Articolo 13 della Legge 5 marzo 1963, n. 389
Articolo 12Articolo 14
Versione
18 aprile 1963
Art. 13.
Le somme necessarie per l'integrazione delle pensioni, di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono a carico di un conto speciale sul quale verranno accreditati il contributo dello Stato, le quote di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 ed i proventi delle ammende.
Entrata in vigore il 18 aprile 1963