento è quella del condiviso ad entrambi i genitori, rispetto alla quale l'affidamento ad uno solo dei due si pone come eccezione che può essere disposta solo nelle ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia pregiudizievole per i minori: deve, quindi, essere disposto l'affidamento dei figli minori
DR e ad entrambi i genitori, considerate le convergenti richieste delle parti sul Per_1 punto, conformi alla regola generale.
Il collocamento prevalente dei minori non può che essere disposto presso la madre, unica forma di collocamento da loro sperimentata sin da quando i genitori sono stati autorizzati a vivere separati, e considerate le convergenti richieste delle parti sul punto, che sono conformi all'interesse dei minori. La casa familiare, quindi, dovrà essere assegnata ai sensi dell'art. 337- sexies c.c. a . Parte_1
Le frequentazioni del padre saranno libere, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e l'età del più piccolo, , con la Per_1 precisazione che DR vedrà il padre almeno un sabato sì e uno no, in quanto già disposte in via provvisoria ed urgente e conformi all'interesse dei minori.
In ossequio ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., e considerati le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente ha allegato di essere disoccupata ma ha capacità lavorativa avendo lavorato sino al 2017, mentre il resistente lavora come operaio con un reddito mensile pari ad
€ 1.200,00 circa, come da Certificazione Unica 2021 depositata dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale, e la ricorrente non ha chiesto indagini reddituali per accertare un'eventuale diversa condizione economica attuale del marito), l'età e le esigenze dei figli minori e di , studente maggiorenne non economicamente autosufficiente, le modeste Per_2 frequentazioni paterne e il sostanziale integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, appare equo confermare il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del resistente in via provvisoria ed urgente, pari ad € 200,00 mensili per ciascuno (ossia ad € 600,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso a questo
Tribunale. 3) Sul contributo al mantenimento della moglie a carico del marito
Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un contributo al proprio mantenimento qualora non abbia adeguati redditi propri: nel caso di specie, dal momento che la ricorrente è disoccupata, non lavorando dal 2017,
e il marito, per più di venti anni, è stato l'elemento della famiglia economicamente trainante e, per cinque anni, l'unico percettore di reddito, appare equo confermare il contributo al mantenimento della moglie posto a carico del marito in via provvisoria ed urgente, pari ad €
100,00 mensili. Del resto, la ricorrente, non avendo chiesto disporsi ulteriori indagini reddituali sul resistente dopo l'udienza presidenziale, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante per ottenere un contributo più alto di quello ritenuto adeguato dal Presidente delegato.
4) Sulle spese processuali
In ragione del fallimento della consensualizzazione del giudizio a causa del tardivo ripensamento del resistente, appare corretto porre le spese di lite a carico di lui, spese che debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, stante il mancato deposito sia di memorie istruttorie che di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Dà atto dell'avvenuta pronuncia della separazione dei coniugi con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 2464/2023, pubblicata in data 3.10.2023;
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori DR e ad entrambi i genitori, Per_1 con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre libere, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e l'età del più piccolo, , con la precisazione che DR Per_1 vedrà il padre almeno un sabato sì e uno no;
durante il periodo estivo, i minori trascorreranno due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
3) ASSEGNA la casa familiare, sita a Darfo Boario Terme (BS), in via DR Mantegna n.
6, a , in qualità di genitore collocatario dei minori;
Parte_1
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli P_
, DR e con il versamento di un assegno dell'importo di € 200,00 Per_2 Per_1 mensili ciascuno (ossia di € 600,00 mensili complessivi) - con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese nelle mani di entro il Parte_1 giorno 5, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data
14 luglio 2016;
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie P_
con il versamento di un assegno dell'importo di € 100,00 mensili - Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese nelle mani di entro il giorno 5, importo soggetto a rivalutazione monetaria Parte_1 annuale, secondo gli indici Istat;
6) CONDANNA il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, P_ Pt_1
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.453,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in €
145,15 per esborsi.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Giudice estensora Il Presidente Claudia Gheri DR Tinelli