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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1240 del 2024 R.G. a seguito del ricorso proposto
DA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Franca Caterina Della Parte_1 C.F._1
Camelia ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Olbia, via Svizzera 74,
Parte ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' avv. Eliodoro Piras ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente dom.to presso il suo studio in Olbia, via Briosco 3,
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 all'udienza del 2.4.2025 le parti hanno raggiunto un accordo ai fini della conciliazione della controversia, e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337 septies c.c. depositato in data 16.8.2024 premesso di essere Parte_1 figlia del resistente e della defunta;
che, insieme alla sorella minore stanti i Persona_1 Per_2 contrasti tra i genitori, era stata affidata ad altro nucleo familiare con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Sassari;
che la madre era deceduta il 13.8.2021; che nel 2023 era stata inserita nel progetto “Prendere il Volo” del Comune di Olbia, per consentirle di rendersi autonoma dal nucleo familiare nel quale era stata collocata, stanti le dinamiche disfunzionali anche della famiglia collocataria;
che, in forza di tale progetto, le era stata messa a disposizione la somma di €. 700,00 circa mensili, di cui €. 300,00 destinati al pagamento di una stanza in un appartamento condiviso, €. 60,00 per ogni visita svolta presso lo psicologo (almeno due al mese), ed il resto per spese fisse e cibo;
che aveva frequentato un corso per assistente dell'infanzia e, nel 2024, aveva ottenuto un impiego stagionale per i mesi di luglio e agosto, ma che era priva di attività lavorativa fissa;
che era sempre stata costretta ad “elemosinare” dal padre la somma di €. 100,00 – 200,00 mensili per poter provvedere alle sue necessità personali;
chiedeva che il resistente fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di €. 300,00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento.
si costituiva in giudizio e si opponeva all'accoglimento della domanda, atteso che Controparte_1 la figlia, da ritenersi senz'altro in grado di rendersi economicamente autosufficiente, era rimasta colpevolmente inerte.
Faceva presente di aver sempre aiutato economicamente la figlia, sia pure nei limiti consentiti dal suo modesto reddito, pari ad €. 800,00 circa mensili, e dalla necessità di dover contribuire anche al sostentamento dell'altra figlia, e concludeva come in atti. Per_2
All'udienza del 2.4.2025 le parti hanno dichiarato di voler conciliare la controversia, essendosi il resistente impegnato a versare, a titolo di mantenimento per la figlia , entro il giorno 15 di ogni Per_2 mese, la somma di €. 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono, quindi, confermate in questa sede, e da intendersi trascritte in dispositivo, ritenuto che esse non siano contrarie a norme imperative, o di ordine pubblico;
visto il parere del P.M.;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo,
2 pone a carico di l'obbligo di versare alla figlia a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il suo mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €. 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 2.4.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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