Sentenza breve 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 10/02/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2026, proposto da
NI NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Giugni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal SUI di Ascoli Piceno in data 20 ottobre 2025 di revoca/rigetto del nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi precedentemente rilasciato in favore del lavoratore US AB;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa SI De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a., anche in considerazione della fondatezza del gravame, apprezzabile già in sede cautelare, come di seguito si andrà ad illustrare;
Considerato che:
- la revoca si basa sulla seguente motivazione: “ Considerato che, dagli accertamenti espletati dallo scrivente Ufficio attraverso la consultazione delle banche dati in uso, è emerso che la ditta individuale NI NT, nell’ambito della procedura di cui al decreto flussi 2023, ha presentato istanza per l’ingresso di un lavoratore extracomunitario (P-AP/L/Q/2023/101835), ma, pur avendo ottenuto il nulla osta, non risulta aver concluso la procedura provvedendo alla sottoscrizione del contratto di lavoro richiesto. Tenuto conto di quanto accertato presso la Questura di Ascoli Piceno, mediante la consultazione della Banca Dati SDI, è emerso che il lavoratore riferito sopra è entrato nel territorio nazionale in data 17/09/2024 dalla frontiera di Fiumicino. Si comunica pertanto che a causa della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello Unico per l’immigrazione (da perfezionare entro 8 otto giorni dall’ingresso in Italia) e per tutto quanto avanti premesso, allo stato l’istanza risulta irricevibile. Considerato che, decorso il termine previsto, il richiedente non ha prodotto ulteriori chiarimenti/elementi di valutazione utili ai fini di un eventuale riesame della pratica; ”;
- come si evince dalla documentazione in atti, tale provvedimento reca la data del 20 ottobre 2025, ossia la stessa data in cui sono state inoltrate le osservazioni del ricorrente all’esito del preavviso di rigetto, che risultano inviate a mezzo pec alle ore 21:46;
- dette osservazioni, tenuto conto del fatto che il decimo giorno concesso con il preavviso cadeva di domenica, precisamente il 19 ottobre 2025, si rivelano tempestive, essendo state inoltrate il lunedì successivo; ciò nonostante, l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento impugnato senza attendere la scadenza del termine per le osservazioni, non risulta averne tenuto conto;
- di qui il presente ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca del nulla osta sotto distinti profili;
- le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio resistendo al ricorso;
- all’esito dell’udienza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che il ricorso sia fondato, dal momento che:
- come sopra già detto, è evidente che l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento di revoca, non ha preso in considerazione le osservazioni dell’istante, le quali sono pervenute solo successivamente, sebbene nei termini. Ciò denota una violazione delle garanzie partecipative, che non sono state rese effettive; peraltro, per principio giurisprudenziale pacifico, il termine di dieci giorni di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, che persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso nella legge ( ex multis , TAR Torino Piemonte, sez. II, 3 maggio 2024, n. 431);
- in ordine al contenuto dell’atto, neppure può sostenersi che la mancata partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto portare ad un diverso esito del procedimento, atteso che, come più volte ribadito anche da questo TAR in diversi precedenti (tra le altre, si vedano le sentenze nn. 154, 157, 546, 547, 548 e 549 del 2022), la mancata presentazione dei lavoratori extracomunitari presso il datore di lavoro che ha richiesto il rilascio del nulla osta costituisce evento abbastanza frequente e dunque verosimile, il quale, in assenza di indizi che facciano presumere l’esistenza di pratiche poco commendevoli o addirittura illecite (indizi che nella specie non sono stati portati a conoscenza del Tribunale), integra una causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 103, comma 9, meritevole di considerazione e di valutazione in sede procedimentale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione e che, per l’effetto, il provvedimento impugnato vada annullato;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, anche in considerazione del fatto che una condotta maggiormente collaborativa del ricorrente nell’assolvere celermente ai propri oneri comunicativi avrebbe potuto probabilmente evitare il presente contenzioso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA IG, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
SI De TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De TI | Renata MA IG |
IL SEGRETARIO