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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 668/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. MARCO ROSSI Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tem- Parte_1 pore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Bruno
Spagna Musso e Alessandro Pontremoli, presso lo studio del secondo elettivamente domiciliata in Sarzana, V. Mazzini 100,
APPELLANTE contro
in persona del curatore Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso, per mandato in CP_2 Persona_1 atti, dall'avv. Andrea Vesco, presso il cui studio in La Spezia, Viale
San Bartolomeo 103, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, - dichiarare nulla l'impugnata decisione per i gravi vizi motivazionali di cui in premessa;
- dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo all'appellata in quanto ceduto in data antecedente l'instaurazione del presente giudizio;
- dichiara- re comunque non dovute le somme richieste dal e, per l'effetto, rigetta- CP_1 re ogni domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
- condannare l'appellata alla refusione delle spese di C.T.U. e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese ge- nerali del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anti-
1 statari. In via istruttoria: disporre l'integrazione della C.T.U. svolta in primo grado per i motivi di cui all'atto di appello.”.
Per la parte Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni con- traria istanza ed eccezione, in via preliminare: rigettare e/o respingere e/o dichia- rare la sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante in relazione alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata Sentenza. in via princi- pale: respingere e/o rigettare l'impugnazione promossa da Parte_1
e per l'effetto confermare la Sentenza nr. 411/2021 emessa dal Tribunale ordina- rio della Spezia il 05.07.2021, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
evocava in giudizio chie- Parte_2 Controparte_3 dendone la condanna al pagamento del saldo del corrispettivo di un contrat- to di appalto stipulato in data 12 gennaio 2009.
L'appalto, conferito congiuntamente da Parte_1 Controparte_4
[... e aveva per oggetto la realizzazione di quattro pa- Controparte_5 lazzine, un solaio di copertura di autorimessa e la sopraelevazione struttura- le di un immobile, per un corrispettivo complessivo di € 2.630.000,00.
Sempre secondo le allegazioni dell'attrice, in corso d'opera erano state rea- lizzate varianti extra capitolato e residuava, a carico di un Parte_1 saldo di € 864.153,38. si costituiva deducendo che l'impresa aveva abbandonato Parte_1 il cantiere lasciando incompiute opere per circa € 120.000,00, che le opere extra capitolato ordinate dalla committenza erano state interamente saldate
(e che comunque il contratto prevedeva la preventiva autorizzazione scritta), che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e, infine, che non erano stati rispettati i termini per la consegna, con conseguente diritto della com- mittente all'applicazione della penale contrattuale.
Nelle more della controversia, si trasformava in Parte_2 [...]
e veniva dichiarata fallita con sentenza del 17 aprile Controparte_6
2014. Il giudizio veniva proseguito dalla curatela del . CP_1
Istruita la controversia attraverso escussione di testi e licenziamento di CTU, con sentenza n. 411 del 5 luglio 2021 il Tribunale della Spezia così sta- tuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
2 - condanna a pagare, a titolo di corrispettivo, la somma Parte_1 di € 462.626,86 al , oltre interessi di mora Controparte_1 dalla data delle fatture al saldo, al saggio previsto dalla normativa sulle tran- sazioni commerciali (ex art. 5 Legge 231/2002) e rivalutazione;
- respinge ogni domanda riconvenzionale della Parte_1
- condanna a rimborsare al Fallimento Costruire Im- Parte_1 presa snc le spese di lite determinate in euro 25.000 per onorari, oltre alle spese vive sostenute nel processo, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”.
Avverso tale decisione interponeva appello (nel Parte_1 prosieguo anche soltanto , con atto di citazione ritualmente notificato Pt_1 in data 5 agosto 2021, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio il (nel prosieguo Controparte_1 anche soltanto ), con comparsa depositata in data Controparte_7
25 gennaio 2022, chiedendo la reiezione del gravame.
All'udienza del 6 luglio 2022 la Corte rinviava la controversia per precisazio- ne delle conclusioni al 17 gennaio 2024, incombente poi posticipato al 20 marzo 2024, stante la necessità di assegnazione a nuovo relatore, il sovrac- carico del cui ruolo imponeva ulteriore rinvio al 19 giugno 2024.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 25 giugno 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
Il primo motivo d'appello è rubricato “Violazione dell'art. 132, comma 2, n.
4, c.p.c. - motivazione apparente”.
Ad avviso dell'appellante, la motivazione della decisione di primo grado sa- rebbe apparente, illogica e perplessa posto che il Giudice di primo grado:
A) con riguardo alla richiesta di integrazione della consulenza di uffi- cio, in seguito alle brevi note depositate dal perito, ha motivato in maniera tale per cui non sarebbe dato comprendere, sul piano tecni- co-procedurale, perché sia ritenuta decisiva l'integrazione alla rela- zione di CTU che individua in euro 462.626,86 la differenza da versa- re a Costruire Impresa, sulla base di una mera asserzione numerica,
3 priva di riscontri e considerazioni tecnico-contabili. In ogni caso, pro- segue l'appellante, il Tribunale, nel richiamare le conclusioni del
CTU, afferma che l'appaltatrice non ha terminato opere per euro
54.416,60 e che le “opere extra capitolato” ammontano a soli euro
269. 410,28, con evidente confusione, poiché da una parte si dà atto che le opere extra capitolato (peraltro non autorizzate) ammontano ad euro 269.410.28 (al lordo delle opere non compiute per euro
54.416,60 e dei vizi e difetti riscontrati per euro 17.570,38 oltre iva) e, dall'altra, si condanna la committente a pagare € 462.626,86.
B) Anche in relazione all'eccepita inesigibilità del credito, in quanto subordinato al collaudo dell'opera, la motivazione del giudice di pri- me cure apparirebbe incomprensibile, laddove afferma che “il man- cato collaudo (e la mancata approvazione dei SAL) da parte della Di- rezioni Lavori, non essendo imputabile alla condotta dell'impresa ap- paltatrice (che ha eseguito le opere, come sopra indicato) non può ridondare ai danni della stessa…”, senza esplicitare le ragioni tecni- co - giuridiche della ritenuta irrilevanza del collaudo (del tutto omes- so) ai fini dell'eccepita inesigibilità del credito, a fronte della circo- stanza, dirimente, per cui il corrispettivo richiesto e indicato in atto di citazione relativamente alle “ultime tre fatture”, alle “opere in variante eseguite dalla scrivente”, alle “trattenute a garanzia” ed ai “conteggi di varianti a credito e a debito”, è stato dalle parti espressamente su- bordinato all'approvazione degli S.A.L. da parte della Direzione Lavo- ri (art. 12 contratto), all'ultimazione dei lavori ed alla “consegna delle opere previo collaudo” (l'art. 21.1 contratto);
C) Ha rigettato la domanda riconvenzionale in ordine alla penale e ai danni per il ritardo con motivazione non persuasiva.
Il motivo è infondato
Va in primo luogo chiarito che quella depositata dal CTU in data 16 dicem- bre 2020 non è tanto una vera e propria integrazione di CTU ma piuttosto, come riportato a pag. 7 dell'impugnata decisione, una nota di “chiarimento”, nella quale l'esperto ha quantificato l'importo ancora dovuto all'impresa rie- pilogando e sintetizzando i dati numerici meglio dettagliati nel corpo dell'elaborato peritale vero e proprio.
Non è per nulla condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui il
Tribunale sarebbe pervenuto alla determinazione del quantum debeatur sul-
4 la base unicamente di tale documento, perché la lettura della motivazione chiarisce che il primo Giudice si è invece basato su quanto emerso dall'intero elaborato peritale, del quale la nota di chiarimento rappresenta unicamente, come anzi detto, la sintesi numerica.
L'esame congiunto dei due documenti conferma peraltro la correttezza della quantificazione, poiché all'importo di € 462.410,28 oggetto di condanna si perviene detraendo da quanto complessivamente pattuito tra le parti quale corrispettivo dell'appalto (€ 2.630.000,00) l'importo delle opere non comple- tate dall'impresa (per € 54.416,60 - pag. 94 CTU) e il valore dei vizi riscon- trati (€ 17.570,38 - pag. 102 CTU) e successivamente sommando €
45.179,62 per opere extra capitolato concordate dalle parti in forma scritta ed effettivamente realizzate ed € 224.230,66 per opere extra capitolato non concordate in forma scritta ma comunque realizzate dall'impresa (pag. 101
CTU), così pervenendo all'importo dei lavori eseguiti (complessivi €
2.828.423,30), da cui detrarre quanto già versato all'impresa (€
2.364.796,44).
Il conteggio contenuto nella nota di chiarimenti tiene correttamente conto, anche se non lo espone, dell'ammontare da scomputare per le opere non completate, poiché il primo addendo (€ 2.575.583,40) è riferito alle sole
“Opere da contratto di appalto eseguite”, ovverosia all'importo totale di €
2.630.000,00, detratto, appunto, quello di € 54.416,60 relativo alle opere non eseguite, per cui non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nella motivazione che ha portato alla condanna nella misura come sopra determinata.
Esente da censure l'iter argomentativo del primo Giudice anche nella parte in cui ha ritenuto che il credito fosse esigibile nonostante il mancato collaudo e la mancata approvazione dei SAL da parte della Direzione dei lavori “non essendo imputabile alla condotta dell'impresa appaltatrice” e non potendo, pertanto “ridondare ai danni della stessa”: si tratta di motivazione sintetica che non è altro se non l'applicazione del generale principio statuito dall'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione (nel caso di specie il collaudo e l'approvazione dei SAL) si ha per avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa
( non aveva interesse a porre in essere le condizioni dalle quali sareb- Pt_1 be scaturito il suo obbligo di pagamento).
Allo stesso modo, per quanto attiene la reiezione della domanda riconven- zionale di relativa alla debenza, da parte dell'appaltatrice, di penali per Pt_1
5 il ritardo nell'esecuzione delle opere, del tutto condivisibilmente il primo Giu- dice ha valorizzato la circostanza che fosse stata chiesta all'impresa l'esecuzione di opere extra capitolato di notevole importo, applicando l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità (tra le molte, cfr.
Sez. II, Ordinanza n. 21515 del 20 agosto 2019, secondo cui: “In tema di appalto, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il ter- mine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori, di tal che, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine.” Nel medesimo senso, sez. II Ordinanza,
26/03/2019, n. 8405 e Sez. II, Sentenza, 21/12/2012, n. 23811).
Nel caso di specie, pur permanendo il contrasto tra le parti circa quali e quante opere extra capitolato fossero state espressamente richieste dalla committente, quest'ultima ha ammesso di averne espressamente richieste
(e pagate) per un valore di € 51.385,68 e sono inoltre agli atti progetti di va- riante sottoscritti dalla committente e autorizzati dal per un CP_8 Pt_1 valore, non certo esiguo, di complessivi € 127.263,27 (cfr. pag. 101 elabora- to peritale): in presenza, quindi, di variazioni considerevoli al progetto iniziale l'odierna appellante non ha provato (e prima ancora neppure allegato), che le parti avessero fissato un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori e che detto nuovo termine non sia stato rispettato dall'impresa.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine al dovere del Giudice di valutare le prove con “prudente apprezza- mento”, l'appellante si duole che l'impugnata decisione sia frutto di un'affrettata lettura delle risultanze probatorie.
In particolare, ad avviso di il Giudice di primo grado: Pt_1
A) non avrebbe tenuto debitamente conto dell'avvenuta cessione dei crediti antecedentemente alla notifica dell'atto introduttivo del giudi- zio;
B) non avrebbe esaminato compiutamente l'aspetto dei lavori extra capitolato, del tutto omettendo di considerare, in proposito, la rile- vante circostanza che detti lavori, ai fini del pagamento del corrispet- tivo, dovessero essere autorizzati dalla committente e dalla direzio- ne lavori;
6 C) non si sarebbe avveduto dell'avvenuto pagamento integrale delle opere extra concordate per complessivi euro 51.385,68;
D) avrebbe svalutato la CTU, dando tuttavia rilievo decisorio ad una mera nota depositata all'udienza, con indicazioni di soli numeri;
E) avrebbe omesso del tutto di valutare compiutamente la fondatez-
za della domanda svolta in via riconvenzionale dall'odierna parte appellante, con i relativi supporti probatori.
Anche questo motivo di gravame (unitamente al quarto e al quinto mo- tivo con cui l'appellante sviluppa in maniera più dettagliata le doglian- ze sub A e B del secondo motivo) è, ad avviso del Collegio, infondato.
In relazione alle doglianze sub D ed E si richiama quanto detto esaminando il precedente motivo.
Circa la questione della legittimazione attiva di (doglianza Parte_2 sub. A e quinto motivo d'appello, rubricato “Violazione artt. 1260 c.c. in re- lazione agli effetti reali della cessione del credito e 115 c.p.c.”) relativamente al credito portato dalle fatture nn. 51 e 94 del 2012 (asseritamente cedute Contr dall'impresa in bonis rispettivamente a e a ), occorre con- CP_10 siderare che è stata dichiarata fallita con sentenza del 16 Parte_2 aprile 2014 e che, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, i con- tratti di cessione, per essere opponibili al fallimento, avrebbero dovuto esse- re muniti di data certa circostanza che, difettando la produzione di tali con- tratti, non è suscettibile di essere verificata.
Quanto alla doglianza sub B) e al quarto motivo d'appello, rubricato “Vio- lazione e/o errata applicazione delle norme di cui agli artt. 1659 - 1661 c.c.”, si limita, nella sostanza, a ribadire quanto affermato nel corso del giu- Pt_1 dizio di primo grado circa il fatto che, secondo quanto stabilito dal contratto di appalto inter partes, eventuali lavori extra capitolato non avrebbero dato diritto a corrispettivo ove non richiesti o autorizzati per iscritto dalla commit- tente e dalla direzione lavori, omettendo del tutto di confrontarsi con le per- spicue argomentazioni attraverso le quali il Tribunale è pervenuto ad affer- mare la debenza del corrispettivo anche per tali opere, nonostante non per tutte risultasse detta richiesta o autorizzazione.
Il Tribunale ha preso le mosse dal consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, anche qualora le parti abbiano convenuto l'adozione della for- ma scritta per un determinato atto, possono successivamente rinunziarvi an- che per facta concludentia (cfr. in tal senso, tra le molte, Cass. Sez. II, Ordi-
7 nanza n. 20052 del 22 luglio 2024 e sez. III, Ordinanza n. 4539 del 15 feb- braio 2019) ed ha poi argomentato che, nel caso di specie, la rinuncia impli- cita alla forma scritta si desumeva dal duplice ordine di circostanze che la stessa allegasse di avere pagato opere extra capitolato per comples- Pt_1 sivi € 51.385,68, sebbene dette opere non fossero state richieste o approva- te per iscritto e che altre opere in variante fossero previste in progetti sotto- posti dalla stessa Committente al Comune di Lerici (e da questo approvati).
Anche ad avviso del Collegio questi elementi depongono inequivocabilmente nel senso della volontà delle parti di non ritenere necessaria la forma scritta per la richiesta di opere extra capitolato all'appaltatore e, dal momento che la loro esecuzione è stata accertata e il loro valore è stato quantificato dalla
CTU licenziata in primo grado, deve essere confermata la condanna dell'odierna appellante a versare il relativo corrispettivo.
Quanto alla doglianza sub. C), non risponde al vero che il Tribunale non si sia avveduto dell'integrale pagamento delle opere extra capitolato per €
51.385,68, posto che, come visto esaminando il primo motivo, l'ammontare del corrispettivo ancora dovuto da è stato determinato detraendo Pt_1 dall'importo dei lavori (tanto quelli previsti dal capitolato inziale quanto quelli extra capitolato) effettivamente eseguiti tutti gli acconti versati dalla commit- tente prima dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Infondato si palesa altresì il terzo motivo d'appello, rubricato “Violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia in ordine alla reiterata richiesta di inte- grazione/rinnovo della consulenza di ufficio.”
Con tale motivo, in sintesi, si duole che il Tribunale non abbia disposto Pt_1 un supplemento di CTU secondo il quesito articolato dall'odierna appellante nelle conclusioni rassegnate in primo grado, omettendo di pronunciarsi sulla relativa istanza il che, ad avviso di comporterebbe violazione dell'art. Pt_1
112 c.p.c. e nullità dell'impugnata decisione.
Rileva il Collegio che, sul punto, è sufficiente osservare come, in generale,
l'onere di adeguatezza della motivazione "non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, né che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomenta- zioni da queste svolte", essendo sufficiente che il Giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili
8 con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (così, da ultimo,
Cass. Sez. I, Ordinanza n. 15181 del 30 maggio 2024 e precedenti conformi ivi citati, 8 marzo 2019 n. 6759; 20 novembre 2009 n. 24542; 12 gennaio
2006 n. 407; 2 agosto 200, n. 10569).
Con particolare riferimento all'adesione alle conclusioni del CTU, poi, è co- stante insegnamento del Supremo Collegio (tra le molte, cfr. Cass. Sez. II,
Ordinanza n, 10747 del 17 aprile 2019) quello secondo cui, il giudice del me- rito, ove il consulente d'ufficio abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (come è avvenuto nella specie), esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non è quin- di necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consu- lenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano im- plicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni del consulente d'ufficio.
Il sesto motivo di gravame è rubricato “Violazione dell'art. 1366 c.c. (inter- pretazione del contratto secondo buona fede”).
Si duole l'appellante che il Tribunale abbia omesso di fare corretta applica- zione del principio di interpretazione del contratto secondo buona fede che, evidenzia è da considerarsi prevista dal legislatore in un'accezione Pt_1 del tutto diversa da quella di buona fede in senso oggettivo (correttezza) e da quella di buona fede in senso soggettivo (consapevolezza di non ledere altrui posizioni giuridico-soggettive) e va letta ed interpretata in combinato disposto con l'art. 1371 c.c. (norma di chiusura a carattere generale in tema di interpretazione del contratto).
Per interpretazione di “buona fede”, si deve intendere quella rimessa al
Giudice (qualora i soggetti interessati non tengano conto di tale principio)
“nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti”.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe invece adottato un criterio in- terpretativo in un'unica direzione, a favore, in modo acritico, della curatela e ciò sarebbe dimostrato dai vari profili decisionali, dai quali risulta che non contano, ai fini di una doverosa corretta pronuncia, quanto già pagato dalla il mancato accordo sulle opere extra capitolato, la pre- Parte_1 senza della condizione di inesigibilità dei crediti riguardanti queste ultime per il non avverarsi della relativa condizione sospensiva dell'essere dette opere, condizionate sospensivamente all'autorizzazione della direzione dei lavori.
9 La decisione unilaterale adottata dal Tribunale risulterebbe, sempre ad avvi- so dell'appellante, in evidente contrasto con una valutazione equilibrata degli interessi contrattuali in gioco.
Anche questo motivo è infondato.
L'avere motivatamente disatteso le tesi difensive della parte non com- Pt_1 porta sotto nessun profilo violazione, da parte del primo Giudice, del princi- pio di buone fede nell'interpretazione del contratto, né si è verificata un'adesione forzata e acritica alle posizioni del Controparte_1
(come reso evidente, tra l'altro, dal fatto che le pretese creditorie da questi avanzate sono state, all'esito della CTU licenziata in primo grado, consisten- temente ridimensionate).
La valutazione degli interessi contrattuali in gioco è poi stata, ad avviso del
Collegio, operata dal primo Giudice in maniera incensurabile, posto che, ac- certati il valore delle opere in concreto svolte dall'originaria attrice al netto dei vizi che le connotavano, la condanna della committente a versare il resi- duo corrispettivo ha, all'opposto, realizzato il giusto contemperamento delle posizioni delle due parti, facendo ottenere all'attrice la remunerazione dei la- vori effettivamente eseguiti e imponendo alla convenuta di retribuire soltanto ciò di cui si era effettivamente avvantaggiata.
Infondato, infine, anche il settimo motivo d'appello, rubricato “Violazione art. 4, c. 2, lett. d). legge 231/02 in punto di liquidazione degli interessi di mora”, che è volto a censurare la decisione di primo grado nella parte in cui ha liquidato gli interessi di mora sulla somma riconosciuta a favore dell'attrice, “oltre interessi di mora dalla data delle fatture al saldo, al saggio previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali (ex art. 5 Legge
231/2002) e rivalutazione”.
Ai fini della decorrenza degli interessi moratori, deduce l'appellante, si appli- ca il termine di “trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica” pre- viste dalla legge o dal contratto.
Nella fattispecie, atteso che il contratto d'appalto prevedeva un termine di pagamento decorrente dalla data di accettazione, previa verifica della
DD.LL. e collaudo dell'opera che non vi sono mai stati, il pagamento degli interessi di mora dovrebbe decorrere, ad avviso di dalla data della Pt_1 sentenza che ha accertato il diritto dell'appaltatore al pagamento del corri- spettivo.
10 Rileva la Corte che, come visto esaminando il primo motivo di gravame, il mancato collaudo e la mancata approvazione dei SAL da parte della Dire- zione Lavori sono dipesi da volontà della committente che non aveva inte- resse a fare decorrere i termini per il pagamento e questo comportamento non può tradursi in una perdita economica per l'appaltatrice.
Il precedente della Suprema Corte che l'appellante invoca a supporto della propria tesi (sez. II, sentenza n. 5734 del 27 febbraio 2019) non è pertinente, riguardando il diverso caso in cui la committenza aveva chiesto all'appaltatore l'eliminazione diretta dei vizi e l'appaltatore non vi aveva provveduto.
In conclusione, il gravame deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soc- combenza e vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al
DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
260.000,01 ad € 520.000,00) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 4.389,00
2. fase introduttiva € 2.552,00
3. fase di trattazione € 5.880,00
4. fase decisionale € 7.298,00
Totale complessivi € 20.119,00 oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 20.119,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta;
3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 3 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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